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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/09/2024, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 960/2021 trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 3/10/2023 ed all'esito dell'ordinanza del 5/10/2023
e promossa
DA
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. FEBBO FRANCESCO PAOLO P.IVA_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. TATOZZI GOFFREDO
- APPELLATO –
Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 489/2021 pubbl. il 5/07/2021 resa del giudizio RG n. 1827/2019 notificata il 6/7/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato gli Istituti Parte_1
impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Chieti ha rigettato la sua
[...]
Co domanda risarcitoria nei riguardi della appellata e fondata sulla interruzione dei servizi telefonici e di trasmissione dati alla struttura sanitaria da essa appellante gestita e l'ha condannata alle spese di giudizio
1 Il Tribunale, all'esito di istruttoria orale e documentale, fonda la propria decisione sull'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale conseguente alla messa in mora da parte del fornitore del servizio e del mancato pagamento delle fatture, inadempimento che, persistendo nella misura di oltre 3.500 euro, aveva reso legittima anche la mancata attivazione delle nuove linee e connessioni richieste nel giugno 2018.
L'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che la cessazione delle linee nel 2018 fosse riferibile alla dichiarazione di risoluzione contrattuale per inadempimento risalente al 16/2/2016 e relativa al mancato pagamento delle fatture del 2015, saldate nel 2018, tenuto conto dei successivi accordi circa l'utilizzo delle linee.
Ritiene, infatti, necessaria una nuova comunicazione di risoluzione preceduta dalla rituale comunicazione del preavviso di sospensione delle forniture così come ritiene indispensabile la dimostrazione da parte appellata del persistere dell'inadempimento in tutto il periodo in cui si sarebbe verificata la mora fino alla cessazione, ritenendo, in difetto, la illegittimità della cessazione delle linee.
Evidenzia, ancora, l'appellante come il comportamento concludente della appellata dovesse interpretarsi come rinuncia alla risoluzione del contratto, tanto che la cessazione delle linee doveva ritenersi illegittima e fonte dei lamentati pregiudizi.
All'uopo richiama anche il provvedimento del CORECOM del 2 maggio 2018 con il quale era stato imposto alla appellata il ripristino delle numerazioni cessate e la palese violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, sia in relazione a quello delle delle precedenti numerazioni cessate che a quello successivamente sottoscritto tra le parti, avendo, altresì, generato un legittimo affidamento della appellante in relazione alla fornitura del servizio.
Ribadisce, quindi, la fondatezza della propria domanda sia in termini di affermazione di responsabilità della appellata che in termini di esistenza e di misura dei pregiudizi conseguenti alla illegittima cessazione delle utenze e alla mancata attivazione delle nuova forniture, lamentando una mancata crescita economica, attestata dalle produzioni in atti, conseguenti all'interruzione del flusso dei propri ospiti oltrechè un pregiudizio reputazionale qualificato come danno alla propria immagine
Così, all'esito conclude: “... annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Chieti
n. 489/2021 del 05.07.2021, e, per l'effetto: In via preliminare, concedere la
2 sospensione dell''efficacia giuridica della sentenza impugnata, ex artt. 351, comma
2°, c.p.c., ed ex art. 283 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito, accogliere le domande proposte dall'Ente appellante e le conclusioni formulate in primo grado, quali di seguito trascritte: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, 'contrariis rejectis', per la condotta di cui in premessa da riconoscersi lesiva della sfera patrimoniale, e non solo, degli , Parte_1 condotta posta in essere da quest'ultima condannare al risarcimento di tutti i CP_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli
[...]
