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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1517/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17000/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240080199361502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1352/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento avente n.
07120240080199361/502 notificata il 13.06.2025.
Allegava a tal fine quanto segue:
- che In data 13.06.2025 le veniva notificata la cartella di pagamento avente n. 07120240080199361/502 da parte di A.d.E.R. relativa a “decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n.
5 dovuta alla scadenza del 30.09.2022 del tributo IRPEF anno 2018 per un importo comprensivo di sanzioni e interessi pari ad € 4.283,64, nella sua qualità di erede, responsabile in solido, con Nominativo_1, della de cuius Nominativo_2 nata a [...] e deceduta in Napoli il data;
- che la cartella di pagamento impugnata si fondava quindi su un avviso di accertamento presupposto, ovvero
IRPEF redditi Unico 2019, presuntamente notificato in data 20.07.2021 e rateizzato dalla contribuente poi deceduta, dalla quale sarebbe decaduta per mancato pagamento della rata n. 5 scaduta il 30.09.2022 ovvero successivamente al decesso.
Deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per richiesta per intero e non pro quota. In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass.
n. 22426/2014; Cass. n. 18451/2016). Nel caso di specie l'odierna ricorrente era erede della compianta madre nella misura del 50% pro quota, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_1, la quale, anch'ella aveva ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero;
2) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per errore nell'importo richiesto nella parte in cui si dichiara che risulterebbe essere stata versata la somma di € 875,86. Invero la somma versata dalla contribuente deceduta a titolo di imposta risultava essere pari ad € 1.071,44, come si evince dai ratei pagati e allegati.
Ed infatti risultava essere stata pagata a titolo di imposta codice 9001 la somma di € 267,86 per ciascun rateo (esclusi gli interessi) e quindi € 267,86 x 4 rate.
3) Nullità/annullabilità della cartella di pagamento per rimessione in termini della rateazione. Come dichiarato dallo stesso Ente di riscossione, la debitrice Nominativo_2, deceduta in data data, era decaduta dal rateizzo richiesto, per mancato versamento della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 30.09.2022. Orbene in tale data la contribuente risultava essere già deceduta e non vi era contezza di tali pendenze di natura fiscale nonché dei relativi rateizzi. Nessuna comunicazione era mai pervenuta alle coeredi in merito al mancato pagamento.
4) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per violazione art. 8 DLGS 472/1997, che in merito alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie sanciva che le sanzioni fiscali erano personali e non passavano agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli deducendo, di contro, che infondata risultava l'eccezione in merito alla presunta illegittimità del ruolo in quanto inoltrato “per l'intero e non in quota parte”. Nel caso di specie, infatti, occorreva rilevare quanto disposto dall'art. 65 DPR 600/1973, il quale stabilisce chiaramente che: “Gli
eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Ciò significava che tutti gli eredi che accettano l'eredità subentrano nei debiti fiscali del defunto (IRPEF, IVA, imposte di registro, bollo, successione, tributi locali, ecc.), con esclusione, delle sanzioni, che sono intrasmissibili.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito, non era stato commesso alcun errore di calcolo in sede di iscrizione delle somme a ruolo. L'eccezione parte dal rilievo per cui “risulta essere stata pagata a titolo di imposta codice 9001 la somma di € 267,86 per ciascun rateo (esclusi gli interessi) e quindi € 267,86 x 4 rate”; ma seppur tale assunto era condivisibile ed era stato riscontrato dallo stesso Ufficio (come da elenco dei versamenti abbinati in allegato), controparte ometteva di considerare che le somme versate con cod. 9001 non comprendevano soltanto il debito IRPEF, ma riguardavano bensì anche i debiti a titolo di Addizionale regionale e comunale. Controparte, dunque, considerando i versamenti rateali effettati esclusivamente ad abbattimento dell'IRPEF, aveva commesso un evidente errore di calcolo.
Quanto alla omessa comunicazione all'erede della rateizzazione e della conseguente rimessione in termini, tale tesi non era condivisibile e andava pertanto rigettata in quanto ai sensi dell'art.15ter
DPR 602/1973, non vi era alcun obbligo per l'Ufficio di notificare una successiva comunicazione al contribuente per la decadenza da rateizzo.
Oltretutto, osservava che la parte poteva in ogni caso procedere al rateizzo della cartella di pagamento, quindi attivandosi questa volta direttamente nei confronti di AdER, quale istituto ancor più conveniente per la controparte, in quanto consentirebbe di pagare praticamente le stesse somme oggetto del rateizzo, dato che a ruolo non figurano le sanzioni, con l'ulteriore beneficio di un numero maggiore di rate.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come da condivisibili deduzioni della parte resistente quanto alla solidarietà e trasmissibilità agli eredi dei debiti tributari, risulta fondato limitatamente al terzo e ultimo motivo di gravame.
Infatti, pur non essendo previsto un obbligo di comunicazione all'erede del rateizzo ex art. 15ter DPR
602/1973, deve rilevarsi che nella fattispecie ricorrono, stando ai dati fattuali, gli estremi per la rimessione in termini della stessa erede - cui non è addebitabile una mancanza di diligenza, ma potendo tali ipotesi ricorrere in capo a chiunque subentri all'improvviso nell'asse ereditario da ricostruire - nel rateizzo medesimo con conseguente nuova riformulazione del piano di pagamento delle rate da parte dell'amministrazione resistente, sia quanto al numero maggiore di rate (posto che lo stesso motivo di gravame in oggetto deve qualificarsi come istanza di rateizzo in proprio della debenza), sia delle relative scadenze.
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e onere in capo alla resistente di rimodulare il rateizzo nei termini esposti.
