Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3022
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Sentenza 1 marzo 2002

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In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito, e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di cui all'art. 2932 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3022
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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