Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN ME 62 17/0 1 RE OL ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto (ALIONE REPONSABILITA' SEZIONE PRIMA CIVILE Qubatore Contri AMH.RI DI SOCIETA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 'N L.C. A. R.G.N. 8055/99 BALDASSARRE - Presidente Dott. Vincenzo 10330/99 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. DO Cron. 13765 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 2264 Rep. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 06/02/2001 ConsigliereDott. RE SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 0000 sul ricorso proposto da: per diritti L. DI MA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIN 3 MAG. 2001 IL CANCELLIERE MARIO FANI 106, presso l'avvocato ROSSI M., rappresentato e difeso da se medesimo in unione all'avvocato BOTTINELLI BERNARDO, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
FIDOA SpA in liquidazione coatta amministrativa;
intimata e sul 2° ricorso n° 10330/99 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 FIDOA SpA in liquidazione UFFICIO COPIE coatta amministrativa, in Richiesta copia studio 324 dal Sig. ROSSIRossi persona del commissario liquidatore, elettivamente per diriy 9.30/UK X.5.02 1 IL CANCELLIERE obrilti solo su cop domiciliata in ROMA VIA MONSERRATO 341 presso : l'avvocato ANTONELLI GIACOMO, che la rappresenta e ༤ difende unitamente all'avvocato GUELI GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
DI MA ER;
- intimato avverso la sentenza n. 670/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2001 dal Consigliere Dott. DO PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di IO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto 24.12.1990 il commissario liquidatore del- la liquidazione coatta amministrativa della società Fi- doa s.p.a., disposta con decreto ministeriale pubblica- 2 to il 4.9.1986, convenne in giudizio dinanzi al Tribu- nale di Roma gli amministratori della società RU EL MA, RI AN, LE ON, LI BA, Accettura DO, Di IO Fede- RO RC, nonché i sindaci Cafiero EN rico e UT MA e ZZ RE e ne chiese ZO, la condanna al risarcimento del danno derivante dalla loro cattiva gestione e mancanza di controllo;
espose che la Guardia di Finanza aveva constatato il 14.6.1985 varie irregolarità commesse dalla società negli anni 1982 e 1983, in forza delle quali l'esattoria comunale era stata ammessa al passivo per il credito di L. 62.637.000 per irpef, irpeg e ilor, sovrattasse, inte- ressi e pene pecuniarie, mentre l'Ufficio Iva aveva no- tificato per gli stessi anni un avviso di accertamento per imposte ed accessori pari a L. 18.059.000 ; precisò che la polizia tributaria aveva rilevato anche per l'anno 1984 una serie di irregolarità, mentre il legale rappresentante della società, nel rendere il conto ex art. 205 L.F., nulla aveva riferito con riguardo alla gestione 1.1.1984 31.7.1986, sicché, mancando i docu- menti utili, era stato impossibile contestare la prete- sa del fisco, fatta eccezione per l'Iva, tanto che era- no maturati danni per il periodo 1982 - 1986 pari a L. 762. 240.220. 3 ad eccezione di Da- I convenuti si costituirono e resistettero alla doman- niele, LI e ZZ - da;
in particolare il Di IO dedusse di non essere re- sponsabile per fatti anteriori alla sua nomina avvenuta il 18.1.1984 e successivi alle dimissioni del 12.9.1984; di aver denunziato agli azionisti di riferi- mento vari fatti in relazione ai danni arrecati ai fi- ducianti dalla politica del gruppo;
che i danni lamen- tati per il 1984 e il 1985 non erano reali, poiché i rilievi del fisco erano contestabili;
mentre il FE ro, dopo aver precisato di non aver mai ricevuto dele- ghe per l'amministrazione e di essersi dimesso il 23.12.1985 , eccepì la prescrizione dell'azione e con- testò la fondatezza della domanda. Il tribunale, con sentenza non definitiva del 27.3.1993, rigettò la domanda nei confronti di UT MA, dichiarò gli altri responsabili delle sanzioni fiscali, relative alle imposte dirette per gli anni 1983 e 1984, e dispose per il prosieguo della causa ai fini della liquidazione del danno, concedendo la prov- visionale di L. 60.000.000. Giudicò il tribunale irri- levante la prova testimoniale richiesta dal Di IO ed infondata la eccezione di prescrizione del RO e nel merito ricavò dalla consulenza tecnica disposta gli elementi di responsabilità perchè gli amministratori avevano mancato di accantonare quanto necessario per pagare i tributi del 1984 e