Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 28689
CASS
Sentenza 7 febbraio 2017

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Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente, posto che è solo in tale momento che quest'ultimo, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 28689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28689
    Data del deposito : 7 febbraio 2017

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