Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2025, proposto da
Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicosia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vittoria, via Nino Bixio n. 97, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Delia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via S. Agostino n. 4 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvsantidelia@cnfpec.it;
nei confronti
Comune di Alì, Comune di Alì Terme, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di Casalvecchio Siculo, Comune di Castelmola, Comune di Castroreale, Comune di Condrò, Comune di Fiumedinisi, Comune di Forza D'Agrò, Comune di Furci Siculo, Comune di Furnari, Comune di Gaggi, Comune di Gallodoro, Comune di Gualtieri Sicaminò, Comune di Itala, Comune di Letojanni, Comune di Limina, Comune di Mandanici, Comune di Merì, Comune di Milazzo, Comune di Monforte San Giorgio, Comune di Mongiuffi Melia, Comune di Nizza di Sicilia, Comune di Pace del Mela, Comune di Pagliara, Comune di Roccafiorita, Comune di Roccalumera, Comune di Roccavaldina, Comune di Rometta, Comune di San Filippo del Mela, Comune di San Niceto, Comune di Sant'Alessio Siculo, Comune di Santa Lucia del Mela, Comune di Santa Teresa di Riva, Comune di Saponara, Comune di Savoca, Comune di Scaletta Zanclea, Comune di Spadafora, Comune di Taormina, Comune di Terme Vigliatore, Comune di Torregrotta, Comune di Valdina, Comune di Venetico, Comune di Villafranca Tirrena, Citta Metropolitana di Messina, non costituiti in giudizio;
Comune di Antillo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo NN Rotelli, NN Rotelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via Nino Bixio n. 89 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC paolorotelli@pec.giuffre.it;
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio fisico eletto presso il Palazzo Comunale in Messina, Piazza Unione Europea e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.vincenzoairo@pec.it;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del verbale del 10 ottobre 2025 con cui l’Assemblea dei Soci ha modificato il piano d’ambito della S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA individuando tre bacini territoriali (NO CO, NO Messina e NO Tirrenico) e stabilendo che per il bacino CO (cui apparterrebbe l’odierno ricorrente) la modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti debba avvenire mediante società in house con ciò escludendo la possibilità di accedere al libero mercato; nonché dei verbali del 23 dicembre 2024 e 20 maggio 2025 (mai comunicati all’ente ricorrente e alle cui assemblee l’ente non ha preso parte) con cui l’Assemblea della S.R.R. ha dato indirizzo di procedere alla modifica del piano d’ambito; di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento prodromico, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, del Comune di Antillo e della S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. NN EP ON DA e uditi i difensori del Comune di Giardini Naxos, della S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a., del Comune di Antillo e del Comune di Messina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2025 e depositato in data 15 dicembre 2025 il deducente Comune di Giardini Naxos ha rappresentato quanto segue.
La S.R.R. Messina Area Metropolitana è una società consortile costituita, in ossequio alle previsioni di cui alla L. 8 aprile 2010 n. 9, da 48 Comuni e dalla Città metropolitana di Messina per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale – che rinvia all’art. 8 della L.R. 9/2010 – alla S.R.R. è affidato l’esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200 (organizzazione territoriale del servizio), 202 (affidamento del servizio) e 203 del d.lgs. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; inoltre, la S.R.R., a norma di legge e di statuto, provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti con le modalità di cui all’art. 15 della L.R. 9/2010.
Il Comune di Giardini Naxos è socio della S.R.R. essendo detentore di una quota di capitale parti ad Euro 2.364,00.
In data 10 ottobre 2025 l’assemblea ordinaria dei soci ha adottato il verbale impugnato - in esecuzione dai verbali del 23 dicembre 2024 e 20 maggio 2025, aventi contenuto di mero indirizzo - con cui ha determinato la modifica del piano d’ambito della S.R.R., stabilendo la divisione della sua area di competenza in tre bacini: bacino CO ricomprendente i Comuni della zona Ionica della S.R.R. (di cui sarebbe parte il Comune ricorrente); bacino di Messina, ricomprendente i Comuni di Messina, Scaletta Zanclea e Itala; bacino Tirrenico ricomprendente i Comuni della zona tirrenica della S.R.R..
L’assemblea, inoltre, con la modifica del piano d’ambito ha stabilito che il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani debba essere svolto mediante la gestione in house per i bacini di Messina e per quello CO e mediante affidamento ad operatore economico privato per il bacino Tirrenico.