non avevano pagato quelli✗ del 1983 e perchè i sindaci avevano omesso di control- larne l'operato, non costituendo motivo di esonero da responsabilità l'avvicendamento nelle cariche e il tra- sferimento della sede sociale da Milano a Roma. Di IO ER propose appello, eccependo tra l'altro la prescrizione del diritto, per il fatto che il termine era iniziato a decorrere nel momento delle sue dimissioni. Integrato il contraddittorio nei con- fronti di RO RC e di RI AN che avevano fatto riserva di appello dei quali solo il primo si costituì, proponendo appello incidentale, la Corte di appello di Roma rigettò entrambe le impugna- zioni con sentenza 25.2.1998, condannando gli appellan- ti in solido alle spese processuali. Con riguardo alla eccezione di prescrizione, ha ritenuto la corte che il "dies a quo" del termine quin- quennale debba risalire al momento in cui il danno si era verificato e cioè al 1987 - 1990, cui risalivano le richieste erariali e in cui il comportamento omissivo, con riguardo agli adempimenti fiscali degli amministra- tori e sindaci, aveva prodotto il danno alla società. Ha disatteso la censura mossa al consulente tecnico sulla misura del danno, considerando che la sentenza di 5 primo grado non 10 aveva determinato, essendo stata emessa solo sull' "an" della responsabilità, mentre ha riferito il pregiudizio della SOC. ID alle conse- guenze del mancato pagamento della cartella esattoriale per l'anno 1983 e alle sanzioni per il mancato pagamen- to dell'irpeg e dell'ilor per l'anno 1984; la condotta omissiva del Di IO, alla mancata vigilanza sull'ope- rato degli altri amministratori, che non avevano predi- sposto la contabilità, né accantonato le somme necessa- rie per gli adempimenti fiscali, a nulla rilevando che vi fosse stato un amministratore delegato, in quanto l'art. 2392 c.c. impone al delegante un dovere di vigi- lanza su di lui;
il nesso causale, al fatto che, ove la vigilanza fosse stata esercitata, la ID non sarebbe stata esposta alle sanzioni fiscali connesse al mancato versamento dei tributi, sicché irrilevante era risulta- to il fatto che non fosse a lui ascrivibile l'inadempi- mento dell'obbligo di pagarli. Ha proposto ricorso per cassazione con quattro mo- tivi Di IO ER;
ha resistito con controricorso la liquidazione coatta amministrativa, che ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricor- si, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo denunzia il ricorrente princi- pale la violazione e falsa applicazione dell'art. 2392 C.C., in relazione al principio della responsabilità solidale e al dovere di sorveglianza. Assume che l'atto pregiudizievole era stato compiuto quando non era più in carico e che la corte di merito, lungi dall'indicare le violazioni addebitate per l'anno 1984, gli ha attri- buito la inosservanza del dovere di vigilanza sull'ope- rato degli altri amministratori, non considerando che le loro omissioni erano riferibili a condotte poste in essere nel 1983 ( mancato pagamento delle imposte per l'esercizio 1983 ), ovvero nel 1985, per incombenti fiscali relativi all'anno 1984; lamenta che la sentenza impugnata sia pervenuta alla affermazione della respon- sabilità, senza avere individuato le conseguenze danno- se della mancata vigilanza e determinato il quantum de- beatur, così disattendendo il principio giurispruden- ziale, secondo cui anche una sentenza di condanna gene- rica richiede l'accertamento della sussistenza del di- ritto, che non può dirsi avvenuto ai fini dell' "an de- beatur" se prima non siano stati identificati gli ele- menti costitutivi dell'illecito dannoso. E poiché una volta omesso il versamento, quello postumo non sana la omissione e nulla era stato detto in riferimento alle 7 conseguenze sanzionatorie della omissione e alla sua imputabilità, alle ragioni della mancata impugnazione dell'accertamento tributario, ovvero del mancato condo- no, la sentenza sarebbe censurabile, non avendo proce- duto alla quantificazione del danno e della misura a carico di chi lo aveva determinato o concorso a deter- minare. La censura non ha fondamento, sotto nessuno dei profili considerati, che si risolvono nell'addebito al- la sentenza impugnata di non avere identificato le omissioni colpevoli e il danno che ne sarebbe consegui- to, posto che il dovere di vigilanza sull'operato degli altri amministratori, assunto dalla corte di merito co- me fondamento della responsabilità, era rimasto una me- per la mancata specificazione dellera