Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., la cancelleria ha l'obbligo di notificare l'atto di impugnazione del P.M. non solo all'imputato ma anche al difensore ed il termine per proporre appello incidentale, a norma dell'art. 595 cod. proc. pen., decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni.
Commentario • 1
- 1. Art. 595 - Appello incidentalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 44903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44903 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 08/10/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1898
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 23318/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la corte d'appello di IA;
2) LL LI, nato a [...] il [...];
3) AN NC, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa l'11.12.2002 dalla corte d'appello di IA. Vista la sentenza denunciata e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso del p.m., e il rigetto dei ricorsi degli imputati.
Udito il difensore della parte civile, avv. Ubaldo Giuliani Balestrino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del p.m. e in subordine la condanna degli imputati al risarcimento dei danni ex art. 578 c.p.p.. Udito il difensore dell'imputato;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 26.10.2000 il tribunale di IA proscioglieva LI ZZ, RE SI, EN SE, EN FA e NC ON dai reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 e agli artt. 1 e 1 sexies legge 431/1985, nonché gli stessi ZZ e SI dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché estinti per prescrizione.
2 - Proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile RI DI, chiedendo la condanna degli imputati, mentre il ZZ e il ON proponevano appelli incidentali, chiedendo di essere assolti perché estranei ai fatti contestati. La corte d'appello di IA, con sentenza dell'11.12.2002 dichiarava inammissibili per tardività gli appelli incidentali e respingeva quelli principali, confermando la sentenza di primo grado. Sotto il primo profilo rilevava che l'impugnazione ai sensi della norma (costituzionalmente legittima) di cui all'art. 584 c.p.p. va comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private, ma non ai difensori di queste;
e che ai sensi dell'art. 595 c.p.p. il termine di quindici giorni per proporre appello incidentale da parte delle stesse parti private decorre dalla predetta notificazione. Sotto il secondo profilo, osservava che il delitto di cui all'art. 483 c.p., commesso il 16.12.1992, era sicuramente prescritto;
mentre i reati contravvenzionali, contestati per l'abusiva ristrutturazione di due appartamenti comportante mutamento di destinazione da uso residenziale a uso alberghiero, si erano perfezionati nell'anno 1996, perché sino a quella data le stanze de quibus erano state utilizzate come albergo (sic). Sicché la prescrizione era ugualmente maturata.
3 - Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione sia il procuratore generale di IA sia il difensore di ZZ sia il ON personalmente.
Il Pubblico Ministero sostiene che i contestati reati urbanistici e ambientali si erano protratti sino al 25.11.1999, giacché in questa data si erano funzionalmente completate le opere abusive con la messa a norma dei manufatti in relazione alle prescrizioni antincendio. Perciò per i predetti reati non era ancora maturata la prescrizione. Il ON (che era direttore dei lavori) deduce erronea applicazione degli artt. 584 e 595 c.p.p. in ordine alla tempestività del suo appello incidentale. Sostiene che l'art. 584 facendo riferimento alle "parti private" intende riferirsi anche ai difensori delle medesime, e che, se interpretata diversamente, è costituzionalmente illegittima.
Il difensore del ZZ (committente dei lavori de quibus) sostiene che il relativo appello incidentale era tempestivo, essendo stato depositato il 3.7.2002, cioè addirittura prima che si perfezionasse (col ricevimento della raccomandata in data 20.7.2002) la notifica dell'impugnazione del p.m. allo stesso imputato. In subordine insiste nella già sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 584 e 595 c.p.p.. Per mero scrupolo difensivo deduce inosservanza della norma incriminatrice, secondo la nota tesi dell'abrogazione dell'art. 20 legge 47/1985 dal 1 al 9 gennaio 2002.
Con successiva memoria difensiva chiede il rigetto del ricorso del procuratore generale, con la conferma della declaratoria di prescrizione, peraltro rettificando ai sensi dell'art. 619 c.p.p. le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza della corte d'appello. Con ulteriore memoria scritta, infine, il difensore del ZZ chiede la sospensione del processo ai sensi del recente condono edilizio di cui all'art. 32 del decreto legge 30.9.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Va anzitutto disattesa la domanda di sospensione del processo, giacché a norma del citato art. 32 legge 326/2003, in forza del combinato disposto dei commi 26 lett. a) e 27 lett. c), non sono scuscettibili di sanatoria sia le opere realizzate in zona vincolata, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, sia le opere realizzate su immobili vincolati, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, diverse dal restauro e risanamento conservativo e dalla manutenzione straordinaria (cioè le opere rientranti nelle tipologie 1, 2 e 3 della tabella C dell'allegato 1).
A tali opere, proprio perché non suscettibili di sanatoria, non si applica la norma dell'art. 44 legge 47/1985, richiamata dal comma 25 del citato art. 32, che stabilisce la sospensione del processo penale.
Nel caso di specie si trattava di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, comportanti mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico ricettivo. Non essendo essi "condonabili", non si può far luogo alla richiesta sospensione processuale.
5 - In secondo luogo, va respinta la tesi del difensore del ZZ secondo cui la norma dell'art. 20 legge 47/1985 è stata abrogata dal 1 al 9 gennaio 2002, con la conseguente depenalizzazione del reato ivi previsto.
Come questa sezione ha più volte statuito, è vero che dall'1 al 9 gennaio 2002 la norma dell'art. 20 legge 47/1985 è stata abrogata per effetto dell'art. 136 (L), comma 2, lett. f) del testo unico sull'edilizia, approvato con D.P.R.
6.6.2001 n. 380, ed entrato in vigore dal 1.1.2002; ma è altrettanto vero che essa è stata contestualmente sostituita dall'art. 44 (L) dello stesso testo unico, che si pone in evidente continuità normativa con la norma abrogata. Si tratta quindi di una abrogatio sine abolitione.
D'altro canto, è vero che dal 10.1.2002 il vigore del predetto testo unico è stato inusualmente "differito" o "sospeso" prima al 30.6.2002 (per effetto dell'art. 5 bis D.L. 23.11.2001 n. 411, convertito in legge 31.12.2001), poi al 30.6.2003 (per effetto dell'art. 2 D.L. 20.6.2002 n. 122, convertito in legge 1.8.2002 n. 185): sicché dal 10.1.2002 al 30.6.2003 è venuto meno il menzionato effetto di abrogazione e di contestuale sostituzione della norma incriminatrice operato dallo stesso testo unico. Ma è chiaro che per tale periodo rivivono le vecchie norme che in quel testo unico sono confluite in base alla legge 8.3.1999 n. 50 (delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998): rivive cioè la vecchia norma dell'art. 20 legge 47/1985 (per una più distesa motivazione in ordine al rapporto tra testi unici compilativi e disposizioni normative in essi confluite e coordinate v. ex plurimis Cass. Sez. 3^ del 6.3.2003, c.c. del 28.1.2003, P.M. in proc. De Masi, rv. 224349).
6 - In terzo luogo va disattesa la tesi del pubblico ministero ricorrente e della parte civile, secondo cui la prescrizione delle contravvenzioni edilizie e ambientali non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata, sul rilievo che la condotta antigiuridica si era protratta sino al 25.11.1999, quando le opere abusive erano state funzionalmente completate con la messa a norma dei manufatti in ordine alle prescrizioni antincendio. 6.1 - Il concetto di completamento funzionale delle opere è stato utilizzato dal legislatore solo al fine di stabilire la ultimazione degli edifici non residenziali per l'applicazione della disciplina delle sanatorie c.d. straordinarie (art. 31, comma 3, legge 47/1985, richiamato dalle discipline successive di cui all'art. 39 legge 724/1994 e all'art. 32 legge 326/2003). Essendo previsto da una norma eccezionale per uno scopo particolare, tale concetto non può invece essere utilizzato al fine generale di stabilire la cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva (tra la costante giurisprudenza sul punto, cfr. da ultimo Cass. Sez. 3^, n. 11808 del 15.10.1999, Farad, rv. 215035, nonché Cass. Sez. 3^, n. 33013 del 5.8.2003, Sorrentino, rv. 225553). Per quest'ultimo fine ciò che rileva non è il completamento funzionale dell'opera, ma la prosecuzione della condotta antigiuridica tipica, che per il reato de qua coincide con l'attività edilizia eseguita in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. In questo senso sono da ultime intervenute anche le Sezioni Unite di questa corte, laddove hanno stabilito che "il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia, previsto dall'art. 20 lett. b) della legge 28.2.1985 n. 47 ha natura permanente a la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell'attività abusiva" (n. 17178 dell'8.5.2002. Cavallaro, rv. 221399).
