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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NE LU Presidente dr. RT Nunnari Consigliere rel. dr. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 422/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F e P. IVA ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 P.IVA_1 Torino n.2, Gallarate (VA) presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Cova, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Mentana n. 22, Como, presso lo studio dell'avv. Simona Roncoroni, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni :
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:
pagina 1 di 9 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il ritardo dell'appellata nell'adempimento del contratto di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale nella misura di euro 200/00 + I.v.a. al giorno a partire dal 4 maggio 2020 ad oggi e sino all'esatto adempimento, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il ritardo dell'appellata nell'adempimento del contratto di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale nella misura di euro 200/00 + I.v.a. al giorno a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 10 febbraio 2022, ossia in misura pari ad euro 110.532/00 (euro 90.600/00 + I.v.a.), oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA ( Omissis…..) Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”.
Per Controparte_1
“piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare: Accertare che parte appellante non ha provveduto a notificare alla parte terza chiamata l'atto di appello e per l'effetto ordinare di integrare il contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cpc;
in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e 17 in riforma della sentenza appellata, rigettare integralmente la domanda attorea condannando parte attrice a restituire quanto versato da parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado. Sempre in riforma della sentenza: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla condannare la a tenere manlevata e indenne la Pt_1 CP_2 da quanto questa sarà condannata a corrispondere in favore di parte attrice e da Controparte_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla sentenza che verrà pronunciata da codesto Giudice Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado. In via istruttoria ( Omissis….)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ( in avanti per brevità anche Parte_1
”) adiva il Tribunale di Como esponendo di aver stipulato, in data 2.03.2020, un contratto di Pt_1 appalto con ( in avanti per brevità anche ) , avente ad oggetto il Controparte_1 CP_1 rifacimento della centrale termofrigorifera, nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico e dell'alimentazione della pompa di calore, con la precisazione che tali opere si identificavano con quelle riportate nel “Computo Metrico 0924CM e 583-14-05-2-CM redatto da Studio Tecnico Guffanti”, sicché le stesse avrebbero dovuto ricomprendere anche la predisposizione della documentazione tecnica e l'allacciamento al portale GSE S.p.a. Aggiungeva che l'art. 4 del contratto prevedeva che le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro il 4.05.2020, ivi compreso il collegamento alla rete elettrica, e le parti avevano convenuto l'applicazione di una penale giornaliera di € 200,00 più IVA, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Rappresentava, dunque, che la controparte si era resa responsabile di notevoli ritardi nella conclusione delle opere, giacché la denuncia necessaria all'allacciamento dell'impianto era stata trasmessa alla solamente in data Parte_1 28.02.2022 e gli stessi lavori di collegamento alla rete elettrica erano stati ultimati solamente il 10.02.2022, con l'intervento della stessa parte attrice. Infine, rappresentava l'istante che, già nel verbale di collaudo del giugno 2020, si dava atto della mancata ultimazione dei lavori che solo in parte erano state eseguite successivamente. Inoltre, con comunicazione del 6.10.2022, l' CP_3
pagina 2 di 9 aveva contestato all'attrice una serie di errori ed omissioni nella trasmissione Parte_2 della denuncia compilata dalla convenuta, intimandole di presentarne una nuova entro il 16.10.2022, sotto pena di decadenza dalla facoltà di allacciamento alla rete, sicché i lavori dovevano intendersi sostanzialmente non ultimati Tutto quanto premesso, l'attrice chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi il ritardo nell'adempimento del contratto e la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattuale da inadempimento di € 200,00 più IVA al giorno, dal 4.05.2020 alla data di introduzione del giudizio ( in misura pari ad euro 161.528/00 pari ad euro 132.400/00 + I.v.a.) e sino all'esatto adempimento oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In subordine, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della minor somma di pari alla penale dovuta per il periodo dal 4.05.2020 al 10.02.2020, data in cui era intervenuto il collegamento alla rete dell'impianto fotovoltaico, oltre interessi ( in misura pari ad euro 110.532/00 (euro 90.600/00 + I.v.a.), oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, nel chiedere preliminarmente autorizzazione alla citazione di per esserne Controparte_2 manlevata, nel merito, contestava le avverse pretese, evidenziando che i lavori, che erano stati ultimati nel rispetto del termine indicato in contratto, avevano avuto ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di predisposizione dell'impianto fotovoltaico e di alimentazione della pompa di calore, in aggiunta al rifacimento della centrale termofrigorifera. Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda attorea, in subordine di ridurre la penale ex art. 1384 c.c, in via riconvenzionale chiedeva di essere manlevata da di quanto fosse stata tenuta a rispondere in favore della CP_2 Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ometteva di costituirsi in giudizio e Controparte_2 veniva dichiarata la sua contumacia.