enunciazione, contestazioni connesse all'esercizio 1983 e delle vio- lazioni relative all'anno 1984. Avendo il ricorrente operato dal 18.1 al 12.9.1984, gli era stato material- mente impossibile intervenire per impedire le condotte pregiudizievoli che, in quanto riferite al 1983, erano state poste in essere dagli amministratori in carica nell'esercizio precedente ed in quanto afferenti agli incombenti fiscali per il 1984, da compiersi nel 1985, dagli amministratori dell'esercizio successivo. La tesi difensiva è palesemente affetta da grave 8 vizio logico, giacché rivela, nella sua stessa prospet- tazione, una insuperabile contraddizione nell'argomento utilizzato, posto che, nel momento stesso in cui adduce la estraneità del ricorrente all'omesso assolvimento degli obblighi fiscali del 1984, per essere scaduti nel 1985, in cui il Di IO non era più in carica, suppone per gli incombenti del 1983, scadutila responsabilità nel 1984, in cui egli è stato amministratore sin dai primi dell'anno. Ma contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la sentenza impugnata ha ben specificato ruoli e re- sponsabilità degli amministratori e sindaci e la inci- denza della condotta omissiva del ricorrente nei danni prodotti alla società amministrata. Dopo aver rilevato che gli accertamenti tributari avevano portato all'evi- denza evasioni di imposta per gli anni 1982,1983 e 1984, oltre a numerose e gravi irregolarità di ordine contabile, da cui erano derivate sanzioni in termini di sovrattasse e pene pecuniarie, la corte territoriale ha identificato le omissioni colpevoli nel mancato paga- mento dei tributi dovuti per l'anno 1983 e nella omessa vigilanza, nel periodo in cui il Di IO aveva ammini- strato la società, sull'operato degli altri amministra- tori, che sarebbe stata utile ad impedire i disordini contabili e ad assicurare l'accantonamento delle somme necessarie agli adempimenti fiscali, poi scaduti nel 1985. A fronte di siffatte valutazioni, il motivo di do- glianza appare gratuito, giacché, ai fini della affer- mazione della responsabilità generica, gli elementi ne- cessari - la condotta illecita, la sua astratta poten- zialità a produrre danno ed il nesso di causalità SO- no stati sufficientemente evidenziati e risultano ade- guatamente accertati, innegabile essendo sul piano giu- ridico che le evasioni di imposta per il 1983, realiz- zate nel 1984, allorché il Di IO era in carica, ab- biano prodotto effetti sanzionatori a carico della soc. ID e che le irregolarità nella contabilità dell'anno 1984, che la sentenza impugnata ha analiticamente espo- sto, riprendendo le contestazioni della Polizia tribu- taria, abbiano impedito di fare emergere il debito di imposta via via maturato, cui si sarebbe dovuto far fronte nell'anno successivo, al di là delle condotte, come la mancata ritenuta fiscale su compensi a collabo- ratori, consistenti in specifiche omissioni colpevoli, di chi l'adempimento aveva l'obbligo di compiere e di chi aveva il dovere di vigilare che fossero compiute, a norma dell'art. 2392 II° comma c.c.. Sicché è inconfe- rente la deduzione che, comunque, la sentenza avrebbe mancato di quantificare il danno risarcibile e determi- 10 nare la misura addebitabile a chi aveva concorso a pro- durlo, dal momento che in sede di condanna generica ciò che rileva è l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un giudizio di probabilità e anche di verosimiglianza, mentre la prova della esistenza del danno, della sua reale entità e del rapporto eziologico è riservata alla fase successiva di determinazione e liquidazione, oltreché di graduazione delle solidarietà e di specifica imputazione in sede di rivalsa tra ob- bligati, in relazione al carico individuale di ciascuno degli amministratori e dei sindaci, configurandosi la pronunzia sull' 'an debeatur" come una declaratoria "iu- ris", da cui esula qualunque accertamento sulla concreta (Cass.2986/1999; sussistenza e sulla misura del danno 1298/1998; 4511/1997 ). Tali considerazioni giovano a disattendere anche il II° motivo, con cui è denunziata la omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sulla identifica- zione del danno addebitato all'amministratore, da un lato riferito alle sanzioni fiscali, ma poi determinato nell'ammontare dei tributi non versati, degli interessi moratori, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, dal momento che la provvisionale dai primi giudici era stata stabilita in L. 60.000.000, pressoché