Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 2
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto con rinvio e il giudizio conseguente, che si svolge nei confronti di arrestato restituito alla libertà, è circoscritto al solo controllo di legalità dell'avvenuto arresto.
È legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta presentato per il giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
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- 1. Art. 391 - Udienza di convalidahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 390 - Richiesta di convalida dell’arresto o del fermohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2014, n. 38791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38791 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 09/05/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 857
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 46503/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
nel procedimento nei confronti di:
AN AM, alias DU AM, nato in [...] il [...];
avverso ordinanza del 07/10/2013 del Tribunale di Palmi;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero in persona del Sostituto P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Arrestato dalla p.g. alle ore 13:00 del 5.10.2013 in flagranza del reato di resistenza, il cittadino africano (nato in [...]) FO AM è stato presentato in vinculis dal pubblico ministero davanti al Tribunale di Palmi all'udienza del 7.10.2013 per la convalida dell'arresto e il connesso giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 c.p.p., comma 1. 2. Il Tribunale con l'indicata ordinanza emessa in udienza non ha convalidato l'arresto del FO, di cui ha ordinato la liberazione, sul presupposto della inosservanza del termine previsto dall'art. 390 c.p.p., comma 1, (richiesta di convalida del p.m. entro 48 ore dall'arresto). Inosservanza che il Tribunale ha motivato, rilevando che: a) chiamato il relativo processo alle ore 12:10, l'arrestato FO non è apparso in grado di capire la lingua italiana, ne' quella francese, come confermato da altro cittadino africano convocato dalla p.g. in eventuale veste di interprete;
b) non è stato possibile reperire alcun interprete di "lingua africana" entro le 48 ore dall'arresto del FO.
3. L'ordinanza è stata impugnata per cassazione (art. 391 c.p.p., comma 4) dal Procuratore della Repubblica di Palmi, che ha dedotto i vizi di violazione degli artt. 390, 391 e 449 c.p.p., e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La lingua francese, osserva innanzitutto il ricorrente p.m., è l'unica lingua ufficiale del Mali e non compete all'autorità giudiziaria italiana, se un soggetto asserisca di non comprendere l'idioma ufficiale del suo Paese di origine, reperire un interprete in grado di parlare una diversa lingua o un dialetto di sua migliore conoscenza. In simile situazione il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso decidere sulla convalida dell'arresto anche senza procedere al previo interrogatorio dell'arrestato, stante l'impossibilità, ascrivibile a forza maggiore, di reperire tempestivamente un idoneo interprete.
In secondo e congiunto luogo il ricorrente deduce l'erroneità della ritenuta elusione del termine di 48 ore per la convalida dell'arresto. Termine che va apprezzato con esclusivo riguardo al momento in cui l'arrestato è posto a disposizione del giudice della convalida mediante la traduzione e la sua presentazione in udienza, che nel caso del FO è avvenuta per tempo (udienza iniziata alle ore 9:30), come con palese discrasia - del resto - riconosce la stessa ordinanza impugnata (giudizio di convalida iniziato alle ore 12:10 con l'arrestato presente fin dall'apertura dell'udienza alle ore 9:30).
4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palmi è fondato.
4.1. Giova premettere che, come stabilito da questa Corte regolatrice (ex plurimis: Sez. 1, 17.12.1998 n. 6481, Gessetto, rv. 212455; Sez. 1, 7.6.2001 n. 28937, P.M. in proc. Mandala, rv. 219548; Sez. 1, 1.2.2008 n. 7981, P.M. in proc. Shalabi, rv. 239234), l'interesse del pubblico ministero per la cassazione dell'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sotto più aspetti con riguardo: al fine, conforme al ruolo istituzionale del p.m. (art. 70 O.G.: "il p.m. veglia alla osservanza delle leggi..."), di far emergere l'illegittimità della stasi processuale prodotta dall'ordinanza di non convalida;
al fine di evitare che - in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 c.p.p.) - l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un'impropria "riserva" di pena derivante da presunta privazione della libertà personale senza titolo;
al fine di rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione dell'indagato; al fine di vedere riconosciute correttezza e legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto non convalidato, intervento che l'ufficio del p.m. ha condiviso e fatto proprio (la richiesta di convalida dell'arresto è riservata alla titolarità del p.m. che, nel delibare l'azione di p.g., può anche disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 389 c.p.p.).
4.2. Come rilevato dal concludente P.G. in sede, palesi appaiono gli errori e le incongruenze della decisione denunciati dal ricorrente pubblico ministero.
