Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2026, proposto da
RI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Cultura, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Provincia di Siena, Regione Toscana, Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Superiore, Consorzio di Bonifica 6 – Toscana Sud, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
di: E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Approvazione del verbale della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società RI s.r.l.”, trasmessa in data 27.11.2025 tramite PEC, avente ad oggetto “prot.n.0018576/2025 - Determinazione n.1098 del 27/11/2025 di conclusione della CDS relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società RI s.r.l.”;
- del verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 24.11.2025, trasmesso unitamente alla suddetta determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025 con PEC del 27.11.2025;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi:
- la nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, avente ad oggetto “Verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 con contestuale nuova indizione e convocazione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società RI s.r.l.”, trasmessa in data 19.11.2025 tramite PEC;
- il verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 19.11.2025 e tutti i pareri e contributi istruttori allegati alla nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, trasmessi in data 19.11.2025 tramite PEC, e, in particolare, del parere del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, acquisito al protocollo del Comune di Monteriggioni (SI) n.0016836/2025 del 24/10/2025, avente ad oggetto “Comune di Monteriggioni (SI) - Località Le Frigge Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con D.M. 29/08/1970 -G.U. 228 del 1970 dec “Zona circostante la superstrada Siena-Firenze sita nel territorio del Comune di Monteriggioni”. Adempimenti relativi a Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, entro il giorno 17 novembre 2025. Intervento: progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kWp per CER e p=1.009,44 kWp per CER Richiedente: RI S.r.l. Pratica: n. 001PAS-2025; n. 583PAE-2025 Parere di competenza”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e del Comune di Monteriggioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RE CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La società ricorrente, RI s.r.l. (di seguito solo “RI”), espone quanto segue:
- a) RI si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) e con pec del 1° ottobre 2025 presentava istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e relativa istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria in relazione al “ progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p=1.051,20 kwp per CER e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della Società RI s.r.l. ”;
- b) il progetto riguarda l’installazione – su area di proprietà della ricorrente, ubicata nel Comune di Monteriggioni (SI) in Strada Provinciale Colligiana, 27 – di un impianto fotovoltaico a terra di potenza elettrica complessiva di picco pari a 2.060,64 kWp e nominale pari a 1.920 kW, articolato in due sezioni funzionalmente autonome, cioè la Sezione A – della potenza elettrica di picco di 1.051,20 kWp e nominale di 960 kW, destinata a configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021 e del D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 (c.d. “Decreto CACER”) – e la Sezione B, della potenza elettrica di picco di 1.009,44 kWp e nominale di 960 kW, destinata alla produzione di energia elettrica da immettere in rete in regime ordinario, ovvero alla restituzione dell’energia elettrica nell’ambito del meccanismo Energy Release 2.0, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 268 del 23 luglio 2024 e al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 104 del 17 dicembre 2025 (di aggiornamento/modifica del precedente);
- c) l’impianto sarà collegato alla rete del distributore di energia elettrica di zona attraverso la realizzazione di un nuovo punto di consegna (POD) in media tensione (cfr. pag. 3 della Relazione Tecnico-Illustrativa);
- d) all’interno della stessa area sarà realizzata la cabina di consegna e la cabina di trasformazione;
- e) l’intervento prevede, inoltre, la realizzazione delle opere accessorie necessarie al corretto esercizio ed alla sicurezza dell’impianto, quali la recinzione perimetrale dell’area, la viabilità interna con strade di accesso all’area e sistema di videosorveglianza ed illuminazione (cfr. pag. 3 della Relazione Tecnico-Illustrativa);
- f) con note del 3.10.2025, prot. nn. 15719, 15722, 15723, 15724 e 15725, il Comune ha convocato apposita Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, trasmettendo tutta la documentazione relativa al progetto presentato dalla ricorrente;
- g) con nota del 3.10.2025 prot. 15728, il Comune di Monteriggioni ha chiesto una prima integrazione documentale in relazione al programma di compensazione, cui la ricorrente ha risposto il giorno stesso con nota del 3.10.2025 (acquisita al prot. 15757 del 4.10.2025);
- h) con pec del 6.10.2025 la ricorrente ha inoltre fornito integrazioni spontanee (acquisite al prot. 15835 del 6.10.2025), inviando una precisazione in merito all’asseverazione di idoneità dell’area di interesse del progetto, precisando che “ l’area di intervento è classificata idonea ai sensi D.lgs. 199/2021 in quanto ricompresa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da uno stabilimento così come definito dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’intervento è conforme alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e sanitarie richiamate; ricade nel regime PAS (art. 8 D. Lgs. 190/2024); rispetta le distanze di rispetto e garantisce la reversibilità con ripristino a fine vita ”;
- i) il Comune di Monteriggioni, con nota del 13.10.2025, prot. 16255, ha formulato, su indicazione della Regione, una seconda richiesta di integrazioni documentali, relative a due sezioni nei tre stati (attuale, progetto e sovrapposto), (i) del primo tratto della nuova viabilità parallela al Fosso Pratini che si innesta nella strada provinciale colligiana SP5 e del nuovo cancello con riportate le distanze dal fosso stesso e (ii) dell’attraversamento del corso d’acqua MV47421 della nuova viabilità;