pari al- l'importo delle cartelle esattoriali di complessive L. 11 62.637.000. Per quanto specificamente attiene alla determina- zione della provvisionale, che, per essere un provvedi- mento di condanna vera e propria, suppone la valutazio- ne positiva del giudice di merito, circa il raggiungi - mento della prova su una certa quantità del danno, l'addebito mosso alla sentenza impugnata, di avere ec- ceduto la massima sua quantificazione, andando a com- prendere anche i tributi non versati, che sono debito esclusivo della società, non è ammissibile in questa sede, sfuggendo siffatta determinazione al sindacato di legittimità, in quanto fondata su valutazioni di fatto, in ordine alle quali il controllo consentito attiene solo alla motivazione, che è stata adeguatamente forni- ta dalla corte territoriale, nel momento in cui, dopo aver considerato il carattere collettivo e solidale della responsabilità, attinente a tutte le cariche so- ciali sino al 1986, per le quali aveva espresso il giu- dizio di condanna, essa ha correttamente affermato che il pregiudizio risarcibile è rappresentato dalle san- zioni e che esse non riguardano solo- come il ricorren- te assume nella ricostruzione del debito corrispondente - le imposte dirette, ma anche l'Iva. Con il III° motivo è ribadito il vizio motivaziona- le dedotto con il precedente mezzo, ma riferito al nes- 12 so di causalità tra danno ed azione omissiva. Rileva il : ricorrente che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva escluso, con sentenza dive- nuta definitiva, ogni sua responsabilità alle vicende fiscali della società per l'anno 1984, per le quali era stato chiamato in causa in sede civile, e deduce che, mentre il giudice penale aveva accolto l'argomentazione che l'amministratore dimissionario in corso di eserci- zio non può essere chiamato a rispondere delle imposte di competenza dell'esercizio, la sentenza impugnata aveva invece affermato che la sua responsabilità deve essere identificata nella omessa vigilanza, concretiz- zata nella assenza di diligenza, con riguardo all'ob- bligo di predisporre i mezzi finanziari necessari a pa- gare i tributi, capace di riflettersi persino sulle omissioni poste in essere successivamente al 12.9.1984, data di cessazione della carica, per il dovere che egli aveva di prevedere ciò che sarebbe accaduto dopo, per i fatti prima avvenuti, oltreché di eseguire o vigilare che fossero eseguiti i versamenti dell'esercizio al 31.12.1983; affermazione che avrebbe trascurato di con- siderare che l'unico momento in cui si evidenziano le sopravvenienze passive e se ne propongono i rimedi è quello della redazione del bilancio, tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio e dunque molto dopo la cessa- 13 zione della sua carica, alla cui data la situazione finanziaria della società era in grado di sopportare l'onere fiscale. La doglianza, che si incentra sulle conseguenze della condotta tenuta nel 1984, prodottesi nel 1985, non merita di essere accolta, per quanto già osservato in ordine al primo motivo di censura. Esclusa qualunque rilevanza all'accertamento del giudice penale, non vincolante, al di là di ogni altra ragione, per la sede in cui è stato compiuto a pre- scindere dalla sua portata, con riferimento all'ambito delle responsabilità addebitate al Di IO va rileva- W to che la sentenza impugnata ha bene evidenziato che quest'ultimo, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione, ha man- cato di vigilare sull'operato degli altri amministrato- che non avevano predisposto la contabilità e nonri, avevano accantonato le somme necessarie a fronteggiare i successivi incombenti fiscali " ponendo così in esse- re, con l'omessa vigilanza, una concausa del mancato pagamento delle imposte da parte degli amministratori in carica nel 1985" Ed ha aggiunto che l'esercizio • della dovuta vigilanza "avrebbe potuto evitare che la ID si trovasse nelle condizioni antescritte e sog- giacesse quindi alle conseguenze negative, che vanno 14 oltre il pagamento dei tributi indicati, restando evi- dente il nesso di causalità, nel senso di concausa, tra l'omissione addebitata al Di IO per non aver nulla osservato, in violazione dei suoi precisi doveri, in merito alle gravi omissioni della mancata predisposi- zione della contabilità e al mancato accantonamento delle somme correlate agli adempimenti fiscali, e le sanzioni che dall'omesso versamento dei tributi sono scaturite". Tale motivazione si sottrae, per la sua congruità logico giuridica, alle censure di omissione, insuffi- cienza e contraddittorietà, in ordine al nesso tra dan- no e condotta, incontestabile essendo, da un lato, la efficienza causale tra il disordine contabile e la inosservanza degli obblighi fiscali, non rileva se ri- cadenti in un arco temporale successivo alla cessazione della carica, una volta che il disordine è riferibile all'esercizio di essa e fu idoneo ad impedire una ade- guata valutazione degli oneri tributari che si andavano a maturare nel corso della gestione;