Con la sentenza n.1244/2024 il Tribunale di Como ha accolto parzialmente la domanda attorea in quanto, accertato l'inadempimento da ritardo da parte di ha accolto l'eccezione di eccessiva CP_1 onerosità della penale ex art. 1384 c.c. Ha rigettato la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti di non CP_1 Controparte_2 ritenendo provato che il ritardo nella esecuzione dell'allaccio alla rete dell'impianto fosse dipesa dalla stessa. Ha infine condannatoSguazza a rifondere all'attrice le spese di lite del grado, escludendole in favore di non costituitasi. CP_2 In particolare, il Tribunale, qualificato il contratto come appalto,ha ritenuto che il ritardo della convenuta fosse riferibile al completamento delle sole attività necessarie all'attivazione dell'impianto fotovoltaico e che esulavano da tale attività di completamento delle lavorazioni appaltate gli interventi prescritti come in sede di collaudo, conclusosi con esito “positivo con riserva”, essendo gli interventi da realizzarsi finalizzati a rimediare ai vizi dell'opera, esulando pertanto dal completamento delle lavorazioni appaltate, ed incidendo, piuttosto, sulla valutazione inerente l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni stesse. Viceversa avuto riguardo alle operazioni di allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, il Tribunale ha ritenuto che essa costituisse un'autonoma prestazione oggetto del contratto di appalto, che avrebbe dovuto essere ultimata nel termine contrattuale del 4.05.2020 come previsto dalla clausola di cui all'art. 4, da interpretarsi alla luce del principio di buona fede, di cui all'art. 1366 c.c, sicché, entro il termine di conclusione delle opere, la avrebbe Controparte_1 dovuto garantire alla creditrice il pieno soddisfacimento dell'interesse creditorio consistente nella piena funzionalità dell'impianto fotovoltaico, ivi incluso l'allaccio. Essendo pacifico che tale ultima prestazione era stata adempiuta in ritardo, poichè i lavori di collegamento alla rete elettrica erano stati ultimati solo il 10.02.2022, risultando non provato che tale ritardo fosse dipeso da un'impossibilità pagina 3 di 9 della prestazione per causa non imputabile alla debitrice, e ritenuta altresì priva di rilievo la circostanza che o le prestazioni fossero state commissionate alla terza chiamata, il Controparte_2 Tribunale ha ritenuto che si fosse resa inadempiente, avendo eseguito la prestazione con CP_1 ritardo decorrente dal 4.05.2020, data in cui le opere avrebbero dovuto essere ultimate, al 10.02.2022, data in cui, per espressa ammissione dell'attrice, era intervenuto l'allaccio alla rete elettrica, non potendosi ritenere invece imputabile a l'inadeguatezza della pratica amministrativa al fine del CP_1 corretto inoltro all' profilo astrattamente rilevante come diverso profilo di Controparte_4 inadempimento fondante la diversa domanda di risarcimento del danno. Il tribunale ha poi accolto l'eccezione di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. riconducendola ad equità parametrando la penale giornaliera al valore della prestazione svolta in ritardo (parti ad euro 800,00, riconoscendosi , conseguentemente, all'attrice una penale di € 1,18 al giorno, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1,44- a ciò pervenendosi con una proporzione matematica (800,00 : 135.650,00 = x : 200,00)- che, dunque moltiplicato per i giorni di ritardo, pari – per ammissione della stessa parte attrice
– a 453, determinavano la somma totale di euro 652,32: importo , questo, che il primo giudice considerava, in rapporto alle prestazioni eseguite, proporzionato al valore effettivo dell'opera svolta in ritardo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi Parte_1 che possono sintetizzarsi come segue:
I)“errore di fatto circa la data di esecuzione delle opere ex art. 115 c.p.c. E, conseguentemente, circa l'applicazione del disposto di cui all'art. 1384 c.c. (capo 3 a pag. 10 della sentenza)”: l'appellante lamenta che il Tribunale dopo aver dato atto del pacifico ritardo nell'allacciamento del sistema fotovoltaico alla rete elettrica, avvenuto solo in data 10 febbraio 2022, in luogo del termine contrattuale fissato al 4 maggio 2020, abbia proceduto alla riduzione della penale contrattualmente prevista erroneamente riparametrando l'ammontare della penale alla quantificazione contrattuale del corrispettivo di euro 800,00, pattuito per la mera prestazione di allacciamento dell'impianto alla rete elettrica, e non all'importo complessivo del contratto,pari ad 135.650 euro, con ciò considerando astrattamente la prestazione e disconoscendo l'interesse di all'adempimento consistente nell'avere un impianto Pt_1 fotovoltaico funzionante, cosa viceversa non verificatasi per circa due anni;
in subordine il tribunale avrebbe quand'anche avesse voluto operare una mera proporzione matematica, avrebbe dovuta quantificarla nella misura di euro 82/05 riconoscendo quantomeno l'importo di euro 45.345/75 a titolo di penale;
II) “violazione o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1655, 1665 e 1176 c.c. (capo 2 a pag. 7 della sentenza)”:il tribunale avrebbe errato nel qualificare le incompletezze delle opere appaltate, come elencate nella relazione di collaudo, quali meri vizi e non già quali inadempimenti;
alcune opere non completate costituivano elementi essenziali dell'impianto e non vi è stata accettazione senza riserve dell'opera ai sensi dell'art.1665 co. 4 c.c. sicchè a spetterebbe la penale, anche in misura Pt_1 eventualmente ridotta ex art.1384 c.c. secondo l'equo apprezzamento della Corte, a decorrere dal 10 febbraio 2022 sino alla attualità, non avendo mai provveduto al completamente delle opere. CP_5
si è costituita in giudizio e, contraddette le avverse pretese ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame, nonché svolgendo appello incidentale, di rigettare integralmente la domanda attorea condannando parte attrice a restituire quanto versato da parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché, nella ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, condannarsi a tenere manlevata e indenne la CP_2 Controparte_1 Avuto riguardo alle deduzioni svolte in sede di appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione in base alla quale è stata ritenuta responsabile dei ritardi nella attivazione dell'impianto Controparte_1 pagina 4 di 9 fotovoltaico, nel premettere che la data di “ultimazione dei lavori” indicata in contratto come quella del 4 maggio 2020 era stata rispettata, tant'è che, a comprova dell'avvenuta esecuzione da parte di dei lavori contrattualmente concordati, , aveva provveduto a saldare l'intero CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito in data 15 luglio 2020, ha censurato il passaggio della sentenza con cui il giudice di prime cure ha interpretato la disposizione dell' art. 4 del contratto in termini tali da ricomprendervi il ritardo nella attivazione dell'impianto fotovoltaico, nonché la circostanza che il giudice non avrebbe considerato tutta la documentazione prodotta, da cui sarebbe emersa l'esclusiva imputabilità del ritardo nell'attivazione dell'impianto alla , per avere quest'ultima comunicato un POD errato, non utile Pt_1 al collegamento alla rete elettrica, nonché per avere effettuato il pagamento necessario per proseguire con gli step successivi solo a dicembre 2020.
