Sentenza 7 febbraio 2017
Massime • 1
Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente, posto che è solo in tale momento che quest'ultimo, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 28689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28689 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2017 |
Testo completo
2 86 89-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.Sog Silvio Amoresano -Presidente - Angelo Matteo Socci UP - 7/02/2017 R.G.N. 12649/16 Claudio Cerroni Chiara Graziosi Carlo Renoldi -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza in data 23/06/2015 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile Associazione Adoc - Napoli e Campania, l'avv. Agostino La Rana, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi, per l'imputato, gli avvocati Carlo Correra e Corinna Correra, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN AM, legale rappresentante e gestore della società AN AM & C. IN e Pastifici in Salerno s.p.a., era stato tratto a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per avere, in concorso con TE SO, legale rappresentante e gestore della Exom S.r.l., compiuto illecitamente atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente/consumatore prodotti diversi per origine, qualità, e provenienza da quella indicata in etichetta ed in violazione delle norme che tutelano i prodotti D.O.P. con danno al consumatore che avrebbe acquistato, per qualità e prezzo, un prodotto diverso da quello indicato. Più precisamente, secondo l'ipotesi di ел с accusa, i due imputati avevano prodotto e commercializzato prodotti alimentari, lavorati e confezionati presso l'azienda Exom S.r.l. e consistenti in circa 300.000 barattoli di prodotti pelati, da considerarsi, per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata o comunque tali da trarre in inganno gli acquirenti/consumatori sulla origine, qualità e provenienza: confezioni di pelati riportanti l'etichetta Produced in San Marzano d.o.p. Region Italian peeled tomatoes e indicanti, tra gli ingredienti, pomodoro San Marzano la cui origine è disciplinata dai regolamenti CE (n. 1263/1996 e 1776/98), non risultando l'iscrizione al Consorzio di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell'Argo Sarnese nocerino DOP (reg. CE n. 1263/1996) sia dello stabilimento delle conserve Exom S.r.l., sia della società committente AN AM & C. IN e Pastifici in Salerno s.p.a.. Fatti accertati in Salerno e nell'agro nocerino-sarnese in data 12 ottobre 2010 ed in epoca anteriore e seguente.
1.1. Con sentenza in data 27/11/2012, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato AN AM, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti alle contestati aggravanti, alla pena, condizionalmente sospesa, di sedici mesi di reclusione e di 16.000 euro di multa in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 56, 515, 517 e 517-bis cod. pen.
2. Con sentenza in data 23/06/2015 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminò la pena finale in sei mesi di reclusione e in 5.000 euro di multa, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili (Adoc Napoli e Campania, Asso Consum Onlus e Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP).
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro distinti motivi di censura.
3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e/o contraddittoria e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea formulazione del capo di imputazione nella parte in cui sarebbe stato contestato che l'etichetta delle confezioni di pomodori pelati commissionati dallo stesso AM riportasse falsamente "tra gli ingredienti pomodoro San Marzano". Tale circostanza sarebbe smentita dal fatto che dai verbali di polizia giudiziaria sarebbe emerso, da un lato che gli ingredienti indicati nella etichettatura erano i "pomodori pelati italiani", circostanza pacificamente vera, dall'altro lato che il prodotto "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" non sarebbe stato indicato nell'etichetta in questione, ove sarebbe stata riportata soltanto la dicitura "prodotto nella regione d.o.p. San Marzano", circostanza anch'essa veritiera, trovandosi lo stabilimento conserviero, 2 ли in cui pelati venivano lavorati,proprio nella suddetta area D.O.P.; e, infine, che la dicitura menzionata, lungi dal configurarsi come falsa (e, dunque, rilevante ai sensi dell'art. 517 cod. pen.), avrebbe dovuto, invece, essere considerata al più come "ingannevole" e, quindi, rilevante ai fini della integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 297 del 2004, conformemente alla previsione dell'art. 4, comma 49-bis della legge n. 350 del 2003 relativo alle diciture ingannevoli in materia di "made in Italy".