e dall'altro il dovere dell'amministratore di rappresentarsene l'esito, già durante il suo corso, in relazione all'andamento degli affari e alle operazioni compiute, una volta che la contabilità fosse stata correttamente tenuta, senza rimettere ogni valutazione al bilancio, che è fonte di 15 conoscenza esterna alla gestione e non anche per chi opera all'interno della società e svolge i doveri di controllo sulle altrui attività. Con il IV° motivo il ricorrente denunzia la viola- in re-zione e falsa applicazione dell'art. 2949 c.C., lazione alla prescrizione dell'azione, e la omessa mo- tivazione sulla relativa eccezione. Contesta che il termine di prescrizione sia decorso dal momento in cui era stata fatta valere la pretesa fiscale, essendo al contrario la decorrenza identificabile con quello di consumazione del fatto dannoso, quando cioè non era più possibile porre rimedio all'inadempimento del debi- to fiscale, o, quanto meno, era stato accertato l'omes- salva la sospensione del periodo dellaSo versamento, carica;
al di là del fatto che nulla la sentenza impu- gnata aveva Osservato con riguardo alla sua posizione di amministratore dimissionario, che aveva dedotto che l'inizio del termine per lui coincideva con le dimis- sioni;
sicché, essendo stata l'azione esercitata dopo i cinque anni dalla cessazione della carica, la prescri- zione si era ormai compiuta. Anche tale motivo è infondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio motiva- zionale. La deduzione suppone che ad essere esercitata sia 16 stata l'azione ex art. 2393 c.c. ed invoca, pertanto, il principio secondo cui il "dies a quo" del termine di prescrizione coincide con il momento di cessazione del- la carica, nella specie di oltre cinque anni anteriore all'atto di citazione. L'azione di responsabilità è stata, tuttavia, esercitata dal commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, che cumula le che è azioni risarcitorie previste dall'art. 2393 e dall'art. 2394 C.C., che è l'azione della società quella dei creditori sociali;
e di ciò la sentenza im- pugnata ha dato ampiamente atto, da un lato eviden- ziando che il momento in cui fu fatta valere la pretesa fiscale che, coincidendo con la produzione del danno, è quello che fa ordinariamente decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, avuto riguar- do al principio fissato nell'art. 2935 c.c., in forza del quale va escluso, a tali fini, qualunque rilievo alla data in cui doveva eseguirsi o in cui fu accertato l'omesso versamento dell'imposta - era prossimo alla citazione;
e dall'altro considerando che, comunque, in quanto riferito all'azione di responsabilità ex art. il quinquennio cominciò a decorrere allorchè2394 c.c., fu oggettivamente rilevabile l'insufficienza del patri- monio sociale a soddisfare i creditori e quindi dalla data del 4.9.1986, in cui fu pubblicato il decreto mi- 17 nisteriale che aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa. Il rigetto di tale motivo di gravame comporta l'as- sorbimento del ricorso incidentale, con cui la società in liquidazione coatta ha denunziato la omessa motiva- zione della sentenza impugnata, sul punto decisivo che 109T 250.000 la prescrizione era stata eccepita dal Di IO solo in 100000 appello e deduce che, pur essendo stata dedotta la pre- TOT 350000 clusione a norma dell'art. 437 c.p.c. applicabile ai sensi della 4. 430/1986 la corte di merito abbia omesso di pronunziare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in £. di cui £.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito l'incidentale e condan- na il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in £.2243,300+ di cui £.
2.000.000 per onorari. Roma, 6.2.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente DO Plenteda Vincenzo Baldassarre Ving Boldora D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria TRATE A IL CANCELLIERE M O 3 - MAG. 2001 Luisa Passinetti, R T P IL CANCELLIERE 18