Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 2
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo.
Poiché la flagranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, specie con l'elemento materiale di questo, dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria, anche in presenza di un reato permanente è configurabile lo stato di flagranza. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6481 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Enzo PIROZZI Presidente
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere
2. " Anna MABELLINI "
3. " Giuseppe DE NARDO "
4. " Gianfranco RIGGIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nel Procedimento penale a carico di TO AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 30. 5. 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G.
che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il G.I.P. negava la convalida dell'arresto disposto dalla polizia giudiziaria nei confronti del ES per i delitti previsti dagli artt.416 e 473 c.p., rilevando che era carente il requisito normativo della flagranza. Il P.M. aveva contrariamente argomentato, nella sua richiesta di convalida, sulla base della natura permanente del delitto associativo;
ma rilevava, in proposito, il G.I.P. che proprio il fatto che tale reato fosse permanente conduceva ad escludere il concetto di flagranza, che altrimenti, essendo immanente, verrebbe a coincidere con il fatto di essere associato e quindi, sostanzialmente, con un, modo di essere della persona. E la circostanza che l'arresto fosse avvenuto in corso di una perquisizione disposta a conclusione di laboriose indagini, dimostrava la necessità di legare l'astratto requisito della flagranza con l'attività materiale di realizzazione dei delitti- scopo o, quanto meno, con l'esistenza di dati di fatto dimostrativi della sussistenza di una struttura operativa. Nel caso in esame, la concreta flagranza concerneva il delitto ex art.473 c.p., che tuttavia, ratione poenae, non consentiva l'arresto. Pertanto il G.I.P non lo convalidava, applicando invece al ES una misura interdittiva.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.M., denunciando violazione di legge.
Era invero priva di pregio l'affermazione della difficile configurabilità della flagranza in relazione a delitto permanente, in contrasto con quanto sancito dall'art.382 c.p.p.; mentre non rilevava l'asserita mancanza di percezione, da parte della p.g. operante, dell'attività delittuosa consistente nella partecipazione ad associazione criminale, dal momento che il ES era stato trovato in possesso di cose materiali che dimostravano non solo la sussistenza del reato ex art.473 c.p., ma anche di dati probatori di collegamento con gli altri associati.
Il ES produceva tempestiva memoria, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, già superato dalla presentazione di impugnazione, da parte del P.M., dinanzi al Tribunale della libertà; in parte accolta con decisione gravata di ricorso.
Osserva preliminarmente la Corte che l'ammissibilità del ricorso è indubbia. Anzitutto, perché il P.M. è legittimato a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (cfr. Sez.V,21.5.1996,n. 774). Inoltre, l'avvio di una procedura di riesame, da parte del P.M. e la sua ulteriore coltivazione ad opera dell'indagato, non precludono l'impugnazione de qua, stante la netta autonomia tra provvedimento di convalida e adozione di misura cautelare(oggetto evidentemente di riesame) come è costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.IV,20.2.1997,n. 493). Il ricorso è indubbiamente fondato. Il G.I.P. ha invero negato la sussistenza del requisito della flagranza del reato principale, in base ad una inaccettabile affermazione di principio, del resto nemmeno confortata dal quadro probatorio che gli veniva presentato. Da un lato, invero, urta contro il disposto dell'art.382 c.2 c.p.p. negare il requisito della flagranza, in presenza di un reato permanente, quale quello ex art. 416 c.p;, tenendo conto del fatto che la flagranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, in specie con l'elemento materiale di questo, dovendo le condotte di cui l'illecito si sostanzia essere ancora in corso e, cioè dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della p.g. (cfr. Sez. IV, 28.6.1996, n. 1681): e, nel caso di specie, gli esiti della perquisizione sono eloquenti in tal senso. Dall'altro lato, anche condividendosi la tesi, enunciata dal G.I.P., che ai fini della configurabilità dello stato di flagranza, occorra che il soggetto sia sorpreso con le tracce del reato implicanti l'immediata, diretta ed autonoma percezione delle tracce stesse da parte della p.g., nonché del loro collegamento univoco con il medesimo (cfr. Sez.I,11.12.1996,n. 6642),la situazione in esame era ampiamente confortata dal reperimento di evidenti elementi di consumazione del reato-fine (art.473 c.p.),che il G.I.P. ha ritenuto;
sussistente e che attestava l'attualità del delitto presupposto, anche per il quale l'arresto era stato operato. E legittimamente, in collegamento con la permanenza dello stesso (cfr. Sez.VI, 27.2.1995, n. 751). L'ordinanza va dunque annullata, con rinvio al medesimo Ufficio del G.I.P., che provvederà con nuova motivazione, tenendo conto dei principi di diritto sopra indicati
P . Q . M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999