Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 2
Le norme della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Pertanto, all'atto di destituzione dall'impiego adottato all'esito del procedimento disciplinare ed a seguito di sentenza penale di condanna per un reato commesso in servizio, non è applicabile l'obbligo della motivazione stabilito dalla legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che nel medesimo sia indicato l'illecito disciplinare che ha giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro, costituendo inoltre l'atto di conformazione al lodo arbitrale di cui all'art. 59, comma settimo, D.Lgs. n. 29 del 1993 un atto dovuto che non richiede alcuna motivazione.
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti degli enti locali, a seguito della stipula del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, ed in virtù degli art. 59 e 74, d.lgs. n. 29 del 1993, disposizioni ora contenute nel T.U. approvato con D.Lgs. n. 165 del 2001, (i quali, rispettivamente, stabiliscono che si applicano l'art. n. 2106, cod. civ., e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, legge n. 300 del 1970; che la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi e che ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente", a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo (nella specie c.c.n.l. 6 luglio 1995), a detti dipendenti non si applicano gli articoli da 100 a 123, d.P.R. n. 3 del 1957, e le disposizioni ad essi collegate; che dalla stessa data sono abrogate le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del succitato decreto) devono ritenersi inapplicabili le norme della legge n. 19 del 1990. Pertanto, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento disciplinare non è quello di 90 giorni previsto da quest'ultima legge, bensì quello fissato dal succitato c.c.n.l. in 120 giorni, in quanto la legge ha attribuito alla contrattazione collettiva sia la disciplina di detto procedimento sia l'individuazione della tipologia delle condotte costituenti illecito e delle relative sanzioni, sicché il contratto collettivo può anche legittimamente prevedere la sanzione espulsiva nel caso di commissione da parte del dipendente di reati di particolare gravità accertati con sentenza passata in giudicato (Fattispecie alla quale era inapplicabile, 'ratione temporis', la legge 27 marzo 2001, n. 97).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO D'AURIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ARCANGELO D'AVINO, EDGARDO SILVESTRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11949/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/07/01 R.G.N. 15057/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 novembre 2000 al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, AL ED, dipendente del Comune di Napoli, esponeva:
che con decreto n. 161 del 4.4.2000 del Dirigente del Servizio di Disciplina, in esito a procedimento disciplinare, era stato licenziato senza preavviso a seguito del passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna per reati commessi in servizio;
che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso ex art. 412 quater c.p.c. al Collegio arbitrale di disciplina deducendo la nullità del licenziamento;
che, in particolare, aveva dedotto la nullità del licenziamento sia per violazione dell'art. 9 comma 2 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, in quanto il relativo provvedimento era stato emesso oltre il termine perentorio di giorni 90 dall'avvio del procedimento disciplinare;
sia perché al procedimento disciplinare aveva partecipato il Dirigente del Servizio disciplina che aveva poi reso il decreto di destituzione;
sia per carenza, illogicità e incongruità della motivazione del provvedimento di destituzione;
che il Collegio predetto, con lodo n. 10 del 3.7.2000, aveva rigettato il ricorso e che con provvedimento n. 279 del 12.7.2000 il Dirigente del dipartimento risorse umane si era conformato a detta decisione.
Ciò premesso il dipendente conveniva in giudizio il Comune di Napoli chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la nullità del lodo arbitrale, perché viziato ai sensi degli artt. 1428 e 1429 cod.civ., di disapplicare il decreto dirigenziale di conformazione e di ordinare la sua riassunzione in servizio, con tutte le conseguenza di carattere economico. Il Comune si costituiva e si opponeva alla domanda eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda e la carenza di interesse ad agire del ricorrente che, dovendo scontare la pena ed essendo interdetto dai pubblici uffici per cinque anni, non poteva essere riammesso in servizio.
Il Tribunale, con sentenza resa il 6 giugno 2001, rigettava la domanda.