Il Comune ricorrente ha, poi, delineato il contesto normativo in cui si inserisce il funzionamento della S.S.R., in particolare alla luce della disciplina dettata dalla L.R. 8 aprile 2010 n. 9, in coordinamento con le previsioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Inoltre, per l’esponente, il quadro normativo di riferimento, sia nazionale che regionale, imporrebbe un modello organizzativo basato sull’unicità della gestione del servizio integrato dei rifiuti all’interno di perimetri territoriali ottimali, al fine di superare la preesistente frammentazione gestionale, consentire il conseguimento di economie di scala e di scopo e garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, nonché l’autosufficienza dell’Ambito nello smaltimento e recupero; lamenta l’esponente che la S.R.R., con gli atti impugnati, ha optato non per l’unificazione, ma per una nuova e formalizzata frammentazione della gestione, stravolgendo il modello del gestore unico d’ambito (suddivisione del territorio dell’ATO in tre macro-aree e previsione per il “NO 1 CO”, nel quale ricade il Comune ricorrente, del modello di affidamento in house providing ), con la precisazione che “ Tale divisione riguarda esclusivamente la parte del ciclo dei rifiuti a monte degli impianti di recupero e smaltimento e, quindi, si limita alla possibilità di adottare diverse forme di affidamento, in house o con procedura pubblica, ferma restando l’unicità dell’Ambito per gli aspetti impiantistici e per la chiusura del ciclo dei rifiuti ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il Comune ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe, soffermandosi - preliminarmente - sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame e in merito all’interesse a contestare la determinazione impugnata sia nella scelta di suddividere il territorio in tre bacini differenti sia nella scelta di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti (che riguarderà anche il proprio territorio) ad una società in house , con esclusione della possibilità di affidamento ad operatore economico privato.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Messina, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, infondato il ricorso proposto.
Si è costituita in giudizio la S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a. chiedendo di dichiarare irricevibile, inammissibile e/o infondato e, comunque, di rigettare il ricorso.
Infine, si è costituito in giudizio il Comune di Antillo chiedendo di accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, nel merito, il ricorso e, per l’effetto, annullare la deliberazione dell’assemblea dei soci della S.R.R. Messina Area Metropolitana del 10 ottobre 2025 e i verbali assembleari presupposti del 23 dicembre 2024 e 20 maggio 2025.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, in ragione della rinuncia da parte del difensore del Comune ricorrente all’istanza cautelare e della non opposizione della parte resistente, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e, contestualmente, è stata fissata per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
1.3. Le parti costituite in giudizio hanno depositato nel fascicolo del giudizio documenti e scritti difensivi.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 presenti il difensore del Comune ricorrente, il difensore della resistente S.S.R. Messina Area Metropolitana S.p.a., il difensore del Comune di Messina e il difensore del Comune di Antillo, preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di intervento spiegato dal Comune di Antillo, sia sotto il profilo formale, in quanto introdotto con memoria non notificata, che sostanziale, in quanto parte co-interessata. Il Collegio, inoltre, ha chiesto chiarimenti in ordine alla trasmissione del piano d’ambito della resistente S.S.R. all’Assessorato Regionale competente; sul punto, il difensore della resistente S.R.R. ha dichiarato che la trasmissione è avvenuta entro i termini, sebbene allo stato non ancora esitata.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata - a seguito del rilievo d’ufficio (cfr. il verbale d’udienza del 10 marzo 2026) - l’inammissibilità dell’intervento (proposto con scritti difensivi non notificati) del Comune di Antillo.
Merita di essere evidenziato che il Comune di Antillo condivide - in relazione alla vicenda in esame - la stessa posizione del ricorrente Comune di Giardini Naxos, essendo stato inserito nel bacino CO 1 con previsione di affidamento in house providing ; negli scritti difensivi versati in atti, il Comune di Antillo ha espresso il proprio sostegno alle ragioni esposte dal Comune di Giardini Naxos, condividendone le conclusioni e insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
Orbene essendo il Comune di Antillo cointeressato, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale, “ è inammissibile l'intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 ottobre 2024, n. 15).
In sintesi, l’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. va interpretato nel senso che, nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari, è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 18 agosto 2025, n. 7064).
2. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione frapposta dalla resistente S.R.R., secondo cui, in sintesi, la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario (e, segnatamente, nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa), avendo ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci di una società consortile per azioni ed agendo il Comune di Giardini Naxos nella qualità di socio, contestando la legittimità di decisioni assunte dall'organo sovrano della società.
2.1. L’eccezione è infondata.
2.1.1. Il Collegio ritiene che l’avversato verbale del 10 ottobre 2025 - nelle parti contestate, concernenti le determinazioni assunte dall’assemblea della società resistente in punto di modello organizzativo di gestione del servizio: segnatamente, l’individuazione di “ tre bacini territoriali omogenei per geografia e logistica dei trasporti, per i servizi di SL e RT a monte dei conferimenti agli impianti di recupero e/o smaltimento ” e la previsione dell’affidamento del servizio, in particolare quanto al bacino 1 CO, secondo il modello dell’“ in house providing ” - sia espressione dell’esercizio di poteri di natura pubblicistica, ciò che, naturaliter , si riflette sul riparto della giurisdizione.
Invero, il Tribunale adito ha già condivisibilmente evidenziato che la “ forma societaria non esclude in radice la possibilità di adottare atti che […] siano espressione di potestà amministrativa in quanto diretti al perseguimento di finalità pubbliche ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 2021, n. 3690), come nel caso in esame.
