Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6341
CASS
Sentenza 3 maggio 2002

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In tema di IVA, ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa devesi ritenere indebita e legittimamente l'Ufficio procede a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta, e non si rileva ostativo, al riguardo, il condono effettuato ai sensi degli artt. 44 e 49 della legge n. 413 del 1991, essendo questo inefficace se il contribuente non elimina, ex art. 52, comma primo, della legge anzicitata, gli effetti delle detrazioni risultate indebite.

Commentario1

  • 1Frodi carosello, buona fede del tutto irrilevante
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6341
Data del deposito : 3 maggio 2002

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