Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
La norma richiamata dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si configura quale legge extrapenale integratrice del precetto penale, trattandosi di regola posta al fine di individuare i dati necessari per la valutazione sia della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia, preliminarmente, dell'ammissibilità della relativa istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2014, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 2234
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 12337/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO ROANNA N. IL 27/01/1975;
avverso la sentenza n. 784/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 25/06/2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa il 1/04/2011 dal Tribunale triestino, ha dichiarato De RO ROanna colpevole del reato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, condannandola alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, con entrambi i benefici di legge.
2. De RO ROanna ricorre per cassazione, censurando la sentenza impugnata con unico, articolato, motivo per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 47 c.p. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente, alla quale era contestata la falsa certificazione del reddito percepito nell'anno 2007 ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era stata assolta in primo grado a seguito di rito abbreviato per difetto dell'elemento psicologico, ritenendo il giudice che la falsa dichiarazione potesse essere frutto di un errore. La Corte di Appello, investita del gravame dal pubblico ministero, ha invece ritenuto che l'errore sulla nozione di reddito imponibile non avesse rilievo esimente ai fini di cui all'art. 47 c.p., trattandosi di errore non scusabile su norma integratrice del precetto penale. Nel ricorso si contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la nozione di reddito imponibile appartiene alla comune esperienza, evocando a sostegno della censura le numerose pronunce con le quali il giudice di legittimità è stato chiamato a chiarire tale nozione. In ogni caso, si assume, nel caso in esame l'errore riguardava il concetto di "ultima dichiarazione", interpretato dalla ricorrente, su suggerimento del personale di cancelleria, come "ultimo CUD" pervenutole in ordine di tempo, avendo prestato attività lavorativa presso diversi datori nell'arco del medesimo anno. Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di errore su legge extrapenale non richiamata dal precetto penale, dunque di errore idoneo ad escludere l'elemento psicologico del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'ignoranza di un obbligo contenuto in una norma diversa da quella che prevede la sanzione penale non esclude l'elemento soggettivo del reato, trovando applicazione l'art. 5 c.p., quando la norma che pone l'obbligo sia da considerare integratrice della norma penale (Sez. 6^, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253200). In particolare, deve essere considerato errore sulla legge penale, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 c.p., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente.
2. Con specifico riguardo al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 76, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. c), al quale fa riferimento la norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso decreto, è stato negato che tale norma possa considerarsi legge extrapenale, potendosi riservare tale qualifica alle sole norme di natura tributaria presenti in detto Testo Unico in quanto dirette a "disciplinare in origine rapporti giuridici di carattere non penale" (Sez. 4^, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv.248404).
3. Ad ulteriore specificazione, va detto che è norma extrapenale in senso proprio, non integratrice del precetto penale, quella che regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale (Sez. 1^, n. 1668 del 10/12/2003, dep. 2004, Bevilacqua, Rv. 227107; Sez. 4^, n. 14819 del 30/10/2003, dep. 2004, Tomassoni, Rv. 227875).
4. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885) hanno, invero, chiarito i limiti di operatività del precetto fissato nell'art. 5 c.p., richiamando il contenuto di una pronuncia della Corte Costituzionale. Nella pronuncia delle Sezioni Unite si legge: "A seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto"; anche la giurisprudenza successiva ha confermato il principio in base al quale l'errore di diritto, per escludere la colpevolezza, ancorché sia relativo a norma extrapenale integratrice, deve essere inevitabile (Sez. 6^, n. 43646 del 22/06/2011, S., Rv. 251044).
5. In ogni caso, la causa di giustificazione prevista dall'art. 47 c.p., è esclusa dalla sussistenza nell'agente del dubbio in merito al fatto, posto che, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'erronea certezza richiesta dalla norma (Sez. 4^, n. 15388 del 02/03/2005, Greggio, Rv. 231553).
6. Con particolare riguardo al reato di falso ideologico, di cui la norma contestata alla ricorrente costituisce un'ipotesi speciale (Sez. 5^, n. 12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 239126; Sez. 5^, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 234124), si è affermato che "pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa" (Sez. 5^, n. 27770 del 18/05/2004, dep. 2004, Belluomo, Rv. 228711).
6.1. Rispetto al reato di cui all'art. 483 c.p., tuttavia, il delitto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, sanziona la falsa attestazione circa la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.c). E l'art. 76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 c.p., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso.
6.2. Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere.
6.3. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta conforme ai sopra elencati principi e connotata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità; nella sentenza impugnata si legge, infatti, che nell'istanza sottoscritta dalla Da RO era contenuta l'attestazione relativa al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sui redditi risultante dall'ultima dichiarazione. Sulla base di tale rilievo, la pronuncia ha ritenuto che la parte richiedente il beneficio fosse, in ogni caso, incorsa in errore non scusabile, data la comune nozione di reddito imponibile contenuta in un'istanza da lei stessa sottoscritta.
Nel ricorso vengono svolte censure non pertinenti e generiche;
ivi si afferma, infatti, che l'errore sarebbe caduto sul concetto di "ultima dichiarazione" e che la motivazione non avrebbe centrato la questione, laddove la Corte territoriale ha accolto l'appello del pubblico ministero ritenendo che fosse in contrasto con tale linea difensiva proprio l'assenza di riferimenti, nella dichiarazione sottoscritta dall'imputata, al modello CUD ovvero all'ultimo reddito percepito e considerando, a fronte di tale prova documentale, indimostrata la scusabilità dell'errore.
8. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, fondato sul non condivisibile presupposto che l'errore sui dati reddituali che devono essere allegati all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si configurasse nel caso concreto come errore di fatto e che non fosse stata fornita, in proposito, adeguata motivazione.
Alla pronuncia di rigetto segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015