Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 7981
CASS
Sentenza 1 febbraio 2008

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L'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto di interesse a impugnare, rilevando che il rigetto della richiesta di convalida non aveva dispiegato alcuna incidenza sulla libertà personale dell'arrestato e che il successivo esito assolutorio del giudizio consentiva in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., la restrizione della libertà patita in conseguenza dell'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 7981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7981
    Data del deposito : 1 febbraio 2008

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