Il piano d’ambito (art. 10 della legge reg. Sic. 8 aprile 2010, n. 9), infatti, rappresenta un atto di organizzazione di fondamentale importanza – nell’architettura delineata dalla disciplina regionale – in subiecta materia , avendo il Legislatore regionale demandato al detto piano d’ambito di definire “ il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento ”.
Si tratta, dunque, di un atto di organizzazione in funzione della gestione integrata dei rifiuti che non può essere qualificato secondo categorie dogmatiche “societarie” o “privatistiche”, essendo evidente espressione di un potere di natura pubblicistica.
Appare evidente, poi, che il Comune ricorrente agisce nella qualità di ente esponenziale della collettività di riferimento, e non come mero socio della società resistente, come dimostrano le contestazioni relative agli effetti discendenti – nella prospettiva della parte ricorrente – dalle determinazioni contestate: la paventata mancata riduzione dei costi del servizio, e quindi l’impatto della TARI sui cittadini (cfr. pag. 13 del ricorso); l’ipotizzata mancata realizzazione di economie di scala (in particolare, cfr. pagg. 11-12-13 del ricorso) et similia .
2.1.2. Peraltro, deve aggiungersi che secondo la previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “[…] le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati ”.
Per la giurisprudenza costituzionale, l’“ espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa nel senso che l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ” (cfr. Corte cost., 27 gennaio 2010, n. 35).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre, l'espressione “ azione di gestione dei rifiuti ” va logicamente intesa nel senso che “ l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti”, con esclusione delle controversie in cui vengano in rilievo questioni meramente patrimoniali nascenti da un rapporto obbligatorio di natura negoziale che rientrano dunque nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 20 dicembre 2019, n. 14644), ipotesi quest’ultima non ravvisabile nella vicenda in esame, avendo il Comune ricorrente contestato appunto i profili organizzativi, in funzione della gestione del servizio, connotanti il contenuto provvedimentale del verbale ( id est, le relative determinazioni avversate).
3. Va quindi esaminata, sempre in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente, frapposta dalla parte resistente, secondo cui la S.R.R. è un soggetto giuridico autonomo, la cui volontà si forma e si esprime attraverso le deliberazioni dei suoi organi, e il singolo socio (quale è il Comune ricorrente), partecipa alla formazione di tale volontà attraverso l'esercizio del proprio diritto di voto in sede assembleare (sede naturale per esprimere il proprio dissenso); una volta che la deliberazione è stata validamente assunta secondo il principio maggioritario, essa diviene un atto della società, imputabile a quest'ultima come soggetto unitario e vincolante per tutti i soci, inclusi quelli assenti o dissenzienti; il socio che ritenga la delibera illegittima, pertanto, può invocare tutela attraverso l'azione di annullamento della delibera assembleare (art. 2377 c.c.), da esperire dinanzi al Giudice Ordinario (Tribunale delle Imprese).
3.1. L’eccezione è priva di base.
3.1.1. Occorre premettere che la resistente S.R.R. opera, con l’eccezione in questione, una “ibridazione” dei temi della giurisdizione e della legittimazione ad agire.
A ben vedere, infatti, la parte resistente non nega la legittimazione attiva del Comune ricorrente, tanto da concludere per la facultas agendi dello stesso Comune, però davanti al Giudice Ordinario.
In definitiva, l’eccezione de qua finisce per ribadire l’assunto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione che però è stata già sopra ritenuta priva di base.
3.1.2. Si ribadisce, inoltre, che il Comune ricorrente agisce come ente esponenziale della collettività di riferimento, e non come mero socio, e articola le proprie censure avverso un atto di organizzazione, in funzione della gestione, del servizio in questione (cfr. supra ) .
3.1.3. Infine, il Collegio osserva che esiste un rapporto di alterità giuridica tra la società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2024, n. 23386), dovendosi dunque, escludere un fenomeno di immedesimazione organica, con la conseguenza che le ampie ed articolate argomentazioni difensive sviluppate dalla parte resistente sulla questione della risoluzione di conflitti interni sono infondate.
4. Sempre preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione - frapposta dalla parte resistente - di inammissibilità per tardività del ricorso, per non aver il Comune di Giardini Naxos impugnato tempestivamente gli atti presupposti, ed in particolare le delibere del 23 dicembre 2024 e del 20 maggio 2025.
Per la parte resistente, infatti, le due deliberazioni assembleari sono dotate di immediata lesività, non trattandosi di meri atti endoprocedimentali ma di decisioni autonome che hanno definito in modo stabile e vincolante le direttrici fondamentali della nuova pianificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso attesa l’acquiescenza formatasi nei confronti degli atti presupposti.
4.1. L’eccezione è infondata.
4.1.1. Occorre premettere che le dette delibere del 23 dicembre 2024 e del 20 maggio 2025 sono state indicate nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio; inoltre, la S.R.R. resistente non ha dimostrato che le citate delibere sono state comunicate o notificate al Comune ricorrente (o comunque dallo stesso Comune ricorrente conosciute), in un tempo tale da rendere il presente gravame tardivo.