Alla prima udienza di trattazione del 29.05.2025 il Consigliere istruttore ha disposto il rinvio per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto di appello principale da parte di in favore Pt_1 di rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 11.09.2025. Controparte_2 Alla predetta udienza, verificata la regolarità della notifica in favore di l. non costituitasi CP_6 nelle more, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., il consigliere ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 23.10.2025. In tale sede, dichiarata la contumacia di le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi CP_2 scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per ragioni di ordine logico deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale che verte sul riconoscimento dell'inadempimento da ritardo nella ultimazione dei lavori comprensivi da intendersi come comprensivi della ultimazione della istallazione dell'impianto fotovoltaico.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. dell'art. 4 del contratto intercorso tra le parti conduca a ritenere che i lavori da completarsi entro il termine del 4.5.2020 comprendessero l'allaccio alla rete elettrica, atteso che solo il completamento dell'impianto contemplante anche l'allaccio avrebbe potuto soddisfare l'interesse della creditrice alla piena Pt_1 funzionalità dell'impianto fotovoltaico.
Occorre anzitutto premettere che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello - diverso - della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8619 del 2006).A tale riguardo è stato ulteriormente precisato che per determinare la volontà delle parti il principale strumento ermeneutico è costituito proprio "dal senso pagina 5 di 9 letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde - ciò dimostrando, si nota per inciso, l'unitarietà ontologica dell'ermeneutica giuridica - devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento (art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021). In tale cornice “il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023).
Tanto premesso nel caso di specie viene in rilievo anzitutto il dato letterale del contratto, il cui art. 1 prevede a carico dell'appaltatrice le prestazioni consistenti nel rifacimento della centrale termofrigorifera, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico e dell'alimentazione della pompa di calore, tutte identificate con quelle riportate nel “Computo Metrico 0924CM e 583-14-05-2-CM redatto da Studio Tecnico Guffanti” allegato al contratto, quale parte integrante del medesimo (doc.2 Fasc. Bellaria). Il suddetto allegato, con riferimento all'impianto fotovoltaico, alla voce n. 36 di pagina 12, prevede, a fronte dell'indicato corrispettivo di euro 800,00, la predisposizione della “documentazione tecnica e gestione della pratica per la richiesta di collegamento dell'impianto fotovoltaico” elencando specificamente anche “la compilazione e consegna della modulistica necessaria all'Ente distributore per consentire la connessione dell'impianto fotovoltaico” (v. pag. 29 doc. 2 ). Pt_1
Quanto all'inizio lavori e temine di consegna l'art. 4 dell'accordo detta “le opere oggetto del contratto avranno inizio tassativamente il 9.3.2020 e i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 4.5.2020, previa disponibilità del cantiere per il prosieguo delle opere e salvo comprovati ritardi dovuti all'attuale situazione di criticità causa corona virus. Oltre quella data verrà conteggiata una penale pari a 200 euro + iva per ogni giorno lavorativo successivo a tale data. Dal computo dei giorni utili saranno esclusi quelli in cui le avversità atmosferiche avranno impedito la regolare esecuzione dei lavori”
Orbene dal tenore letterale dell'accordo già si evince come le parti avessero determinato in capo all'impresa appaltatrice, quale oggetto del proprio facere, la realizzazione dell'impianto, da intendersi, secondo l'accezione più conforme al dato testuale, quale compimento di un opera conforme alla regole dell'arte e, in specie, un impianto funzionante e rispondente all'interesse della committente alla produzione di energia utile a soddisfare il fabbisogno dell'immobile cui tale fonte accedeva. In tal senso non può non rilevare come l'art. 4 faccia riferimento alla data di ultimazione dei lavori da svolgersi “previa disponibilità del cantiere”, prevedendo esonero da responsabilità in caso di
“avversità atmosferiche” eventualmente verificatesi, idonee ad impedire la regolare esecuzione dei lavori, con ciò selezionando tra le obbligazioni da compiersi entro il 4.5.2020 quelle inerenti la realizzazione dell'impianto strettamene inteso. La circostanza che l'allegato al contratto specificasse altresì, a carico dell'odierna appellata la predisposizione di documentazione tecnica per la richiesta del collegamento alla rete elettrica, lungi dal costituire un indice dell'obbligo di quest'ultima anche in ordine alla prestazione di attivazione del pagina 6 di 9 suddetto impianto (che, peraltro, non viene espressamente specificata) depone piuttosto nel senso di ritenere che la prestazione della si esaurisse nella corretta esecuzione della realizzazione della CP_1 componente tecnica dell'opera commissionata, che costituiva l'imprescindibile presupposto idoneo a consentirne - a seguito del collegamento alla rete elettrica- la piena funzionalità, e fosse tenuta a mettere a disposizione la documentazione utile ad istruire la pratica per l'allaccio alla rete.