In motivazione il Tribunale, per la parte che qui interessa, osservava che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 19 del 1990 erano applicabili al procedimento disciplinare solo se espressamente richiamate;
rilevava che dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 55 del T.U. n. 165 del 2001), secondo cui "la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi", discenderebbe la sottrazione al datore di lavoro pubblico del potere disciplinare, con la conseguenza che la materia sarebbe ora riservata alla contrattazione collettiva che dovrebbe fissarne anche le regole procedurali, sicché il termine entro il quale andava concluso il procedimento disciplinare era quello di 120 giorni previsto dal contratto collettivo e non di 90 fissato dall'art. 2 della legge n. 19/1990, legge quest'ultima da ritenersi non più applicabile al rapporto di pubblico impiego privatizzato;
considerava irrilevante la partecipazione al procedimento disciplinare del Dirigente del servizio disciplina che aveva poi adottato il provvedimento di licenziamento;
sosteneva che gli atti emessi dall'amministrazione in materia di rapporto di lavoro non avevano natura provvedimentale e non erano valutabili alla stregua della legge n. 241 del 1990, per cui per il provvedimento di destituzione non vi era obbligo di motivazione;
osservava altresì che il decreto di conformazione n. 279 del 2000 costituiva atto dovuto per il quale l'art. 59 comma 7 della legge n. 29 del 1993 non prevedeva alcun obbligo di motivazione;
rilevava che, nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, il Collegio arbitrale, a norma dell'art. 651 c.p.p., non poteva escludere la sussistenza del fatto addebitato all'imputato, ma doveva limitarsi a valutarne la rilevanza ai fini della lesione del vincolo fiduciario. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con sei motivi. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300, dell'art. 9 comma 2 della legge n. 19 del 1990,
dell'art. 55 del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato di d.lgs. n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998, del CCNL di cui al provvedimento PCM
6.4.1995, nonché omessa insufficiente ed erronea motivazione. Sostiene il ricorrente che l'art. 59 d.lgs. n. 29 del 1993 prevede che i contratti collettivi possano definire la tipologia delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari ma nulla dispone per le regole del procedimento disciplinare, che resta regolato dalla legge;
lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la contraria affermazione secondo cui sarebbe riservata alla contrattazione collettiva anche la disciplina del procedimento. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 9 comma 2 della legge n. 19 del 1990 e dell'art. 55 d.lgs. n. 29 del 1993,
nonché omessa ed insufficiente motivazione, e si sostiene che la circostanza che il legislatore abbia riservato alla contrattazione collettiva la definizione della tipologia delle infrazioni non può essere estesa sino a riconoscere ai contratti il potere di regolare anche le modalità di valutazione dei fatti accertati in sede penale.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 24 del CCNL 6.4.1995, nonché difetto di motivazione, e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la situazione di incompatibilità in cui era venuto a trovarsi il Dirigente del servizio disciplina, che prima aveva partecipato alle fasi istruttorie del procedimento disciplinare e successivamente aveva adottato il provvedimento di licenziamento, cumulando le funzioni di istruttore e di decidente.
Con il quarto motivo si denuncia violazione della legge 7.8.1990 n. 241 nonché difetto di motivazione e si addebita al Tribunale di non aver motivato l'affermazione secondo cui gli atti emessi dall'amministrazione in tema di rapporto di lavoro non possono qualificarsi provvedimenti amministrativi.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 59 comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993 e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha osservato che il ricorrente non ha ne' dedotto ne' provato l'avvenuta implicita abrogazione della norma sopra indicata, che non prevede alcun obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare, e si deduce che un siffatto onere non compete alla parte privata. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 651 c.p.p. e difetto di motivazione e si sostiene che il giudicato penale di condanna ha efficacia solo nel giudizio civile diretto alla restituzione ed al risarcimento del danno, mentre nel procedimento disciplinare il fatto costituente reato deve essere autonomamente valutato al fine di determinarne l'incidenza sul rapporto di pubblico impiego.
