Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
In materia di misure precautelari applicate dalla polizia giudiziaria, il giudice dell'udienza di convalida che ravvisi la mancanza dei presupposti per l'arresto in flagranza deve, qualora sussistano i differenti presupposti previsti dall'art.384 cod.proc.pen., qualificare detta attività come fermo di persona indiziata e provvedere alla relativa convalida. (Fattispecie in cui la Corte, su impugnazione del pubblico ministero, ha ritenuto che erroneamente il giudice, che in esito all'udienza aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere, si fosse limitato a non convalidare l'arresto per carenza del requisito della flagranza, dal momento che la sussistenza del pericolo di fuga - posto a fondamento della misura cautelare - avrebbe imposto di diversamente qualificare, come fermo di persona indiziata, l'attività di polizia giudiziaria, e di procedere alla convalida sotto tale profilo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 28937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28937 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. " GN PA " N. 4124
3. " SA OR " REGISTRO GENERALE
4. " DE NARDO GIUSEPPE " N. 002171/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso Tribunale di Treviso
nei confonti di:
1) MA ES n. il 26/08/1974
2) EL RO n. il 22/01/1973
3) NI AB n. il 26/04/1976
Avverso ordinanza del 06/11/2000 Gip Tribunale di Treviso - Letta la memoria presentata dal difensore di EL RO;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Nardo Giuseppe, - Lette le conclusioni del P.G. Dr. A Frasso che ha chiesto l'annullamento con rinvio,
Osserva
1. Il P.M. presso il Tribunale di Treviso ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. di quel tribunale in data 6 novembre 2000 che non aveva convalidato l'arresto di MA ES, EL RO e NI AB per l'omicidio di LL CA e reati connessi per l'insussistenza sia della stato di flagranza che nella c.d. quasi flagranza.
Nondimeno il G.i.p., dopo aver escluso che l'arresto potesse essere qualificato come fermo ai sensi dell'art. 348 c.p. per l'assenza di specifici elementi per ritenere fondato il pericolo di fuga, in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di specifiche esigenze cautelari di cui alla lettera b) e c) dell'art. 274 c.p.p., disponeva nei confronti dei predetti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Deduce il P.M. ricorrente che erroneamente il G.i.p. aveva escluso la sussistenza della "quasi flagranza" poiché tra il momento del rinvenimento del cadavere e la scoperta dei presunti responsabili dell'omicidio erano trascorse soltanto cinque o sei ore durante le quali le indagini, ininterrottamente condotte, avevano consentito di reperire a loro carico tracce dei commessi reati a cose ad essi pertinenti.
Aggiungeva il ricorrente che comunque, stante il riconosciuto pericolo di fuga, il G.i.p. avrebbe potuto qualificare l'arresto come fermo di p.g. e procedere alla sua convalida.
3. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati. Premesso che, pur essendo stata disposta la custodia cautelare in carcere, è pur sempre configurabile l'interesse del P.M. ad impugnare la mancata convalida dell'arresto o del fermo allo scopo di ottenere la verifica della loro legittimità e, conseguentemente, della privazione della libertà dell'indagato nel periodo che precede l'emissione della misura cautelare (v. Cass., sez. 6^ 17/11/'93, Comenci), ritiene la Corte che correttamente il G.i.p. abbia ritenuto che non sussistono neppure gli estremi della "quasi flagranza" per la convalida dell'arresto poiché, seppur sorpresi con cose e tracce dei commessi reati, doveva ritenersi ormai trascorso quel limite temporale indicato dall'art. 382, co. 1 2^ parte, c.p.p. in termini di immediatezza che, seppur non di stretta interpretazione dovendosi tener conto della continuità dell'azione investigativa, non può essere valutato in senso contraddittorio rispetto al significato letterale del termine.
Erroneamente, poi, il P.M. rileva che tra il rinvenimento del cadavere e la "scoperta" dei presunti responsabili dell'omicidio erano trascorse soltanto cinque o sei ore, poiché l'art. 382 citato richiede che l'arresto sia "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", mentre nel caso in esame l'omicidio era stato commesso il giorno precedente. Come è naturale, infatti, lo stato di quasi flagranza va valutato con riferimento al momento in cui il reato venne commesso e non già in cui esso venne accertato.
4. È fondato, invece, il ricorso del P.M. nella parte in cui deduce che, ritenuti insussistenti i presupposti richiesti per l'arresto, quest'ultimo avrebbe potuto essere qualificato come fermo di p.g., ricorrendone gli estremi ed, in particolare, il concreto pericolo di fuga contraddittoriamente escluso dal G.i.p. con riferimento al fermo di p.g. ed, invece, ritenuto sussistente insieme al pericolo di reiterazione dei reati, ai fini della emissione della misura cautelare.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata convalida del fermo, così qualificato il provvedimento di arresto adottato dalla P.G.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida del fermo ex art. 384 c.p.p., così qualificato il provvedimento adottato dalla P.G.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001