3.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta ovvero la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla mancanza di danno e, dunque, di legittimazione delle due associazioni per la tutela dei consumatori campani e italiani - Adoc e Adiconsum tenuto conto che i prodotti sarebbero stati destinati esclusivamente al mercato statunitense, sicché nessun pregiudizio avrebbe potuto essere arrecato ai consumatori locali.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 4, commi 49 e 49-bis della legge n. 350 del 2003 per avere la sentenza configurato il delitto contemplato dal citato comma 49 in relazione all'art. 517 cod. pen. a fronte di una dicitura semplicemente "ingannevole", come tale sanzionata in via esclusivamente amministrativa.
3.4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 297 del 2004 e l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello concernente la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto da tale disposizione, a fronte di una condotta consistente nella mera evocazione ingannevole della denominazione DOP conseguente all'utilizzo dell'etichettatura "pomodori pelati italiani". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo e al terzo motivo di doglianza, la cui stretta connessione ne rende opportuna la trattazione congiunta, rileva preliminarmente il Collegio che sebbene le censure mosse dalla difesa concernano unicamente la configurabilità del delitto di cui agli artt. 56, 517 e 517-bis cod. pen., nondimeno esse finiscano per riverberarsi anche sulla configurabilità del delitto di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., avendo il ricorso dedotto che le etichette apposte sulle confezioni di pomodori pelati non contenessero alcuna falsa rappresentazione delle caratteristiche del prodotto, quanto piuttosto una attitudine a ingenerare una non perfetta corrispondenza del prodotto all'origine geografica. Tali doglianze, tuttavia, non colgono nel segno. 3 Ял 2.1. E' stato accertato, all'esito dei due giudizi di merito, che la società Exom S.r.l., di cui era legale rappresentante il coimputato TE SO, aveva lavorato e confezionato, nel suo stabilimento sito in Scafati, pomodori provenienti dalla Puglia, sulle cui confezioni erano state apposte delle etichette recanti il marchio della ditta di cui era legale rappresentante AN AM, recanti la dicitura, in lingua inglese, "Produced in San Marzano DOP Region Italian Peeled Tomatoes" (prodotti nella regione DOP San Marzano pomodori pelati italiani); che diverse migliaia di tali confezioni erano state rinvenute all'interno di alcuni containers nel porto commerciale di Salerno;
che 21 partite di pomodori pelati erano state cedute alla società statunitense National food brands Incorporated;
che né la AN AM & C. IN e Pastifici in Salerno s.p.a., né la Exom S.r.l. erano mai state socie del Consorzio di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell'Argo Sarnese nocerino DOP. Secondo quanto ritenuto dalle sentenze di primo e secondo grado, l'utilizzazione delle citate etichette doveva ritenersi idonea a trarre in inganno un consumatore di media diligenza in relazione all'origine e alla qualità dei prodotti, ingenerando il convincimento che i pomodori fossero stati coltivati -e, dunque, non soltanto lavorati - nel territorio D.O.P. di San Marzano. Tale ricostruzione in fatto, motivata dalle sentenze di merito in maniera del tutto immune da vizi logici, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, sicché non ammissibile è la deduzione, anch'essa involgente profili meramente fattuali, secondo cui il significato da attribuire alle frasi stampigliate sulle etichette sarebbe stata diretta a rappresentare non l'origine delle materie prime, quanto piuttosto la sede della lavorazione industriale delle stesse. Una tesi difensiva, questa, che peraltro non considera, come posto in evidenza dai giudici di merito, che nessuna delle due società coinvolte