Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
FF REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMALIMASS0 1 5 61 /02 Oggetto dixifliceare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: avocati VESSIA Presidente aggiunto- ott. Aldo R.G.N. 3827/01 Cron. 4019 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Francesco Rep. Consigliere - Dott. Antonio VELLA Ud.15/11/01 Consigliere- Dott. Giovanni PAOLINI ELEFANTE Consigliere- Dott. Antonino Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - 63 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere- -- Consigliere- Dott. Michele VARRONE ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: TI LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 61/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FORNARO, che lo rappresenta e difende, giusta delega ит in calce al ricorso;
ив ricorrente ч contro 2001 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLIA AVVOCATI DELLA 594 CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, CONSIGLIO -1- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA NAZIONALE FORENSE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
SOM intimati avverso la decisione n. 223/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Giuseppe FORNARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio Nazionale Forense, decidendo sul ricorso proposto dall'Avv. Silio Danti avverso la decisione in data 7 novembre 1998 del Consiglio di Firenze, che gli dell'Ordine degli Avvocati aveva inflitta la sanzione disciplinare della dall'esercizio della sospensione per due mesi professione per aver tardato per oltre due anni nel dare il rendiconto relativo al mandato conferitogli da NN UR, anche nell'interesse della sorella OL IA IA, nonché per essere incorso in palesi omissioni ed incongruenze nel dare il tardivo rendiconto, con sentenza resa in data 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso. osservato il Consiglio Nazionale ForenseНа che, essendo incontestato che l'Avv. Danti avesse esaurita nei primi giorni dell'agosto 1995 l'esecuzione dell'incarico, consistente nel curare il rientro in Italia da Londra della UR OL IA IA, colpita da decadimento ит intellettivo, e nell'alienare un immobile, чив comprensivo di arredo, di proprietà della stessa, e operato fosse stato che il rendiconto di tale dicembre 1997, non presentato solo in data 16 professionista avesse poteva dubitarsi che il 3 violato l'obbligo di rendere sollecitamente alla mandante conto dell'opera svolta e delle somme riscosse, obbligo postogli, non solo dagli artt. 1712 e 1713 cod. civ., ma anche dalle norme deontologiche volta ad assicurare che l'incarico professionale sia svolto nell'assoluto rispetto della fiducia riposta in lui da terzi. Che tale obbligo sussistesse nei confronti della UR NN e fosse persino indipendente dall'utilizzo della procura resa dalla stessa derivava, ad avviso del Consiglio Nazionale Forense, come logica conseguenza del rilascio del mandato da parte della predetta, che, pertanto, aveva versato al professionista il cospicuo fondo spese di L. 9.000.000, e che, peraltro, lo stesso considerava come cliente,ricorrente avendo indirizzata anche a lei la notula delle spese e competenze quale destinataria di prestazioni т и "stragiudiziali di assistenza". Né l'Avv. Danti ив aveva provato di essere stato esonerato ч dall'obbligo del rendiconto. Quanto, poi, alla completezza del tardivo rendiconto ed al connesso profilo della trasparenza comportamentale dell'Avv. Danti, il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che nel rendiconto non v'era alcun cenno né del ricavato della vendita degli arredi né del notevole fondo spese versato dalla mandante. Tutto ciò considerato, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto giustificata la sanzione inflitta, che si rivelava, inoltre, adeguata alla gravità degli addebiti accertati nonché al fatto, utilizzabile ad colorandum, ancorchè non contestato, che l'incolpato avesse indebitamente trattenuto l'utile della gestione, vantando un inesistente diritto di ritenzione a garanzia delle competenze pretese. Per la cassazione di tale sentenza l'Avv. Danti ha proposto ricorso, affidandosi a quattro motivi. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Il intimato, non ha svolto attività Firenze, difensive. Rigetta a l'istanza di sospensione della т и decisione impugnata, all'odierna udienza il ricorso в è stato riservato per la decisione. и MOTIVI DELLA DECISIONE ч laCol primo motivo il ricorrente censura decisione impugnata per "incompetenza", adducendo che, poiché com'era specificato nello stesso capo d'incolpazione, l'incarico affidatogli era estraneo all'attività professionale propria dell'avvocato e, peraltro, era stato svolto all'estero, l'Ordine Forense non era competente a sanzionare la condotta contestatagli. Ad avviso del ricorrente, trattandosi di rapporto di mandato regolato dalle norme civilistiche, la condotta addebitatagli poneva solo questioni contabili e di tempestività nell'adempimento dell'obbligazione assunta, con la conseguenza che non poteva essere valutata sul piano disciplinare. La censura è priva di fondamento. Correttamente il Consiglio Nazione Forense ha ritenuto rilevante sotto il profilo disciplinare la condotta esaminata, poiché, essendo incontestato che il mandato fosse stato conferito al ricorrente in considerazione della sua qualità di avvocato, e, quindi, della sua esperienza tecnico giuridica, - . т ritenuta dalla mandante utile nell'espletamento in е в terra straniera delle attività oggetto и dell'incarico, in particolare in quella, di natura ч negoziale, volta alla liquidazione del patrimonio della sorella della mandante, non v'è dubbio che si trattasse di attività stragiudiziale compiuta dall'Avv. Danti a titolo professionale. Essa, 6 pertanto, era suscettibile di interessare . gli organi disciplinari professionali, dovendo necessariamente essere espletata, oltre che nel rispetto delle norme che regolano il mandato, nell'osservanza delle norme deontologiche proprie della professione legale. È agevole, poi, rilevare l'ininfluenza del fatto che l'espletamento del mandato sia avvenuto all'estero, dal momento che la competenza in materia si determina per il solo fatto dell'avvocato in uno degli albi dell'iscrizione istituiti nel nostro territorio nazionale. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine di Firenze, rilevando che: 1°) egli non fu sentito personalmente in quella sede, pur avendo giustificata la sua assenza con la produzione di certificazione medica;
