Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità per colpa, risponde dell'evento secondo le Regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzione macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall'attività svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso dell'impianto pericoloso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2001, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 06/12/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TUCCIO GIUSEPPE Consigliere N. 2025
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO Consigliere N. 034952/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da
1) OB IO N. IL 04/03/1963
2) HI ER AR N. IL 19/12/1953
avverso SENTENZA del 07/03/2001 CORTE APPELLO di Roma visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO IANNELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
La Corte osserva:
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 7 marzo 2001, ha confermato la sentenza 1^ marzo 2000 del Tribunale di Rieti che aveva condannato OB IO e HI ER alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno per il delitto di cui agli artt. 113 e 589 u.c. cod. pen. I predetti sono stati ritenuti responsabili di un grave infortunio, verificatosi il 16 giugno 1994 in Rieti, a seguito della rottura del tirante di sospensione di una delle cabine di una giostra durante il suo funzionamento. La caduta della cabina cagionava la morte di LL TI e CO LA, che si trovavano sulla cabina n. 6 staccatasi dall'impianto, e lesioni lievi a EZ RI LI e NZ TE, che si trovavano sulla cabina n.
7. In particolare i giudici di merito hanno ritenuto che OB, proprietario dell'impianto, fosse in colpa per non aver controllato, o fatto controllare adeguatamente, lo stato di usura, sviluppatosi progressivamente, dei giunti di snodo delle cabine uno dei quali si era rotto provocando l'incidente (ma ve n'erano altri che presentavano incipienti segni di usura). HI, responsabile del collaudo dell'impianto, è stato ritenuto in colpa per aver effettuato, nell'ottobre 1993, un collaudo superficiale senza verificare l'idoneità dell'impianto al suo uso e per non aver rilevato i macroscopici vizi di progettazione e costruzione dell'impianto che mettevano a rischio l'incolumità delle persone. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. OB IO deduce i seguenti motivi di annullamento della sentenza impugnata:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sua responsabilità in quanto il giudice di appello avrebbe motivato in modo solo apparente limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado;
- il medesimo vizio sulla omessa concessione delle attenuanti generiche (in realtà concesse).
HI ER deduce i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere, i giudici di merito, individuato la norma giuridica che imponeva al ricorrente di compiere le attività indicate nel capo d'imputazione e ritenute omesse. In particolare non spettava al ricorrente verificare l'idoneità all'uso dell'impianto (compito che spetta ad un'autorità pubblica) ma soltanto quello di verificare periodicamente lo stato di manutenzione ordinaria e la conformità a quanto già accertato dall'organo pubblico. La Corte avrebbe poi erroneamente interpretato l'esito degli accertamenti peritali perché il perito aveva affermato cose diverse da quelle ritenute in sentenza confermando l'idoneità dei materiali usati ed escludendo la possibilità di verificare se, all'epoca del collaudo annuale (effettuato nell'ottobre 1993), i segni di usura fossero già presenti e rilevabili;
- mancata assunzione di una prova decisiva costituita dal confronto tra il consulente di parte e il perito nominato dal giudice che avrebbe consentito di porre a confronto le contrapposte (erroneamente ritenute conformi) tesi sul tema d'indagine;
- i medesimi vizi in relazione alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2001 il procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
I ricorsi sono entrambi infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da OB IO va rilevato che il primo motivo, al limite dell'ammissibilità (per genericità), è comunque infondato in quanto con esso viene censurata la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare, secondo l'assunto difensivo, le motivazioni della sentenza di primo grado. Non si indica però, nel motivo di ricorso, su quale punto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare e quindi non si consente al giudice di legittimità di verificare il fondamento della censura. In ogni caso deve osservarsi che non è vietato al giudice dell'impugnazione richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ove le condivida, purché dimostri di averle valutate criticamente come è avvenuto nel caso in esame. Il secondo motivo è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché presuppone che non siano state concesse le attenuanti generiche che invece furono concesse già nel giudizio di primo grado. Se il motivo intendeva riferirsi (ma l'esame del medesimo porta ad escluderlo) alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata il motivo è ugualmente inammissibile avendo il giudice di merito adeguatamente motivato con il riferimento al grado elevato della colpa e alla gravità del danno cagionato.