Con riguardo all'allaccio, deve, invero, osservarsi che esso esulava dalla sfera di operatività dell'appaltatrice, trattandosi, come si rileva anche dalle comunicazioni intercorse tra le parti, di attivazione dipendente anche da soggetti terzi- in specie l'ente di distribuzione dell'energia elettrica- e, pertanto, non riconducibile alla sfera di controllo di avendo peraltro quest'ultima, Controparte_1 provveduto, secondo l'obbligazione contrattualmente assunta, non solo ad ultimare l'impianto entro la scadenza convenuta (il 6 maggio 2020), ma altresì, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (v. doc.26 fasc. primo grado , a predisporre la documentazione tecnica prodromica alla CP_1 richiesta di collegamento in oggetto, curando successivamente, avvalendosi di , che l'iter CP_2 finalizzato alla messa in funzione dell'impianto potesse esaurirsi.
Né può rilevare la circostanza che in sede di collaudo (eseguito nel giugno 2020) fossero state riscontrate difformità, che ne avevano determinato un esito positivo ( avendo il collaudatore rilevato che “gli impianti elettrici sono stati realizzati in modo corretto e rispecchiano sostanzialmente quanto previsto a progetto”) se pur con riserva, in ragione del mancato completamento di talune opere, atteso che, non solo, la maggior parte di esse non erano relative all'impianto ed erano state poi comunque definite, ma avuto riguardo alla circostanza che quelle specificamente afferenti all'impianto fotovoltaico, non solo attenevano aspetti ( quali, il sistema di monitoraggio e le pratiche per l'attivazione) che non ne avevano compromesso l'avvenuta realizzazione, ma non risultavano neppure essere state contestate dalla committente, che, come detto, anzi, nel periodo immediatamente successivo al collaudo, aveva versato l'intero corrispettivo pattuito. In effetti, contrariamene a quanto sostenuto dall'appellante, il collaudo dà solo atto della necessità di completare le “pratiche presso l'Ente Distributore, l' ed il GSE per consentire l'allacciamento alla rete, Controparte_7 l'attivazione dello stesso ed il riconoscimento del contributo tramite la convenzione Scambio sul Posto” ( doc. 8 fasc.I grado ). Pt_1
L'assetto negoziale nei termini appena descritti trova conferma nelle ulteriori risultanze del giudizio e nel comportamento tenuto dalle medesime contraenti. Ed invero la circostanza che la stessa committente il 15 luglio 2020 abbia provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo delle opere contrattualmente pattuito, anche del 5% relativo all'impianto fotovoltaico e all'alimentazione della pompa di calore il cui pagamento era previsto a 60 gg a titolo di trattenuta di garanzia, è chiaro indice della ritenuta corrispondenza dell'opera da parte della a quanto concordato. Pt_1 La condotta delle parti che depone per essere le pratiche relative all'allaccio estranee alla previsione contrattuale concernente la penale da ritardo viene anche in rilievo in ragione della mancanza di qualsivoglia contestazione in ordine al mancato allaccio entro il 4.5.2020, data a partire dalla quale, invece si collocano le interlocuzioni che danno conto di come il ritardo nell'allaccio fosse dipeso, inizialmente, dal mancato pagamento dell'Enel da parte di , in un secondo momento dalla Pt_1 registrazione di un POD errato, non di proprietà della fondazione, infine, come la pratica di allaccio non avesse avuto un esito favorevole per ragioni attinenti la potenza dell'impianto ( docc. 21,23, 24,32 fasc.I grado . CP_5
pagina 7 di 9 Infine non può non convenirsi come sarebbe stato impossibile far coincidere la data di attivazione dell'impianto fotovoltaico con la data di fine lavori, perché la pratica di attivazione è necessariamente successiva alla ultimazione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, pacificamente da collocarsi al 4.5.2020, non potendo ritenersi pertanto inclusa l'attivazione nella prevista penale da ritardo.
Le predette considerazioni in ordine all'accoglimento dell'appello incidentale assorbono, oltre che i rilievi inerenti il rigetto della domanda di garanzia sollecitata dall'appellante incidentale, le censure svolte dall'appellante principale . Pt_1
La sentenza deve dunque essere integralmente riformata, disponendo il rigetto della domanda avanzata da . Pt_1
Deve richiamarsi il principio secondo cui, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito della lite è totalmente soccombente. Pt_1 Le spese di lite del primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente Parte_1 profusa, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle vigenti per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, esclusa la fase decisionale da liquidarsi secondo i minimi, non avendo richiesto ulteriore approfondimento di quanto già argomentato nelle precedenti fasi.