4.1.2. Premesso quanto sopra, ritiene comunque il Collegio che il contenuto delle dette delibere del 23 dicembre 2024 e del 20 maggio 2025 non sia affatto lesivo della sfera giuridica del Comune ricorrente; ed invero:
- la delibera del 23 dicembre 2024 ha statuito di “ approvare l’inserimento della modalità di affidamento in house nel Piano d’Ambito in aggiornamento ”.
Tuttavia, in primo luogo, l’inserimento della detta modalità, ulteriore rispetto alle altre, non implicava l’effettiva e concreta scelta del modello dell’affidamento in house ; si trattava, dunque, solo di ampliare il ventaglio delle modalità di affidamento, senza tuttavia ancora scegliere la concreta modalità da seguire.
In secondo luogo, nella stessa delibera 23 dicembre 2024 si ipotizzava la realizzazione di due o tre sub-ambiti, con la conseguenza che il Comune ricorrente, da un lato, non era ancora certo che la metodologia dell’affidamento in house sarebbe stata prescelta fra le diverse ammissibili e, dall’altro, non poteva affatto sapere che sarebbe stata prescelta la metodologia dell’affidamento in house per il sub-ambito di rispettivo riferimento.
Da quanto sopra consegue la natura non lesiva, per il Comune ricorrente, del verbale del 23 dicembre 2024.
- la delibera del 20 maggio 2025 lascia emergere l’esistenza di un dibattito fra i diversi Comuni soci circa la tripartizione dell'Ambito; nondimeno, alcuna deliberazione è stata assunta in quella sede (né in termini di ripartizione dell’Ambito né in termini di metodologia dell’affidamento), come dimostra il fatto che, nel relativo verbale, si fa riferimento all’attesa da parte del Dipartimento Reginale Acqua e Rifiuti (DRAR) circa il “ Piano d’Ambito aggiornato con le modifiche che l’Assemblea vorrà proporre ” (dunque in futuro), e all’aggiornamento per successivi “ incontri e riunioni specifiche ”.
Da quanto sopra consegue la natura non lesiva, per il Comune ricorrente, anche del verbale del 20 maggio 2025.
In definitiva, la lesività per la sfera giuridica del Comune ricorrente si è avuta solo con la deliberazione di cui all’avversato verbale del 10 ottobre 2025.
5. Va quindi esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità dei motivi II, III e VIII del ricorso introduttivo del giudizio, per carenza di interesse ad agire attuale e concreto.
Per la S.R.R. resistente le delibere impugnate si limitano a prevedere che per il NO CO il futuro affidamento avverrà tramite il modello del in house providing , ma non vi è, allo stato, alcun affidamento, né alcuna procedura di affidamento in corso; con le deliberazioni impugnate i Comuni sono stati sollecitati a valutare l’opportunità dell’ipotesi in house e i Comuni, dunque, dovranno tempestivamente valutare tale opzione al fine di consentire alla S.R.R., in sede di affidamento del successivo servizio, di valutare la convenienza, con i noti principi interni e comunitari, di affidare a quest’ultima o all’esterno, il relativo servizio. Infine, le condizioni di legittimità imposte per l’affidamento in house dovranno essere verificate e dimostrate prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio e nella relazione che accompagna l'affidamento in house .
Analoga eccezione è stata frapposta dal Comune di Messina che, altresì, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e concreto, essendo stato avversato un atto programmatico le cui previsioni avranno possibile efficacia tra il 2028 e 2030, salvo eventuali ulteriori modifiche o aggiornamenti prima di tale momento.
5.1. Le eccezioni sono infondate.
5.1.1. L’impugnata deliberazione assembleare del 10 ottobre 2025 ha già scelto il modello di affidamento del in house per il NO CO 1: invero, come si legge nel verbale, “ Nei tre bacini il Piano prevede l’affidamento ad un unico gestore in house nel bacino CO […]”.
Contrariamente a quanto argomentato dalla parte resistente, dunque, la deliberazione contestata non si è limitata a sollecitare i Comuni a valutare l’opportunità dell’affidamento in house , ma ha già individuato il modello dell’affidamento in house quale quello da seguire in relazione al bacino in cui ricade il Comune di Giardini Naxos.
La lesione lamentata è, dunque, immediata e attuale, posto che il Comune ricorrente vede preclusa sin da subito la scelta in favore di una differente modalità di affidamento del servizio (ad. es., procedura ad evidenza pubblica).
La circostanza che al momento non siasi proceduto ad avviare il procedimento per il concreto affidamento è irrilevante, posto che la scelta del modello del in house - come già detto - è già avvenuta; il futuro affidamento non sarà che l’attuazione di una scelta organizzatoria (in funzione della gestione del servizio) già assunta - con il citato verbale 10 ottobre 2025 - scelta che il Comune ricorrente ha contestato (per le ragioni che saranno di seguito scrutinate).
In sintesi, gli aspetti organizzativi definiti con il verbale impugnato vincoleranno (“autovincolo”) la futura azione amministrativa (che costituirà la doverosa attuazione del piano d’ambito siccome adottato).
