Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
È legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta presentato per il giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41934 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2635
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 6124/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI BA LO N. IL 01/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 306/2008 TRIB. SEZ. DIST. di POGGIO MIRTETO, del 04/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il 3/12/08 il cittadino senegalese ES RA Lo è stato tratto in arresto in località rientrante nel circondario del Tribunale di Rieti per ritenuta flagrante violazione del D.Lgs. luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, non avendo ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che gli era stato impartito dal Questore di Pisa ai sensi del cit. art., comma 5 bis, in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa.
Con ordinanza in data 4/12/08 il Tribunale monocratico di Rieti/Sezione distaccata di Poggio Mirteto, davanti al quale l'indagato era stato presentato per il giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto.
Contro questa pronuncia il difensore dell'ES ha proposto ricorso per cassazione con il quale: eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice sull'assunto che, essendo la consumazione del reato cessata nel territorio del Tribunale di Rieti, alla convalida dell'arresto ivi avvenuto doveva provvedere il Tribunale medesimo e non la Sezione distaccata di Poggio Mirteto;
deduce la nullità del provvedimento per non essere stato l'indagato previamente interrogato;
e deduce mancanza del fumus del reato non essendovi prova che l'ES abbia compreso l'ordine di espulsione. Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, Sez. 4^ 27/11/03, Antonucci Somma, rv. 229.367; Sez. 6^ 28/5/04, Ligorio e altri, rv. 230.628; Sez. 1^ 29/11/06, Wieser, rv. 235.571) le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono, e pertanto l'inosservanza dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non può in nessun caso dare luogo a nullità.
Quanto alla mancata effettuazione dell'interrogatorio dell'arrestato, questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 4^ 17/5/07, Beben, rv. 236.995; Sez. 1^ 8/5/08, P.M. in proc. Pasor, rv. 239.997) che l'impossibilità di previamente procedere a tale adempimento - dovuta alla impossibilità, di cui nell'ordinanza impugnata si da atto con valutazione che trova giustificazione anche nella strettezza dei tempi della procedura, di tempestivamente reperire un interprete - costituisce causa di forza maggiore che non preclude la convalida dell'arresto, di cui il giudice è tenuto a verificare la legittimità.
La questione di fatto se l'ES abbia o meno compreso l'ordine di espulsione non poteva essere dedotta per la prima volta in questa sede, nessun rilievo essendo stato sollevato al riguardo dalla difesa nell'udienza di convalida.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009