Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 5453/2023 promosso da
, C.F. con il patrocinio dell'avv. REBUSCINI Parte_1 C.F._1
LUCA e con domicilio eletto presso l'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROGNONI CP_1 C.F._2
PIETROANGELO e con domicilio eletto presso il suo studio in Via L. Manara, 1 20122 MILANO
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 10.10.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“ accogliere le condizioni concordemente proposte dalle parti e dichiarare estinto l'obbligo, in capo al IG. e alla IG.ra , di concorso nel mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
con decorrenza retroattiva a far data dal 1/1/2024; Per_1
dichiarare estinto l'obbligo, in capo al IG. e alla IG.ra , del Parte_1 CP_1 pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio con decorrenza retroattiva a Per_1 far data dal 1/1/2024;
dichiarare che il IG. e la IG.ra non siano più tenuti ad alcun Parte_1 CP_1 obbligo alimentare verso il figlio Per_1
dichiarare compensati gli onorari di causa ed eventuali ulteriori spese di giudizio. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In Particolare, le parti hanno chiesto al Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
21/13 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 19.12.12, di revocare l'obbligo posto a carico del padre di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia
n. 21/13 del 19.12.12:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 02/01/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi