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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 20/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
INSALATA GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pagamento assegno ordinario di invalidità
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Con ricorso depositato il 05/12/2024 parte ricorrente premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 98/23, ha concluso per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'assegno con condanna di al CP_1 pagamento di quanto dovuto essendo invano trascorsi 120 giorni dalla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuta in data 29.07.2024.
, costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto in data 10.12.2024 alla liquidazione dell'assegno di invalidità e con cedola 4/2025 dell'01/04/2025 alla liquidazione degli arretrati. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto al CP_1 pagamento di quanto dovuto in data 10.12.2024 solo dopo l'introduzione del presente giudizio. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso CP_1 deve essere condannata al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022 – scaglione controversie da 5.201,00 a 26.000,00 euro e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 05.12.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1865,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 20/05/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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