Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito, e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di cui all'art. 2932 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. IO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE MONTANA Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 24, presso l'avvocato GIANCARLO PEZZANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO VALORI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MI IO, MI IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 04493/00 proposto da:
MI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso l'avvocato GIORGIO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENZO TURRI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMMOBILIARE MONTANA Srl, in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 24, presso l'avvocato GIANCARLO PEZZANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO VALORI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
MI IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 43/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 13/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e il ricorrente incidentale, l'Avvocato Clementi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società immobiliare Montana con atto 12.10.1981 prometteva di vendere a LA IO, o a persona da nominare, l'appartamento in Montaione e, più precisamente, la casa di nuova costruzione o di ristrutturazione in corso di edificazione avente ingresso dalla strada vicinale, identificata in mappa con il n. 13(65), censito al nuovo catasto e meglio descritta nell'allegato planimetrico, e la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni. Invitata alla stipula del rogito da LA RI, regolarmente indicato quale acquirente, essa opponeva rifiuto facendo presente di essere stata ammessa a concordato preventivo.
Indi, dichiarando di agire anche in surroga di IO LA, RI LA, con atto 20.11.88, la citava in giudizio innanzi al tribunale di Firenze, chiedendo emettersi pronunzia costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dichiarandosi disposto al pagamento del prezzo. La convenuta eccepiva l'improponibilità dell'azione stante il divieto di azioni esecutive posto dall'art. 168 l.f.. Il tribunale adito, ritenuto che il divieto suddetto era cessato, essendo divenuta definitiva la sentenza di omologazione del concordato, accoglieva la domanda con sentenza n. 1552/95 del 17.5.95 che la società Montava impugnava innanzi alla corte d'appello di Firenze osservando, in punto di fatto, che la sentenza di omologazione non era passata in giudicato, essendo ancora pendente il giudizio di appello, ed, in diritto, che il divieto di azioni esecutive posto dall'art. 168 della legge fallimentare perdurava fino alla ripartizione del ricavato della cessione. Il LA insisteva per la conferma della pronunzia gravata, mentre LA IO non veniva neppure citato.
La corte fiorentina con sentenza 3.11.98, rigettava l'appello, ritenuta l'estraneità dell'azione proposta alla categoria della azioni esecutive, per le quali opera il divieto richiamato, e compensava le spese di giudizio.
La società Montana impugna tale pronunzia con ricorso per cassazione articolato in unico motivo.
La ricorrente resiste a sua volta con controricorso e propone ricorso incidentale che affida ad unico motivo al quale la ricorrente ha resistito con controricorso.
Il LA, infine, ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi disporre la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Nel ricorso principale, con l'unico motivo articolato, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 168 legge fallimentare.
Richiama, anzitutto, le sentenze di questa corte n. 615/98 e n. 6966/99 da un lato, e n. 11144/96, che, a suo avviso, hanno dato divergente soluzione alla questione, segnando linee interpretative contrastanti, ed all'uopo segnala l'opportunità che il contrasto composto da questa corte a S.U..
A sostegno della critica, mossa alla decisione della corte territoriale impugnata, deduce che l'azione in esame, dati i suoi effetti costitutivi, si colloca in una zona grigia rispetto alla nitida distinzione fra azioni di cognizione e di esecuzione ma, nel risultato e nella funzione realizza la massima e più intensa forma di esecuzione forzata, attuando l'esecuzione in forma specifica del contratto, sicché non si sottrae al divieto posto dall'art. 168 della legge fallimentare. Essa è estranea alla materia dell'accertamento giudiziario, nonché alla formazione di un titolo esecutivo poiché è la stessa sentenza che produce l'effetto esecutivo, trasferendo il bene dal patrimonio del debitore a quello del promissario acquirente, così rompendo il nesso di complementarità necessaria fra cognizione ed esecuzione. Di qui l'insufficienza degli schemi classificatori ordinari che mal si attagliano all'azione in esame.
Deduce, ancora, che l'interpretazione data dalla corte territoriale, che trae conferma dal mancato richiamo nella norma anzidetta dagli art. 72 e segg. l.f., poggia su argomento non pertinente ne' convincente, data l'astratta pericolosità per la massa dell'iniziativa del creditore che, con l'azione in esame, ottiene l'esecuzione specifica in danno del debitore concordatario, senza l'autorizzazione del giudice delegato. Ciò si giustifica considerando anche che non è in alcun modo dissimile in termini formali e strutturali l'obbligo di un facere rispetto a quello avente ad oggetto la prestazione pecuniaria. In entrambe le ipotesi esiste, infatti, pericolosità per la massa e trovano applicazione le disposizioni contenute negli art. 167 co. 2 e 168 legge fall., la cui ratio è comune. Non vi è dubbio che la pronunzia richiesta incide sul patrimonio del debitore concordatario, considerato nella sua funzione di oggetto sul quale si svolge l'esecuzione concorsuale. Sottolinea, infine, la mancanza di pregio dell'argomento relativo all'ambito temporale di applicazione del divieto suddetto, limitato al momento in cui passi in giudicato la sentenza di omologazione del concordato, che riguarda il concordato per garanzia e non quello per cessione.