Più ampio discorso merita il ricorso proposto da HI ER al quale, in sintesi, sono state addebitate due condotte connotate da colpa: 1) aver eseguito (nell'ottobre 1993) un collaudo superficiale che non aveva consentito di evidenziare le anomalie che caratterizzavano l'impianto e lo stato di usura delle parti che poi, nel giugno successivo, provocheranno la rottura del tirante di sospensione e la caduta della cabina;
2) non essersi reso conto delle anomalie derivanti dall'esistenza di macroscopici vizi di progettazione e costruzione dell'impianto che hanno avuto efficacia causale nel verificarsi dell'incidente.
Va a questo punto preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso è parzialmente inammissibile nella parte che riguarda la ricostruzione dell'incidente e la verifica delle cause che l'hanno provocato;
ricostruzione e verifica che sono state, nelle due sentenze, ampiamente argomentate sulla scorta delle conclusioni peritali e di quelle dei consulenti tecnici con motivazione esente da qualsivoglia vizio logico o giuridico e pertanto incensurabile in sede di legittimità (con particolare riferimento alle contraddizioni, che il ricorrente enuncia, tra le conclusioni del perito e quelle che la sentenza impugnata gli attribuisce). Ciò premesso si osserva che la prima delle descritte condotte, per quanto riguarda lo stato di usura del giunto sferico la cui rottura ha cagionato lo sganciamento della cabina n. 6 sulla quale si trovavano i bambini deceduti, non è stata accertata con sicurezza in quanto già la sentenza di primo grado dava atto che non era stato possibile stabilire se, all'epoca del collaudo effettuato nell'ottobre 1993, lo stato di usura del giunto fosse esistente e rilevabile.
Nella sentenza di appello e in quella di primo grado si rileva però che, a quella data, erano invece evidenti macroscopici errori di progettazione e costruzione che dovevano indurre il collaudatore ad intervenire o, quanto meno, a segnalarne la presenza. Tanto più che il giunto di sospensione in questione, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non era presente nella realizzazione originaria dell'impianto ed era stato aggiunto successivamente per evitare che i movimenti danneggiassero le parti meccaniche delle cabine. Ma era caratterizzato, aggiungono i giudici di merito, da evidenti difetti di concezione e costruzione perché, così si esprime la sentenza di primo grado (completamente condivisa e recepita dalla sentenza d'appello), "è stato intagliato a spigolo vivo, con angolo di novanta gradi e senza inserimento di un idoneo raccordo. Proprio in corrispondenza di tale intaglio sono state rilevate, tutte con medesime caratteristiche ed andamento, le fratture verificatesi nei giunti delle cabine sei e quattordici, nonché la cricca in via di estensione nel giunto della cabina dodici: le fratture e la cricca in parola hanno avuto tutte innesco in corrispondenza dell'intaglio per poi propagarsi...".
Insomma, nei giudizi di merito è stato accertato che la modifica apportata al progetto originario aveva provocato la creazione di un punto di debolezza dell'impianto che ne rendeva estremamente pericoloso l'uso e l'inidoneità di questo sistema è risultata confermata, secondo le decisioni di merito, dall'accertamento che anche altre due cabine presentavano, sia pure in fasi evolutive diverse, fratture e anomalie analoghe a quelle rilevate nella cabina numero sei staccatasi dalla giostra in movimento. La sentenza impugnata ha ancora rilevato che l'acciaio con cui erano stati costruiti i pezzi risultati usurati era inidoneo allo scopo perché troppo duttile.
Non essendo stato, il ricorrente HI, colui che aveva progettato o modificato l'impianto, o che aveva scelto i materiali da utilizzare, si chiede il ricorrente quale sia il precetto da lui violato nella sua attività di collaudatore (o verificatore periodico).
