Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7918 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA07 918/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto Coxe comuni - SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .30.12 Dott. Rosario DE JULIO Presidente R.G.N. 20171/99 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere 21916/99 Cron. 21837 SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Olindo Rep. 16.19 - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA GOLDONI - Consigliere- Dott. Umberto Ud 29/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sale SENTENZA per diritti 3.10 sul ricorso proposto da: it elettivamente CANUMAG 2002 AR OL, AN GI, domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MICHELON, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
BR CA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21916/99 proposto da: 2002 BR CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 143 LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato -1- GIANGIACOMO TORNABUONI, che 10 difende unitamente all'avvocato FABIO BELLONI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
AR OL, AN GI;
- intimati avverso la sentenza n. 1468/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato LO ALBINI, per delega dell'Avv.L.MANZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Rosario RUSSO che ha concluso perchè, Generale Dott. t ricorsi, la Corte voglia rigettarli riuniti i entrambi. -2- R.G.N.20171+21916/99 Oggetto: Cose comuni-sottotetto-lavori-danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 12-11-1988, RO AR e UD AN convenivano in giudizio davanti al tribunale di Padova LO BR e, premesso di essere comproprietari di un appartamento al primo piano di un fabbricato condominiale in Padova e che il convenuto, proprietario dell'appartamento e del terrazzo al piano superiore, nell'eseguire lavori di . manutenzione straordinaria, aveva determinato infiltrazioni e gocciolii d'acqua nel loro appartamento, che avevano provocato danni ingenti alle opere murarie ed all'arredamento; che, inoltre, aveva eliminato, senza autorizzazione, una soffitta condominiale, conglobandone la volumetria nella sua proprietà; ciò premesso, chiedevano la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ed al ripristino della situazione anteriore all'esecuzione delle opere di ristrutturazione. Nel costituirsi in giudizio, LO BR contestava la fondatezza della domanda, deducendo, in particolare, che la soffitta dell'ultimo piano 2 costituiva parte integrante del suo appartamento " come tale acquistata", e spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento pro quota delle spese da lui sostenute, per la manutenzione straordinaria del tetto comune, e per l'accertamento "dell'esistenza di lavori straordinari ed urgenti". Con sentenza del 28-4-1994/27-2-1995, l'adito tribunale condannava il convenuto a pagare agli attori la somma di lire 1.035.000 per danni derivati dalle infiltrazioni provenienti dalla cucina BR, a causa della rottura delle tubazioni, e dal terrazzo, respingendo ogni altra loro domanda;
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del BR, condannava gli attori a corrispondere a costui la somma di lire 8.789.926 ed accertava la necessità di altri lavori per la conservazione delle parti comuni. Impugnata la sentenza dal AR e dalla AN, la corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 agosto 1998, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che ha confermato nel resto, ha rigettato la domanda riconvenzionale del BR, avente ad oggetto la condanna degli attori 3 al pagamento pro quota delle spese sopportate per il rifacimento del tetto e delle parti comuni dell'edificio, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. La motivazione della decisione si articola nelle proposizioni che qui di seguito si riassumono. Per quanto riguarda il sottotetto-soffitta, si deve concordare con il primo giudice, per il quale il sottotetto non costituisce, in difetto di elementi contrari, desumibili dal titolo, oggetto di comunione, in quanto assolve una funzione protettiva ed isolante del piano più elevato, e, quindi, con riferimento alla concreta fattispecie, della proprietà BR, di cui viene ad essere va, infatti, escluso che la pertanto pertinenza;
soffitta de qua sia destinata all'uso comune, neppure potenzialmente. Per i danni reclamati dagli appellanti in conseguenza dei lavori eseguiti dal BR, non risulta provato il nesso di causalità tra questi ultimi ed i primi;
mentre per i danni ulteriori, relativi al pericolo alla statica dell'edificio, gli stessi non possono essere presi in considerazione, in quanto diversi da quelli reclamati in primo grado. L'appello è fondato, invece, relativamente all'accoglimento, da parte del tribunale, della domanda riconvenzionale del BR per il rimborso pro quota delle spese fatte senza autorizzazione per l'esecuzione di lavori relativi alle cose comuni (art.1134 c.c.); domanda, questa, che invece non può essere accolta, trattandosi di spese non urgenti. Soltanto su questo punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con il rigetto della domanda riconvenzioane del BR. Ricorrono per la cassazione della sentenza AR RO e AN UD, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso BR LO, che propone anche ricorso incidentale, affidandolo a un unico motivo. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti principali violazione dell'art.360, comma 1,n.5 c.p.c.: a) per avere ritenuto, la corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria che il 5 sottotetto-soffitta sisse pertinenza dell'appartamento di proprietà del BR e non bene comune, nonostante che allo stesso si possa accedere, oltre che da una botola posta all'interno di detto appartamento, anche attraverso un foro d'ingresso esistente all'esterno dell'edificio condominiale, che consente il passaggio di persone (per esempio, di muratori), e che, inoltre, per dimensioni e caratteristiche, soprattutto per l'altezza, il sottotetto, secondo quanto si può desumere dalla planimetria catastale redatta dal geom.Calore nel 1983, sia utilizzabile ben oltre lo scopo di isolare termicamente l'ultimo piano, come è dimostrato dal fatto che il BR vi ha ricavato una mansarda. D'altra parte, nell'atto di "compravendita del 31- 10-1953" (?) non vi è nessun riferimento al sottotetto in questione. b) per avere omesso, il giudice di appello, di conto della consulenza di parte deltenere Geom.Cerabino, dalla quale avrebbe tratto sicuri elementi di valutazione e di giudizio, che 10 avrebbero indotto a ritenere che sia i danni all'appartamento che ai mobili di proprietà AR- AN erano diretta conseguenza dei lavori eseguiti 6 : dal BR. Quest'ultimo denuncia a sua volta, con il ricorso incidentale, falsa applicazione delle norme di diritto, motivazione erronea e contraddittoria;
violazione dell'art.360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., con riferimento alla errata statuizione della corte di appello, che ha negato il diritto, riconosciuto tribunale, di esso ricorrente alinvece dal rimborso pro quota delle spese sostenute per gli indifferibili lavori riguardanti le parti comuni (tetto, compluvio, solai in legno divisori dei piani), eseguiti nel 1986, contestualmente ed in occasione delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva;
All statuizione che è stata anche frutto di confusione fatta da quella corte tra i predetti lavori e quelli ancora da eseguirsi e oggetto di accertamento tecnico preventivo svolto nel 1988 dallo stesso consulente tecnico di ufficio Ing. D'Onofrio, in ordine ai quali era stata chiesta, con la stessa domanda riconvenzionale, pronuncia di accertamento dell'obbligo dei condomini a partecipare alle relative e future spese. 7 Il ricorso principale è infondato. Per quanto riguarda la pretesa condominialità del sottotetto-soffitta, si osserva che la statuizione, sul punto, della corte di appello di Venezia appare congruamente e adeguatamente motivata, avuto riguardo anche ai criteri di valutazione elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte e seguiti, nella fattispecie, dal giudice per escludere che nel caso in esame il predetto ambiente sia bene comune ( ved. sent.n.1303/98; n. 9788/97). E' stato accertato, infatti, dal giudice di merito che il sottotetto-soffitta assolve una funzione Aty protettiva ed isolante del piano più elevato, di proprietà BR, del quale pertanto costituisce pertinenza, e nel contempo è stato escluso che esso sia destinato ad uso comune;
donde la conclusione di ritenerlo di proprietà esclusiva del BR, non valendo, nel caso, la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 C.C., che, tra l'altro, non include tra le parti comuni dell'edificio condominiale il sottottetto (sent.n.6640/93; n.5854/91). Non ha pregio neppure la censura relativa alla 8 statuizione di rigetto della domanda degli odierni ricorrenti di risarcimento dei danni all'arredamento ed alle opere murarie del loro appartamento, posto che anche relativamente a tale capo la corte di appello ha motivato la sua decisione in termini logici e coerenti con i compiuti accertamenti, escludendo, sulla base delle risultanze processuali, che i lamentati danni fossero conseguenza dei lavori eseguiti dal BR;
e ciò a prescindere dal fatto che, come ha rilevato la corte, per i mobili non era stato neppure indicato l'oggetto del preteso danneggiamento, e per gli ulteriori danni (quali il pregiudizio per la statica dell'edificio), sono stati reclamati danni diversi da quelli denunciati in primo grado. Merita, invece, di essere accolto il ricorso incidentale del BR, posto che la corte territoriale, nel rigettare, su appello di AR e AN, la domanda riconvenzionale ex art.1134 c.c. dell'odierno ricorrente incidentale, "avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento pro quota delle spese sopportate per il rifacimento del tetto e delle parti comuni dell'edificio" (così in dispositivo), ha motivato la decisione, affermando 9 semplicemente che "il notevole lasso di tempo rilevamento delle opere da trascorso fra il con accertamento tecnico eseguire, richiesto preventivo, e la loro esecuzione esclude che si sia trattato di spesa urgente, anche se, in ipotesi, i lavori fossero necessari". Senonchè, così argomentando, la corte si è riferita evidentemente, per negare il diritto del BR a ripetere, pro quota, da AR e AN le spese urgenti dal primo anticipate, non ai lavori già da lui eseguiti nel 1986, ma a quelli ancora da eseguire, che avevano formato oggetto di accertamento tecnico preventivo espletato nel 1988; con la conseguenza che la valutazione dell'urgenza day delle spese e, quindi, dell'indifferibilità dei lavori cui esse afferivano (tetto comune) ha riguardato altri e diversi lavori. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che riesaminerà la domanda riconvenzionale del BR alla luce dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la 10 sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002 Il consigliere est. Il presidente De КожноRe Juli Romanis (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Rosario De Julio) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAG 2002 IL CARC E 109T 129.11 Francesco Catania 456T 2018 TOT. 169,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 1. AGO 2002 Serie 4. 34923. versate €..... al n. 16910 (euro... CE EL p. II Dirigente Area Servizi (Dottesa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) D'anger - 0 0 2 11