Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
Nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2011, n. 39235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39235 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
M
392 35 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente N. GIOVANNI DE ROBERTODott. 1626
- Consigliere - Dott. TITO GARRIBBA REGISTRO GENERALE N. 26624/2009- Consigliere - FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RT AR N. IL 07/04/1961
2) BB NI N. IL 30/01/1966
avverso la sentenza n. 151/2005 CORTE APPELLO di MESSINA, del 25/11/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO правноUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. osio cen re wpetto che ha coneluso per Geincorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv Caracci a Stroscio i st. Di Mauro e Pizzwo
Uditi difensori Avv. Scilla a Santorocito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui in data 25.11.2008 la
Corte d'appello di Messina confermava la condanna inflitta dal
Tribunale di Patti a AR RT e ON BB per più delitti di concussione (fatti del maggio giugno del 1996),
consumati quali concorrenti esterni rispetto ai funzionari INPS Buscemi e Finocchiaro, RT in particolare funzionario della camera del lavoro di s. Agata Militello, in danno di tali Paterniti Barbino e IC (il solo RT), nonché di
ST e BR (entrambi), con i risarcimenti conseguenti a
IC, Paterniti IN, ST, oltre alla Camera del lavoro ed all'INPS, hanno proposto ricorso entrambi gli imputati,
a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari. 2.1 RT con primo motivo deduce violazione degli artt. 111 Cost. e 192 c.p.p., travisamento delle prove, omessa valutazione delle prove a discarico, mancanza di motivazione.
Secondo questo ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe considerato elementi probatori inesistenti agli atti e non
avrebbe risposto alle deduzioni d'appello che il motivo riproduce pressoché integralmente.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 317
c.p., perché erroneamente la Corte messinese avrebbe attribuito a CORTESE la qualifica di funzionario Inps in luogo di quella, corretta, di segretario politico della Camera del lavoro di s. Agata di Militello.
Il terzo motivo denuncia erronea qualificazione giuridica della concussione, violazione dell'art. 192 c.p.p. e
illogicità manifesta. I fatti avrebbero dovuto essere qualificati come corruzione, perché IC e Paterniti difettavano del requisito del persistente stato di disoccupazione, necessario per ottenere l'indennità di disoccupazione speciale (e non di quella ordinaria, che sarebbe stata argomentata dalla Corte d'appello): su questo non vi sarebbe stata motivazione.
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Con quarto motivo è denunciata l'inammissibilità della
CGIL Camera del lavoro costituzione di parte civile della territoriale di Messina F.Lo Sardo, perché da un lato non
e 92 c.p.p., dall'altro sarebbero stati osservati gli artt. 91
difetterebbe comunque il dell'iscrizione a questo requisito sindacato.
Il quinto motivo lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della provvisionale,
difettando la prova del danno, e in ordine alla richiesta di
revoca e sospensione dell'esecuzione corrispondente.
"Mancanza di motivazione in relazione all'erronea
133 c.p." è infine denunciata nel sestoapplicazione dell'art.
motivo. 2.2 GIACOBBE (il cui ricorso è tempestivo perché il
termine per l'impugnazione scadeva in giorno festivo) con primo motivo deduce violazione degli artt. 517, 518 e 522 c.p.p.,
perché l'episodio in danno del BR (capo C) sarebbe stato contestato al BB quale reato nuovo, ex art. 518 c.p.p. e
non come reato concorrente, ex art. 517 c.p.p., ciò essendo stato ritenuto solo dal primo Giudice nella propria ordinanza dibattimentale. La Corte d'appello non avrebbe inteso il senso dell'eccezione che avrebbe contestato la possibilità stessa per il Tribunale di integrare con il proprio ed autonomo richiamo alla connessione un dato non evidenziato dal pubblico ministero.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 526 c.p.p.
in relazione alle dichiarazioni della persona offesa BR, essendo state acquisite al processo prima della contestazione nuova rivolta al BB, senza alcun esame successivo.
Con terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 110
e 317 c.p., in ordine ad entrambi i capi B e C, perché la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con le censure d'appello in ordine all'effettiva e consapevole partecipazione del
BB, estraneo al sistema di malaffare e occasionalmente presente agli incontri, senza comportamenti propri dotati di
efficacia causale. In realtà nel corso dell'esposizione delle deduzioni a sostegno di questo motivo si censura poi anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., 26624/09 RG 3
contestandosi l'apprezzamento dei Giudici del merito sull'apporto fondamentale di BB.