Nulla a disporsi in favore di , non costituitasi. CP_2
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il versamento del raddoppio del contributo unificato a carico di . Pt_1
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di in riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1244/2024 resa dal Tribunale di Como, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale di ed in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale di rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano, per il primo grado in euro 14.103, oltre iva, se dovuta, spese generali e c.p.a, e per il presente grado di giudizio in euro 7.440,00 oltre iva, se dovuta, spese generali e c.p.a.;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RT Nunnari NE LU
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NE LU Presidente dr. RT Nunnari Consigliere rel. dr. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 422/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F e P. IVA ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 P.IVA_1 Torino n.2, Gallarate (VA) presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Cova, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Mentana n. 22, Como, presso lo studio dell'avv. Simona Roncoroni, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni :
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:
pagina 1 di 9 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il ritardo dell'appellata nell'adempimento del contratto di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale nella misura di euro 200/00 + I.v.a. al giorno a partire dal 4 maggio 2020 ad oggi e sino all'esatto adempimento, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il ritardo dell'appellata nell'adempimento del contratto di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale nella misura di euro 200/00 + I.v.a. al giorno a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 10 febbraio 2022, ossia in misura pari ad euro 110.532/00 (euro 90.600/00 + I.v.a.), oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA ( Omissis…..) Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”.
Per Controparte_1
“piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare: Accertare che parte appellante non ha provveduto a notificare alla parte terza chiamata l'atto di appello e per l'effetto ordinare di integrare il contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cpc;
in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e 17 in riforma della sentenza appellata, rigettare integralmente la domanda attorea condannando parte attrice a restituire quanto versato da parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado. Sempre in riforma della sentenza: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla condannare la a tenere manlevata e indenne la Pt_1 CP_2 da quanto questa sarà condannata a corrispondere in favore di parte attrice e da Controparte_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla sentenza che verrà pronunciata da codesto Giudice Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado. In via istruttoria ( Omissis….)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ( in avanti per brevità anche Parte_1
”) adiva il Tribunale di Como esponendo di aver stipulato, in data 2.03.2020, un contratto di Pt_1 appalto con ( in avanti per brevità anche ) , avente ad oggetto il Controparte_1 CP_1 rifacimento della centrale termofrigorifera, nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico e dell'alimentazione della pompa di calore, con la precisazione che tali opere si identificavano con quelle riportate nel “Computo Metrico 0924CM e 583-14-05-2-CM redatto da Studio Tecnico Guffanti”, sicché le stesse avrebbero dovuto ricomprendere anche la predisposizione della documentazione tecnica e l'allacciamento al portale GSE S.p.a. Aggiungeva che l'art. 4 del contratto prevedeva che le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro il 4.05.2020, ivi compreso il collegamento alla rete elettrica, e le parti avevano convenuto l'applicazione di una penale giornaliera di € 200,00 più IVA, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Rappresentava, dunque, che la controparte si era resa responsabile di notevoli ritardi nella conclusione delle opere, giacché la denuncia necessaria all'allacciamento dell'impianto era stata trasmessa alla solamente in data Parte_1 28.02.2022 e gli stessi lavori di collegamento alla rete elettrica erano stati ultimati solamente il 10.02.2022, con l'intervento della stessa parte attrice. Infine, rappresentava l'istante che, già nel verbale di collaudo del giugno 2020, si dava atto della mancata ultimazione dei lavori che solo in parte erano state eseguite successivamente. Inoltre, con comunicazione del 6.10.2022, l' CP_3
pagina 2 di 9 aveva contestato all'attrice una serie di errori ed omissioni nella trasmissione Parte_2 della denuncia compilata dalla convenuta, intimandole di presentarne una nuova entro il 16.10.2022, sotto pena di decadenza dalla facoltà di allacciamento alla rete, sicché i lavori dovevano intendersi sostanzialmente non ultimati Tutto quanto premesso, l'attrice chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi il ritardo nell'adempimento del contratto e la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattuale da inadempimento di € 200,00 più IVA al giorno, dal 4.05.2020 alla data di introduzione del giudizio ( in misura pari ad euro 161.528/00 pari ad euro 132.400/00 + I.v.a.) e sino all'esatto adempimento oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In subordine, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della minor somma di pari alla penale dovuta per il periodo dal 4.05.2020 al 10.02.2020, data in cui era intervenuto il collegamento alla rete dell'impianto fotovoltaico, oltre interessi ( in misura pari ad euro 110.532/00 (euro 90.600/00 + I.v.a.), oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, nel chiedere preliminarmente autorizzazione alla citazione di per esserne Controparte_2 manlevata, nel merito, contestava le avverse pretese, evidenziando che i lavori, che erano stati ultimati nel rispetto del termine indicato in contratto, avevano avuto ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di predisposizione dell'impianto fotovoltaico e di alimentazione della pompa di calore, in aggiunta al rifacimento della centrale termofrigorifera. Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda attorea, in subordine di ridurre la penale ex art. 1384 c.c, in via riconvenzionale chiedeva di essere manlevata da di quanto fosse stata tenuta a rispondere in favore della CP_2 Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ometteva di costituirsi in giudizio e Controparte_2 veniva dichiarata la sua contumacia.