per quanto sopra esposto, da quantificarsi e Parte_1 liquidarsi in € 50.000 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia o che risulterà in corso di causa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; in punto di spese: Condannare la al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore;
”
Si costituisce la appellata contestando le ragioni del gravame ritenendo scevra da censure e correttamente motivata la sentenza appellata tenendo conto che nessuno degli addebiti mossi alla condotta della appellata fosse ad essa ascrivibile a titolo di responsabilità ed evidenziando come correttamente il Tribunale avesse valorizzato la circostanza che all'esito del pagamento delle fatture 2015, avvenuto in concomitanza con la cessazione delle utenze, residuasse in ogni caso un credito a favore di essa appellata, che avrebbe pienamente giustificato, alla luce proprio del persistere dell'inadempimento nel pagamento, sia la cessazione che la mancata attivazione delle nuove linee.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la parte appellata evidenzia essere rimasta sostanzialmente priva di riscontro probatorio, dovendosi ritenere peraltro, inammissibile il ricorso alla valutazione equitativa in quanto la appellante non ha fornito i dovuti elementi su cui basare siffatta valutazione.
Così, quindi, conclude: “...in via principale, dichiarare inammissibile l'appello ex art
348 bis c.p.c., poiché le ragioni in fatto ed in diritto sono manifestamente infondate, ovvero ex art. 342 c.p.c., per mancata specificazione dei motivi e delle norme di legge violate;
in via subordinata, rigettare l'appello; in ogni caso, con vittoria delle competenze e spese del giudizio di secondo grado.”
All'udienza del 3/10/2023 tenutasi nella forma della trattazione scritta le parti
3 precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 5/10/2023 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti costituite depositavano gli scritti difensivi conclusionali cui replicava il solo cessionario costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che, persistendo la morosità in relazione al pagamento delle fatture indicate nella messa in mora del 23/12/2015 e nella successiva comunicazione di risoluzione ex art. 1454
c.c. del 16 febbraio 2016, si fosse comunque verificato l'effetto risolutivo e fosse del tutto legittima la cessazione delle utenze di cui alle fatture impagate.
2.1. E', infatti, incontestato che le fatture indicate nella messa in mora del dicembre 2015 fossero state parzialmente pagate dalla appellante sono in esito ad un mandato di pagamento emesso in data 12 aprile 2018, in concomitanza con la cessazione delle linee telefoniche di cui l'appellante aveva continuato a fruire anche successivamente alla risoluzione.
2.2. Tale fruizione, peraltro, non poteva univocamente qualificarsi come rinuncia tacita da parte dell'appellata degli effetti risolutivi conseguenti alla comunicazione del 16 febbraio 2016, così come non risulta alcuna condotta dell'appellata univocamente qualificabile come rinuncia all'effetto risolutivo, piuttosto che come tolleranza nel consentire la fruizione dei servizi nell'aspettativa del pagamento del corrispettivo e del rientro del debito pregresso, peraltro più volte sollecitato come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellata in prime cure.
2.3. Anche le prove acquisite nel corso del giudizio (irrilevante è peraltro il -
“... provvedimento temporaneo per il ripristino della funzionalità del servizio..” del Corecom del 2/5/2018 attesa la natura meramente provvisoria dello stesso) non hanno evidenziato alcun elemento che facesse ritenere l'esistenza di una volontà univoca - riferibile peraltro alla società e proveniente da un soggetto idoneo ad esprimerne la volontà - circa la cessazione degli effetti della comunicazione di
4 risoluzione per inadempimento contenuta nella lettera del 16 febbraio
2016, essendo del tutto irrilevante il tempo trascorso tra la comunicazione e la cessazione delle linee, non potendosi individuare un obbligo del fornitore di cessare con immediatezza la fornitura nè un termine per dar corso alla cessazione stessa.
2.4. Del pari a fini di elidere gli effetti risolutivi della comunicazione stessa in relazione alle forniture dei servizi telefonici, non assumeva alcun valore l'emissione, coeva alla cessazione (e presumibilmente da ciò originata) di un mandato di pagamento - atto interno alla istituzione per nulla qualificabile come immediatamente solutorio del debito - per il pagamento parziale del debito nei riguardi del fornitore
2.5. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la cessazione delle utenze fosse riconducibile alla comunicazione di risoluzione del febbraio 2016 e, quindi, pienamente legittima anche alla luce dell'esistenza di un debito residuo.