Osserva la Corte che quello indicato costituisce il quesito di maggior rilievo sull'individuazione della colpa del ricorrente ovvio essendo che se l'accertamento in questione fosse ritenuto esulare dai suoi compiti o dalle sue conoscenze specifiche - una volta escluso che vi sia la prova dell'esistenza dell'usura all'epoca del collaudo - non sarebbe ravvisabile nei suoi confronti alcuna violazione di norme o di regole di comportamento. Va però preliminarmente rilevata l'infondatezza del motivo con il quale si assume che i suoi compiti erano limitati alla manutenzione ordinaria periodica perché i giudici di merito hanno, al contrario, incensurabilmente accertato che egli aveva l'obbligo di verificare l'idoneità dell'impianto al suo funzionamento (e di tale idoneità si darebbe atto nel verbale di collaudo dell'ottobre 1993 nel quale viene attestata l'idoneità all'uso dell'impianto).
Sul punto rilevante della censura mossa dal ricorrente deve osservarsi che, se può condividersi la tesi che tende ad escludere una conseguente ed automatica responsabilità del collaudatore (o comunque, dal momento che il ricorrente rifiuta questa qualifica, di colui che sia incaricato della periodica verifica della funzionalità e idoneità di un impianto) nel caso di errori progettuali o di costruzione - non potendo il verificatore interferire sulle scelte tecniche adottate dal progettista e dal costruttore dell'impianto tanto più se l'impianto sia soggetto, per essere utilizzato da una comunità indistinta di persone, a controlli e collaudi di natura pubblicistica - questa regola incontra però un limite nei casi in cui l'errore di progettazione o di costruzione appaia evidente ed evidenti siano i rischi derivanti da tale errore, intendendosi il concetto di evidenza in senso relativo, nel senso cioè che tale debba apparire a chi, per le sue competenze e per le cognizioni tecniche che ha o dovrebbe avere, sia destinatario di funzioni di verifica di idoneità e sia in grado di avvertire la presenza di anomalie tali da rendere non sicuro il funzionamento dell'impianto. In questo caso la persona che esegue la verifica ha l'obbligo di non autorizzare o consentire (se rientra nei suoi compiti) l'utilizzazione dell'impianto e comunque quello di segnalare in ogni caso al proprietario o al gestore dell'impianto le caratteristiche che possono renderne pericolosa l'utilizzazione rifiutando conseguentemente l'attestazione richiestagli di idoneità all'uso. Si tratta, in questo caso, di adempiere ad ordinarie regole di prudenza e diligenza mentre nel caso in cui, malgrado l'evidenza dell'anomalia, il verificatore non se ne renda conto, la violazione si concretizza in un'imperizia parimenti fondante l'elemento soggettivo del reato. Se non adempie a questi obblighi risponde degli incidenti verificatisi secondo le regole ordinarie sulla causalità omissiva (art. 40 comma 2^ cod. pen.) incombendo sul collaudatore l'obbligo di impedire l'evento essendo i collaudi (o verifiche) periodici diretti, anche contrattualmente, proprio a questo scopo di prevenzione.
Sotto un diverso profilo può ancora affermarsi che il sistema delle cautele è da ritenersi improntato al criterio della prevedibilità dell'evento (oltre che della prevenibilità che in questo caso non è stata però posta in discussione) e che il verificatore risponde soltanto se l'evento era caratterizzato in questo senso e se egli era in grado di accertare la presenza delle anomalie che rendevano anche soltanto possibile il verificarsi dell'evento e, ciò non ostante, abbia omesso di porre in atto le condotte descritte. In questi casi il giudice di merito deve pertanto verificare che l'anomalia, a posteriori rilevata e ritenuta causa dell'evento, fosse riscontrabile al momento della verifica secondo usuali criteri di competenza tecnica.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati perché, dopo aver rilevato, sulla scorta dei pareri tecnici acquisiti al processo, le anomalie descritte in precedenza ha accertato che la verifica era stata distratta e superficiale perché il collaudatore non aveva prestato alcuna attenzione alla modifica apportata al sistema di sospensione delle cabine che avrebbe dovuto porlo in allarme sui criteri utilizzati per il sistema di sospensione dei vagoncini proprio perché il punto critico dell'impianto era costituito dal sistema di sospensione utilizzato. Sarebbe bastato, secondo la sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza impugnata, che HI avesse portato la sua attenzione su questo punto per rendersi conto del grave errore di concezione e realizzazione "che si annidava in quell'intaglio a spigolo vivo di novanta gradi realizzato sull'innesto a baionetta in precedenza descritto".