3. Il ricorso di RT va rigettato.
Il primo motivo è infondato, nei termini che seguono.
Quanto al capo A, l'originario motivo d'appello in realtà difettava della necessaria specificità, perché l'appellante non si era confrontato con il rilievo determinante che il Tribunale
aveva dato alle dichiarazioni del confesso e patteggiante coimputato CE, evidenziando in particolare come questi, pur non avendo mai incontrato RT, tuttavia era stato in grado di riferire specificamente non solo della complicità del segretario della Camera del lavoro (necessaria perché il collegamento tra il sindacato sul territorio e l'Inps provinciale potesse consentire utilmente la richiesta di tangenti in relazione alle pratiche di indennità di disoccupazione) ma anche delle ragioni della reazione di RT nei confronti di TE e IC, con ciò determinando la conferma 'esterna' della versione delle persone offese. Tale omesso puntuale confronto fa sì che la pur generica conferma dell'adeguatezza delle dichiarazioni delle persone offese così come quella del ST per il capo B,
-
strettamente connessO nella motivazione del Tribunale, per l'essere stato il ST richiamato come esempio di soggetto che già si era adeguato alle sollecitazioni concussorie si sottragga a censure di legittimità, posto che il motivo di ricorso non sana l'originaria genericità (nei termini di omesso
completo confronto con le argomentazioni del Tribunale) della censura.
infondato: laIl secondo motivo è manifestamente qualifica corretta del RT è indicata dalla Corte d'appello nell'introduzione della propria sentenza oltre che indiscussa
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alla luce della sentenza di primo grado, oggetto di specifica motivazione a pag. 10 sicché i punti indicati dal ricorrente si manifestano come meri refusi, privi di rilievo sulla decisione, del resto neppure specificamente dedotto. Il terzo motivo è diverso da quelli consentiti per due ragioni. Esso è sostanzialmente nuovo. L'appello di CORTESE, infatti, in relazione al capo A (quello relativo alle persone
9 26624/09 RG 4 offese TE e IC) poneva solo il tema dell'attendibilità di TE (pag. 3 atto di appello),
dell'attendibilità di IC (pag. 4), dell'inesistenza di riscontri (pag. 4) e, quindi, concludeva per la qualificazione in termini di tentata corruzione ma solo in quanto la mancanza di
degli accusatori doveva far ritenere che loro credibilità avessero spontaneamente offerto denaro, sdegnosamente rifiutato dall'imputato. Il motivo di ricorso presuppone invece la diversa e del tutto autonoma questione di fatto relativa alla sussistenza del diritto dei due all'indennità che chiedevano: questione di stretto merito, perché tale da imporre, in via del tutto preliminare, l'esatta ricostruzione della situazione di fatto, e che andava tempestivamente e specificamente proposta alla Corte distrettuale. Il che non è avvenuto, certamente non attraverso il criptico richiamo della locuzione "pur non avendo i requisiti di legge", alla riga 13 di pag. 4, trattandosi di mero inciso del tutto generico ed estraneo alle uniche deduzioni specifiche del motivo d'appello, prima indicate. Ciò è assorbente, tuttavia essendo opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente insegnato che in tema di concussione la circostanza che l'atto oggetto di mercimonio da parte del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario ai doveri d'ufficio non comporta di per sé il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione (per tutte Sez. 6, sent. 9528 del 9.1-3.3.09).
Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché il sindacato si è costituito parte civile in proprio, in relazione al contenuto della propria attività a tutela della correttezza dei rapporti di patronato.
Il quinto motivo è formulato in termini generici. Il sesto motivo è diverso da quelli consentiti,
essendoci motivazione specifica dei Giudici del merito sul punto,
sicché le deduzioni in ricorso si risolvono nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento dei fatti, precluso in questa sede.