- j) con successiva nota del 15.10.2025, prot. 16408, il Comune formulava una terza richiesta di integrazioni relativa alla nota della Provincia di Siena (prot. 17484 del 15.10.2025) in cui faceva presente la necessità di verificare la coerenza rispetto ai contenuti della disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- k) alla seconda e alla terza richiesta di integrazioni documentali, la ricorrente ha risposto con un’unica nota in data 24.10.2025, trasmettendo gli elaborati e i chiarimenti richiesti dalle Amministrazioni;
- l) tale documentazione è stata, a sua volta, trasmessa dal Comune alla Provincia e alla Regione con pec del 27.10.2025, prot. 16934;
- m) con pec del 19.11.2025 il Comune ha inviato il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata - modalità asincrona (con i pareri acquisiti nel corso del procedimento), con convocazione contestuale di una nuova Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c. 5 del D. Lgs. n. 259/03, inerente il progetto presentato dalla ricorrente;
- n) in particolare, in Conferenza di Servizi decisoria asincrona, venivano acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici provenienti (i) dal Consorzio di Bonifica (acquisito al prot. del Comune 15906 del 7.10.2025), (ii) dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (acquisito al prot. del Comune 16229 del 13.10.2025), (iii) dalla Provincia di Siena (acquisito al prot. del Comune 16404 del 15.10.2025), (iv) dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (di seguito solo “Sorpintendenza” o “SA”, acquisito al prot. del Comune 16836 del 24.10.2025), (v) dal Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni (acquisito al prot. del Comune 17791 del 12.11.2025), (vi) dalla Commissione Paesaggio del Comune di Monteriggioni (cfr. relazione illustrativa del 29.10.2025 a firma del responsabile del procedimento paesaggistico e cfr. verbale della seduta della Commissione Paesaggio del 28.10.2025);
- o) il Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni (nel proprio parere acquisito al prot. del Comune 17791 del 12.11.2025) osservava che “ Per gli aspetti urbanistici, si assume che l’area proposta risulta assimilabile ad area idonea in quanto area agricola posta in un intorno inferiore a 500 m da uno stabilimento produttivo corrispondente alla definizione di cui all’art. 268, c.1, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui vocazione produttiva è confermata dalla pianificazione comunale ” e concludeva nel senso che (i) “ l’area individuata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico su due sezioni di P= 1.051,20 kWp per CER e P=1.009,44 kWp per fer/altro a servizio della Società RI S.r.l. è idonea secondo quanto disposto dall’art. 20 c.8, del D. Lgs. 199/2021, in quanto area classificata agricola dal RU e dal PO distante meno di 500 m da uno stabilimento produttivo come definito ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte V, art. 268, comma 1, lettera h)”, (ii) “ l’area non ricade all’interno del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923” , (iii) “non si segnalano situazioni di rischio sanitario, in quanto l’area non ricade in zona di particolare tutela ambientale, né in area di rispetto cimiteriale”, (iv) “l’intervento risulta essere esterno alla fascia di rispetto di 10 m dal “Fosso dei Pratini”, di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904” ;
- o.1) quindi, il Settore del Comune concludeva esprimendo “ PARERE FAVOREVOLE al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di P= 1.051,20 kWp per CER e P=1.009,44 kWp per fer/altro a servizio della Società RI S.r.l. ad esito del procedimento paesaggistico da svolgere ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10.1.2 della Disciplina del PTCP di Siena, al quale si rimanda” ;
- p) per quanto attiene al procedimento paesaggistico, la Soprintendenza esprimeva, in data 24.10.2025, parere negativo ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, sulla scorta della seguente motivazione (v. doc. 6 ricorrente);
- p.1) “ Per quanto attiene ai profili della Tutela Paesaggistica: PREMESSO che l’intervento ricade in ambito sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136 del Codice con D.M. 29/08/1970 - G.U. 228 del 1970 dec “Zona circostante la superstrada Siena-Firenze sita nel territorio del Comune di Monteriggioni” con la seguente motivazione: la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché risulta caratterizzata da una serie di quadri naturali di grande suggestività ed offre, inoltre, innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze” ;
- p.2) “VISTE le prescrizioni dettate nella Scheda relativa al citato decreto, in particolare i punti: “2.c.2. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati)” e in ciò l’intervento in oggetto costituisce un consumo di suolo agricolo che appunto non è finalizzato alla ricostituzione del paesaggio agrario, anzi oblitera lo stesso; “3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio”; l’intervento in oggetto introduce una frattura senza mitigazione, viste le dimensioni dell’areale impegnato; inoltre l’impatto negativo sul paesaggio è ampliato anche dalla realizzazione di necessari ulteriori interventi di collegamento di questo impianto con altri annessi tecnici (trasformatori, cavidotti ecc.); “- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale”; l’intervento proposto introduce elementi fortemente incongrui nel paesaggio contermine, che appaiono tali anche in funzione dell’estensione della superficie riflettente; “- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità”; l’intervento in oggetto è in contrasto con questa prescrizione; “- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili”; ancorché non destinato a parcheggio, l’intervento in oggetto non garantisce la permeabilità, in quanto impegna un vasto areale di suolo a vocazione agricola tramite la stesura di pannelli fotovoltaici ”;
- p.3) “CONSIDERATO che l’area oggetto di intervento ricade in ambito definito “zone all’interno di coni visivi e panoramici” individuate su Geoscopio della Regione Toscana ai sensi della LR 11/2011, Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 art. 7 “Perimetrazione ”;
- p.4) “ Per quanto attiene ai profili della Tutela Archeologica: PREMESSO che il beneficiario ultimo della suddetta autorizzazione sarà E-Distribuzione S.p.A. e richiamato pertanto l’art. 141 c.3 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e di conseguenza l’art. 41 c.4 dello stesso Codice; PREMESSO che allo stato attuale non è stato prodotto un elaborato specifico relativo allo studio preliminare di fattibilità archeologica utile all’espressione del parere di competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 5 c.1 lett. g) e 23 c.1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 41 c.4 del D. Lgs 36/2023” ;
- p.5) “ CONSIDERATO che dal territorio del Comune di Monteriggioni provengono numerose e importantissime testimonianze archeologiche che interessano un arco cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo e tenuto conto in particolare che la località in oggetto è inserita nell’areale di riferimento della vasta area di necropoli etrusche ed ellenistiche di Pian del Casone […]”;
- p.6) “ CONSIDERATO l’alto rischio archeologico che l’intervento in progetto potrebbe arrecare ad eventuali tombe a camera sepolte in assenza di una accurata verifica preventiva del terreno attraverso l’esecuzione di indagini non invasive e/o invasive quali ad esempio georadar e/o trincee di scavo archeologico ”;
- p.7) “ CONSIDERATO che l’area in oggetto ricade in zona limitrofa ad altri rinvenimenti archeologici di notevole interesse e che andrebbe a compromettere ulteriormente le relazioni spaziali e visive del contesto ambientale e storico di primissimo valore rappresentato dalla Piana di Monteriggioni ”;
- p.8) “ tutto quanto sopra premesso e considerato, si esprime PARERE NEGATIVO ai sensi dell’art. 146 del Codice per la compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate ”;
- q) per parte sua, invece, la Commissione Paesaggio del Comune esprimeva, in data 28.10.2025, parere favorevole con prescrizione, opinando nel senso che “ si richiede che sia eseguita una mitigazione perimetrale all’intera recinzione, mediante l’utilizzo di essenze autoctone o naturalizzate, già di età adulta, così da garantire un pronto effetto necessario a rendere armonico l’intervento ”;
- r) il Responsabile del procedimento paesaggistico del Comune, con la relazione del 29.10.2025, faceva presente che la relazione paesaggistica presentata dalla ricorrente a corredo della PAS è redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e che gli elaborati tecnici analizzano lo stato dei luoghi, il contesto paesaggistico dell’area di intervento, gli elementi di valore paesaggistico presenti e l’impatto sul paesaggio e che – anche alla luce del parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune – “ l’intervento risulta coerente con gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica indicati negli atti di governo del territorio e del PIT-PPR ”;
- r.1) in tale relazione, il Responsabile del procedimento paesaggistico del Comune concludeva nel senso che, “ in ragione di quanto sopra esposto, si trasmette la allegata documentazione e si richiede parere di competenza, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 42/2004”;
- r.2) a tale relazione del 29.10.2025 non ha fatto seguito l’emissione di alcun ulteriore parere ai sensi e per gli effetti D. Lgs. n. 42/2004;
- s) prima dello svolgimento della nuova Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona (convocata per il 24 novembre 2025), con la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 4.11.2025 veniva approvato l’Accordo per la ripartizione dei proventi derivanti dall’esercizio dell’impianto in progetto, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2024 e veniva autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione (infatti, la lettera “m” del comma 4 dell’art. 8 D. Lgs. n. 190/2024 prevede, nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, la stipula “ (…) 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi (…) ”;
- t) la convocazione della nuova Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona era prevista per il 24.11.2025 ed era convocata dal Comune a seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, i cui rappresentanti, in quella sede (v. verbale del 24.11.2025), confermavano il parere negativo sopra menzionato;
- u) quindi, nonostante il parere favorevole del competente Settore del Comune e il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Paesaggio del Comune, la Conferenza di Servizi, come da verbale del 24.11.2025, si concludeva negativamente in ragione del fatto che “ L’area ricade integralmente all’interno di un vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, pertanto il parere della Soprintendenza è sempre vincolante e non può essere superato con motivazioni autonome ”;
- v) tale verbale veniva approvato con determinazione comunale n. 1098 del 27 novembre 2025.
2) Di tale esito negativo del procedimento si duole la ricorrente col gravame in esame, deducendo all’uopo quanto segue.
2.1) Col primo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) il parere della Soprintendenza non è vincolante anche se l’area ricade integralmente all’interno di un vincolo paesaggistico, considerato che, a norma dell’art. 22, comma 1, lett. “a” D. Lgs. n. 199/2021, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- b) la medesima previsione è oggi contenuta nell’art. 11-quater del D. Lgs. n. 190/2024;
- c) quindi, il parere negativo reso dalla Soprintendenza nel caso di specie non avrebbe dovuto essere considerato vincolante ai fini della decisione da assumere sul progetto proposto dalla ricorrente, anche alla luce del parere positivo espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune e della relazione del Responsabile del procedimento paesaggistico del 29 ottobre 2025, in cui si precisa che l’intervento risulta coerente con gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica indicati negli atti di governo del territorio e del PIT-PPR;
- d) il parere della Soprintendenza avrebbe dovuto dar luogo, invece che a un diniego, alla formulazione di prescrizione o alla richiesta di approfondimenti con redazione di apposito piano di indagini.