Il ricorso nel suo complesso non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. La legge 7 febbraio 1990 n. 19 - dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.p.r. n. 3 del 1957 - ha integrato le norme sul procedimento disciplinare contenute negli artt. 100/123 del T.U. sul pubblico impiego sopra citato ed ha stabilito che la destituzione del pubblico impiegato può essere inflitta a seguito di procedimento disciplinare promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso entro 90 giorni. Successivamente la legge 23 ottobre 1992 n. 421 ha ridisegnato la disciplina del pubblico impiego riconducendola sotto la disciplina del diritto civile comune.
Il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, dando attuazione alla predetta legge, all'art. 59 (modificato dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) ha stabilito che nei confronti dei pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatizzato si applicano l'art. 2106 cod.civ. e l'art. 7 commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970 n. 300; che "la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi"; e che "l'Amministrazione, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza previa contestazione scritta dell'addebito". Al successivo art. 74 (sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 54 6) ha disposto che "a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai pubblici dipendenti privatizzati non si applicano gli articoli da 100 a 123 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e le disposizioni ad esso collegate" e che dalla stessa data "sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari........incompatibili con le disposizioni del decreto n. 29 del 1993".
In particolare l'art. 24 del CCNL 6 luglio 1995 per il personale dipendente da enti locali, applicabile alla fattispecie, si è adeguato a tale prescrizione, disponendo che "l'amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto" e che il procedimento deve essere definito entro 120 giorni. Dal complesso delle disposizioni di legge sopra richiamate (ora raccolte in testo unico approvato con d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato con legge 15 luglio 2002 n. 145) è dato ritenere che le norme della legge 7 febbraio 1990 n. 19, in quanto emanate in relazione al procedimento disciplinare previsto dal T.U. sul pubblico impiego n. 3 del 1957, non sono più applicabili al procedimento disciplinare promosso nel quadro di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, per effetto del disposto dell'art. 72 comma primo del d.lgs. n. 2 9 del 1993, che ha statuito
"l'inapplicabilità delle norme generali e speciali del pubblico impiego a seguito della stipulazione dei contratti collettivi in relazione ai soggetti e dalle materie in essi contemplati", nonché del disposto del terzo comma del medesimo articolo, che "abroga a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto".
Una conferma della inapplicabilità della legge n. 19/1990 ai rapporti privatizzati si ricava dalla successiva legge 27 marzo 2001 n. 97, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame,
dedicata specificamente a dettare norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
detta legge ha espressamente riproposto per i pubblici dipendenti privatizzati norme simili a quelle di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990, disponendo all'art. 5 comma 4 che nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro può essere pronunciata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e concluso entro 180 giorni dall'inizio del procedimento. In definitiva, nel caso di specie, il termine per la definizione del procedimento disciplinare non è quello di 90 giorni stabilito dalla legge n. 19/1990 come sostiene il ricorrente, bensì quello di 120 giorni previsto dal contratto collettivo sopra richiamato e del tutto legittimo in forza della previsione contenuta nel primo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Allo stesso modo è
perfettamente conforme alla normativa sopra richiamata la possibilità per la contrattazione collettiva di ricollegare la sanzione espulsiva a fatti-reato di particolare gravità accertati con sentenza passata in giudicato, poiché il terzo comma dell'art. 59 del d.lgs. n. 29/1993 demanda alla contrattazione collettiva la determinazione sia della tipologia delle infrazioni che delle relative sanzioni.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La partecipazione al procedimento disciplinare del dirigente del Servizio Disciplina, chiamato ad emettere il provvedimento di destituzione, non è previsto come motivo di incompatibilità ne' dall'art. 7 della legge n. 300/1970, ne' dall'art. 59 del d.lgs. n. 29/1993, ne' dall'art. 24 del CCNL 6.4.1995 applicabile nella specie. Del tutto generico e non decisivo è poi il richiamo fatto dal ricorrente a "principi pacifici in materia" di cui non espone ne' il contenuto ne' la fonte normativa. Il ricorrente, in particolare, non deduce violazione del comma 4 dell'art. 59 d.lgs. n. 29/1993, nella parte in cui dispone che "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari" "che contesta l'addebito" e "istruisce il procedimento disciplinare", sicché deve ritenersi che la partecipazione del Dirigente del Servizio Disciplina sia prevista dall'ordinamento interno dell'ente. Infondato è anche il quarto motivo.