6.2 - Ove poi, come nel caso di specie, si tratti di mutamento di destinazione d'uso realizzato attraverso opere edilizie, la permanenza cessa ugualmente con il compimento delle opere, perché in tal modo si consuma anche il mutamento di destinazione. In altri termini, cessa in questo momento la condotta illecita tipica, costituita insieme dall'attività edilizia e dal mutamento di destinazione dell'immobile.
A questo riguardo non bisogna confondere la destinazione d'uso con l'uso effettivo: realizzato il mutamento materiale di destinazione d'uso dell'immobile, cessa la permanenza del reato, nel senso che essa non può perdurare per tutto il periodo in cui l'immobile è effettivamente usato per i nuovi scopi, come invece ritiene - con errore grossolano - la sentenza impugnata. Sarebbe come ritenere che il reato di costruzione abusiva di un immobile per uso abitativo permane non solo sino alla ultimazione dell'attività costruttiva, ma anche sino a che dura l'uso concreto dell'immobile per lini abitativi. Giova anche precisare, comunque, che il completamento funzionale impropriamente invocato dal pubblico ministero ricorrente è cosa diversa dalla regolarizzazione amministrativa dell'edificio, per esempio in ordine alla disciplina antincendio. Il completamento funzionale allude alla possibilità materiale di utilizzare l'immobile per l'uso al quale è stato destinato, mentre la regolarizzazione amministrativa attiene alla messa in opera delle misure richieste da specifiche discipline normative. 6.3 - Alla luce di questi principi, si deve concludere che la condotta abusiva degli imputati è cessata nel luglio/agosto 1994, quando risulta terminata l'attività di ristrutturazione edilizia volta al mutamento di destinazione d'uso, e non già nell'anno 1996, periodo sino al quale le stanze di cui trattasi sono state utilizzate a fini alberghieri (pag. 5 della sentenza impugnata). Non v'è dubbio quindi che i reati contravvenzionali erano abbondantemente prescritti al momento in cui la corte territoriale ha emesso la sua sentenza. Sicché sul punto deve essere rigettato il ricorso del procuratore generale veneziano e disattesa la richiesta della parte civile, anche se per motivazioni diverse da quelle sviluppate dalla corte di merito.
7 - Restano quindi da esaminare i motivi formulati dagli imputati ZZ e ON, che lamentano l'illegittima declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali con cui essi avevano chiesto l'assoluzione nel merito dai reati loro contestati. Thema decidendum è la tempestività o meno degli appelli incidentali proposti, connessa all'individuazione del giorno di decorrenza del termine legale per proporre l'appello ex art. 595 c.p.p.. Più esattamente, il problema è se la notificazione dell'appello del pubblico ministero, dalla quale decorre il termine legale anzidetto, deve essere effettuata solo alle parti private o anche ai loro difensori.
7.1 - La giurisprudenza costante di questa corte è nel senso che l'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private ex art. 584 c.p.p. va inteso nel senso che soggetti destinatari della notifica sono solo le parti private e non anche i loro difensori (Sez. 6^, n. 2247 del 4.4.1990, Macrì, rv. 183929; Sez. 1^, n. 745 del 3.2.1997, RS, rv. 206669-206670; Sez. 1^, n. 10795 del 22.9.1999, Gusinu, rv. 214109; Sez. Un. n. 12878 del 20.3.2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223723). Alcune sentenze hanno anche espressamente chiarito che tale interpretazione dell'art. 584 c.p.p. è costituzionalmente legittima con riferimento agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale (sentenze RS e Macchia).