5.1.2. Inoltre, il verbale impugnato racchiude la scelta - da cui discendono effetti immediati - della suddivisione dell’Ambito in tre distinti bacini, scelta parimenti contestata dal Comune ricorrente.
6. La resistente S.R.R. ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità del ricorso essendo la lesione lamentata dal Comune di Giardini Naxos meramente potenziale, ipotetica e futura, legata all'eventuale e non certa approvazione del piano d'ambito nella forma deliberata; invero, per la parte resistente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge reg. Sic. n. 9/2010, i provvedimenti impugnati non costituiscono il provvedimento finale del procedimento di pianificazione, ma rappresentano la fase di adozione e proposta nell'ambito di un procedimento bifasico che si conclude solo con l'approvazione da parte dell'autorità regionale, con la conseguenza che le scelte contestate costituiscono, allo stato, una mera proposta che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Assessorato Regionale.
Anche il Comune di Messina ha eccepito che il piano in questione non risulta ancora approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L. R. 9/2010, e ciò a comprova del difetto di interesse attuale e concreto.
6.1. L’eccezione è infondata.
6.1.1. Giova premettere che con nota prot. n. 2506 del 23 gennaio 2025 il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha chiesto, anche alla S.R.R. resistente, di trasmettere l’aggiornamento del piano d’ambito tenendo conto degli indirizzi contenuti nell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti adottato (ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024).
Nel rivolgere detto invito, il Dipartimento ha espressamente richiamato l’art. 10, comma 4, della legge reg. Sic. n. 9/2010, ai sensi del quale “ La S.R.R. adotta il piano d’ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmettendolo entro dieci giorni all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. L’Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d’ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l’acquisizione delle informazioni supplementari, il piano d’ambito acquisisce piena efficacia ”.
6.1.2. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che - nel corso dell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 (cfr. il relativo verbale) - il difensore della resistente S.R.R., su richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, ha dichiarato che il piano d’ambito è stato trasmesso entro i termini al competente Assessorato, precisando che la trasmissione - in quel momento - non era stata ancora esitata.
Da quanto riferito dal difensore della resistente S.R.R. si ricava che - nel corso del giudizio - il piano d’ambito, adottato in data 10 ottobre 2025, ha acquistato “piena efficacia ”, essendo stato lo stesso piano trasmesso dalla resistente S.R.R. al competente Assessorato nei termini di legge (“ entro dieci giorni ”, secondo quando prevede la disciplina regionale) ed essendo trascorso, dunque, il termine di novanta giorni normativamente previsto per sollevare rilievi ovvero richieste istruttorie nell’ambito della prevista attività di verifica la conformità del piano d’ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti.
6.1.3. Il Collegio rileva conclusivamente che l’eccezione in esame si rivela infondata in quanto:
a) ipotizzando la ricostruzione del potere di verifica regionale della conformità del piano d’ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti (cfr. cit. art. 10, comma 4, della legge reg. Sic. 8 aprile 2010, n. 9) in termini di attività di “controllo” (del competente Assessorato Regionale sull’atto della S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a.), per condiviso orientamento giurisprudenziale sussiste la facoltà di impugnativa di un atto ancora sottoposto a controllo, ove il controllo medesimo intervenga nelle more del processo, e ciò in attuazione del principio generale di economia processuale (cfr. T.A.R. Molise, 20 luglio 1994, n. 204);
b) laddove, invece, come opinato dalla parte resistente, si ricostruisse la vicenda in questione secondo lo schema binario “adozione” (da parte della S.R.R.) – “approvazione” (da parte del competente Assessorato Regionale) del piano d’ambito, troverebbe applicazione, mutatis mutandis , il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è facoltativa l’impugnazione del piano adottato non ancora approvato (con la conseguenza che l’eventuale annullamento della delibera di adozione del piano esplica effetti caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo atto di approvazione per la parte in cui la delibera di approvazione abbia confermato le previsioni già contenute nel piano adottato e oggetto di impugnativa).
Invero, agli effetti della configurabilità di un atto come avente natura provvedimentale, ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento bensì il carattere costitutivo degli effetti che all’atto stesso si ricollegano (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 aprile 2010, n. 1086).
In conclusione, stante l’infondatezza delle eccezioni frapposte, può procedersi all’esame, nel merito, del proposto ricorso.
7. In assenza di graduazione dei motivi di gravame (non potendosi confondere la graduazione dei motivi con la loro numerazione, in base al noto principio racchiuso nella sentenza dell’Adunanza Plenaria 27 aprile 2015 n. 5: cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 186), il Collegio intende principiare dal secondo motivo di ricorso con il quale sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione delle previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del D.Lgs. 201/2022 .
Per il Comune ricorrente, in sintesi, dalla disciplina dettata dal d.lgs. 201/2022 si ricava come il Legislatore abbia relegato la gestione in house di un servizio pubblico avente rilevanza economica ad un ruolo marginale cui accedere previa concreta e puntuale valutazione delle ragioni di “convenienza” e di opportunità a tutela dell’interesse pubblico rispetto all’accesso al mercato libero.