Il resistente replica osservando, anzitutto l'insussistenza del dedotto contrasto giurisprudenziale, e rilevando, nel merito, che l'azione in esame non è ascrivile alla categoria delle azioni esecutive con conseguente esclusione della norma invocata. Argomenta, inoltre, in ordine al termine finale del divieto in esame osservando che nel concordato per cessione, quale quello in esame, il divieto non opera dopo l'omologazione. Bisognava tener conto, infine, del fatto che controparte non aveva dimostrato di aver trascritto il vincolo del concordato sul bene de quo. Il motivo è infondato.
In linea preliminare occorre rilevare l'inesistenza dell'adombrato contrasto tra le pronunzie indicate, che il ricorrente ha segnalato chiedendo, altresì, l'intervento dirimente delle S.U.. Lungi dall'indicare soluzioni antitetiche della medesima questione di diritto, che la ricorrente ora ripropone, e cioè della sfera di operatività del divieto delle azioni esecutive nell'ambito della procedura di concordato preventivo, le sentenze in esame, piuttosto, esaminano e risolvono fattispecie diverse, sicuramente sfornite di omologia.
E difatti, la sentenza n. 615/1998, e sul suo solco la sentenza n. 6966/99, la prima, peraltro, emessa in procedimento in cui la società Montana ha veste di ricorrente e deduce il medesimo motivo di doglianza oggetto del presente ricorso, ha deciso specificamente suddetta questione, espressamente definendo la sfera di operatività della norma fallimentare richiamata, contenuta nell'art. 168 del r.d. n. 267/1942, in relazione appunto all'azione, disciplinata dall'art. 2932 c.c., avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato dalla stessa società Montana, debitore concordatario. Con tale decisione questa corte ha sostenuto che, da punto di vista sostanziale, l'azione ex art 2932 c.c. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'avente diritto alla prestazione consegue il medesimo risultato giuridico che il debitore avrebbe dovuto produrre col suo adempimento sicché, realizza un assetto di interessi pur sempre predisposto dall'autonomia negoziale;
dal punto di vista processuale, si connota per l'assenza di un titolo esecutivo, e ciò consente di affermare la sua esclusione dalle procedure esecutive.
L'altra decisione richiamata non enuncia ne' profila in tali termini la problematica in discussione, ma fornisce soluzione a diversa questione inerente, non già all'azione anzidetta, quanto invece alla necessità che l'adempimento spontaneo dell'obbligo di contrarre sia assistito dalla autorizzazione del giudice delegato sul presupposto che il contratto di vendita, anche se preceduto da preliminare concluso dall'imprenditore ammesso a concordato prima dell'apertura di tale procedura, non può essere stipulato senza detta autorizzazione del giudice delegato cui spetta verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, nonché del rapporto fra massa attiva e passiva al fine della conservazione per l'eventuale fallimento.
Il denunziato contrasto, è, dunque, evidentemente solo frutto di una suggestiva prospettazione fornita dalla ricorrente su casi che, pur privi di uniformità, neppure, però, divergono nella soluzione offerta. A ben vedere, entrambe le decisioni ammettono l'adempimento dell'obbligo di contrarre nel corso della procedura con il solo limite, nel caso di adempimento spontaneo - n. 11144/96 -, dell'obbligo per il debitore concordatario di premunirsi dell'autorizzazione del giudice delegato, affinché valuti se tale forma di adempimento produca o non pregiudizio per la massa. La censura oggetto del motivo in esame, come sopra riferita, è infondata.
Come si è riferito in premessa espositiva, il tema d'indagine introdotto riguarda la proponibilità, nell'alveo della procedura di concordato preventivo, della domanda tesa ad ottenere la pronunzia costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo cui la parte, inadempiente, del contratto preliminare, ammessa a concordato preventivo, non intende addivenire.