Ancora: la sentenza d'appello trae conferma della superficialità del collaudo dalla circostanza che il verificatore non ha rilevato l'assenza di un efficace dispositivo di sicurezza finalizzato ad evitare che, dalla rottura del giunto, conseguisse la caduta della cabina e anche questo aspetto, di particolare rilievo per la prevenzione dell'infortunio, è stato incensurabilmente sottolineato dai giudici di merito come fonte di responsabilità per omissione. Infondato, per varie ragioni, è anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato HI con il quale si denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. d del c.p.p. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva costituita dal confronto tra il perito nominato in giudizio e il consulente tecnico dell'imputato. È innanzitutto opinabile che il richiesto confronto possa farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" previsto dalla norma indicata. È noto infatti che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato che non tutte le prove, anche se astrattamente idonee a determinare un diverso esito del processo, sono riconducibili al concetto di "prova decisiva" fatto proprio dall'art. 606. La lettera d citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art. 495 comma 2^ c.p.p. e pertanto si riferisce esclusivamente alle prove a discarico mentre il confronto non può essere considerato tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice nei casi di disaccordo fra persone già esaminate o interrogate su fatti e circostanze importanti (art. 211 c.p.p.). È stato inoltre escluso che possa definirsi decisiva la prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass., sez. 1^, 12 marzo 1998 n. 3148, Laezza), come sembra avvenire nel caso del confronto.
Tanto più queste caratteristiche connotano il caso di specie in quanto il confronto richiesto riguarda non testimoni esaminati in giudizio (nel qual caso, potendo la testimonianza rientrare nel concetto di prova a discarico, potrebbe estendersene il significato anche al confronto tra testimoni) ma un perito e un consulente tecnico ed è pacifico in giurisprudenza che la perizia non rientri nei casi previsti dall'art. 606 lett. d del codice di rito (in tal senso v. Cass., sez. 3^, 28 ottobre 1998, Patrizi;
sez. 1^, 23 ottobre 1997, Geremia;
sez. 5^, 30 aprile 1997, Ritossa;
sez. 6^, 26 novembre 1996, Tornabene;
sez. 1^, 17 giugno 1994, Jahrni). Ciò premesso, e anche se non dovesse condividersi la soluzione prospettata, va comunque rilevato che la Corte d'appello, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto "assolutamente ultroneo" l'atto richiesto e inutile qualsiasi ulteriore indagine tecnica ritenendo ampiamente sufficienti quelle già svolte nel processo. In secondo luogo il ricorrente, neppure in questa sede, riesce ad argomentare sulla "decisività" della prova richiesta che non può, evidentemente, ravvisarsi nel solo contrasto tra le opinioni tecniche espresse in giudizio e sulle quali i giudici di merito hanno motivatamente espresso il loro convincimento. La mancata effettuazione del confronto non può quindi essere dedotta con la censura in esame;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente senza tenere alcun conto dei pareri tecnici espressi dai consulenti di parte. Il che, per quanto si è detto in precedenza relativamente all'esame degli altri motivi di ricorso, non è nella specie avvenuto.
Incensurabile è infine, con riferimento all'ultimo motivo del ricorso di HI, la valutazione dei giudici di merito sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche espresso con riferimento al grado della colpa e alle conseguenze dell'evento e alla ritenuta irrilevanza del risarcimento tardivamente avvenuto. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto di entrambi i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002