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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 196/2024 R.G.
Promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL NT per procura in calce al decreto ingiuntivo opposto
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
M. IN RS per procura in calce all'atto di opposizione in primo grado
APPELLATO
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 68 pubblicata il
18.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: NEL MERITO:
-in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Dott.ssa S. Carbini, nell'ambito del giudizio n. 1534/2022 depositata il 18.01.2024 e notificata in pari data, dichiarare infondata e inammissibile l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. CP_1
339/22 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.04.2022 e revocare la condanna della a rimborsare le spese di lite. Pt_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
-in via subordinata: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Dott.ssa S. Carbini, nell'ambito del giudizio n. 1534/2022 depositata il 18.01.2024 e notificata in pari data, dichiarare infondata e inammissibile l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. CP_1
339/22 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.04.2022, revocare la condanna della a rimborsare le spese di lite ivi liquidate e compensare le spese di lite del Pt_1 giudizio di primo grado. Vinte le spese del secondo grado di giudizio. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi dedotti:
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- confermare in ogni sua parte la sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Pesaro Dott.ssa Sabrina Carbini nel procedimento civile rubricato al n. 1534/2022 R.G. Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di CP_1
Pesaro gli ha ingiunto di consegnare a tutta la documentazione Parte_1 pagina 2 di 5 relativa ai propri redditi ed al proprio patrimonio, necessaria affinché possa essere riconosciuto l'assegno unico per la figlia in una misura adeguata alle Per_1 condizioni economiche di entrambi i genitori;
l'opponente ha contestato l'ammissibilità nel caso di specie della tutela monitoria ed ha comunque negato di essersi mai opposto ad alcuna precedente richiesta della Pt_1
Costituendosi in tale sede, l'opposta ha dato atto che la documentazione richiesta
è stata consegnata dal dopo la notifica del decreto ingiuntivo, CP_1 ribadendone comunque la legittimità.
Con sentenza in data 17.01.2024 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione, revocando il decreto opposto, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere e condannando la alla refusione delle spese di lite;
ad avviso Pt_1 del primo giudice, infatti, l'opposta non avrebbe comprovato di avere già richiesto all'opponente la consegna della documentazione oggetto del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo che soltanto a Pt_1 seguito della notifica del decreto ingiuntivo l'ex coniuge ha consegnato la documentazione necessaria per la predisposizione del c.d. ISEE, avendo sino ad allora ignorato ogni precedente richiesta.
Costituendosi nella presente sede, il ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 01.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo d'appello, censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, ritenendo non comprovato che la documentazione consegnata dopo la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata già richiesta in precedenza;
pagina 3 di 5 l'appellante ribadisce invece di avere già inviato delle richieste al CP_1 tramite il proprio legale, ma di non aver ricevuto alcuna risposta.
Il gravame risulta fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'odierna appellante risulta infatti che la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del c.d. ISEE
(seppure finalizzata al pagamento della mensa scolastica per la piccola era stata già richiesta al quantomeno nella pec inviata dal Per_1 CP_1 difensore della in data 03.12.2021; dalla corrispondenza Pt_1 successivamente intercorsa tra i rispettivi difensori risulta altresì che l'odierno appellato aveva replicato alle richieste di rimborso contenute nella medesima missiva, ma non aveva preso posizione, né aveva dato alcun riscontro alla richiesta di tale documentazione (cfr. allegato n. 5 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
A fronte di tale comportamento, non risulta pertanto ingiustificata la decisione dell'odierna appellante di rivolgersi direttamente al giudice per ottenere tali documenti, necessari questa volta per il riconoscimento dell'assegno unico per la figlia in una misura adeguata alle condizioni economiche di entrambi i genitori: la sentenza di primo grado dev'essere quindi riformata nel capo in cui ha condannato la al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di primo grado.
Tenuto conto peraltro che la presente vicenda risulta ragionevolmente frutto della notevole conflittualità ancora presente tra i genitori della piccola ampliamente desumibile dal tenore della corrispondenza intercorsa Per_1 tra i rispettivi difensori, sussistono i presupposti per compensarne integralmente le spese.
2) In considerazione delle ragioni appena evidenziate, sussistono i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 68 Parte_1 pubblicata in data 18.01.2024, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA nel resto la precedente sentenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, così deciso in data 03.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 196/2024 R.G.
Promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL NT per procura in calce al decreto ingiuntivo opposto
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
M. IN RS per procura in calce all'atto di opposizione in primo grado
APPELLATO
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 68 pubblicata il
18.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: NEL MERITO:
-in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Dott.ssa S. Carbini, nell'ambito del giudizio n. 1534/2022 depositata il 18.01.2024 e notificata in pari data, dichiarare infondata e inammissibile l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. CP_1
339/22 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.04.2022 e revocare la condanna della a rimborsare le spese di lite. Pt_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
-in via subordinata: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Dott.ssa S. Carbini, nell'ambito del giudizio n. 1534/2022 depositata il 18.01.2024 e notificata in pari data, dichiarare infondata e inammissibile l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. CP_1
339/22 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.04.2022, revocare la condanna della a rimborsare le spese di lite ivi liquidate e compensare le spese di lite del Pt_1 giudizio di primo grado. Vinte le spese del secondo grado di giudizio. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi dedotti:
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- confermare in ogni sua parte la sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Pesaro Dott.ssa Sabrina Carbini nel procedimento civile rubricato al n. 1534/2022 R.G. Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di CP_1
Pesaro gli ha ingiunto di consegnare a tutta la documentazione Parte_1 pagina 2 di 5 relativa ai propri redditi ed al proprio patrimonio, necessaria affinché possa essere riconosciuto l'assegno unico per la figlia in una misura adeguata alle Per_1 condizioni economiche di entrambi i genitori;
l'opponente ha contestato l'ammissibilità nel caso di specie della tutela monitoria ed ha comunque negato di essersi mai opposto ad alcuna precedente richiesta della Pt_1
Costituendosi in tale sede, l'opposta ha dato atto che la documentazione richiesta
è stata consegnata dal dopo la notifica del decreto ingiuntivo, CP_1 ribadendone comunque la legittimità.
Con sentenza in data 17.01.2024 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione, revocando il decreto opposto, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere e condannando la alla refusione delle spese di lite;
ad avviso Pt_1 del primo giudice, infatti, l'opposta non avrebbe comprovato di avere già richiesto all'opponente la consegna della documentazione oggetto del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo che soltanto a Pt_1 seguito della notifica del decreto ingiuntivo l'ex coniuge ha consegnato la documentazione necessaria per la predisposizione del c.d. ISEE, avendo sino ad allora ignorato ogni precedente richiesta.
Costituendosi nella presente sede, il ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 01.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo d'appello, censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, ritenendo non comprovato che la documentazione consegnata dopo la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata già richiesta in precedenza;
pagina 3 di 5 l'appellante ribadisce invece di avere già inviato delle richieste al CP_1 tramite il proprio legale, ma di non aver ricevuto alcuna risposta.
Il gravame risulta fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'odierna appellante risulta infatti che la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del c.d. ISEE
(seppure finalizzata al pagamento della mensa scolastica per la piccola era stata già richiesta al quantomeno nella pec inviata dal Per_1 CP_1 difensore della in data 03.12.2021; dalla corrispondenza Pt_1 successivamente intercorsa tra i rispettivi difensori risulta altresì che l'odierno appellato aveva replicato alle richieste di rimborso contenute nella medesima missiva, ma non aveva preso posizione, né aveva dato alcun riscontro alla richiesta di tale documentazione (cfr. allegato n. 5 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
A fronte di tale comportamento, non risulta pertanto ingiustificata la decisione dell'odierna appellante di rivolgersi direttamente al giudice per ottenere tali documenti, necessari questa volta per il riconoscimento dell'assegno unico per la figlia in una misura adeguata alle condizioni economiche di entrambi i genitori: la sentenza di primo grado dev'essere quindi riformata nel capo in cui ha condannato la al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di primo grado.
Tenuto conto peraltro che la presente vicenda risulta ragionevolmente frutto della notevole conflittualità ancora presente tra i genitori della piccola ampliamente desumibile dal tenore della corrispondenza intercorsa Per_1 tra i rispettivi difensori, sussistono i presupposti per compensarne integralmente le spese.
2) In considerazione delle ragioni appena evidenziate, sussistono i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 68 Parte_1 pubblicata in data 18.01.2024, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA nel resto la precedente sentenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, così deciso in data 03.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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