4. Anche il ricorso del BB va rigettato.
Il primo motivo è infondato, perché la connessione tra non è oggetto di una autonoma, e tantomeno discrezionale, reati determinazione della parte pubblica, ma è un dato oggettivo che
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immediatamente si impone nella qualificazione che il giudice del
1 dibattimento è tenuto a dare della contestazione suppletiva: ciò
proprio in ragione della diversità di disciplina che consegue ai differenti tipi di contestazione dibattimentale, diversità che
deve essere gestita dal giudice e non dalla parte. Nel caso di
specie, lo stesso ricorrente sostanzialmente non contesta la
sussistenza della relazione ai sensi dell'art. 12.b c.p.p. tra i due reati ascritti all'imputato.
Il secondo motivo è infondato. La deduzione del ricorso lamenta violazioni in ordine ad assegnazione di termini a non difesa, reiezione di istanze istruttorie, violazioni specifiche del contraddittorio sollecitato. La sola questione posta nel
motivo è quella dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, perché rese prima della contestazione dibattimentale e non dopo, il che, anche attraverso il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 1327 del 1996, renderebbe, con assoluto e insuperabile automatismo, la prova "non legittimamente acquisita al dibattimento", in violazione dell'art. 526 c.p.p..
alla insieme remota giurisprudenzaL'assunto richiamata non può essere condiviso: disciplinando le
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2 conseguenze endodibattimentali delle contestazioni, il codice di rito specifica espressamente all'art. 519 c.p.p.,
significativamente rubricato "Diritti delle parti", quali sono i soli diritti che conseguono al mero fatto della contestazione suppletiva, poi al successivo articolo 520 disciplinando il caso dell'imputato assente contumace. In particolare, all'imputato о
destinatario della contestazione suppletiva per reato connesso è attribuito (solo) il diritto a chiedere un termine per la difesa.
Tale previsione indica inequivocamente che, innanzitutto, non vi
è alcuno iato tra i segmenti del dibattimento, che si è svolto fino a quel momento nella pienezza del contraddittorio, né alcuna necessità 'strutturale' di rinnovare atti assunti nella fase precedente. Anzi, proprio la previsione dei termini a difesa presuppone la conservazione di efficacia di quanto fino a quel momento acquisito al processo, appunto nel contraddittorio, e la contestuale riespansione di tutti i diritti di difesa in
relazione alla nuova contestazione, che si basa proprio su quanto emerso nel dibattimento partecipato (Sez.3, sent. 12930 del 26.2-
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27.3.2008). Ma nessuna norma impone l'apertura necessaria di una di 'subdibattimento' in ragione del contenuto della sorta contestazione suppletiva, essendo invece la possibile attività
ulteriore rimessa, e connessa, alle esigenze di difesa, la cui
specifica individuazione ed attivazione è lasciata alla piena discrezionalità dell'imputato e del suo difensore tecnico [e nella fattispecie nulla risulta (comunque ciò non è stato dedotto in modo specifico) aver richiesto o sollecitato tempestivamente].
Deve quindi affermarsi il principio di diritto che, nel contestazione suppletiva di reato connesso, le prove caso di acquisite in precedenza nel dibattimento sono legittimamente utilizzabili anche per la decisione relativa a tale sopravvenuta contestazione.
Il terzo motivo è generico e al tempo stesso diverso da quelli consentiti. Il ricorrente da un lato non indica specificamente quali sarebbero state le deduzioni d'appello ignorate dalla Corte di Messina, dall'altro sollecita una
rivalutazione del materiale probatorio in ordine ai punti della partecipazione e della consapevolezza dell'imputato, oggetto di duplice conforme apprezzamento dei Giudici del merito, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. Altrettanto di stretto merito sono le censure relative all'attenuante di cui all'art. 114 c.p..
5. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili per questo giudizio di cassazione, liquidate rispettivamente come da
dispositivo (per le tre parti civili difese dal medesimo difensore operando l'aumento del 20%), tenuto conto della tariffa forense e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti in solido a rimborsare alle parti civili le spese del grado, che si euro 2500 in favore della Camera delliquidano in complessivi
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Lavoro Territoriale e in euro 3500 in favore di SCARPICINO,
DESTRO e RN AR, oltre iva e cpa.
Cosi deciso in Roma, il 25.10.2011
✓ presidente Il consigliere estensore
Giovanni de Robert Carlo Citterio
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 8 ОТ 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito