Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7704
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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Le norme della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Pertanto, all'atto di destituzione dall'impiego adottato all'esito del procedimento disciplinare ed a seguito di sentenza penale di condanna per un reato commesso in servizio, non è applicabile l'obbligo della motivazione stabilito dalla legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che nel medesimo sia indicato l'illecito disciplinare che ha giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro, costituendo inoltre l'atto di conformazione al lodo arbitrale di cui all'art. 59, comma settimo, D.Lgs. n. 29 del 1993 un atto dovuto che non richiede alcuna motivazione.

In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti degli enti locali, a seguito della stipula del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, ed in virtù degli art. 59 e 74, d.lgs. n. 29 del 1993, disposizioni ora contenute nel T.U. approvato con D.Lgs. n. 165 del 2001, (i quali, rispettivamente, stabiliscono che si applicano l'art. n. 2106, cod. civ., e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, legge n. 300 del 1970; che la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi e che ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente", a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo (nella specie c.c.n.l. 6 luglio 1995), a detti dipendenti non si applicano gli articoli da 100 a 123, d.P.R. n. 3 del 1957, e le disposizioni ad essi collegate; che dalla stessa data sono abrogate le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del succitato decreto) devono ritenersi inapplicabili le norme della legge n. 19 del 1990. Pertanto, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento disciplinare non è quello di 90 giorni previsto da quest'ultima legge, bensì quello fissato dal succitato c.c.n.l. in 120 giorni, in quanto la legge ha attribuito alla contrattazione collettiva sia la disciplina di detto procedimento sia l'individuazione della tipologia delle condotte costituenti illecito e delle relative sanzioni, sicché il contratto collettivo può anche legittimamente prevedere la sanzione espulsiva nel caso di commissione da parte del dipendente di reati di particolare gravità accertati con sentenza passata in giudicato (Fattispecie alla quale era inapplicabile, 'ratione temporis', la legge 27 marzo 2001, n. 97).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7704
Data del deposito : 16 maggio 2003

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