nel processo industriale e di commercializzazione faceva parte del Consorzio di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell'Argo Sarnese nocerino DOP. La situazione di fatto appena descritta è stata ritenuta integrare i delitti di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. e di cui agli artt. 56, 517 e 517-bis cod. pen., sul presupposto che la vendita all'intermediario statunitense e la conseguente spedizione della merce costituissero atti idonei e diretti in modo non equivoco per un verso a consegnare all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita;
e, per altro verso, a mettere in circolazione alimenti aventi denominazione di origine o geografica protetta recanti "nomi, marchi o segni distintivi" atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
2.2. Tale qualificazione giuridica deve essere senz'altro condivisa. Quanto al primo delitto, va ricordato, innanzitutto, che l'art. 515 cod. pen., rubricato "frode nell'esercizio del commercio", punisce colui il quale 4 ёл "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita". Tale fattispecie è posta a tutela della correttezza e del leale esercizio del commercio (Sez. 2, Ordinanza n. 48026 del 4/11/2014, dep. 20/11/2014, P.C., Puccia, Rv. 261325; Sez. 3, n. 1356 del 5/12/2006, dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Scotti, Rv. 235650; Sez. 3, n. 1686 del 3/12/1997, dep. 11/02/1998, Abbate, Rv. 209807). Nel caso di specie, le sentenze hanno correttamente ritenuto che nella condotta di spedizione di merce ricavata da materie prime di origine e qualità differenti rispetto a quelle descritte nelle etichette apposte sulle confezioni, fossero ravvisabili i requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dall'art. 56 cod. pen. per la configurabilità del tentativo;
ovvero la capacità di tale descrizione di ingenerare, nel consumatore, la convinzione che il prodotto presentasse caratteristiche differenti da quelle reali, nonché l'oggettivo significato dell'azione compiuta, siccome espressiva, secondo l'id quod plerumque accidit, della volontà dell'agente di conseguire il predetto risultato criminoso (cfr. Sez. Un., n. 28 del 25/10/2000, dep. 21/12/2000, Morici, Rv. 217295). Né potrebbe configurarsi, nel caso di specie, l'avvenuta consumazione del delitto di cui all'art. 515 cod. pen.. Infatti, secondo il risalente orientamento accolto da questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, nell'ipotesi di vendita di merce da trasportare da una piazza all'altra, il delitto in esame non si consuma nel luogo in cui, secondo lo schema dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera dell'obbligo della consegna, rimettendo la cosa mobile al vettore o allo spedizioniere, bensì soltanto con la materiale consegna della res all'acquirente. L'art. 515 cod. pen., infatti, nel descrivere il fatto tipico, fa riferimento soltanto all'atto concreto della consegna all'acquirente, posto che è solo in tale momento che l'acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto (v. Sez. 1, n. 8383 del 30/01/2003, dep. 19/02/2003, Confl. in proc. Galvispena, Rv. 223297; Sez. 6, n. 5166 del 23/05/1984, 30/05/1984, Audisio, Rv. 164594; Sez. 6, n. 4897 del 18/01/1983, Mastromauro;
Sez. 1, n. 1597 del 22/04/1970, Franco). In questa prospettiva, la consegna della res al vettore costituisce soltanto l'inizio dell'iter criminis della fattispecie contestata. Né la prospettata ricostruzione entra in crisi, dal punto di vista logico-giuridico, ove si assuma che il risultato delittuoso dovesse essere individuato, nella specie, nella successiva cessione della merce, da parte dell'intermediario, a ulteriori acquirenti/consumatori, rappresentando la л 5 м cessione in esame una fase dell'attività esecutiva comunque connotata dalla presenza dei ricordati requisiti della idoneità e della non equivocità degli atti, in rapporto al grado di svolgimento e maturazione dell'iter criminis.
