Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 2
L'impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per l'irreperibilità di un interprete, costituisce un caso di forza maggiore che non impedisce di procedere alla convalida dell'arresto, di cui il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale.
La richiesta di convalida dell'arresto deve considerarsi tempestiva anche se trasmessa dal pubblico ministero via fax alla cancelleria del giudice oltre l'orario di apertura al pubblico della medesima, ma entro le quarantotto ore dall'arresto, atteso che tale atto non richiede una contestuale attività da parte dell'ufficio ricevente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2007, n. 26468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26468 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 17/05/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 927
Dott. IACOPINO Silavana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 048085/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AW, N. IL 07/09/1984
avverso ORDINANZA del 19/12/2005 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO Graziana;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, il rigetto del ricorso.
OSSERVA
BE TA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 19/12/05 con la quale il Giudice del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 124, 389 390 c.p.p., comma 3, art. 172 c.p.p., per inosservanza del termine di quarantottore entro il quale il PM avrebbe dovuto chiedere la convalida di detto arresto. Sostiene il ricorrente che la richiesta del Pm venne trasmessa alla cancelleria del giudice alle ore 13.30 del giorno 17.12.05, vale a dire dopo l'orario di apertura al pubblico. Inoltre la richiesta non conteneva il nome degli indagati, ne' l'ipotesi di reato, ne' la motivazione della convalida, mentre tali indicazioni, unitamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare e per il giudizio direttissimo erano contenute nel Documento che il PM depositava il giorno 19.12.05 alle ore 9, oltre le 48 ore previste dall'art. 390 c.p.p., comma 1. Con il secondo motivo il BE deduceva l'erronea applicazione dell'art. 391 c.p.p., comma 3, art. 11 Cost., comma 3 ed art. 24 Cost. per omesso interrogatorio dell'arrestato straniero per irreperibilità dell'interprete.
Non può costituire causa di forza maggiore la mancata reperibilità di interprete di lingua polacca, per cui l'arresto non poteva essere convalidato.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La presentazione della richiesta di convalida nei confronti del BE da parte del P.M. è stata tempestiva, essendo irrilevante che la cancelleria alle ore 13.30 fosse aperta o chiusa al pubblico, in quanto, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, tale atto non richiedeva una contestuale attività da parte dell'ufficio ricevente, cosicché la tardività va esclusa anche se la richiesta perviene in giornata festiva, ad ufficio chiuso, ma entro le 48 ore dall'arresto.
(Cass. Sez. Pen. 6, 11.5.98 n. 1712 PM in proc. Desirè; Sez 4, 16.1.04, n. 7299 PM in proc. Minutillo). D'altra parte a norma dell'art. 64 disp. att. c.p.p., in tema di libertà la comunicazione può essere effettuata con mezzi di trasmissione tecnici idonei, quali il fax, purché la cancelleria dell'ufficio che ha disposto la trasmissione lo attesti, per cui è indifferente che l'atto sia trasmesso in orario di apertura al pubblico.
(Cass. Sez. 3, 20.11.03, n.44. 417 PM in proc. Spyridakis). Quanto al secondo motivo, l'irreperibilità dell'interprete che assista l'indagato straniero impediva l'assunzione dell'interrogatorio.
Tale mancata presenza va ricondotta sotto il concetto di caso di forza maggiore che non impedisce la convalida dell'arresto, di cui il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale (Cass. Sez. 4, 15.12.98, n. 3633 PM in proc. Allamani); legittimità che non è stata posta in discussione.
Dagli atti risulta che l'interprete fu cercata, ma quella rintracciata non era disponibile, per cui l'interrogatorio non fu possibile, sia pure non per colpa dell'indagato.
Per altro questi si è fermato alla denuncia formale del mancato interrogatorio e non ha dedotto in questa sede la carenza dei presupposti legittimanti l'arresto, che avrebbero potuto essere evidenziato se egli avesse avuto modo di sostenere le proprie ragioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007