Lamenta il Comune ricorrente che, nel caso in esame, la resistente S.R.R. - senza fornire alcuna valutazione e in palese violazione dell’art. 17 del d.lgs. 201/2022 - ha stabilito per il bacino CO di affidare il servizio ad una società in house , senza che sia stata previamente valutata la convenienza ovvero la migliore utilità rispetto al perseguimento del pubblico interesse.
Per la giurisprudenza, gli affidamenti in house si pongono su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara, richiedendo la dimostrazione del fallimento del mercato rilevante e una specifica motivazione sui benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento; tale obbligo motivazionale rafforzato impone all'amministrazione di svolgere una circostanziata istruttoria, mediante indagine di mercato condotta con riferimento a contesti paragonabili, e di dimostrare che i vantaggi invocati per preferire il modello in house siano tali da non poter essere ottenuti anche ricorrendo al mercato.
La S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a. e il Comune di Messina hanno contrastato il motivo di ricorso articolato dal Comune ricorrente.
7.1. Il motivo è fondato nei sensi e nei termini di seguito specificati.
7.1.1. Occorre ribadire, in via preliminare, che con l’impugnata deliberazione 10 ottobre 2025 è stato previsto l’affidamento ad un unico gestore in house nel bacino CO (ove, come già detto, territorialmente ricade il Comune ricorrente).
La scelta de qua è vincolante e preclude di esplorare – a titolo esemplificativo – la diversa modalità della procedura ad evidenza pubblica (positivamente stabilita invece, con la stessa deliberazione, per il bacino Tirrenico).
7.1.2. Premesso quanto sopra, una parte della giurisprudenza considera il modello in house “ un’eccezione rispetto all’affidamento tramite gara pubblica ” che “ può essere scelto soltanto previa adeguata motivazione, trattandosi di una modalità residuale, ammissibile solo in presenza di un “dimostrato fallimento del mercato” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 7917).
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, l’affidamento in house non rappresenta un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, essendo invece alternativo a quest’ultimo, e ciò alla luce dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che si è discostato da quanto previsto dall’antevigente art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l’indirizzo interpretativo in esame, dunque, ai sensi della disciplina vigente, in relazione ai servizi pubblici locali, per supportare, sul piano motivazionale, la scelta per l’auto-organizzazione “ è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse ” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 settembre 2025, n. 1556).
7.1.3. Inoltre, l’Autorità di Settore ha precisato che l’Ente che ricorre all’autoproduzione dovrebbe “ dimostrare che la scelta dell’affidamento in house si giustifica tenendo conto di tutti i parametri tecnici, economico-finanziari e qualitativi individuati dall’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 nella fase di scelta della modalità di affidamento del servizio pubblico locale, oltre che di quelli che sono successivamente richiesti in sede di adozione della delibera di affidamento in house (cfr. articolo 17) ” (cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS1936 del 9 novembre 2023).
Pertanto, già nella fase di scelta della modalità di affidamento del servizio devono emergere – a seguito di adeguata attività istruttoria, che deve riflettersi nel corredo motivazionale della determinazione da adottare – le ragioni giustificative del ricorso all’internalizzazione.
7.1.4. Nel caso in esame, nella deliberazione avversata non sono state palesate le concrete ragioni che hanno condotto alla detta scelta.
L’individuazione del modello in house per il bacino 1 CO non si rivela frutto di adeguata analisi istruttoria, come palesa l’insufficiente corredo motivazionale che non si sostanzia - neppure - in un’argomentazione giustificativa essenziale del potere discrezionale esercitato.
8. Il Collegio procede, dunque, con l’esame congiunto dei motivi di ricorso terzo, quarto, quinto e settimo:
-con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
Per il Comune ricorrente, in sintesi, non è giustificata la scelta di dividere il territorio in tre diversi bacini (frammentando l’univocità della gestione imposta dal Legislatore) né, soprattutto, quella di stabilire per il bacino CO che il servizio di gestione dei rifiuti debba avvenire mediante affidamento in house ; né il verbale né l’allegato piano d’ambito forniscono alcun elemento di valutazione in tal senso.
Per la giurisprudenza, la deliberazione inerente alla gestione integrata del servizio pubblico economico dei rifiuti deve essere accompagnata da una motivazione analitica che evidenzi la sostenibilità finanziaria dell’operazione, la convenienza economica rispetto ad altre soluzioni gestionali e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità ex artt. 5, 14 e 17 del d.lgs. 201/2022;
- con il quarto motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 Costituzione. Falsa applicazione degli artt. 200, 201 e 202 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di gestione integrata dei rifiuti e di affidamento dei servizi pubblici locali. Violazione del principio del gestore unico d’ambito. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti .
Per il Comune ricorrente, in sintesi, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione delle norme primarie che disciplinano l’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; dopo aver richiamato gli artt. 200, 201 e 202 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune deducente ha argomentato che il Legislatore, sia nazionale che regionale (con la L.R. n. 9/2010, che parla esplicitamente di “gestore unico”), ha inequivocabilmente optato per un modello basato sull’unicità della gestione all’interno dell’ambito ottimale. Il servizio è “integrato” non solo perché comprende tutte le fasi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento), ma anche perché è gestito in modo unitario e coordinato sull'intero territorio di riferimento da un unico soggetto.
Per l’esponente, in sintesi, la pianificazione adottata con gli atti impugnati si pone in frontale contrasto con tale modello: la suddivisione dell’ATO in tre “bacini” (CO, Messina, Tirrenico) e la previsione di distinti affidamenti per ciascuno di essi - per di più con modalità differenti (due in house e uno tramite gara) - costituisce palese e illegittima frammentazione dell'Ambito Territoriale Ottimale.
Inoltre, per il Comune ricorrente, la giustificazione addotta nel verbale del 10 ottobre 2025, secondo cui tale divisione riguarderebbe “ esclusivamente la parte del ciclo dei rifiuti a monte degli impianti ” e resterebbe “ ferma l’unicità dell’Ambito per gli aspetti impiantistici ”, è un mero artificio retorico che non sana l’illegittimità della scelta posto che il servizio di gestione è “ integrato ” e non può essere scisso arbitrariamente, essendo l’unicità della gestione funzionale proprio a ottimizzare la logistica della raccolta e del trasporto in relazione all’ubicazione degli impianti, a standardizzare le modalità del servizio su tutto il territorio, a realizzare le massime economie di scala possibili e a garantire un’effettiva concorrenza per il mercato, laddove si scelga la gara.
Per il Comune ricorrente, infine, l’operato della S.R.R. è viziato da un’evidente contraddittorietà e illogicità: lo stesso piano d’ambito riconosce la necessità di superare la frammentazione esistente e prefigura un percorso verso una “ gara unica per tutti i comuni ”, salvo poi invertire la rotta e, senza alcuna valida motivazione, optare per una nuova e stabile frammentazione;
- con il quinto motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Siciliana 8 aprile 2010, n. 9. Violazione dello Statuto della SRR. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria .
Per il Comune ricorrente, in sintesi, la deliberazione impugnata viola la normativa nazionale e la L.R. n. 9/2010 che, nel recepire i principi del codice dell’ambiente, ha delineato un sistema in cui le S.R.R., enti di governo d’ambito, hanno il compito di organizzare il servizio per poi affidarlo ad un gestore unico; lo stesso piano d’ambito (pag. 56) riconosce che le normative di settore “ prevedono una organizzazione dell’intero ciclo dei rifiuti per il tramite di un Gestore unico cui affidare la gestione di tutto il ciclo che deve chiudersi all’interno dello stesso ambito ”, mentre la scelta di suddividere l’ATO in tre bacini appare priva di un’adeguata e approfondita istruttoria.
Inoltre, le giustificazioni di tale scelta (“ caratteristiche territoriali peculiari che influenzano significativamente i costi di trasporto e l’ottimizzazione della logistica ” e sulla base della distribuzione demografica dei Comuni) sono palesemente insufficienti, apodittiche e non supportate da alcuna analisi comparativa o studio di fattibilità.
Per l’esponente, l’Amministrazione resistente aveva l’onere di dimostrare, con dati e analisi puntuali, le ragioni tecniche ed economiche che la inducevano a derogare al modello legale del gestore unico. In assenza di una simile istruttoria, la scelta appare arbitraria, irragionevole e viziata da difetto di motivazione e di istruttoria;
- con il settimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere e violazione dell’articolo 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione.
Per il Comune ricorrente, in sintesi, non sussiste alcuna motivazione idonea a giustificare il percorso logico – giuridico a supporto delle determinazioni assunte dall’assemblea della S.R.R.: la scelta frammentare il territorio in tre differenti bacini nonché quella di accedere all’affidamento in house come formula esclusiva per la gestione del servizio integrato dei rifiuti avrebbe richiesto una motivazione puntuale delle ragioni sottese e, soprattutto, di quelle idonee a suffragare detta scelta in luogo di quella di accedere al libero mercato, difetto di motivazione che deriva dell’assenza di qualsivoglia attività istruttoria compiuta preliminarmente.
La S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a. e il Comune di Messina hanno contrastato i motivi di ricorso articolati dal Comune ricorrente.
8.1. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei sensi e nei termini di seguito specificati.
8.1.1. Quanto alle contestazioni articolate dal Comune ricorrente avverso l’individuazione dell’affidamento in house quale modello di affidamento per il bacino CO 1 si rinvia all’esame del secondo motivo di ricorso (cfr. supra , punti 7.1. e seguenti in Diritto).
8.1.2. In ordine alle contestazioni concernenti la scelta di suddividere il territorio dell’Ambito in (tre) bacini, la scelta in concreto assunta (come risulta dall’impugnato verbale 10 ottobre 2025 e dal relativo piano d’ambito aggiornato) risulta viziata da difetto di istruttoria e di motivazione.