2.2) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) il parere della Soprintendenza è carente in punto di istruttoria e motivazione, perché nella Relazione Paesaggistica presentata dalla ricorrente vengono affrontati tutti i profili di compatibilità del progetto rispetto al paesaggio della zona di intervento, come tutelato nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (“PIT/PPR”);
- b) detti temi, a seguito del parere negativo della SA, sono inoltre stati approfonditi dalla Relazione redatta dai tecnici incaricati dalla ricorrente (v. Relazione in doc. ricorrente del 6 febbraio 2026);
- c) nel dettaglio, con riferimento ai profili di tutela paesaggistica, la prescrizione 2.c.2 della scheda del PIT/PPR prevede che “ Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati) ”;
- c.1) a questo riguardo, la Soprintendenza afferma che “ in ciò l’intervento in oggetto costituisce un consumo di suolo agricolo che appunto non è finalizzato alla ricostituzione del paesaggio agrario, anzi oblitera lo stesso ”;
- c.2) tale motivazione è soltanto apparente e costituisce una sostanziale parafrasi erronea della norma, che ne travisa la ratio;
- c.3) la norma in esame non vieta gli interventi in ambito agricolo, bensì precisa che ogni intervento è vincolato alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati);
- c.4) non è dunque – come invece afferma la Soprintendenza – il progetto esaminato a dover essere “ finalizzato alla ricostituzione del paesaggio agrario ”, bensì la norma prevede che occorre garantire che, con la realizzazione del progetto, siano previsti anche interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo;
- c.5) ciò è quanto è stato imposto, infatti, dalla Commissione Paesaggio del Comune con apposita prescrizione al proprio parere positivo (prescrizione volta, appunto, a rendere armonioso l’intervento);
- c.6) inoltre, l’affermazione per cui l’intervento costituirebbe “ un consumo di suolo agricolo ”, come specificato all’interno della Relazione Tecnica della ricorrente, “(...) appare tecnicamente impropria se riferita al caso di specie. Il consumo di suolo, nella sua accezione sostanziale, è normalmente associato a sigillatura e impermeabilizzazione diffusa del terreno, con perdita tendenzialmente irreversibile delle sue funzioni (infiltrazione, continuità pedologica e, in generale, capacità d’uso). Nel caso in esame, invece, dagli elaborati progettuali e dalla Relazione Paesaggistica risulta che l’impianto è impostato su strutture leggere e reversibili: i moduli sono installati su sostegni infissi; il piano campagna è mantenuto inerbito e permeabile sotto i pannelli; e la viabilità interna è prevista con finitura permeabile in stabilizzato/macadam (“strada bianca”), senza realizzazione di pavimentazioni rigide diffuse. (...) Nel complesso, l’incidenza fisica dell’opera è quindi riconducibile a un uso temporaneo e reversibile del suolo, più che a un consumo per sigillatura” (cfr. Relazione Tecnica, pag. 4, § 2.3.);
- c.7) a ciò si aggiunga il fatto che la Soprintendenza non ha tenuto in alcun modo conto del fatto che al termine della vita dell’impianto vi è l’obbligo, stabilito dalla normativa vigente, del ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e tale attività “ è descritta in un documento dedicato Piano di manutenzione e dismissione e la valutazione economica di detto intervento è riportato nel documento CME Dismissione impianto. Saranno previsti anche i ripristini di eventuali infrastrutture pubbliche realizzate ai fini della costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico ” (cfr. Relazione Tecnico-Illustrativa, pag. 21);
- d) con riguardo alla prescrizione 3.c.2 del PIT/PPR, la Soprintendenza fa riferimento alla seguente disciplina e alle seguenti considerazioni, cioè (i) “ Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines); - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio ” (a questo riguardo la SA afferma che l’intervento in oggetto introdurrebbe “ una frattura senza mitigazione, viste le dimensioni dell’areale impegnato; inoltre l’impatto negativo sul paesaggio è ampliato anche dalla realizzazione di necessari ulteriori interventi di collegamento di questo impianto con altri annessi tecnici (trasformatori, cavidotti ecc.) ”), (ii) “ siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale ” (a questo riguardo la SA afferma che “ l’intervento proposto introduce elementi fortemente incongrui nel paesaggio contermine, che appaiono tali anche in funzione dell’estensione della superficie riflettente ”;
- d.1) entrambe le suddette considerazioni della SA sembrano non aver tenuto conto di quanto indicato a pag. 5 della Relazione Paesaggistica, laddove si afferma che “ L’area interessata è di non facile individuazione dai terreni circostanti in quanto risulta essere sostanzialmente interclusa tra i due capannoni posti sul lato Est ed Ovest. Lungo il lato Sud, dove scorre la S.P. 5 Colligiana, sono presenti quinte di alberi e siepi naturali tali da impedire la visuale diretta sui terreni in oggetto. Sul lato Nord ci sono altri campi agricoli ed ancora altre quinte di alberi e siepi lungo i relativi confini. Si attesta oltremodo la collocazione ribassata del terreno interessato rispetto alla strada carrabile (S.P. 5) ed ai lotti artigianali attorno, probabilmente progettati su terrapieni e quindi ad una quota superiore per prevenire eventuali fenomeni alluvionali che avrebbero potuto verificarsi in contesto territoriale costituito da ripiani argillosi. Questo insieme di condizioni e la ridotta altezza dei pannelli