L'argomentazione assunta a fondamento di questa tesi è che il codice di rito, in varie norme relative alle impugnazioni, distingue dal punto di vista semantico le "parti private" dai loro "difensori" (artt. 582, comma 2; 583, commi 1 e 3; 585, comma 3), precisando anzi espressamente che l'avviso di deposito della sentenza sia notificato non solo alla parte privata, ma anche al difensore dell'imputato (art. 548, comma 2). Così in particolare la sentenza RS. Giova invece sottolineare che la sentenza Innocenti delle Sezioni Unite si limita a ripetere tralaticiamente la tesi dominante, senza particolare motivazione e senza affrontare specificamente il problema, che non era quello che aveva provocalo la rimessione del ricorso alle stesse Sezioni.
7.2 - Questa tesi però ignora che la Corte costituzionale era già intervenuta sul tema concludendo in senso contrario. Infatti, con sentenza interpretativa di rigetto n. 436/1990, la Consulta aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 393, 395 e 396 c.p.p. perché devono essere interpretati nel senso che la richiesta del pubblico ministero di procedere a incidente probatorio va notificata non solo alle persone sottoposte alle indagini, ma anche al suo difensore. Il giudice delle leggi aveva osservato che una esegesi meramente letterale dell'art. 395, che prescrive la notifica della richiesta dell'incidente probatorio solo alle "persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova", soprattutto in rapporto all'art. 398, comma 3, che prescrive la notifica del provvedimento ammissivo dell'incidente probatorio sia alla persona sottoposta alle indagini sia al suo difensore, poteva portare a concludere che tra i destinatali della prima notifica non rientrassero anche i difensori. Ma - aveva aggiunto la Corte - trattandosi di soggetti indagati, doveva prevalere una interpretazione sistematica della disciplina alla luce dell'art. 61, che estende alla persona sottoposta alle indagini preliminari i diritti e le garanzie dell'imputato, e dell'art. 99, che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (e quindi all'indagato), a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo. Tenendo in debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, che è quella di consentire alle parti di presentare deduzioni, produrre cose e documenti, o indicare altri fatti come oggetto della prova, bisognava concludere - secondo la Consulta - che una lettura coordinata degli artt. 395, 61 e 99 porta a includere anche il difensore dell'indagato tra i soggetti destinatari della notifica. Peraltro la Corte è stata investita più volte anche della questione (sollevata dai ricorrenti) di costituzionalità dell'art. 584, nella parte in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato di ricevere dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato la notifica della impugnazione presentata dal pubblico ministero. La questione è stata sempre dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma con l'ordinanza n. 398/1991, pur dichiarando la manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza concreta, la Corte ha voluto espressamente ricordare "i principi affermati con sentenza n. 463 del 1990, in ordine a norma analoga a quella in esame", facendo così chiaramente capire che, ove la questione fosse stata rilevante per la fattispecie oggetto del giudizio, avrebbe avuto la medesima soluzione dell'altra, nel senso che la notifica prescritta dall'art. 584 deve ritenersi obbligatoria anche nei confronti del difensore dell'imputato. 7.3 - Si impone quindi al giudice una interpretazione costituzionalmente orientata della norma processuale in discussione. Del resto, anche l'interpretazione letterale della norma non è così univoca come vuole la giurisprudenza tradizionale. La terminologia differenziata del codice di rito, infatti, ha una sua plausibile spiegazione.