Con la sentenza n.1244/2024 il Tribunale di Como ha accolto parzialmente la domanda attorea in quanto, accertato l'inadempimento da ritardo da parte di ha accolto l'eccezione di eccessiva CP_1 onerosità della penale ex art. 1384 c.c. Ha rigettato la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti di non CP_1 Controparte_2 ritenendo provato che il ritardo nella esecuzione dell'allaccio alla rete dell'impianto fosse dipesa dalla stessa. Ha infine condannatoSguazza a rifondere all'attrice le spese di lite del grado, escludendole in favore di non costituitasi. CP_2 In particolare, il Tribunale, qualificato il contratto come appalto,ha ritenuto che il ritardo della convenuta fosse riferibile al completamento delle sole attività necessarie all'attivazione dell'impianto fotovoltaico e che esulavano da tale attività di completamento delle lavorazioni appaltate gli interventi prescritti come in sede di collaudo, conclusosi con esito “positivo con riserva”, essendo gli interventi da realizzarsi finalizzati a rimediare ai vizi dell'opera, esulando pertanto dal completamento delle lavorazioni appaltate, ed incidendo, piuttosto, sulla valutazione inerente l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni stesse. Viceversa avuto riguardo alle operazioni di allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, il Tribunale ha ritenuto che essa costituisse un'autonoma prestazione oggetto del contratto di appalto, che avrebbe dovuto essere ultimata nel termine contrattuale del 4.05.2020 come previsto dalla clausola di cui all'art. 4, da interpretarsi alla luce del principio di buona fede, di cui all'art. 1366 c.c, sicché, entro il termine di conclusione delle opere, la avrebbe Controparte_1 dovuto garantire alla creditrice il pieno soddisfacimento dell'interesse creditorio consistente nella piena funzionalità dell'impianto fotovoltaico, ivi incluso l'allaccio. Essendo pacifico che tale ultima prestazione era stata adempiuta in ritardo, poichè i lavori di collegamento alla rete elettrica erano stati ultimati solo il 10.02.2022, risultando non provato che tale ritardo fosse dipeso da un'impossibilità pagina 3 di 9 della prestazione per causa non imputabile alla debitrice, e ritenuta altresì priva di rilievo la circostanza che o le prestazioni fossero state commissionate alla terza chiamata, il Controparte_2 Tribunale ha ritenuto che si fosse resa inadempiente, avendo eseguito la prestazione con CP_1 ritardo decorrente dal 4.05.2020, data in cui le opere avrebbero dovuto essere ultimate, al 10.02.2022, data in cui, per espressa ammissione dell'attrice, era intervenuto l'allaccio alla rete elettrica, non potendosi ritenere invece imputabile a l'inadeguatezza della pratica amministrativa al fine del CP_1 corretto inoltro all' profilo astrattamente rilevante come diverso profilo di Controparte_4 inadempimento fondante la diversa domanda di risarcimento del danno. Il tribunale ha poi accolto l'eccezione di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. riconducendola ad equità parametrando la penale giornaliera al valore della prestazione svolta in ritardo (parti ad euro 800,00, riconoscendosi , conseguentemente, all'attrice una penale di € 1,18 al giorno, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1,44- a ciò pervenendosi con una proporzione matematica (800,00 : 135.650,00 = x : 200,00)- che, dunque moltiplicato per i giorni di ritardo, pari – per ammissione della stessa parte attrice
– a 453, determinavano la somma totale di euro 652,32: importo , questo, che il primo giudice considerava, in rapporto alle prestazioni eseguite, proporzionato al valore effettivo dell'opera svolta in ritardo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi Parte_1 che possono sintetizzarsi come segue:
I)“errore di fatto circa la data di esecuzione delle opere ex art. 115 c.p.c. E, conseguentemente, circa l'applicazione del disposto di cui all'art. 1384 c.c. (capo 3 a pag. 10 della sentenza)”: l'appellante lamenta che il Tribunale dopo aver dato atto del pacifico ritardo nell'allacciamento del sistema fotovoltaico alla rete elettrica, avvenuto solo in data 10 febbraio 2022, in luogo del termine contrattuale fissato al 4 maggio 2020, abbia proceduto alla riduzione della penale contrattualmente prevista erroneamente riparametrando l'ammontare della penale alla quantificazione contrattuale del corrispettivo di euro 800,00, pattuito per la mera prestazione di allacciamento dell'impianto alla rete elettrica, e non all'importo complessivo del contratto,pari ad 135.650 euro, con ciò considerando astrattamente la prestazione e disconoscendo l'interesse di all'adempimento consistente nell'avere un impianto Pt_1 fotovoltaico funzionante, cosa viceversa non verificatasi per circa due anni;
in subordine il tribunale avrebbe quand'anche avesse voluto operare una mera proporzione matematica, avrebbe dovuta quantificarla nella misura di euro 82/05 riconoscendo quantomeno l'importo di euro 45.345/75 a titolo di penale;
II) “violazione o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1655, 1665 e 1176 c.c. (capo 2 a pag. 7 della sentenza)”:il tribunale avrebbe errato nel qualificare le incompletezze delle opere appaltate, come elencate nella relazione di collaudo, quali meri vizi e non già quali inadempimenti;
alcune opere non completate costituivano elementi essenziali dell'impianto e non vi è stata accettazione senza riserve dell'opera ai sensi dell'art.1665 co. 4 c.c. sicchè a spetterebbe la penale, anche in misura Pt_1 eventualmente ridotta ex art.1384 c.c. secondo l'equo apprezzamento della Corte, a decorrere dal 10 febbraio 2022 sino alla attualità, non avendo mai provveduto al completamente delle opere. CP_5
si è costituita in giudizio e, contraddette le avverse pretese ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame, nonché svolgendo appello incidentale, di rigettare integralmente la domanda attorea condannando parte attrice a restituire quanto versato da parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché, nella ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, condannarsi a tenere manlevata e indenne la CP_2 Controparte_1 Avuto riguardo alle deduzioni svolte in sede di appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione in base alla quale è stata ritenuta responsabile dei ritardi nella attivazione dell'impianto Controparte_1 pagina 4 di 9 fotovoltaico, nel premettere che la data di “ultimazione dei lavori” indicata in contratto come quella del 4 maggio 2020 era stata rispettata, tant'è che, a comprova dell'avvenuta esecuzione da parte di dei lavori contrattualmente concordati, , aveva provveduto a saldare l'intero CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito in data 15 luglio 2020, ha censurato il passaggio della sentenza con cui il giudice di prime cure ha interpretato la disposizione dell' art. 4 del contratto in termini tali da ricomprendervi il ritardo nella attivazione dell'impianto fotovoltaico, nonché la circostanza che il giudice non avrebbe considerato tutta la documentazione prodotta, da cui sarebbe emersa l'esclusiva imputabilità del ritardo nell'attivazione dell'impianto alla , per avere quest'ultima comunicato un POD errato, non utile Pt_1 al collegamento alla rete elettrica, nonché per avere effettuato il pagamento necessario per proseguire con gli step successivi solo a dicembre 2020.