2°) l'adunanza non fu т и presieduta dal presidente dell'organo disciplinare;
д 3°) all'ordinanza erano assenti ben sei и consiglieri, per cui la decisione fu adottata solo в da otto consiglieri su quindici;
4°) all'adunanza non partecipò il P.M. Ad avviso del ricorrente la decisione del Consiglio Nazionale Forense sarebbe, a sua volta, nulla, perché 1°) esso ricorrente non fu ascoltato;
2°) nessuno comparve in rappresentanza del C.D.A. di Firenze;
3°) non è stato precisato se la decisione era stata assunta all'unanimità od a maggioranza e, nel secondo caso, con quale maggioranza;
4°) non sono state tenute nel debito conto le censure svolte da esso ricorrente in ordine alla valutazione del suo comportamento "rispetto ai principi di deontologia professionale, tenuto conto anche della natura dell'attività del rapporto con le clienti"; 5°) mentresvolta e la discussione e la decisione del ricorso avvennero 1'11 marzo 2000, il deposito della decisione è stato eseguito il 28 novembre 2000 e la sua notificazione il 2 gennaio 2001, con la conseguenza che non è stato osservato il termine di 30 gg. stabilito dalla legge. La censura è inammissibile nella parte che concerne la fase amministrativa, svoltasi innanzi чивий al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, poiché nessuno dei vizi ora dedotti fu prospettato in sede di ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Quanto, poi, ai vizi da cui sarebbe affetta la decisione del Consiglio Nazionale Forense, seguendo l'ordine in cui i rilievi sono stati svolti dal ricorrente, si osserva che: 1°) l'incolpato non comparve innanzi all'organo giudicante ed, in difetto di una specifica censura sul punto, si deve ritenere che avesse avuta regolare e tempestiva comunicazione dell'udienza fissata;
2°) altrettanto dicasi per il rappresentante del C.O.A. di Firenze;
3°) alcuna norma prescrive l'indicazione nella decisione del C.N.F. delle modalità di adozione della decisione (se all'unanimità od a maggioranza nella seconda ipotesi, con quale maggioranza) e, 4°) la censura è oltremodo generica;
5°) il termine per il deposito della decisione non è previsto a pena di nullità. Col terzo motivo il ricorrente si duole di "difetto di motivazione sul piano logico giuridico della congruità e correttezza. Eccesso di potere”, osservando che la decisione impugnata non dà alcuna motivazione in ordine: a) alla competenza a decidere in materia, esulante dall'attività т professionale degli avvocati e, per svoltasi и legittimazione ив all'estero; b) al difetto della non correttamente attiva della UR NN, ч considerata cliente di esso ricorrente;
c) all'esecuzione del mandato con prema soddisfazione della cliente OL UR;
d) all'assenza di un effettivo profilo di "riprovevolezza" od "abuso” o conformità alla dignità ed al decoro"non professionale", trattandosi di un problema civilistico di revisione dei conteggi o di riduzione del compenso spettante al professionista;
e) alla gravità della sanzione, comunque eccessiva, considerazione della sua giovane età, della in natura degli addebiti e delle sanzioni inflitte in casi ben più gravi. Il motivo va disatteso. trattandosi di ricorso Giova premettere che, dell'artt. 111 Cost., il straordinario ai sensi difetto di motivazione è denunciabile solo se si traduce nella mancanza di motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (cfr. Cass., SS.UU., 12 giugno 1999, n. 319). Ciò premesso, risulta evidente l'inammis- ия sibilità delle censure svolte sub b), c), d) ed e), ч poiché su ciascuna delle questioni cui tali censure si riferiscono nella sentenza impugnata v'è motivazione sufficiente e tale da rendere evidenti le ragioni di ciascuna statuizione e dei passaggi 10 : le logico - giuridici in cui l'iter motivazione si snoda. Quanto, poi, alla censura svolta sub a), è noto che il vizio di omessa od insufficiente motivazione può concernere solo l'accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto decisive ai fini della soluzione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto, poiché, se il giudice del merito, pur avendo deciso correttamente le questioni di diritto, abbia omesso al riguardo la motivazione ovvero abbia erroneamente motivato, la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere attribuitole 2°, cod. proc. civ., deve dall'art. 384, CO. limitarsi ad integrare, sostituire о emendare la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso in esame, il C.N.F., pur avendo ивит correttamente ritenuto rilevanti sul piano disciplinare le condotte addebitate all'incolpato, ч non ha reso sul punto alcuna motivazione, anche perché, come risulta dalla decisione impugnata, il non aveva svolto sul punto alcuna ricorrente Ma, questa Corte ha già avuto modo, censura. esaminando il primo motivo del ricorso, di esprimere le ragioni che consentono di ritenere 11 1 corretta in diritto la decisione del C.N.F. sul punto. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, tuttavia, provvedere sulle spese senza, processuali, poiché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addi 15 novembre 2001, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite. He Presidente Corrighiere estersonце еслитье Aldren's Арароветено LCANCELLIERE C. Giovanni Giambattista DEPOSITATA IN CANCELLERIA - People conforme alforis Roma, Il - 6 FEB 2002 CANCELLIERE 01. ми 12