collocati a terra, rendono ancor meno individuabili le modifiche in progetto dalle aree attorno. La visibilità diretta sul terreno interessato, pertanto, si ha unicamente dall’accesso dalla strada S.P. 5 Colligiana dove vi è, per ovvie esigenze di attraversamento, una breve interruzione della quinta di alberi e siepi lunga circa 5/6 m (per una maggiore comprensione si rimanda alla documentazione fotografica a seguire). Anche dal Raccordo Autostradale 3 Siena-Firenze non è possibile stabilire una visuale diretta sul terreno per le stesse ragioni sopra citate. In ogni modo, si attesta comunque la volontà di implementare la presenza di siepi (come da progetto allegato) con essenze autoctone quali siepi di leccio, laddove lungo i confini fossero presenti filari arboreo-arbustivi meno fitti e/o con brevi interruzioni della vegetazione ”;
- d.2) a tal proposito, la Relazione Tecnica predisposta dalla ricorrente evidenzia inoltre che “(...) il parere non individua quali tratti di trama viaria storica, quali specifici manufatti storico-culturali, quali coni/bersagli visivi o quali punti di osservazione pubblicamente fruibili risulterebbero effettivamente interferiti dall’intervento, né esplicita in che modo l’opera introdurrebbe una “frattura” paesaggistica non mitigata. In assenza di tale ricostruzione, il giudizio resta formulato in termini generali e non è verificabile rispetto agli elaborati depositati” (cfr. Relazione Tecnica, pag. 5, § 3.3.);
- d.3) a ciò si aggiunga che “Quanto al richiamo alla “superficie riflettente”, si evidenzia che i moduli previsti sono dotati di trattamento antiriflesso (come indicato negli elaborati tecnici relativi ai moduli JINKO SOLAR Tiger Neo), circostanza che riduce sensibilmente la componente speculare e il potenziale disturbo percettivo da riflessione (...)” (cfr. Relazione Tecnica, pag. 7, § 4.1.3.);
- d.4) le valutazioni della SA non hanno, inoltre, considerato il seguente passaggio della Relazione Paesaggistica, secondo cui “ La realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica non comporta particolari effetti negativi sulle componenti ambientali, trattandosi dell’installazione di elementi leggeri e ad altezza ridotta di tipo removibile. Anche la cabina elettrica non supererà i 3,5 mt di altezza e presenterà paramenti esterni di color beige atti a garantire continuità visiva e cromatica con il contesto naturale attorno. La scelta di colorazioni di facile assimilazione come il beige ed il grigio antracite delle balaustre e delle scale di accesso alla cabina completeranno l'opera di inserimento. L’intervento mira, perciò, a non apportare modifiche sostanziali nell'ambito paesaggistico interessato, in quanto le emergenze antropiche e di carattere boschivo-rurale non risultano essere alterate od ostruite visivamente dalle opere in progetto. La trasformazione nel loro complesso non comportano modificazioni in alzato del profilo attuale del terreno e, pertanto, non risultano modificare sensibilmente la percezione complessiva del contesto paesaggistico attuale. Per ogni superficie carrabile in progetto si provvederà comunque alla mitigazione dell’impatto visivo attraverso la rimbrecciatura e stesura di ghiaino di tipo "strada bianca" (macadam), nonché alla piantumazione di nuove siepi autoctone di leccio (quercus ilex), tese a ricreare separazioni arboreo-arbustive del tutto simili cromaticamente a quelle già presenti in loco. Per quanto sopra, non si ritiene necessario prevedere ulteriori interventi di mitigazione paesaggistica ” (cfr. Relazione Paesaggistica, pag. 7);
- d.5) infine, quanto ai “trasformatori, cavidotti ecc.”, la predetta Relazione Tecnica indica come “(...) il richiamo all’aggravamento dell’impatto per la presenza di trasformatori e cavidotti non risulta aderente alla configurazione progettuale: i collegamenti elettrici sono previsti interrati e, una volta ripristinato il piano campagna, non determinano effetti visivi permanenti; le eventuali opere puntuali emergenti (cabina/annessi tecnici) sono caratterizzate da altezze contenute e cromie neutre, con inserimento mitigato. Pertanto, anche questo profilo non può essere assunto come elemento aggravante senza un riscontro analitico riferito a opere effettivamente percepibili ” (cfr. Relazione Tecnica, pag. 6, § 3.3);
- d.6) sempre in relazione alla prescrizione 3.c.2 del PIT/PPR, la SA fa riferimento alla disciplina secondo cui deve essere “ mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità ”, affermando che “ l’intervento in oggetto è in contrasto con questa prescrizione ”, senza tuttavia spiegare perché non sarebbe mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità, visto che – come detto sopra – il progetto non è di facile individuazione dai terreni circostanti, in quanto risulta essere sostanzialmente intercluso tra i due capannoni posti sul lato Est e Ovest (cfr. pag. 5 della Relazione Paesaggistica presentata dalla ricorrente);
- d.7) sul tema dell’“accessibilità”, la Relazione Tecnica della ricorrente chiarisce inoltre che l’intervento non incide in alcun modo sulla rete della mobilità e non introduce barriere o interruzioni di percorsi pubblici, sicché il rilievo non risulta verificabile né correlato a elementi progettuali concreti (cfr. Relazione Tecnica, § 4.2.3);
- d.8) ancora per la prescrizione 3.c.2 del PIT/PPR, la SA fa riferimento alla disciplina in virtù della quale “ le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili ”, rilevando che, “ ancorché non destinato a parcheggio, l’intervento in oggetto non garantisce la permeabilità, in quanto impegnando un vasto areale di suolo a vocazione agricola tramite la stesura di pannelli fotovoltaici ”;