Siffatta azione nasce, dunque, da un contratto preesistente alla proposta di concordato, stipulato prima che il promittente venditore assumesse la veste di debitore concordatario. Tale dato è pacifico, nè potrebbe essere altrimenti;
ed, infatti, il debitore che assumesse detto obbligo durante la procedura concorsuale, evidentemente, compirebbe un atto di gestione vietato dall'art. 167 co. 1^ della legge fallimentare, sicuramente determinativo del suo fallimento.
Ciò premesso, e prima ancora di verificare se, per la sua natura, l'azione suddetta sia riconducibile all'archetipo delle azioni esecutive, per le quali opera il divieto previsto dal citato art. 168, si rende necessario esaminare, per ragioni di logica priorità, se il detto contratto preliminare subisca influenza per effetto dell'apertura della procedura. La risposta a tale quesito si pone nel solco della tematica, più generale, riguardante la sorte che subiscono i rapporti giuridici non ancora esauriti, in quanto caratterizzati da prestazioni in corso di esecuzione, nelle procedure minori, posto che gli art. 72 e seguenti della legge fallimentare, che disciplinano espressamente i rapporti giuridici preesistenti al fallimento non sono richiamati nel capo 1 titolo 3^ del r.d. n. 267/1942. Occorre ricordare che è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che suddetti rapporti non subiscono modifica per le anzidette procedure minori, e che, per l'effetto, restano immutate le posizioni sostanziali esistenti al momento della pronuncia del decreto che pronunzia la loro ammissione (cfr. Cass. n. 3868/1968, n. 2802/1985, n. 9758/1993, 12157/1990, n. 3581/1992, n. 968/1997, n. 3581/1992).
Il mancato richiamo delle norme sopra citate nella parte della legge fallimentare dedicata alla regolamentazione di suddette procedure, non appare, infatti, determinato da una mera dimenticanza o lacunosità della, tanto criticata, legge fallimentare che, invece, contiene nell'art. 169 espresso rinvio ad altre norme tipiche del fallimento, ma trova, piuttosto, la sua logica spiegazione nella natura del concordato (ed il discorso vale anche per l'amministrazione controllata) che determina solo uno spossessamento attenuato del debitore, al quale spetta gestire la sua impresa, sebbene sotto il controllo degli organi della procedura, che rende inconciliabile con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa la modificazione dei rapporti pendenti.
Tale disomogeneità trova, dunque, radice nella funzione del concordato che non assolve ad una finalità solo liquidatoria dell'impresa, che è tipica, invece, del fallimento, ma tende a soddisfare le ragioni del ceto creditorio attraverso la sua conservazione e la continuazione dell'attività economia, almeno sino alla sentenza di omologazione. Ne discende, quale ovvio corollario, che all'imprenditore insolvente non è sottratta la capacità negoziale, perché, ove ciò avvenisse, egli non potrebbe validamente assumere veste sostanziale di parte nei rapporti giuridici che si rendessero necessari nell'attività gestionale, per i quali esista compatibilità con le finalità della procedura. Nè va taciuto che le disposizioni citate non risultano certamente applicative di un principio generale, che sarebbe quello in nome del quale il contraente può sottrarsi ai propri obblighi, ma piuttosto hanno natura eccezionale e, sfuggono, perciò, ad un estensione che fuoriesca dall'ambito tipico della procedura fallimentare, in vista delle cui esigenze sono state introdotte.
Premesso, dunque, che i rapporti già pendenti sfuggono alla procedura, e che gli atti pregressi conservano efficacia e validità, la norma contenuta nell'art. 72 della l.f., non trova applicazione, di talché i suoi organi non dispongono del potere, che è, invece, attribuito al curatore fallimentare, di esercitare l'opzione, che è a questo consentita, fra lo scioglimento dal contratto, o la sua prosecuzione. Il rapporto giuridico originato dal contratto preliminare sopravvive alla procedura e, se ancora deve essere eseguito, sorge identica questione, sia nel caso in cui il debitore intende adempiere spontaneamente alla promessa assunta, sia nel caso contrario in cui il destinatario di tale impegno, posto innanzi al rifiuto della prestazione cui ha diritto, intende ottenerne l'esecuzione in via giudiziale.
La risposta riguardante tale ultimo profilo, che è quello posto nel ricorso in esame, va condotta in chiave prospettica unitaria, posto che le due ipotesi non divergono essendo l'ultima speculare rispetto all'altra. Se si ammette, infatti, che il debitore concordatario possa eseguire sua sponte la sua prestazione e trasferire definitivamente il bene promesso, non c'è ragione per la quale debba invece escludersi che tale effetto possa prodursi attraverso lo strumento posto a presidio delle ragioni del promissario acquirente dall'art. 2932 c.c., atteso che, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 615/1998 sopra richiamata, tale pronuncia sostituisce la manifestazione di volontà privata e, attraverso il provvedimento del giudice, realizza, accertatane l'esistenza dei presupposti, gli effetti giuridici conseguenti alla convenzione derivante dallo scambio dei consensi.