Le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 sui procedimenti amministrativi sono dirette a regolare in via generale procedimenti finalizzati alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi, destinati ad incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari;
detti procedimenti sono caratterizzati altresì dalla posizione di preminenza dell'organo deputato all'esercizio del potere o della funzione nei confronti dei soggetti interessati. Le norme sopraindicate, pertanto, non possono trovare applicazione nei rapporti di pubblico impiego caratterizzati, dopo la loro privatizzazione, da una sostanziale parità tra le parti. Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato l'atto datoriale che viene ad incidere sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur sempre un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Di conseguenza ai predetti atti non sono applicabili le disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi contenute nella legge n. 241 del 1990. Per la validità dell'atto di destituzione è quindi sufficiente il richiamo alla sentenza penale di condanna per delitto commesso in servizio, non avendo il datore di lavoro altro obbligo che quello di indicare l'illecito disciplinare che ha cagionato la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, mentre l'atto di conformazione al lodo arbitrale di cui al comma 7 dell'art. 59 d.lgs. n. 29/1993 costituisce per l'amministrazione un atto dovuto per il quale non è necessaria alcuna motivazione.
Con il quinto motivo il ricorrente censura una argomentazione del Tribunale - che non presenta alcun carattere di decisività - posta a sostegno della tesi della non sussistenza di un obbligo di motivazione dell'atto di conformazione;
tesi che trova il suo fondamento nelle diverse considerazioni sopra esposte, e che è confermata dal fatto che la norma di cui al comma 7 dell'art. 59 d.lgs. n. 29/1993 non è stata affatto abrogata, ma risulta riprodotta nell'art. 55 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Infondato, infine, è anche il sesto motivo di ricorso. Nella fattispecie in esame non trova certo applicazione l'art. 653 comma 1 bis del cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97 - secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità dell'imputato - in quanto norma entrata in vigore successivamente alla vicenda in esame. La pretesa del ricorrente di un autonomo e nuovo accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato da parte del giudice del lavoro è comunque priva di fondamento, pur nella vigenza del diverso principio allora applicabile (art. 651 c.p.p.) della efficacia del giudicato penale nel solo giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Non va dimenticato, infatti, che la contrattazione collettiva, cui il comma 3 dell'art. 59 d.lgs. n. 29/1993 demandava il compito di fissare la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni, ed in particolare l'art. 25 del CCNL 6 luglio 1995, ha indicato quale causa di licenziamento senza preavviso la condanna del pubblico impiegato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'art. 317 c.p. (concussione). Le parti collettive hanno ravvisato nella "condanna penale irrevocabile" ad uno dei delitti di cui all'art. 15 comma 1 lettere a) b) c) d) ed f) della legge n.55 del 1990, come modificata dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992,
l'illecito disciplinare cui ricollegare la sanzione espulsiva. In presenza di tale determinazione della contrattazione collettiva, al giudice del lavoro, investito del ricorso per illegittimità della destituzione, non restava altro compito che quello di verificare la corrispondenza della condanna penale a quelle prevista dal contratto collettivo come causa di recesso nonché di valutare la gravità del fatto in relazione all'asserita incidenza negativa sul rapporto di fiducia.
Tali compiti il giudice di merito risulta aver assolto con sufficiente diligenza, al di là della non condivisibile affermazione della efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, giustamente criticata dal ricorrente con censura che comunque non può travolgere la sentenza impugnata per quanto sopra esposto.
In definitiva il Tribunale di Napoli ha sostanzialmente fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati ed ha dato ragione della propria decisione con motivazione congrua ed immune da contraddizioni e vizi logici. La sentenza impugnata resiste dunque validamente a tutte le censure del ricorrente.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Napoli, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 15,00 oltre ad euro duemilacinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003