Alla prima udienza di trattazione del 29.05.2025 il Consigliere istruttore ha disposto il rinvio per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto di appello principale da parte di in favore Pt_1 di rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 11.09.2025. Controparte_2 Alla predetta udienza, verificata la regolarità della notifica in favore di l. non costituitasi CP_6 nelle more, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., il consigliere ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 23.10.2025. In tale sede, dichiarata la contumacia di le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi CP_2 scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per ragioni di ordine logico deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale che verte sul riconoscimento dell'inadempimento da ritardo nella ultimazione dei lavori comprensivi da intendersi come comprensivi della ultimazione della istallazione dell'impianto fotovoltaico.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. dell'art. 4 del contratto intercorso tra le parti conduca a ritenere che i lavori da completarsi entro il termine del 4.5.2020 comprendessero l'allaccio alla rete elettrica, atteso che solo il completamento dell'impianto contemplante anche l'allaccio avrebbe potuto soddisfare l'interesse della creditrice alla piena Pt_1 funzionalità dell'impianto fotovoltaico.
Occorre anzitutto premettere che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello - diverso - della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8619 del 2006).A tale riguardo è stato ulteriormente precisato che per determinare la volontà delle parti il principale strumento ermeneutico è costituito proprio "dal senso pagina 5 di 9 letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde - ciò dimostrando, si nota per inciso, l'unitarietà ontologica dell'ermeneutica giuridica - devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento (art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021). In tale cornice “il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023).
Tanto premesso nel caso di specie viene in rilievo anzitutto il dato letterale del contratto, il cui art. 1 prevede a carico dell'appaltatrice le prestazioni consistenti nel rifacimento della centrale termofrigorifera, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico e dell'alimentazione della pompa di calore, tutte identificate con quelle riportate nel “Computo Metrico 0924CM e 583-14-05-2-CM redatto da Studio Tecnico Guffanti” allegato al contratto, quale parte integrante del medesimo (doc.2 Fasc. Bellaria). Il suddetto allegato, con riferimento all'impianto fotovoltaico, alla voce n. 36 di pagina 12, prevede, a fronte dell'indicato corrispettivo di euro 800,00, la predisposizione della “documentazione tecnica e gestione della pratica per la richiesta di collegamento dell'impianto fotovoltaico” elencando specificamente anche “la compilazione e consegna della modulistica necessaria all'Ente distributore per consentire la connessione dell'impianto fotovoltaico” (v. pag. 29 doc. 2 ). Pt_1
Quanto all'inizio lavori e temine di consegna l'art. 4 dell'accordo detta “le opere oggetto del contratto avranno inizio tassativamente il 9.3.2020 e i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 4.5.2020, previa disponibilità del cantiere per il prosieguo delle opere e salvo comprovati ritardi dovuti all'attuale situazione di criticità causa corona virus. Oltre quella data verrà conteggiata una penale pari a 200 euro + iva per ogni giorno lavorativo successivo a tale data. Dal computo dei giorni utili saranno esclusi quelli in cui le avversità atmosferiche avranno impedito la regolare esecuzione dei lavori”
Orbene dal tenore letterale dell'accordo già si evince come le parti avessero determinato in capo all'impresa appaltatrice, quale oggetto del proprio facere, la realizzazione dell'impianto, da intendersi, secondo l'accezione più conforme al dato testuale, quale compimento di un opera conforme alla regole dell'arte e, in specie, un impianto funzionante e rispondente all'interesse della committente alla produzione di energia utile a soddisfare il fabbisogno dell'immobile cui tale fonte accedeva. In tal senso non può non rilevare come l'art. 4 faccia riferimento alla data di ultimazione dei lavori da svolgersi “previa disponibilità del cantiere”, prevedendo esonero da responsabilità in caso di
“avversità atmosferiche” eventualmente verificatesi, idonee ad impedire la regolare esecuzione dei lavori, con ciò selezionando tra le obbligazioni da compiersi entro il 4.5.2020 quelle inerenti la realizzazione dell'impianto strettamene inteso. La circostanza che l'allegato al contratto specificasse altresì, a carico dell'odierna appellata la predisposizione di documentazione tecnica per la richiesta del collegamento alla rete elettrica, lungi dal costituire un indice dell'obbligo di quest'ultima anche in ordine alla prestazione di attivazione del pagina 6 di 9 suddetto impianto (che, peraltro, non viene espressamente specificata) depone piuttosto nel senso di ritenere che la prestazione della si esaurisse nella corretta esecuzione della realizzazione della CP_1 componente tecnica dell'opera commissionata, che costituiva l'imprescindibile presupposto idoneo a consentirne - a seguito del collegamento alla rete elettrica- la piena funzionalità, e fosse tenuta a mettere a disposizione la documentazione utile ad istruire la pratica per l'allaccio alla rete.