4.2.1. Per un verso l'assoluta impossibilità di procedere entro il termine di legge (le 48 ore previste dagli art. 390, comma 1, e/o art. 449 c.p.p., comma 1) all'interrogatorio dell'arrestato alloglotta per irreperibilità di un interprete in grado di comprenderne la particolare o non comune lingua (nel caso di specie una delle cinque lingue-dialetti non ufficiali parlate nello Stato africano del Mali), impossibilità che ha indotto il Tribunale a non convalidare l'arresto del FO, supponendo "non rispettati i termini di cui all'art. 390 c.p.p.", è evenienza che non costituisce una causa ostativa all'adozione del provvedimento di convalida dell'arresto. L'ordinamento processuale richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso p.m. (come si evince dall'art. 121 disp. att. c.p.p.). ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391 c.p.p., comma 3). Ne discende che il mancato interrogatorio dell'arrestato per la sua ignoranza della lingua italiana e la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato, come chiarisce questa S.C., a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno dell'arresto compiuto dalla p.g. (ex plurimis:
Sez. 4, 17.5.2007 n. 26468, Beben, rv. 236995; Sez. 1, 14.10.2009 n. 41934, Elessi, rv. 245063; Sez. 6, 11.6.2013 n. 28988, Garizzo, rv. 255860).
4.2.2. Per altro verso è agevole osservare, ancora con il supporto della stabile giurisprudenza di questa stessa S.C., che in tema di convalida dell'arresto in flagranza di reato, il termine di 48 ore imposto dalla legge per gli incombenti decisori del giudice deve essere riferito all'orario di inizio dell'udienza tenuta dal giudice, non assumendo rilevanza il momento in cui siano emessi i provvedimenti decisori (art. ex art. 391 c.p.p., comma 7, u.p.), purché intervengano senza soluzione di continuità nel corso dello svolgimento della stessa udienza (cfr. ex plurimis: Sez. 6, 25.11.2008 n. 46063, Torcasio, rv. 242044; Sez. 6, 7.6.2012 n. 23784, Scarlat, rv. 253011; Sez. 6, 26.11.2013 n. 21/14, P.M. in proc. Demma, rv. 258555; e, per un caso in tutto analogo a quello delineato dall'odierno ricorso del p.m.: Sez. 1, 8.3.2007 n. 23455, P.M. in proc. Hassan, rv. 236786).
4.2.3. Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida dell'arresto è, d'altro canto, quella di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto dell'indagato, anche quando - come detto - la misura precautelare sia venuta meno. Funzione che, alla luce della sentenza 29.3.1999 n. 109 della Corte Costituzionale (sulla estensione applicativa dell'art. 314 c.p.p.), incide anche sul diritto dell'arrestato ad un'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza (per ragioni attinenti alla "accusa" di reato mossagli) delle condizioni per la convalida del suo arresto.
Per l'effetto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Palmi per la decisione sul merito della richiesta di convalida dell'arresto di FO AM avanzata dai locale pubblico ministero.
Per sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi sugli effetti della delineata esigenza che ad ogni arresto segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l'arrestato abbia riacquistato la libertà (art. 391 c.p.p., comma 6, art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2), è opportuno osservare che la descritta dinamica processuale non confligge con i principi generali fissati dall'art. 13 della Costituzione in tema di libertà personale e della sua peculiare espressione definita come "libertà dagli arresti", nella parte in cui (art. 13 Cost., comma 3) si statuisce che le privazioni di libertà di un individuo compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge (come l'arresto di p.g. in flagranza di reato), ove non siano convalidate dall'autorità giudiziaria nei termini di legge, "si intendono revocate e restano prive di ogni effetto". La sequenza procedurale dianzi delineata si inscrive, anzi, proprio nel solco degli indicati principi costituzionali. È evidente, infatti, che la già intervenuta rimessione in libertà dell'arrestato, disposta dal giudice della convalida per qualsiasi ragione (procedurale o relativa al merito del fatto contestato), ha consumato il connesso potere statuale coercitivo provvisorio, esaurendone ogni effetto sullo status libertatis dell'arrestato. In nessun caso il postumo ("nuovo" o non) giudizio di convalida potrebbe dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito di eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. In vero il giudizio incidentale svolgentesi nei confronti di un arrestato restituito alla libertà è logicamente circoscritto al puro controllo di legalità dell'avvenuto arresto, in ordine al quale - in questi casi - il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificanti l'arresto (estremi della flagranza;
attinenza a un reato che consenta o renda obbligatorio l'arresto in flagranza;
osservanza dei termini di legge).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di convalida al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014