Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 cod. civ.. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata ne' come elemento integrante il contratto, ne' come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo cod. civ., in relazione all'art. 2724 n. 3 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Il pactum fiduciae: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020Stefania Andriano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Nozione del negozio fiduciario – 2. Natura giuridica: tesi minoritaria VS tesi maggioritaria – 3. La forma del pactum fiduciae nei negozi aventi ad oggetto beni immobili: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020 Premessa Lo scopo del presente elaborato è quello di rendere noto un recente intervento delle Sezioni Unite in materia di negozio fiduciario, in modo particolare con riferimento alla sua natura giuridica e alla sua forma in materia immobiliare. Trattasi della pronuncia n. 6459 del 2020. Prima di entrare nel vivo della sentenza, è anzitutto utile fornire qualche indicazione teorica circa l'istituto in esame, di modo da evidenziarne le sue particolarità. 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. NC PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO NC, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CHIUCHIARELLI G., difeso anche dagli avvocati ZAPPULLA LUCIANO, GIOVANNI GIACOBBE, giusta delega in atti e procura speciale.
- ricorrente -
contro
IO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato ZAPPULLA G., difeso dall'avvocato BURGIO ALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NAPOLI CONCETTA;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 338/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. RA Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2 settembre 1974, RO AR conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Siracusa, il fratello RA AR perché fosse condannato al rilascio di una casa, in Siracusa, via Avola n. 25, detenuta senza titolo, oltre al risarcimento del danno conseguente.
Nel costituirsi, RA AR sosteneva di detenere quella casa in locazione, al canone mensile di lire 30.000, da compensarsi - per il non corrisposto - con il maggior credito di lire 2.200.000 da lui vantato nei confronti della sorella RO. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie, e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della residua somma di lire 1.240.000. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di lire 30.000.000, corrispondente ad un terzo del valore dello stacco di terreno sito in territorio di Siracusa e intestato alla sorella RO, ma al cui acquisto, con l'esborso di un terzo e con l'intesa che il bene appartenesse a tutti e tre, aveva partecipato insieme alla stessa RO ed al fratello TO AR.
Il Pretore adito declinava la competenza in favore del Tribunale di Siracusa, presso cui la causa veniva poi riassunta con atto del 17 marzo 1976.
Con diversa citazione, notificata il 13 dicembre 1974, TO AR conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, la sorella RO AR perché fosse accertato il suo credito di lire 35.000.000, avendo contributo per un terzo all'acquisto del sopraindicato stacco di terreno.
Nella causa interveniva RA AR, con comparsa del 1^ febbraio 1986, chiedendo che gli fosse riconosciuta la comproprietà del bene, per un terzo, con condanna della sorella RO al relativo trasferimento.
Previa riunione delle cause, il Tribunale di Siracusa, con sentenza 16 gennaio/23 febbraio 1993, dichiarava compensati tra RO e RA AR i crediti opposti e rigettava le altre domande. Le spese processuali erano compensate per intero tra le parti e il sequestro conservativo, ante causam concesso in danno di RO AR, veniva revocato.
Le parti interponevano gravame: RA e TO AR, in via principale, e RO AR, in via incidentale.
Con sentenza del 30 dicembre 1986/30 maggio1997, la Corte d'appello di Catania rigettava i - gravami e compensava le spese del giudizio d'appello.
A motivo della decisione, e con riguardo particolare al gravame di RA AR, rilevava l'inaccoglibilità della doglianza sollevata sul diniego di tutela del pactum fiduciae, dedotto a fondamento della richiesta comproprietà del bene, posto che quel patto non risultava stipulato per iscritto, a pena di nullità. A tale fine, sottolineava la Corte, non erano utilizzabili le due lettere 24 novembre 1971 e 8 marzo 1979 della RO AR sia perché generiche e equivoche nel contenuto e sia perché, in ogni caso, ove se ne fosse voluto ravvisare il valore di confessione stragiudiziale, tale valore non poteva supplire la mancanza della forma di un atto, prevista ad substantiam. Inaccoglibile era ritenuta, altresì, la doglianza sollevata sul mancato riconoscimento del controvalore di mercato del bene, posto che l'espletata prova per testi, se aveva evidenziato che il bene fu acquistato dalla RO AR con il danaro comune dei suoi fratelli, non anche aveva palesato l'esistenza tra costoro di uno specifico patto, indirizzato all'acquisto dello stesso bene con previsione di ragione creditoria a favore di TO e RA AR per la quota di un terzo ciascuno del suo valore. Al più, evidenziava la Corte, TO e RA AR potevano essere ritenuti creditori della quota di prezzo versata all'epoca dell'acquisto, eventualmente aumentata del maggior danno, ma una pretesa siffatta non era stata oggetto di domanda, così che non poteva trovare tutela.