2.6. Infatti, “La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso, al fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto può essere attribuito valore di rinuncia tacita al medesimo diritto ove tra il fatto posto in essere e la volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Ne consegue che ove una parte, in presenza dell'inadempimento dell'altra a lei noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione del contratto, deve ritenersi che essa abbia tacitamente rinunciato al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto continui ad avere esecuzione.” (Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 7108 del 20/03/2017,
Rv. 644756 - 01)
2.7. Nella fattispecie, come sopra visto la condotta meramente tollerante della appellata non costituiva tacita volontà di rinuncia all'effetto risolutivo conseguente al persistente inadempimento nel pagamento delle fatture.
2.8. Le argomentazioni di parte appellante relativamente all'esistenza di un legittimo affidamento nella prosecuzione del servizio ingenerato dalla
5 condotta di parte appellata, sono rimaste priva del necessario riscontro probatorio ed in ogni caso non appare predicabile dalla parte inadempiente, anche in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, la violazione dell'obbligo di buona fede da parte dell'altro contraente per il sol fatto di aver continuato a rendere le proprie prestazioni e di averle interrotte per il persistere dell'inadempimento.
2.9. Le superiori argomentazioni danno conto anche dell'infondatezza del gravame in ordine al preteso inadempimento della parte appellata nella fornitura delle linee conseguenti alla sottoscrizione del nuovo contratto ed alla pretesa risarcitoria connessa a tale preteso inadempimento.
2.10. L'esistenza della morosità e la sua persistenza anche dopo l'emissione del mandato del 12 aprile 2018 rendeva pienamente legittima la mancata attivazione dei servizi telefonici essendo tale eventualità espressamente prevista dal contratto sottoscritto dalle parti.
3. Quanto alle deduzioni in ordine alle conseguenze degli inadempimenti ascritti alla appellata, le stesse appaiono infondate laddove solo si consideri come dalla stessa documentazione prodotta dalla parte appellante era già presente un trend negativo nel numero degli ospiti della struttura, giacchè nel 2016 risultavano 120 ospiti, nell'anno successivo scesi a 109 e nel 2018 a 100, con un drastico calo pur nella persistenza della funzionalità delle linee, distaccate solo ad aprile del 2018.
3.1. Quanto al dedotto danno morale le risultanze delle prove orali e documentali non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di alcun pregiudizio all'immagine dell' CP_2
[...
. Infatti “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del
6 13/10/2016)
3.3. Nessun elemento da cui inferire, anche attraverso presunzioni,
l'esistenza di una qualche discredito dell'ente appellante conseguente alla cessazione delle utenze è stato offerto da parte appellante, sicchè anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
3.4. Peraltro, l'infondatezza della domanda discende anche dalla circostanza che in esito alla cessazione delle utenze, in ogni caso la società ha continuato a fruire di una delle numerazioni originarie - anche se non quella principale di cui al contratto cessato - e di una linea di connessione dati che non ha totalmente impedito le comunicazioni.
3.5. Tale circostanza dedotta dalla appellata in sede di comparsa di costituzione, infatti, non è stata specificamente contestata dall'appellante nè alla prima udienza né nelle note ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 20/3/2020 con la conseguenza che deve ritenersi incontestata e provata.
3.6. Sicchè anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria appare priva di fondamento, tenuto conto che l'istituto, avvedutosi della cessazione delle linee principali, ben avrebbe potuto comunicare ai referenti dei propri 100 ospiti le diverse modalità di comunicazione telefonica con l'istituto e comunicare ai propri ordinari interlocutori i diversi recapiti.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, da individuarsi in capo alla parte appellante, e sono liquidate nel valore medio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi, tenuto conto del valore della controversia in euro 6.946,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
7 1) rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in favore della parte appellata in euro 6.946,00 oltre agli esborsi, al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge.
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare sia l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da ciascuno di essi proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 marzo 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )
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