- d.9) anche tale ultima considerazione prescinde da quanto indicato nella Relazione Paesaggistica, in cui si precisa, con riguardo alle caratteristiche del progetto, che “ L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da moduli collocati a terra, disposti in file distanti tra loro circa 7.5 m. Più specificatamente, questi saranno leggermente rialzati da terra (HMIN 2,00 m) e installati su apposite strutture di tipo fisso realizzate con profilati in acciaio zincato a caldo e/o in lega megnelis. Tale configurazione permetterà di soddisfare non solo i requisiti di ragione tecnica quali il fissaggio dei pannelli fotovoltaici e dei relativi inverter, ma anche quello di lasciare libero ed in vegetazione, il suolo sottostante la zona d’ingombro degli stessi pannelli. Sarà inoltre collocato sull’angolo a Nord-Ovest del terreno, un manufatto prefabbricato in cls vibrato, quale cabina elettrica appositamente dedicata alla trasformazione e connessione dell’energia prodotta sulla rete del distributore locale. Il manufatto sarà rialzato da terra di 1 mt con una struttura intelaiata in c.a. per evitare problematiche inerenti ai vincoli idrogeologici che insistono sui terreni pianeggianti in oggetto. Verrà realizzata inoltre una strada di transito interna che collegherà la cabina elettrica sopra citata all’accesso carrabile esistente posto sulla S.P. 5 Colligiana. Questo tracciato permetterà il transito e la manovra di mezzi autoarticolati e gru semoventi per garantire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie. Tale realizzazione prevederà l’esecuzione di scotico superficiale e la formazione di un cassonetto stradale, con adeguata costipazione mediante materiale arido 7/10 e finitura con stabilizzato di cava e macadam. L’intero tracciato sarà da considerarsi di tipo permeabile. L’intervento prevede infine alcune opere accessorie quali la realizzazione di una recinzione perimetrale e la piantumazione di siepi destinate a delimitare l’impianto fotovoltaico in progetto. La nuova recinzione sarà realizzata con rete metallica a maglia sciolta, plastificata in colore verde RAL 6005, e pali verticali zincati e plastificati, infissi direttamente nel piano di campagna con interasse regolare. L’altezza complessiva fuori terra sarà pari a 2,00 m. Questa soluzione è molto comune nei contesti agricoli e rurali e risulta essere necessaria per esigenze assicurative, connesse alla protezione perimetrale dell’impianto tecnologico. Le siepi saranno di tipo autoctono, ovvero, di leccio (quercus ilex) e saranno messe a dimora lungo il tracciato di recinzione Nord, Sud-Est e Sud-Ovest. Questa configurazione contribuirà a garantire la continuità paesaggistica e un migliore inserimento ambientale ” (pag. 6/7 della Relazione Paesaggistica);
- d.10) anche nella Relazione Tecnico-Illustrativa si precisa, con riguardo al rischio idraulico, che “ Nell’area oggetto dell’intervento è presente un rischio idraulico di quota variabile tra 0,5m nella parte nord-ovest dei terreni e fino a 1,8 m nella parte sud-est e nelle vicinanze dei canali di deflusso delle acque. Per questo motivo le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici saranno costruite adeguatamente rialzate in maniera tale da non avere punti in cui i pannelli siano a quota inferiore a 2m rispetto al piano di campagna. La cabina elettrica di consegna e trasformazione descritta nei capitoli successivi è stata posizionata in una zona dove il rischio idraulico è minore e sarà costruita su di una struttura di rialzo in cemento armato opportunamente progettata e di altezza pari ad 1m rispetto al piano di campagna ” (pag. 8 della relazione);
- d.11) la Soprintendenza, nella propria valutazione, non spiega il motivo per cui la soluzione ideata dalla ricorrente non garantirebbe la permeabilità;
- d.12) la Relazione Tecnica evidenzia altresì che il parere utilizza una rappresentazione non corretta della tipologia impiantistica (“pannelli stesi al suolo”), mentre il progetto prevede moduli sopraelevati e suolo mantenuto permeabile, con dati quantitativi (≈99%) già presenti negli elaborati;
- e) quanto ai profili della tutela archeologica, la Soprintendenza non considera che, come risulta dalla relazione paesaggistica presentata dalla ricorrente, sull’area considerata non sussistono ulteriori vincoli di nessun tipo quali quelli di natura ambientale, archeologica o architettonica/monumentale ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (cfr. pag. 5);
- e.1) la SA si è dunque pronunciata su un profilo in realtà insussistente per il progetto in esame;
- e.2) le osservazioni tecniche depositate evidenziano, inoltre, che il dissenso archeologico non si fonda su un quadro “sito-specifico” (né su provvedimenti dichiarativi puntuali riferiti all’area), difettando localizzazioni certe tali da rendere il rischio un impedimento assoluto;
- e.3) in particolare, allo stato degli atti, non risultano richiamati o individuati beni archeologici specificamente assoggettati a provvedimenti dichiarativi puntuali riferiti all’area di intervento, né emergono nel parere elementi di localizzazione “sito-specifica” (coordinate/aree certe di rinvenimento in sito) tali da trasformare il rischio in un impedimento assoluto;
- e.4) di nessun rilievo è dunque l’affermazione per cui “ allo stato attuale non è stato prodotto un elaborato specifico relativo allo studio preliminare di fattibilità archeologica utile all’espressione del parere di competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 5 c.1 lett. g) e 23 c.1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 41 c.4 del D.Lgs 36/2023 ”;