Per la cassazione di tale sentenza, RA AR ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati anche con successiva memoria.
L'intimata RO AR ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
All'udienza del 26 giugno 2000, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TO AR, cui il ricorso non era stato notificato.
Il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti di ET PO ved. RR, quale erede universale di TO AR, deceduto nel frattempo.
RO AR ha depositato ulteriore memoria.
ET PO ved. RR non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione di legge (artt. 1322, 1350 e 1351 c.c., nonché art. 115 c.p.c.) e con vizi di motivazione, abbia ritenuto che per il pactum fiduciae in questione, relativo all'immobile intestato alla sola controparte RO AR ma fiduciariamente in comproprietà di esso ricorrente per un terzo, fosse richiesta la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, e, quindi, in tale contesto, rilevando l'inutilità delle testimonianze assunte e delle due lettere 24 novembre 1971 e 8 marzo 1979 a firma della stessa controparte.
Al riguardo, richiama specificamente il precedente di questa Corte di Cassazione, sentenza n. 6263/88, nella parte in cui chiarisce che "...al fine della prova dell'esistenza del pactum fiduciae, o come elemento costitutivo della fattispecie integrante la causa fiduciae, o come motivo comune ad entrambe le parti ed eccezionalmente rilevante della qualificazione fiduciaria di un negozio tipico (secondo le varie e non sempre coerenti prospettazioni dottrinali proposte), non possono ostare le preclusioni di cui agli artt. 2721 ss. c.c...".
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione di legge (artt. 2729 e 2735 c.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c.) e con vizi di motivazione, abbia disatteso la sua domanda subordinata di pagamento del controvalore di mercato dello stesso immobile, per la quota di un terzo, ritenendo che tale bene fosse stato acquistato soltanto da RO AR, cui era stato formalmente intestato, quando invece dalla prova testimoniale assunta risultava l'acquisto del bene da parte di costei insieme ai fratelli TO (allora minorenne) e RA AR, con i quali ebbe a pagarne il prezzo con danaro reso in parti uguali da ciascuno, nell'ambito di un investimento comune delle regalie ricevute dai loro parenti.
Le censure esposte, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento perché in parte inammissibili e in parte infondate.
In particolare, inammissibili sono quelle, precipuamente formulate con il secondo motivo di ricorso, che, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione e connesse violazioni di legge, si risolvono in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori acquisiti, diversa da quella operata dalla Corte di merito nell'esercizio della discrezionalità ad essa Corte riservata;
e ciò, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, senza che il ricorrente abbia appunto precisato in ricorso il contenuto specifico di quei materiali probatori, a suo dire non valutati dalla Corte di merito nella loro reale portata. Infondate, invece, sono le censure, che più specificamente attengono alle questioni di diritto, coinvolgenti il pactum fiduciae in questione, relativo a bene immobile, e, in forza del quale, il ricorrente ha preteso di essere comproprietario dello stesso bene, per un terzo, così che avesse ad accertarsi giudizialmente tale suo diritto, o, in subordine, che avesse a disporsi in suo favore il pagamento dell'equivalente monetario (del valore di mercato di un terzo di quel bene).
In effetti, in armonia con i principi vigenti in materia di negozio fiduciario e di forma degli atti, e con motivazione nient'affatto viziata, la Corte di merito ha ritenuto che il pactum fiduciae, indiscusso titolo delle pretese esposte, richiedeva la forma scritta ad substantiam, e che tale forma, nella specie mancante (per insussistenza di accordo scritto tra le parti), non era altrimenti sostituibile, neppure ove si fosse attribuito valore di confessione stragiudiziale alle due lettere a firma di RO AR, assunta fiduciaria di quel patto ed intestataria esclusiva del bene immobile. Ed invero, giusta conforme orientamento di questa Corte di Cassazione in materia, da cui si discosta l'isolata ed innanzi citata pronuncia n. 6263 del 1988, va osservato che il negozio fiduciario, quando inerisca al trasferimento di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. (v. Cass. n. 5663/88, n. 6024/93 e n. 1086/95), e che una forma siffatta non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo essa dichiarazione essere utilizzata ne' come elemento integrante il contratto, ne' come prova dello stesso contratto (v. Cass. n. 880/70, n. 1811/90 e n. 4709/97), il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori - dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo, c.c., in relazione all'art. 2724 n. 3 c.c.), nella specie esclusa dalla Corte di merito senza doglianze di sorta del ricorrente.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente RA AR al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente RO AR, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RA AR a pagare alla controricorrente RO AR le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 280.000, oltre lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 7 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001