L'adempimento in genere, e così quello che concerne le obbligazioni che discendono dal contratto preliminare, è un atto giuridico dovuto, privo di valore negoziale tale argomento non esaurisce, però, la problematica in esame, posto che suddetta natura non è, di per sè, sufficiente ad affermare che esso sia ammesso tout court in corso di procedura.
Il concordato, invero, presenta aspetti privatistici e pubblicistici, come dimostra il fatto che l'effetto esdebitatorio dell'accordo si estende a tutti i creditori, anche quelli contrari, e tale ultimo profilo non ha certo rilevanza secondaria, in quanto determina l'esigenza di presidiare, sia pur nel rispetto della funzione tipica di tale procedura, la par condicio creditorum da cui non può prescindersi poiché, in vista della sua salvaguardia, si pone l'esigenza di distinguere il caso in cui detto adempimento possa avere influenza sulla consistenza patrimoniale del debitore concordatario, essendo idoneo a depauperarla, da quello in cui la sua esecuzione lasci del tutto indifferente il rapporto fra massa attiva e passiva.
Nel primo caso, nel quale certamente rientra l'esecuzione dell'obbligo di contrarre, come affermato nella sentenza di questa corte sopra citata n. 11144/96, il debitore deve informare preventivamente il giudice delegato, ed ottenerne l'autorizzazione prevista dall'art. 167 l.f. co. secondo cui i negozi giuridici espressamente elencati, e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Suddetta pronuncia afferma il principio secondo cui "il procedimento autorizzativo in cui si esprime il controllo preventivo sugli atti, integra una disciplina generale, unitaria, e costante del concordato preventivo, al fine di controllare l'esistenza delle condizioni della sua ammissibilità nonché del rapporto fra massa passiva ed attiva da conservare per l'eventuale fallimento. È un regime, quindi, con funzioni conservative, delle condizioni esistenti alla soglia del concorso la cui violazione può comportare la conversione in fallimento anche in presenza di rapporti giuridici stipulati anteriormente e non eseguiti".
Ricadono, dunque, nella previsione di tale norma, e presuppongono, perciò, la valutazione di convenienza del giudice delegato, non solo gli atti giuridici relativi ai rapporti instaurati dopo e durante la procedura, ma tutti quelli che abbiano l'attitudine ricordata, anche se collegati a rapporti che esulano dalla massa, in quanto il limite operativo del controllo del giudice non può arrestarsi solo ai negozi che la gestione dell'impresa in concordato postula, ma a tutte le iniziative del debitore che possano influenzarne la consistenza patrimoniale. Il discrimine, nel caso di atti giuridici collegati a negozi preesistenti, non sarà, però, segnato dal criterio, neppure canonizzato in una specifica regola generale, fra atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, che si attaglia ai soli atti compiuti ex novo, ma dal diverso parametro della sua idoneità all'alterazione dei termini delle proposta, per l'attitudine a frodare le ragioni dei creditori che partecipano al concorso, con conseguente necessità di dar luogo alla cessazione della procedura minore che dovrà sfociare nel fallimento. Se è pur vero che non vi è dubbio che l'immobile compromesso in vendita non deve essere indicato nell'elenco delle poste attive e passive, atteso che, per effetto della promessa di vendita, esso è soggetto all'esercizio del diritto potestativo del promissario acquirente e il debitore non può perciò, metterlo a disposizione dei creditori concordatari, ne' per garanzia ne' per la cessione, ed il promissario acquirente non è titolare di un credito pecuniario ma di un diritto potestativo, ovvero può rappresentare un debitore, quando e se residua parte o tutto del prezzo da pagare, tanto che è sicuramente escluso dalle operazioni di voto, non può, però, concludersi, sulla scorta di tale premessa, che il debitore concordatario non abbia l'obbligo di indicare l'esistenza del compromesso nella sua proposta, perché possa così consentire la valutazione corretta della convenienza.
L'adempimento spontaneo dell'obbligo di contrarre non si sottrae, perciò, a tale esigenza potendo provocare immutazione dei termini suddetti, suscettibile di ripercuotersi sull'anzidetto canone di convenienza del prosieguo della procedura.