- e.6) tale elaborato non era evidentemente necessario ai fini della PAS presentata, non sussistendo alcun vincolo di tipo archeologico;
- e.7) fermo restando quanto detto circa l’assenza del vincolo archeologico, nessun rilievo hanno neppure le considerazioni per cui “ dal territorio del Comune di Monteriggioni provengono numerose e importantissime testimonianze archeologiche che interessano un arco cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo e tenuto conto in particolare che la località in oggetto è inserita nell’areale di riferimento della vasta area di necropoli etrusche ed ellenistiche di Pian del Casone” ;
- e.8) quanto al richiamo alla necropoli di Pian del Casone, la Relazione Tecnica precisa che si tratta, al più, di un inquadramento territoriale che può giustificare prudenza, ma che non può tradursi in preclusione senza specificazioni operative puntuali (aree/lavorazioni/modalità di verifica);
- e.9) stante l’assenza del vincolo, non sussiste neppure “ l’alto rischio archeologico che l’intervento in progetto potrebbe arrecare ad eventuali tombe a camera sepolte in assenza di una accurata verifica preventiva del terreno attraverso l’esecuzione di indagini non invasive e/o invasive quali ad esempio georadar e/o trincee di scavo archeologico ”;
- e.10) in ogni caso, anche a prescindere dall’esistenza del vincolo, la SA avrebbe potuto prescrivere alla ricorrente eventuali approfondimenti, laddove ritenuti necessari, invece di rendere un parere negativo immotivato e fondato su semplici ipotesi di rischio archeologico non verificate né documentate;
- e.11) la praticabilità della via prescrittiva risulta, peraltro, confermata in atti, perché nella Conferenza di Servizi sincrona del 24/11/2025 la proponente ha manifestato volontà collaborativa, richiedendo l’attribuzione di prescrizioni e dichiarandosi disponibile ad approfondimenti archeologici, impegnandosi a presentare un piano di indagini specifiche, ma la Soprintendenza ha confermato il dissenso senza impartire prescrizioni operative;
- e.12) ne discende che, anche sotto il profilo archeologico, la preclusione non risulta proporzionata, potendo la tutela essere perseguita mediante indagini non invasive e, se necessario, saggi/trincee e/o assistenza archeologica in corso d’opera, secondo un iter graduato e verificabile;
- f) anche la considerazione per cui “ l’area in oggetto ricade in zona limitrofa ad altri rinvenimenti archeologici di notevole interesse e che andrebbe a compromettere ulteriormente le relazioni spaziali e visive del contesto ambientale e storico di primissimo valore rappresentato dalla Piana di Monteriggioni ” appare generica e non puntualmente riferita al progetto in esame;
- f.1) l’asserita compromissione delle “relazioni spaziali e visive” del contesto non è sviluppata in termini verificabili, perché manca l’individuazione di recettori, traiettorie visuali, punti di osservazione e livelli di intervisibilità effettiva, mentre la documentazione percettiva depositata descrive un’intervisibilità esterna complessivamente limitata e la sostanziale non percepibilità delle opere accessorie e dei collegamenti interrati;
- f.2) ne consegue il carattere apodittico del rilievo e, comunque, la sua riconducibilità a eventuali prescrizioni puntuali, non certo a un diniego;
- g) in definitiva, tutte le considerazioni che formano la motivazione del parere negativo della SA non rispondono in alcun modo alle valutazioni e considerazioni svolte nella Relazione Tecnico-Illustrativa e nella Relazione Paesaggistica presentate dalla ricorrente, come del resto approfondito dalla Relazione Tecnica depositata in atti;
- h) la SA non spiega perché il progetto presentato e le misure di mitigazione previste per la realizzazione del progetto non sarebbero sufficienti a tutelare il vincolo presente sull’area di intervento;
- i) né viene spiegato sotto quali profili concreti vi sarebbe l’asserito impatto visivo (gli impatti sono descritti dalla SA con le parole delle norme del PIT/PPR e dunque non sono pertinenti precipuamente rispetto al progetto della ricorrente, ma sono applicabili genericamente a qualsiasi progetto simile);
- j) la motivazione della SA è talmente generica che, nei termini descritti, potrebbe riferirsi a qualunque impianto del tipo e il parere, in definitiva, non contiene rilievi specifici atti a dimostrare l’insufficienza degli studi effettuati dalla ricorrente;
- k) l’omessa valutazione, nel dettaglio, della documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente a corredo della PAS costituisce un ulteriore profilo di illegittimità del parere negativo reso dalla SA;
- k.1) la SA ha infatti ritenuto di ribadire, in sede di Conferenza di Servizi del 24.11.2025, il proprio parere negativo, anche dopo aver conosciuto il parere positivo e la relativa prescrizione imposta dalla Commissione Paesaggio del Comune;
- k.2) anche sotto questo ultimo profilo, la scelta della SA di ribadire la propria posizione precedentemente assunta il 24.10.2025, senza alcuna considerazione aggiuntiva sulla prescrizione imposta dalla Commissione Paesaggio, rende illegittimi i provvedimenti impugnati;
- l) i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto non possono ritenersi applicabili al procedimento di PAS in esame le norme richiamate dalla SA nel proprio parere in relazione alla tutela archeologica (artt. 41 e 141 del D. Lgs. n. 36/2023 e artt. 5 e 23 del D. Lgs. n. 152/2006).
