Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
S 38 C.C. I G . E .R REPUBBLICA ITALIANA R P . . L D A R.G. n. 16578/2000 L IA L A D R E . A Cron. 4584 D E B T T I U A S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IB T N N I R E 1 Z S T I S Rep. E R 1 I E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . : T W Ud. 10/06/2002 A M SEZIONE QUINTA CIVILE 020 08/0 3Composta dagli Ill.mi Sigg.r Paolini Dott. Giovanni Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Ebner Dott. Vittorio Glauco Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Rel.Consigliere Dott. Antonino Di Blasi OGGETTO ha pronunciato la seguente Tributi IRPEF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Indennità maggiore SENTENZACAMPIONE CIVILE canone locazione. Natura reddituale. Ragione fiscale. sul ricorso proposto da: N. 71138 Omessa effettuazione rappresentato e difeso, giusta procura speciale GR GI ritenuta acconto. Obbligo fiscale de sostituto - Sussiste. margine del ricorso, dall'Avv. Gianfranco Gaffuri e dall'Avv. Enrico Romanelli, elettivamente domiciliato in Rona Via Cosseria n. 5,presso lo Studio dell'Avv. Romanelli, RICORRENTE
CONTRO
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, CONTRORICORRENTE Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano Sezione n. 57 n. 70/57/99 del 5/05/1999, depositata il 24/06/1999. 2603 Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Romanelli per il ricorrente;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. RÒ ST che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO L'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Desio accertava nei confronti di RO PP, e con riferimento ad IRPEF per l'anno 1985, un maggior reddito, in dipendenza dell'erogazione ricevuta in detto anno da parte del datore di lavoro, a titolo di contributo per differenza canone di affitto.- Per l'effetto liquidava la maggiore imposta ed ignorava le sanzioni.- L'avviso veniva impugnato innanzi la competente commissione Tributaria Provinciale, la quale con decisione n. 72/57/99 accoglieva il ricorso ed annullava l'accertamento.- L'Ufficio interponeva appello, che veniva accolto dall'adita C.T.R. di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, nella considerazione che le somme erogate avessero natura reddituale e, quindi, fossero state giustamente considerate imponibili.- Il contribuente con ricorso notificato il 24/07/2000, ed affidato a due mezzi ски ha chiesto la cassazione della decisione di appello.- L'Amministrazione con controricorso notificato il 13/10/2000 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.- Con memoria 31/5/2002 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo il ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 64, e 67 del DPR n. 600 del 29/09/1973, nonché per omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia.- La sentenza di appello viene ritenuta erronea per non avere riconosciuto e dichiarato l'estraneità del lavoratore dipendente rispetto al rapporto tributario, malgrado, si sostiene, una logica e corretta interpretazione del complesso normativo di riferimento avrebbe dovuto indurre a ritenere che, per effetto della sostituzione tributaria, si determinava un mutamento del soggetto passivo nel rapporto con il fisco, con la conseguenza che al sostituito non può essere riconosciuto alcun ruolo di interlocuzione, dovendo tutti gli adempimenti essere posti in essere ed opposti nei confronti del sostituto.- Viene, quindi, prospettata l'elusione delle richiamate norme e l'inadeguatezza della motivazione.- Il Collegio ritiene, nel solco del più recente e prevalente orientamento delle Corte, (Cass. n. 3330 del 21/03/2000, n. 2212 del 28/02/2000) che deve essere ritenuto legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore скви subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del DPR 29/09/73_n. 600 ed il datore di lavoro abbia messo di effettuare e versare tale ritenuta.- Il principio discende dal rilievo che la sostituzione con ritenuta di acconto e dovere di rivalsa, è delineata dalla citata norma come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione della imposta sul reddito dovuta dal percipiente e, dunque, non implica mutamento nella posizione di debitore d'imposta, ma aggiunge all'obbligazione di quest'ultimo un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile.- Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.48 1° comma del DPR n. 597 del 29/09/73 e della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo e dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché motivazione omessa ed insufficiente su un punto decisivo della controversia.- La sentenza viene censurata per avere affermato il carattere reddituale e non risarcitorio delle somme percepite dal contribuente, per avere ricompreso, nella pur ampia previsione dell'art. 48 del DPR n. 597/1973 e dell'analoga disposizione del DPR n. 917/1986, erogazioni, quali quelle di che trattasi, che giammai possono essere concettualmente considerate corrispettive di prestazioni rese dal dipendente.- Anche tale doglianza è priva di fondamento alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 2212 del 28/02/2000; n 2604 dell'8/03/2000; n. 2611 dell'8/03/2000; n. 3330 del 21/03/2000), che il Collegio condivide e ritiene di confermare, secondo cui l'indennità di alloggio, corrisposta dal datore di lavoro al dipendente trasferito, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che questi debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ha natura reddituale e non risarcitoria e, quindi, è soggetta ad imposizione fiscale per il suo intero ammontare.- Alla luce degli enunciati principi il ricorso va respinto.- La considerazione che l'erogazione di che trattasi non costituisce mera reintegrazione patrimoniale avente natura risarcitoria, ma configura un incentivo economico contrattualmente corrisposto in relazione ad un particolare modo di configurarsi della prestazione di lavoro, rende manifestamente infondata la questione sollevata d'illegittimità costituzionale. La richiesta di applicazione, con riguardo alle sanzioni pecuniarie dello ius superveniens di cui al D. Leg.vo 18/12/1997 n. 472, non è scrutinabile, trattandosi di domanda, estranea al decisum, non desumendosi dall'impugnata decisione che la questione delle sanzioni, sia pure sulla base della previgente normativa sia stata ritualmente dedotta in giudizio.- La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali confermato in questa sede rendono equa la compensazione delle spese processuali. -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.- Così deciso in Roma il 10/6/2002 11 Consigliere Rel. Est. Il Presidente Dott. Giovanni Paolini/ Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB 2003 AL adano CANCELLIERE 01 Oggi NA AN ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAS. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA