Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
La qualità di coltivatore diretto, così come definita dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n.590 e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell' affittuario di fondo rustico, ai sensi dell'art. 8 legge precitata e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, ne', in particolare, a quelle fissate dagli articoli 2721 e segg. cod. civ., per cui possono esser dimostrate per testimoni e per presunzioni, così come possono esser desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la loro sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9604 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
Dott. Michele VERRONE Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM IO, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Tazzoli n.6, presso l'avv. Romano Vaccarella, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LÒ AN ST, IA IN, elettivamente domiciliati in Roma, via di Trasone n. 12, presso l'avv. Ciriaco Forgione, difesi dall'avv. Ettore Marruzzo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 1498/97 del 14 maggio 1997, deliberata il 21 maggio 1997 e pubblicata il 5 giugno 1997 (R.G. 1750/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Vaccarella per la ricorrente e l'avv. Marruzzo per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 20 febbraio 1992 AM ANna conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di S. Angelo dei Lombardi, LÒ AN ST e IA IN Elena.
Premesso che i convenuti avevano acquistato, per lire quindici milioni, un appezzamento di terreno in Frigento, condotto in affitto da essa concludente, in violazione dei diritti spettanti ad essa attrice (la quale, ricevuto il preliminare di vendita aveva tempestivamente comunicato la propria volontà ad acquistare il fondo), la AM dichiarava di volere esercitare il diritto di riscatto del terreno in questione, sollecitando - pertanto - ogni pronunzia consequenziale.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, deducendone l'infondatezza, atteso che l'attrice non era coltivatrice diretta. La stessa, inoltre, da una parte, godeva della pensione in quanto invalida, dall'altra, aveva da tempo ceduto i propri fondi rustici, da ultimo, aveva verbalmente comunicato alla alienante che non intendeva esercitare il diritto di prelazione di legge.
Svoltasi l'istruttoria del caso, il tribunale, con sentenza 14 - 28 marzo 1995 rigettava la domanda attrice, ponendo a carico della stessa le spese del giudizio.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente, la Corte di appello di Napoli con sentenza 14 maggio 1997, deliberata il 21 maggio 1997 e pubblicata il 5 giugno 1997 rigettava l'impugnazione. Osservavano - in estrema sintesi - i giudici di appello che la AM, che all'epoca in cui aveva esercitato il riscatto aveva superato i 63 anni, età ragguardevole per chi voglia coltivare la terra, attività non certo leggera e che richiede non poche energie, non aveva dato alcuna prova documentale (tramite gli elenchi dei lavoratori agricoli tenuti dal Servizio Contributi Agricoli Unificati o quelli dei coltivatori diretti esistenti presso ogni comune) della propria qualità di coltivatrice diretta e, pertanto, appariva irrilevante la prova testimoniale richiesta dalla appellante.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso la AM affidato ad un unico motivo.
Resistono, con controricorso, LÒ VA e IA IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I giudici di secondo grado - come osservato in parte espositiva - hanno rigettato la domanda di riscatto agrario, ai sensi dell'art.8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposta da AM
IO,
contro
LÒ AN e IA IN, sul rilievo - assorbente - che la stessa non aveva provato la sussistenza di fondamentali requisiti per l'esercizio del riscatto agrario, quali la sua qualità di coltivatrice diretta e la capacità lavorativa del suo nucleo familiare.
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 8 e 31 l. 26 maggio 1965, n. 590, ed agli artt. 2697, 2727, 2721 ss. c.c., 115 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." censura la pronuncia dei giudici del merito nella parte in cui questa - totalmente prescindendo dalla lettera della legge e dalla interpretazione che di questa dà una risalente giurisprudenza - ha affermato che ai fini dell'esercizio del riscatto agrario contemplato dall'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, lo status di coltivatore diretto del fondo, previsto da quella norma, debba risultare dall'elenco dei lavoratori agricoli iscritti allo SCAU ovvero dall'elenco dei coltivatori diretti presso il comune. Osserva, per contro, la ricorrente che nella specie i giudici del merito da un lato hanno omesso di considerare una serie di elementi obiettivi, dai quali in via presuntiva, avrebbero potuto ritenere provate le circostanze invocate, dall'altro, erroneamente non hanno dato ingresso in causa alle prove, per testi, dirette appunto a dimostrare sia che la stessa conduce in affitto il fondo di che trattasi dal 1958, sia che il fondo in questione, in aggiunta alle altre porzioni possedute ad altro titolo, non supera il triplo della capacità lavorativa della affittuaria e della sua famiglia, costituita dal figlio UA AR.
3. Il ricorso è fondato.
E meritevole di accoglimento.
Come osservato in parte espositiva, i giudici di secondo grado non hanno dato ingresso, in causa, alle prove orali dedotte dalla AM, al fine di dimostrare la propria qualità di "coltivatore diretto" poiché tale prova "appare irricevibile in mancanza di elementi documentali (e quindi inconfutabili) da cui potesse [recte: possa] essere ricavato lo status di lavoratrice agricola della donna e, quindi il requisito primo per esercitare il retratto".
Per tale via - giusta la puntuale denuncia contenuta in ricorso - la Corte di appello ha violato - tra l'altro - l'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Giusta tale disposizione - in particolare - "ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame". È palese, pertanto, che in caso di esercizio, da parte dell'affittuario, del mezzadro del colono o del compartecipante - insediato sul fondo offerto in vendita o venduto a terzi - del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'attore non deve provare - contrariamente a quanto affermato dal la Corte di appello di Napoli con la impugnata sentenza - la propria qualità di "coltivatore diretto" mediante una produzione documentale.
Deve escludersi, altresì, qualora l'attore affidi la dimostrazione dei propri assunti circa la sussistenza in capo a lui del requisito soggettivo costituito dalla qualità di coltivatore diretto, ad una prova per testi o all'interrogatorio formale della controparte, che lo stesso debba - comunque - esibire documenti dai quali dedurre, almeno indiziariamente, il fondamento dei fatti che intende dimostrare (cfr., tra le tantissime, Cass. 27 luglio 1990 n. 7579, nonché Cass. 5 febbraio 1988 n. 1215). Non essendosi il giudice a quo attenuto a tale principio è palese che il ricorso deve, sotto tale profilo, accogliersi, con assorbimento delle altre censure articolate e che la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Napoli, perché esamini la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "la qualità di coltivatore diretto e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell'affittuario di fondo rustico, secondo la previsione dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, ne', in particolare a quelle fissate dagli art. 2721 e ss. c.c., per cui possono essere dimostrate per testimoni o per presunzioni, così come possono essere desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la loro sussistenza".
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
4. Nel resistere al ricorso di controparte, i controricorrenti hanno opposto - tra l'altro - che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella specie fa difetto, in radice, il diritto di riscatto.
L'affittuario, in particolare, a norma dell'art. 8, comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590 può "entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa" "qualora il proprietario non provveda a .. la notificazione [del preliminare di compravendita] o il presso indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita".
Nella specie, per contro, è pacifico - in causa - che alla AM è stata data comunicazione, come per legge, del preliminare, risultando la circostanza sia dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, sia dalle successive difese svolte dalla AM, anche in questo giudizio di legittimità (cfr. pag. 11 del ricorso: "le signore DI LE, promissarie venditrici, trasmettevano ... copia del preliminare alla AM, al fine di ottemperare alle norme di legge in materia, in attesa di conoscere le sue determinazioni relativamente all'esercizio del diritto di prelazione").
È palese - pertanto - concludono i controricorrenti, che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda di "riscatto" della AM.
La stessa, infatti, ha sempre invocato, da un lato, di essere stata posta in grado di esercitare il diritto di prelazione del caso, relativamente al fondo per cui è causa, dall'altro, di avere esercitato il diritto in questione, mediante comunicazione scritta anche se assumendo di non essere in grado di produrre copia della stessa.
5. Questa Corte non può valutare la fondatezza, o meno, delle difese sopra riassunte, trattandosi di questioni non affrontate ne' expressis ne' per implicito dalla sentenza in questa sede impugnata (cfr., Cass. 8 luglio 1994 n. 6428, nonché Cass. 11 agosto 1990 n. 8230). Sarà - pertanto - onere del giudice di rinvio, dopo avere accertato che sulle deduzioni de quibus non si è formato il giudicato interno nè si è avuta una rinuncia ex art. 346 c.p.c., esaminare le difese sopra riassunte.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso:
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte di appello di Napoli, altra sezione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 5 maggio 1999.