Sentenza 1 febbraio 2008
Massime • 1
L'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto di interesse a impugnare, rilevando che il rigetto della richiesta di convalida non aveva dispiegato alcuna incidenza sulla libertà personale dell'arrestato e che il successivo esito assolutorio del giudizio consentiva in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., la restrizione della libertà patita in conseguenza dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 7981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7981 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 136
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029353/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CREMA;
nei confronti di:
1) AL RA, n. il 20/06/1985;
avverso SENTENZA del 26/07/2006 TRIBUNALE DI CREMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in pubblica udienza:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa De Sandro Anna Maria, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- il difensore del ricorrente, avvocato Falcolini Enrico Egidio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza 26 luglio 2007 il Tribunale di Crema, in composizione monocratica, ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero, procedente col rito direttissimo, di convalida dell'arresto di SH AR, eseguito in Crema il 24 luglio 2006 nella flagranza del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso il 7 febbraio 2006 dal Questore di Lodi.
Celebrato il giudizio, il Tribunale ha, quindi, assolto l'imputato. Il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della convalida dell'arresto sulla base del rilievo che il provvedimento del Questore era illegittimo, in quanto, essendo stato lo SH già attinto da precedente decreto di allontanamento del Questore di Piacenza il 9 luglio 2004, l'Autorità di polizia non aveva il potere di reiterare il provvedimento non ottemperato.
2. - Avverso l'ordinanza ridetta ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, mediante atto del 14 settembre 2007, col quale dichiara di impugnare ai sensi dell'art. 586 c.p.p., comma 1, "soltanto per connessione con l'ordinanza" anche la sentenza pronunciata in pari data dal Tribunale in esito al giudizio direttissimo, e denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali, deducendo che l'arresto era stato legittimamente eseguito in quanto la polizia giudiziaria non ha il potere di disapplicare i provvedimenti della Autorità provinciale della Pubblica Sicurezza;
e che il sindacato sull'atto amministrativo esercitato dal Tribunale esorbitava dai limiti della cognizione del giudice della convalida dell'arresto. 3. - A prescindere dal rilievo circa l'incongruo riferimento, operato dal ricorrente all'art. 586 c.p.p. - e doppiamente errato in quanto il provvedimento preliminare sulla convalida dell'arresto non è compreso nel novero delle "ordinanze emesse nel dibattimento" e in quanto l'ordinanza in questione è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 7 in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 7 - il ricorso è inammissibile.
Difetta, invero, l'interesse a impugnare, prescritto e sanzionato a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lettera a). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di impugnazione dei provvedimenti in ordine alla convalida dell'arresto (o del fermo), l'interesse del Pubblico Ministero è configurabile, a seconda dei casi, solo ove possa essere ricondotto alle seguenti finalità: "per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato; ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo" (Sez. 1, 17 dicembre 1998, n. 6481, Gessetto, massima n. 212455; Sez. 5, 21 maggio 1996, n. 774, Tuppi, massima n. 205119; Sez. 1, 14 marzo 1989, n. 688, Aiosa, massima n. 180932).
Ma ne' l'una, ne' l'altra finalità sorregge, nella specie, la proposizione del ricorso.
Il provvedimento impugnato (di rigetto della richiesta di convalida) non ha dispiegato incidenza alcuna sulla libertà personale dell'arrestato.
L'epilogo assolutorio del giudizio consente in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 4, la restrizione della libertà patita in dipendenza dell'arresto.
Consegue la dichiarazione della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008