Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5565
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 cod. civ.. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata ne' come elemento integrante il contratto, ne' come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo cod. civ., in relazione all'art. 2724 n. 3 cod. civ.).

Commentario1

  • 1Il pactum fiduciae: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020
    Stefania Andriano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: Premessa – 1. Nozione del negozio fiduciario – 2. Natura giuridica: tesi minoritaria VS tesi maggioritaria – 3. La forma del pactum fiduciae nei negozi aventi ad oggetto beni immobili: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020 Premessa Lo scopo del presente elaborato è quello di rendere noto un recente intervento delle Sezioni Unite in materia di negozio fiduciario, in modo particolare con riferimento alla sua natura giuridica e alla sua forma in materia immobiliare. Trattasi della pronuncia n. 6459 del 2020. Prima di entrare nel vivo della sentenza, è anzitutto utile fornire qualche indicazione teorica circa l'istituto in esame, di modo da evidenziarne le sue particolarità. 1. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5565
Data del deposito : 13 aprile 2001

Testo completo