Invero, quando il legislatore distingue tra parti private e loro difensori, lo fa per evitare di restringere a uno solo dei due soggetti legittimati all'impugnazione alcune particolari facoltà di presentazione (art. 582, comma 2) o di spedizione della impugnazione stessa (art. 583, comma 1); oppure perché la decorrenza del termine per impugnare può essere concretamente diversa per imputato e suo difensore (art. 585, comma 3); o infine perché vuole specificare che il diritto alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, oltre che all'imputato, spetta non a tutti i difensori che questi ha avuto nel corso del processo, ma solo al difensore che era incaricato al momento del deposito della sentenza (art. 548, comma 2). Al contrario, laddove la norma non distingue e si riferisce solo alle "parti private" è perché questa locuzione nominale, nel contesto della specifica disposizione e del sistema processuale, non si presta ad equivoci. Così, le parti private che hanno facoltà di rinunciare alla impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale ex art. 589, comma 2, non possono essere che le parti private in senso stretto, non anche i loro difensori, i quali possono nominare un sostituto, ma non possono esercitare la loro funzione processuale attraverso procuratori (peraltro i difensori, anche se hanno proposto direttamente il gravame, non possono validamente rinunciarvi se non sono muniti di procura speciale da parte dell'imputato: Cass. Sez. Un. 31.5.1991, Catalano). Così, ancora, non possono essere che le parti private stricto sensu quelle che a norma dell'art. 592 devono essere condannate alle spese in quanto soccombenti nel giudizio di impugnazione, atteso che in tutto il sistema processuale il difensore ha solo un ruolo di assistenza e rappresentanza tecnica, che lo esclude dalla partecipazione al rischio economico del processo. Parimenti, non può prestarsi ad equivoci la disposizione dell'art. 584, che obbliga la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato a notificare alle parti private l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero, proprio perché questa disposizione va letta alla luce del sistema processuale, il quale, con l'art. 99, estende al difensore tutti i diritti processuali spettanti a quella particolare parte privata che è l'imputato, a meno che siano a questo personalmente riservati.
Ne deriva che, in base a questa interpretazione sistematica - che secondo la Consulta è costituzionalmente vincolata - la notifica dell'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero spetta non solo alle parti private in senso stretto, ma anche al difensore dell'imputato.
Siffatta conclusione è confermata anche dalla ratio ispiratrice della norma, che prescrive la suddetta notifica al fine evidente di mettere le parti private in grado di proporre appello incidentale per contrastare l'appello proposto dal pubblico ministero (art. 595). Orbene, considerato il ruolo imprescindibile della difesa tecnica nel nostro sistema processuale, sarebbe assurdo pensare che la notifica funzionale all'appello incidentale sia destinata a un imputato che per definizione è tecnicamente sprovveduto, ma non al suo difensore che istituzionalmente lo rappresenta e lo assiste mediante il suo sapere giuridico.
7.4 - Resta ovviamente il problema se tra i destinatari della notifica siano inclusi anche i difensori delle parti private diverse dall'imputato, per i quali non soccorre il richiamo sistematico dell'art. 99.
Il combinato disposto delle menzionate pronunce 436/1990 e 398/1991 della Consulta non arriva a imporre una interpretazione costituzionalmente adeguatrice dell'art. 584 anche per questi difensori. Il giudice penale è quindi libero di adottare questa interpretazione secondo il suo prudente apprezzamento, oppure di sottoporre la questione al giudice della leggi, in tutti i casi in cui questa sia processualmente rilevante. Non occorre precisare che nella presente fattispecie la questione non è rilevante. 7.5 - Alla luce dei principi sopra esposti vanno accolti i ricorsi degli imputati ZZ e ON. Infatti gli appelli incidentali proposti nei loro interessi dovevano ritenersi tempestivi a norma degli artt. 584 e 595 rettamente interpretati, posto che il termine legale di quindici giorni prescritto dall'art. 595 per proporre l'appello incidentale non era ancora cominciato a decorrere in assenza della notifica dell'appello principale ai difensori degli stessi imputati.
Sul punto la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello veneziana per un nuovo giudizio sul merito degli appelli incidentali, nei quali si chiedeva l'assoluzione con formula piena degli imputati.
Giova aggiungere che la richiesta della parte civile di condanna degli imputati al risarcimento dei danni ex art. 578 c.p.p. manca di uno dei presupposti di legge richiesti dalla norma: sussiste quello della declaratoria di prescrizione, ma non quello della precedente condanna anche generica a favore della stessa parte civile. La richiesta resta quindi estranea alla materia devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del procuratore generale e in accoglimento dei ricorsi ZZ e ON annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di IA.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2004