Per logico precipitato, e specularmente, il promissario acquirente certamente potrà agire in giudizio, ex art 2932 c.c., ovvero proseguire l'azione se l'abbia già esercitata, onde ottenere il medesimo effetto nell'ipotesi in cui il debitore resti inadempiente. Non entra certamente in gioco il divieto delle azioni esecutive, posto dall'art. 168 della legge fallimentare, poiché, come si è detto (Cass. citata n. 655/98), e si ribadisce senza necessità di rivisitazione del principio, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre non avviene attraverso l'attività materiale che contraddistingue l'esecuzione forzata, ma con un provvedimento di cognizione che si sostanzia in una sentenza costituiva che produce il suo effetto giuridico senza necessità di attività esecutiva, ad onta della sua collocazione, nel libro 6^ - titolo 4^ - capo 2^ sez. 2^ del codice civile dell'esecuzione forzata, che, come autorevole dottrina sostiene, sembra piuttosto frutto di un errore sistematico del legislatore.
Collocandosi la pronunzia emessa sul piano negoziale, e riferendosi a rapporto giuridico, che non subisce effetti modificativi per effetto del concordato, con cui il debitore ha disposto di un bene che non è entrato a far parte del patrimonio destinato ai creditori, non si pone l'esigenza del divieto in discussione che non può riguardare un'entità che non è sottratta al compendio dei beni destinati alla soddisfazione dei creditori, poiché il quel compendio non può essere stato compreso. Il debitore in questo caso versa in una situazione di soggezione cui si contrappone il diritto potestativo del creditore di ottenere, dando impulso al potere processuale attribuitogli dall'art. 2932 cc., l'adempimento della prestazione cui ha diritto.
La soluzione alla questione deve, in conclusione, discendere dalle regole peculiari del concordato preventivo che affida agli organi della procedura la valutazione del pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio degli atti compiuti dal debitore e l'attivazione dei rimedi offerti, non ultima la dichiarazione di fallimento - art. 173 -, essendo la tutela dei creditori incentrata non tanto sull'integrità della massa attiva, che può subire immutazione nei limiti stabiliti dagli art. 167 e 168, quanto piuttosto sulla corrispondenza fra quanto offerto e quanto effettivamente esistente, esigenza che trova salvaguardia nei poteri demandati agli organi della procedura ai quali spetta verificare, se per effetto dell'adempimento, sia esso spontaneo o sostituito dalla pronuncia del giudice, vengano meno le condizioni per il perdurare della procedura per la caduta del "punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di assicurare continuità del rapporto e perequato trattamento dei creditori" (Cass. n. 968/1997, v. anche Cass. n. 5306/1999) che può determinare il fallimento.
Per ovvio corollario, il debitore anche nel caso che qui interessa, sarà pertanto tenuto ad informare detti organi della domanda, se formulata in corso di procedura, ovvero, se il giudizio era in corso, della pronunzia emessa nei suoi confronti, al fine di consentire ogni opportuna iniziativa agli organi della procedura cui spetta valutare se la par condicio non resti del tutto insensibile agli effetti che ne discendono. Non potendo applicarsi nel caso la sanzione dell'inefficacia relativa, prevista dall'art. 167 co. 2, che colpisce gli atti posti in essere dal debitore e non di certo la pronuncia giurisdizionale di cui è destinatario, residua la valutazione circa l'opportunità della persistenza del concordato o la sua modifica nella procedura concorsuale vera e propria. Restano assorbiti gli altri profili d'indagine dedotti nel ricorso.
Il resistente propone ricorso incidentale con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c per aver il giudice del gravame compensato le spese di giudizio sul presupposto dell'incertezza della lite che è stata frutto solo dell'ostinazione dell'appellante. Quando la Suprema Corte ha emesso la pronunzia n. 655/98, enunciando il principio di diritto applicabile, la corte territoriale si è adeguata.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale, infatti, ha disposto la compensazione, fondandola sull'incertezza della controversia nella giurisprudenza di merito, e tanto basta a giustificare la sua decisione. È pacifico, nell'orientamento di questa Corte, il principio, ormai consolidato, secondo il quale il potere del giudice di merito di compensare le spese è assolutamente discrezionale e non richiede motivazione, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere sopportate dalla parte vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisone del giudice siano poste ragioni del tutto illogiche tali da inficiare per la loro inconsistenza e palese erroneità lo stesso processo formativo della volontà decisionale (per tutte v. Cass. n. 5390/2000 rv 536027). Nella specie le ragioni di doglianza esposte dalla ricorrente poggiano sul rilievo di un'impropria decisione le cui ragioni di sostegno non vengono. però, criticate sotto i profili sopra indicati.
Tutto ciò premesso, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. Stante la reciproca soccombenza, ricorrono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002