TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 896
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e malgoverno dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione delle previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del D.Lgs. 201/2022

    La scelta del modello in house per il bacino CO non è frutto di adeguata analisi istruttoria, con insufficiente corredo motivazionale che non si sostanzia in un'argomentazione giustificativa essenziale del potere discrezionale esercitato.

  • Accolto
    Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La scelta di ripartire l'Ambito in tre bacini è viziata da difetto di istruttoria e motivazione, basandosi su mere osservazioni geografiche o dimensionali dei comuni, senza un'analisi approfondita dei dati tecnici ed economici che giustifichi tale frazionamento.

  • Accolto
    Violazione e malgoverno dell’articolo 97 Costituzione. Falsa applicazione degli artt. 200, 201 e 202 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di gestione integrata dei rifiuti e di affidamento dei servizi pubblici locali. Violazione del principio del gestore unico d’ambito. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti

    La suddivisione dell'Ambito in tre bacini e la previsione di affidamenti distinti, anche con modalità differenti, costituisce una palese e illegittima frammentazione dell'Ambito Territoriale Ottimale, in contrasto con il principio del gestore unico.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Siciliana 8 aprile 2010, n. 9. Violazione dello Statuto della SRR. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria

    La scelta di suddividere l'ATO in tre bacini è priva di un'adeguata e approfondita istruttoria, con giustificazioni insufficienti e non supportate da analisi comparativa o studio di fattibilità, rendendo la scelta arbitraria e viziata da difetto di motivazione e istruttoria.

  • Accolto
    Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere e violazione dell’articolo 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione.

    La scelta di frammentare il territorio in tre differenti bacini e di accedere all'affidamento in house come formula esclusiva avrebbe richiesto una motivazione puntuale delle ragioni sottese e la loro idoneità a suffragare tale scelta in luogo di quella di accedere al libero mercato, difetto di motivazione derivante dall'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.

  • Rigettato
    Natura non lesiva dei verbali presupposti

    La delibera del 23 dicembre 2024 ha solo approvato l'inserimento della modalità di affidamento in house nel Piano d'Ambito in aggiornamento, senza implicare una scelta concreta. La delibera del 20 maggio 2025 non ha portato ad alcuna deliberazione in termini di ripartizione o metodologia di affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 896
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 896
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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