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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
R.G.P.U. 503 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre
2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
TA AN domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
A fondamento di tale richiesta il ricorrente rappresenta di essere titolare di diritti di credito per lavoro dipendente nei confronti della società convenuta pari 52.481,66 euro, accertati in una sentenza passata in giudicato emanata dal Tribunale di Napoli. -Il lavoratore ricorrente rappresenta che nonostante la Corte di
Appello di Napoli abbia revocato la precedente dichiarazione della liquidazione giudiziaria della società di fatto composta dalla
[...] CP_2 e dalla persona fisica CP_3 CP_1 dalla Smart deve quantomeno ritenersi dimostrata l'insolvenza
[...] - dell'odierna resistente, che non deposita i prescritti bilanci dall'anno
2021.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione della prima udienza sono stati infatti notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, in modo conforme al precetto sancito dall'art. 40 c.c.i.i., con conclusivo deposito del plico presso la casa comunale di Napoli.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha fornito dimostrazione sia della propria legittimazione attiva sia del fatto che il diritto di credito di natura pecuniaria di cui è titolare integra la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. l.f. attraverso il deposito della sentenza n.
1123/2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.
La perduranza dell'inadempimento del diritto di credito ivi cristallizzato, unitamente all'assenza della resistente presso la propria sede legale, constatata dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica e al mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi presso il registro delle imprese sono elementi effettivamente rivelatori dello stato di insolvenza in cui versa la Controparte_1 La parte resistente, gravata del relativo onere dimostrativo, non ha inoltre introdotto elementi idonei ad escludere l'integrazione di almeno uno dei requisiti dimensionali soggettivi sussistente dall'ultimo bilancio disponibile tali da comportare che possa
-
essere considerata un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d)
c.c.i.i.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione. sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società [...] in persona del 1.r.p.t., codice fiscale CP_4 P.IVA 1 con sede in Napoli alla via Manzoni n. 69/c, cap
80123
Ordina
che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura il dott. Marco Pugliese;
Curatore il dott. Persona_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno giovedì 26 marzo 2026, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025
Il Presidente dott. Gian Piero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
R.G.P.U. 503 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre
2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
TA AN domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
A fondamento di tale richiesta il ricorrente rappresenta di essere titolare di diritti di credito per lavoro dipendente nei confronti della società convenuta pari 52.481,66 euro, accertati in una sentenza passata in giudicato emanata dal Tribunale di Napoli. -Il lavoratore ricorrente rappresenta che nonostante la Corte di
Appello di Napoli abbia revocato la precedente dichiarazione della liquidazione giudiziaria della società di fatto composta dalla
[...] CP_2 e dalla persona fisica CP_3 CP_1 dalla Smart deve quantomeno ritenersi dimostrata l'insolvenza
[...] - dell'odierna resistente, che non deposita i prescritti bilanci dall'anno
2021.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione della prima udienza sono stati infatti notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, in modo conforme al precetto sancito dall'art. 40 c.c.i.i., con conclusivo deposito del plico presso la casa comunale di Napoli.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha fornito dimostrazione sia della propria legittimazione attiva sia del fatto che il diritto di credito di natura pecuniaria di cui è titolare integra la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. l.f. attraverso il deposito della sentenza n.
1123/2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.
La perduranza dell'inadempimento del diritto di credito ivi cristallizzato, unitamente all'assenza della resistente presso la propria sede legale, constatata dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica e al mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi presso il registro delle imprese sono elementi effettivamente rivelatori dello stato di insolvenza in cui versa la Controparte_1 La parte resistente, gravata del relativo onere dimostrativo, non ha inoltre introdotto elementi idonei ad escludere l'integrazione di almeno uno dei requisiti dimensionali soggettivi sussistente dall'ultimo bilancio disponibile tali da comportare che possa
-
essere considerata un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d)
c.c.i.i.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione. sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società [...] in persona del 1.r.p.t., codice fiscale CP_4 P.IVA 1 con sede in Napoli alla via Manzoni n. 69/c, cap
80123
Ordina
che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura il dott. Marco Pugliese;
Curatore il dott. Persona_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno giovedì 26 marzo 2026, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025
Il Presidente dott. Gian Piero Scoppa