2.3. Ad analogo esito deve, poi, pervenirsi con riferimento alla fattispecie contemplata dagli artt. 56, 517 e 517-bis cod. pen.. Il delitto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" ricorre quando l'agente "pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto"; e qualora, come nel caso di specie, la merce consista in "alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti” è configurabile la contestata aggravante di cui all'art. 517-bis cod. pen., che peraltro già il giudice di primo grado aveva ritenuto soccombente, nel giudizio di comparazione tra circostanze, rispetto alle attenuanti generiche. Diversamente dall'art. 515 cod. pen., la fattispecie in esame è posta a protezione dell'ordine economico, (Sez. 5, n. 9389 del 4/02/2013, dep. 27/02/2013, P.M. in proc. Zhu e altro, Rv. 255227; Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 15/01/2008, Marzullo, Rv. 238557), rispetto alla quale viene in rilievo anche l'origine territoriale del prodotto, quando essa sia rilevante ai fini della determinazione della qualità della merce. Orbene, la fattispecie contestata era stata posta in relazione, in sede di giudizio di riesame, con il reato introdotto dall'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale punisce, con le pene previste dall'art. 517 cod. pen., "l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine". Falsa indicazione che, secondo la disposizione in questione, ricorre con riferimento alla "stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine"; laddove la fallace indicazione ricorre "anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera". л 6 Я Rispetto all'art. 517, che punisce la commercializzazione di prodotti industriali, oltre che di opere dell'ingegno, recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, il delitto contemplato dall'art. 4, comma 49 ha una estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, che abbiano una indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente (Sez. 3, n. 13712 del 17/02/2005, dep. 14/04/2005, P.M. in proc. Acanfora, Rv. 231830). E tuttavia, come è dato chiaramente evincere dal tenore della disposizione che lo descrive, il delitto in questione ha, al contempo, una portata più ristretta rispetto alla fattispecie contemplata dall'art. 517 cod. pen. in quanto il primo riguarda unicamente le condotte in relazione alle quali la false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine riguardino l'origine o provenienza italiana della merce;
con la conseguenza che le ulteriori ipotesi di falsa o fallace indicazione circa l'origine o la provenienza di un prodotto rimangono, dunque, punibili ai sensi del richiamato art. 517 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 27250 del 15/03/2007, dep. 12/07/2007, P.M. in proc. Contarini, Rv. 237813). Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la fattispecie in questione non può trovare alcuna pertinente evocazione. Ed invero, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, nonché dalla pronuncia emessa, in sede di incidente cautelare, da questa Corte (v. Sez. 3, n. 28740 del 08/06/2011, dep. 19/07/2011, AM, Rv. 250621), il richiamo all'art. art. 4, comma 49 era stato giustificato da un lato con la circostanza che tale fattispecie realizza, rispetto alla formulazione dell'art. 517 una significativa anticipazione della tutela, punendo non già la realizzazione del risultato offensivo, consistente nella effettiva commercializzazione dei prodotti recanti la falsa o fallace indicazione della loro origine o provenienza dall'Italia, quanto piuttosto il compimento di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione, venendo le fattispecie in ogni caso integrate "sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio"; e, dall'altro lato, che tale fattispecie, è applicabile anche ai prodotti agricoli come i pomodori pelati, laddove l'art. 517 cod. pen. si riferisce soltanto a prodotti industriali. E tuttavia, nel caso di specie, al di là delle difficoltà obiettive a ravvisare una falsa rappresentazione dell'origine o della provenienza dall'Italia (ché, anzi, l'etichetta indicava specificamente trattarsi di "pomodori pelati italiani"), è sufficiente osservare che tale interpretazione è stata superata, dai giudici di 7 ли appello, attraverso la configurazione del delitto di cui all'art. 517 nella sola forma tentata circostanziata (v. pag. 5 della sentenza qui impugnata), sicché la condotta di rilevanza penale accertata nel corso del giudizio di merito consiste, appunto, nel compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla successiva consegna della merce recante l'erronea indicazione della origine e provenienza;
e, per effetto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 517- bis cod. pen., in una condotta avente ad oggetto alimenti la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità siano protette dalle norme vigenti, nel caso di specie individuato nel Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14/07/1992, dettato in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Del resto, come correttamente rilevato da questa Corte nel corso del procedimento cautelare incidentale (Sez. 3, n. 28740 del 08/06/2011, dep. 19/07/2011, AM, Rv. 250621), "ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale, con la conseguenza che per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce l'art. 517 non è solo quella imprenditoriale, ma soprattutto quella geografica" (Sez. 3, n. 13712 del 17/02/2005, dep. 14/04/2005, P.M. in proc. Acanfora, Rv. 231830). Nessun ostacolo si pone alla configurabilità del tentativo rispetto al delitto previsto dall'art. 517 cod. pen., in contestazione, atteso che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha superato un più risalente indirizzo contrario (Sez. 3, n. 589 del 9/03/1970, D'Amodio, Rv. 114551, nonché Sez. 3, n. 4066 del 25/03/1997, P.M. in proc. Ngom Gora, Rv. 207765), il tentativo del delitto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" è pienamente configurabile in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a mettere in circolazione merce con un marchio ingannevole (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 15/01/2008, Marzullo, Rv. 238556; Sez. 3, n. 28372 del 11/07/2006, dep. 8/08/2006, Di Matteo, Rv. 234951; Sez. 3, n. 11671 del 27/05/1999, P.G. in proc. Desaler, Rv. 215549). Tale interpretazione va condivisa, nonostante la natura di reato di pericolo della fattispecie contemplata dall'art. 517 cod. pen., dovendo escludersi la compatibilità tra tentativo e reati di pericolo nei soli casi in cui la scelta legislativa di anticipare la tutela penalistica di un determinato bene giuridico attraverso il ricorso a quello specifico paradigma penalistico si traduca nella costruzione della fattispecie secondo caratteristiche strutturali che non consentano, da un punto di vista logico, di ipotizzare la realizzazione di "atti idonei e diretti in modo non equivoco" alla realizzazione del fatto materiale tipico. Ciò che, con riferimento al delitto contestato, non è certamente configurabile, potendo logicamente ipotizzarsi che l'attività di messa in 8 da circolazione dei beni de quibus sia preceduta Yuna serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, i quali, essendo giunti ad un adeguato stadio di evoluzione dell'iter criminis, consentano di ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto.
2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve parimenti escludersi che la condotta ascritta ad AM possa integrare l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 4, comma 49-bis della legge n. 350 del 2003, essendo anch'essa posta a tutela del cd. made in Italy e considerato che l'attività contestata permette, in ogni caso, di ravvisare la sussistenza degli elementi cristallizzanti il reato contestato. E ad analogo esito deve, infine, pervenirsi con riferimento alle fattispecie, evocate dal quarto motivo di ricorso, previste dall'art. 2 del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", considerato che, in ogni caso, al di là della astratta configurabilità delle stesse, tutti i commi dell'articolo in questione fanno sempre "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti".
3. Il secondo motivo di doglianza, con il quale l'imputato lamenta il difetto di legittimazione delle parti civili, tenuto conto che i prodotti sarebbero stati destinati esclusivamente al mercato statunitense, sicché nessun pregiudizio sarebbe potuto essere arrecato ai consumatori locali, è, parimenti, infondato. Osserva, sul punto, il Collegio che identica censura era stata mossa dalla difesa di AM nell'atto di appello e che la Corte territoriale aveva rigettato la relativa doglianza sul presupposto che la merce in questione fosse destinata in larga parte al mercato americano, ma anche a quello italiano (v. pag. 6 della sentenza impugnata), sicché poteva in ogni caso configurarsi un concreto interesse da parte dei consumatori locali a che il prodotto non fosse erroneamente descritto come riconducibile all'area protetta dal marchio DOP. In relazione a tale deduzione, tuttavia, il ricorso per cassazione non svolge alcuna specifica osservazione critica, sicché deve concludersi per la inammissibilità del terzo motivo di doglianza, siccome del tutto aspecifico (v. sul punto v. Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione").
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte 9 ил civile, Associazione Adoc - Napoli e Campania, che liquida in complessivi 3.500,00 euro, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Associazione Adoc Napoli e Campania, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renaldi Silvio Amoresano Ерет DEPOSITATA IN CANCELLERIA - GIU 2017 L CANCELLIERE Luana Mariani 10