Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 03/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 14/2026 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa SS ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 63264 del registro di Segreteria, proposto da
-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Leonardo Bava, presso il cui studio, sito in Genova, Via XX Settembre 14/12A, è elettivamente domiciliato, PEC: leonardo.bava@ordineavvgenova.it;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it
resistente
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 29 gennaio 2026 l’avv. Bava per il ricorrente e l’avv. Micheli per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 2 luglio 2025, il ricorrente ha riferito di essere un familiare superstite di vittima del dovere come riconosciuto con decreto del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2006 (all. 1 ricorso) e successive modificazioni e, pertanto, di avere richiesto la concessione del beneficio fiscale previsto dall’art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016. A seguito del diniego dell’INPS, ritenendo che l’esenzione fiscale si applichi, secondo l’orientamento giurisprudenziale da ultimo prevalente, al trattamento pensionistico di cui gode il familiare a prescindere da qualunque altra condizione o requisito, ha chiesto l’accoglimento delle proprie conclusioni e cioè “dichiarare che la pensione Cat. CTPS n. 213-0500-10196826 di pertinenza del ricorrente è esente Irpef ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16; Conseguentemente, condannare l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali. Vinte spese, diritti ed onorari”.
Con particolare riferimento alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, il ricorrente ha evidenziato che il ricorso riguarda il riconoscimento di un diritto che incide sul trattamento pensionistico e appartiene, dunque, alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice tributario, al quale spetterebbe unicamente di conoscere in merito alla domanda di rimborso delle somme di denaro eventualmente trattenute.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come il ricorrente gode dall’agosto 2021 di una pensione ordinaria diretta di anzianità concessa con determina n. CH1032021002908, che non è correlata all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato. Secondo il resistente, infatti, l’esenzione fiscale troverebbe applicazione solo con riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti specificamente alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati in ragione dell’evento che ha dato luogo al riconoscimento di tale status.
All’odierna udienza, l’avv. Bava ha chiesto l’accoglimento del ricorso, richiamando la più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, e, per quanto possa rilevare in tale sede, anche la risoluzione recentemente adottata in proposito dall’Agenzia delle entrate. L’avvocato Micheli, riportandosi a quanto già dedotto nei propri atti, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria difensiva.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo.
DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale dell’esenzione dall’imposta IRPEF del trattamento pensionistico in godimento in ragione della propria situazione di familiare superstite di vittima del dovere. A tal proposito risulta provato documentalmente e comunque non contestato dalle parti che al ricorrente è stato riconosciuto lo status di familiare superstite di vittima del dovere (all. 1 ricorso) e che lo stesso gode di un trattamento pensionistico ordinario (doc. 2 fasc. resistente).
Preliminarmente, deve confermarsi la giurisdizione della Corte adita posto che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr. Cass. s.u. n. 7830 del 2020 ed ivi le citate n. 7755 del 2017, n. 11849 del 2016, n. 4853 del 2013, n. 5927 del 2011 e n. 12722 del 2005. V. inoltre Cass. s.u. 13/05/2021 n. 12903)” (Cass. Sez. Un. n. 5237/2025). Pertanto, poiché nel caso in giudizio si controverte in merito all’applicabilità al rapporto pensionistico di un beneficio fiscale e, dunque, nella sostanza, in merito alla misura dell’assegno pensionistico, la giurisdizione appartiene al giudice delle pensioni e, cioè, alla Corte dei conti.
Quanto al merito, il ricorso è fondato a va accolto per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Deve, infatti, essere disattesa l’interpretazione dell’amministrazione resistente, secondo la quale l’esenzione dall’imposta sui redditi prevista dall’art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai trattamenti pensionistici, come quello di cui usufruisce il ricorrente, che hanno carattere ordinario e non sono stati erogati in conseguenza dell’evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o di familiare superstite.
La norma, nella sua formulazione letterale, non contiene, infatti, alcun riferimento a tale necessaria correlazione, limitandosi a prevedere che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016).
Peraltro, nemmeno le norme richiamate nell’articolo citato consentono un’interpretazione restrittiva del beneficio fiscale previsto, in quanto, come da ultimo condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non disciplinano il trattamento pensionistico, ma individuano la nozione di vittima del dovere ed altri specifici benefici normativamente previsti, per cui “deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati” (Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025). Conseguentemente, deve ritenersi che “la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i <<trattamenti pensionistici>>, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere” (Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025).
In senso analogo la condivisa giurisprudenza contabile ha riconosciuto che “proprio la lettera dell’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti 8 pensionistici beneficiati”, poiché non “prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”.” (Sez. Regione Toscana n. 17/2025 e in senso analogo n. 18/2025 e n. 30/2025, Sez. Regione Liguria n. 24/2025, la stessa interpretazione è stata da ultimo confermata anche in appello Sez. I centr. n. 39/2025).
Alla luce di tale interpretazione, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’applicazione del beneficio fiscale di cui all’art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 al trattamento pensionistico in godimento.
Le spese di lite, stante l’accoglimento della domanda, vanno poste a carico dell’amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Sul ricorso iscritto al n. 63264 del registro di Segreteria, proposto da AO LA LA nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente all’esenzione Irpef, ai sensi dell’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento;
condanna l’Inps al pagamento delle spese lite in favore del ricorrente nella misura di euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, 29 gennaio 2026 Il Giudice Unico
SS ZA
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 03/02/2026 Il Funzionario
NI LI
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52 relativa all’omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.
Il Giudice Unico
SS ZA
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Firenze, 03/02/2026 Il Funzionario
NI LI
F.to digitalmente