Con riguardo all'allaccio, deve, invero, osservarsi che esso esulava dalla sfera di operatività dell'appaltatrice, trattandosi, come si rileva anche dalle comunicazioni intercorse tra le parti, di attivazione dipendente anche da soggetti terzi- in specie l'ente di distribuzione dell'energia elettrica- e, pertanto, non riconducibile alla sfera di controllo di avendo peraltro quest'ultima, Controparte_1 provveduto, secondo l'obbligazione contrattualmente assunta, non solo ad ultimare l'impianto entro la scadenza convenuta (il 6 maggio 2020), ma altresì, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (v. doc.26 fasc. primo grado , a predisporre la documentazione tecnica prodromica alla CP_1 richiesta di collegamento in oggetto, curando successivamente, avvalendosi di , che l'iter CP_2 finalizzato alla messa in funzione dell'impianto potesse esaurirsi.
Né può rilevare la circostanza che in sede di collaudo (eseguito nel giugno 2020) fossero state riscontrate difformità, che ne avevano determinato un esito positivo ( avendo il collaudatore rilevato che “gli impianti elettrici sono stati realizzati in modo corretto e rispecchiano sostanzialmente quanto previsto a progetto”) se pur con riserva, in ragione del mancato completamento di talune opere, atteso che, non solo, la maggior parte di esse non erano relative all'impianto ed erano state poi comunque definite, ma avuto riguardo alla circostanza che quelle specificamente afferenti all'impianto fotovoltaico, non solo attenevano aspetti ( quali, il sistema di monitoraggio e le pratiche per l'attivazione) che non ne avevano compromesso l'avvenuta realizzazione, ma non risultavano neppure essere state contestate dalla committente, che, come detto, anzi, nel periodo immediatamente successivo al collaudo, aveva versato l'intero corrispettivo pattuito. In effetti, contrariamene a quanto sostenuto dall'appellante, il collaudo dà solo atto della necessità di completare le “pratiche presso l'Ente Distributore, l' ed il GSE per consentire l'allacciamento alla rete, Controparte_7 l'attivazione dello stesso ed il riconoscimento del contributo tramite la convenzione Scambio sul Posto” ( doc. 8 fasc.I grado ). Pt_1
L'assetto negoziale nei termini appena descritti trova conferma nelle ulteriori risultanze del giudizio e nel comportamento tenuto dalle medesime contraenti. Ed invero la circostanza che la stessa committente il 15 luglio 2020 abbia provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo delle opere contrattualmente pattuito, anche del 5% relativo all'impianto fotovoltaico e all'alimentazione della pompa di calore il cui pagamento era previsto a 60 gg a titolo di trattenuta di garanzia, è chiaro indice della ritenuta corrispondenza dell'opera da parte della a quanto concordato. Pt_1 La condotta delle parti che depone per essere le pratiche relative all'allaccio estranee alla previsione contrattuale concernente la penale da ritardo viene anche in rilievo in ragione della mancanza di qualsivoglia contestazione in ordine al mancato allaccio entro il 4.5.2020, data a partire dalla quale, invece si collocano le interlocuzioni che danno conto di come il ritardo nell'allaccio fosse dipeso, inizialmente, dal mancato pagamento dell'Enel da parte di , in un secondo momento dalla Pt_1 registrazione di un POD errato, non di proprietà della fondazione, infine, come la pratica di allaccio non avesse avuto un esito favorevole per ragioni attinenti la potenza dell'impianto ( docc. 21,23, 24,32 fasc.I grado . CP_5
pagina 7 di 9 Infine non può non convenirsi come sarebbe stato impossibile far coincidere la data di attivazione dell'impianto fotovoltaico con la data di fine lavori, perché la pratica di attivazione è necessariamente successiva alla ultimazione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, pacificamente da collocarsi al 4.5.2020, non potendo ritenersi pertanto inclusa l'attivazione nella prevista penale da ritardo.
Le predette considerazioni in ordine all'accoglimento dell'appello incidentale assorbono, oltre che i rilievi inerenti il rigetto della domanda di garanzia sollecitata dall'appellante incidentale, le censure svolte dall'appellante principale . Pt_1
La sentenza deve dunque essere integralmente riformata, disponendo il rigetto della domanda avanzata da . Pt_1
Deve richiamarsi il principio secondo cui, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito della lite è totalmente soccombente. Pt_1 Le spese di lite del primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente Parte_1 profusa, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle vigenti per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, esclusa la fase decisionale da liquidarsi secondo i minimi, non avendo richiesto ulteriore approfondimento di quanto già argomentato nelle precedenti fasi.
Nulla a disporsi in favore di , non costituitasi. CP_2
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il versamento del raddoppio del contributo unificato a carico di . Pt_1
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di in riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1244/2024 resa dal Tribunale di Como, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale di ed in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale di rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano, per il primo grado in euro 14.103, oltre iva, se dovuta, spese generali e c.p.a, e per il presente grado di giudizio in euro 7.440,00 oltre iva, se dovuta, spese generali e c.p.a.;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RT Nunnari NE LU
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