Spese di lite compensate, atteso l'esito complessivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17000/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240080199361502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1352/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento avente n.
07120240080199361/502 notificata il 13.06.2025.
Allegava a tal fine quanto segue:
- che In data 13.06.2025 le veniva notificata la cartella di pagamento avente n. 07120240080199361/502 da parte di A.d.E.R. relativa a “decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n.
5 dovuta alla scadenza del 30.09.2022 del tributo IRPEF anno 2018 per un importo comprensivo di sanzioni e interessi pari ad € 4.283,64, nella sua qualità di erede, responsabile in solido, con Nominativo_1, della de cuius Nominativo_2 nata a [...] e deceduta in Napoli il data;
- che la cartella di pagamento impugnata si fondava quindi su un avviso di accertamento presupposto, ovvero
IRPEF redditi Unico 2019, presuntamente notificato in data 20.07.2021 e rateizzato dalla contribuente poi deceduta, dalla quale sarebbe decaduta per mancato pagamento della rata n. 5 scaduta il 30.09.2022 ovvero successivamente al decesso.
Deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per richiesta per intero e non pro quota. In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass.
n. 22426/2014; Cass. n. 18451/2016). Nel caso di specie l'odierna ricorrente era erede della compianta madre nella misura del 50% pro quota, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_1, la quale, anch'ella aveva ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero;
2) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per errore nell'importo richiesto nella parte in cui si dichiara che risulterebbe essere stata versata la somma di € 875,86. Invero la somma versata dalla contribuente deceduta a titolo di imposta risultava essere pari ad € 1.071,44, come si evince dai ratei pagati e allegati.
Ed infatti risultava essere stata pagata a titolo di imposta codice 9001 la somma di € 267,86 per ciascun rateo (esclusi gli interessi) e quindi € 267,86 x 4 rate.
3) Nullità/annullabilità della cartella di pagamento per rimessione in termini della rateazione. Come dichiarato dallo stesso Ente di riscossione, la debitrice Nominativo_2, deceduta in data data, era decaduta dal rateizzo richiesto, per mancato versamento della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 30.09.2022. Orbene in tale data la contribuente risultava essere già deceduta e non vi era contezza di tali pendenze di natura fiscale nonché dei relativi rateizzi. Nessuna comunicazione era mai pervenuta alle coeredi in merito al mancato pagamento.
4) Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per violazione art. 8 DLGS 472/1997, che in merito alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie sanciva che le sanzioni fiscali erano personali e non passavano agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli deducendo, di contro, che infondata risultava l'eccezione in merito alla presunta illegittimità del ruolo in quanto inoltrato “per l'intero e non in quota parte”. Nel caso di specie, infatti, occorreva rilevare quanto disposto dall'art. 65 DPR 600/1973, il quale stabilisce chiaramente che: “Gli
eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Ciò significava che tutti gli eredi che accettano l'eredità subentrano nei debiti fiscali del defunto (IRPEF, IVA, imposte di registro, bollo, successione, tributi locali, ecc.), con esclusione, delle sanzioni, che sono intrasmissibili.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito, non era stato commesso alcun errore di calcolo in sede di iscrizione delle somme a ruolo. L'eccezione parte dal rilievo per cui “risulta essere stata pagata a titolo di imposta codice 9001 la somma di € 267,86 per ciascun rateo (esclusi gli interessi) e quindi € 267,86 x 4 rate”; ma seppur tale assunto era condivisibile ed era stato riscontrato dallo stesso Ufficio (come da elenco dei versamenti abbinati in allegato), controparte ometteva di considerare che le somme versate con cod. 9001 non comprendevano soltanto il debito IRPEF, ma riguardavano bensì anche i debiti a titolo di Addizionale regionale e comunale. Controparte, dunque, considerando i versamenti rateali effettati esclusivamente ad abbattimento dell'IRPEF, aveva commesso un evidente errore di calcolo.
Quanto alla omessa comunicazione all'erede della rateizzazione e della conseguente rimessione in termini, tale tesi non era condivisibile e andava pertanto rigettata in quanto ai sensi dell'art.15ter
DPR 602/1973, non vi era alcun obbligo per l'Ufficio di notificare una successiva comunicazione al contribuente per la decadenza da rateizzo.
Oltretutto, osservava che la parte poteva in ogni caso procedere al rateizzo della cartella di pagamento, quindi attivandosi questa volta direttamente nei confronti di AdER, quale istituto ancor più conveniente per la controparte, in quanto consentirebbe di pagare praticamente le stesse somme oggetto del rateizzo, dato che a ruolo non figurano le sanzioni, con l'ulteriore beneficio di un numero maggiore di rate.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come da condivisibili deduzioni della parte resistente quanto alla solidarietà e trasmissibilità agli eredi dei debiti tributari, risulta fondato limitatamente al terzo e ultimo motivo di gravame.
Infatti, pur non essendo previsto un obbligo di comunicazione all'erede del rateizzo ex art. 15ter DPR
602/1973, deve rilevarsi che nella fattispecie ricorrono, stando ai dati fattuali, gli estremi per la rimessione in termini della stessa erede - cui non è addebitabile una mancanza di diligenza, ma potendo tali ipotesi ricorrere in capo a chiunque subentri all'improvviso nell'asse ereditario da ricostruire - nel rateizzo medesimo con conseguente nuova riformulazione del piano di pagamento delle rate da parte dell'amministrazione resistente, sia quanto al numero maggiore di rate (posto che lo stesso motivo di gravame in oggetto deve qualificarsi come istanza di rateizzo in proprio della debenza), sia delle relative scadenze.
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e onere in capo alla resistente di rimodulare il rateizzo nei termini esposti.
Spese di lite compensate, atteso l'esito complessivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.