Sul punto occorre osservare che la legislazione in materia (art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; cfr. anche l’art. 1, comma 3, della citata legge reg. Sic. 8 aprile 2010, n. 9) dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), individuati, secondo i criteri (tra gli altri):
- del “ superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti ”;
- del “ conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative ”.
Premesso quanto sopra, la scelta di ripartizione dell’Ambito in tre bacini è stata giustificata in forza “ delle caratteristiche territoriali peculiari ” del territorio dell’Ambito “ che influenzano significativamente i costi di trasporto e l’ottimizzazione della logistica dei servizi in questione ”, ciò che ha condotto alla individuazione dei bacini territoriali omogenei (rappresentati da: un Comune grande, la Città di Messina; 25 Comuni di piccole dimensioni sulla fascia ionica; 21 Comuni di piccole dimensioni, ad esclusione di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, sulla fascia tirrenica) “ per geografia e logistica dei trasporti, per i servizi di SL e RT a monte dei conferimenti agli impianti di recupero e/o smaltimento ”.
Orbene, a giudizio del Collegio, come sopra anticipato, la scelta in questione non è stata preceduta da adeguata istruttoria e non è supportata da idoneo corredo motivazionale, posto che la giustificazione della disposta ripartizione si correla alla mera osservazione del dato geografico o territoriale (ad esempio, l’essere i Comuni del versante ionico o tirrenico) ovvero delle dimensioni (maggiori o minori) dei Comuni dell’Ambito interessati.
Difetta, dunque, una analisi approfondita concernente i dati tecnici (profili organizzativi e gestionali concernenti i servizi di spazzamento e lavaggio strade - SL - e di raccolta e trasporto dei rifiuti - RT) ed economici di rilievo (in particolare, i costi necessari per lo svolgimento dei servizi in questione) che possano giustificare la disposta ripartizione.
Peraltro, un articolato corredo argomentativo (previa adeguata istruttoria) si imponeva, a maggior ragione, proprio in quanto gli aspetti impiantistici e di chiusura del ciclo dei rifiuti, per la determinazione contestata, rimangono connotati da unitarietà (non frazionati o suddivisi), ciò che richiede uno sforzo motivazionale più intenso a giustificazione della scelta di frazionamento, scelta connotata nella duplice direzione territoriale (tre distinti bacini) e di tipologia di servizi (servizi di spazzamento e lavaggio strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti).
9. Il Collegio ritiene, stante la fondatezza dei superiori motivi di gravame, che i restanti possano essere assorbiti; in particolare, l’assorbimento riguarda:
- il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione di legge e, nella fattispecie, delle previsioni di cui alla L.R. 8 aprile 2010 n. 9.
Per il Comune ricorrente, in sintesi, non è contemplata né vi è alcun riferimento nella disciplina regionale alla possibilità la possibilità che la S.R.R. possa costituire una società in house cui affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Appare palese, quindi, la illegittimità della determinazione assunta dalla S.R.R. la quale in assenza di una società propria in house e in assenza, allo stato, di una società su cui tutti i Comuni appartenenti al bacino CO esercitino il controllo analogo, ha statuito in questa direzione escludendo, in assenza di alcuna procedura comparativa, la possibilità di procedere all’affidamento del servizio ad un operatore economico individuato mediante procedura di gara;
- il sesto motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti i vizi di Violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione dei principi di concorrenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Per la parte ricorrente, in sintesi, la scelta di istituire tre bacini di gestione con due diverse modalità di affidamento ( in house , per il bacino CO e per il bacino Messina; procedura ad evidenza pubblica, per il bacino Tirrenico) è illegittima in quanto introduce una palese e ingiustificata disparità di trattamento tra i Comuni soci dello stesso Ambito Territoriale Ottimale; inoltre, tale differenziazione è fonte di una irragionevole disparità di trattamento e viola i principi sanciti dall’art. 97 Cost.. Inoltre, la frammentazione moltiplica i costi fissi, impedisce una logistica realmente ottimizzata sull’intero territorio e riduce l’efficienza complessiva del sistema, con danno diretto per i Comuni e per i loro cittadini, costretti a sostenere i costi di un servizio organizzato in modo inefficiente e illegittimo.
10. In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento del Comune di Antillo, in ragione della fondatezza dei motivi esaminati e previo assorbimento dei restanti, il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini specificati, con conseguente annullamento del verbale del 10 ottobre 2025 (nel quale possono ritenersi assorbiti gli ulteriori verbali avversati, in quanto non immediatamente lesivi).
In ragione della natura formale dei vizi riscontrati - difetto di istruttoria e di motivazione - sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
11. L’assoluta novità di alcune delle questioni esaminate, la connotazione interpretativa della res controversa e la natura soggettiva delle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico della resistente S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a. a favore del Comune ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità dell’intervento del Comune di Antillo;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato verbale del 10 ottobre 2025.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico della resistente S.R.R. Messina Area Metropolitana S.p.a. a favore del Comune ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN BA, Presidente
NN EP ON DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN EP ON DA | NE NN BA |
IL SEGRETARIO