2.3) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) i provvedimenti impugnati (e, in particolare, le considerazioni contenute nel parere della SA del 24.10.2025) sono illegittimi in quanto adottati in assenza di una reale considerazione degli apporti istruttori forniti dalla ricorrente, con conseguente violazione del principio del contraddittorio procedimentale;
- b) oltre all’omesso puntuale esame della documentazione prodotta a corredo della PAS (con particolare riguardo alle Relazioni Tecnico-Illustrativa e Paesaggistica), risulta omessa anche ogni valutazione rispetto a quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi del 24.11.2025;
- c) a fronte della disponibilità manifestata dalla ricorrente a collaborare ai fini della definizione positiva della conferenza, richiedendo l’attribuzione di prescrizioni e rendendosi disponibile all’esecuzione di approfondimenti in materia archeologica impegnandosi a presentare un piano di indagini specifiche, non vi è stata alcuna risposta da parte della SA (né nel senso dell’opportunità, né nel senso dell’inopportunità di quanto proposto dalla ricorrente);
- d) nessuna valutazione è stata fatta in proposito dalla SA, che si è limitata a confermare il parere contrario espresso il 24.10.2025.
2.4) Col quarto motivo di ricorso, si deduce che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto l’Amministrazione, nell’esaminare il progetto presentato dalla ricorrente, non ha fatto corretta applicazione del principio dell’interesse pubblico prevalente, dettato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 190/2024.
3) Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, la Soprintendenza, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e il Comune.
4) In esito alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, veniva emessa ordinanza collegiale n. 327 dell’11 febbraio 2026, del seguente tenore:
“… 2) Rilevato che:
- a) la presente controversia è sottoposta al rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. “l-bis”, c.p.a., relativo alle “controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190” (lettera inserita dall’art. 14, comma 10-bis, D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. “e”, D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178);
- b) l’art. 53, comma 1, c.p.a. consente l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsti “per la fissazione di udienze o di camere di consiglio”, con conseguente riduzione dei termini per le difese della relativa fase;
- c) alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, gli avvocati delle parti costituite sono stati sentiti sull’istanza di abbreviazione dei termini e l’avvocato di parte ricorrente ha insistito per la decisione sull’istanza cautelare, anche ai fini “propulsivi” (v. verbale).
3) Considerate le ragioni d’urgenza rappresentate da parte ricorrente e ritenuto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., che le esigenze sottese al giudizio siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, previo accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini previsti dal rito di cui all’art. 119 c.p.a. e proposta ai sensi dell’art. 53 c.p.a.
4) Ritenuto quindi, per l’effetto, che:
- a) vada fissata l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026;
- b) vadano assegnati i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche, rispettivamente fino a 10, 7 e 5 giorni liberi prima della suddetta udienza pubblica.
5) Ritenuto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, c.p.a., di onerare parte ricorrente di notificare a tutte le parti evocate in giudizio la presente ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con ulteriore onere di deposito delle relative ricevute di consegna entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello di notifica”.
5) Parte ricorrente espletava l’incombente di cui alla suddetta ordinanza nella stessa data dell’11 febbraio 2026.
6) Quindi, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va premesso che l’istanza della ricorrente risale al 1° ottobre 2025 e il provvedimento finale è del 27 novembre 2025. All’epoca si applicava la disciplina sostanziale di cui agli artt. 20 e 22 D. Lgs. n. 199/2021, i quali sono poi stati abrogati non già dalla prima versione del D. Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024 – che, infatti, al suo originario allegato “D”, recante l’elenco delle disposizioni abrogate, non contemplava, alla lett. p”, i due predetti articoli – ma dalle modifiche successive operate, sul medesimo D. Lgs. n. 190/2024, dall’art. 2, comma 1, lett. “q”, D.L n. 175 del 21 novembre 2025, che ha modificato il citato allegato D, lett. “p”, D. Lgs. n. 190/2024, inserendo, tra le altre disposizioni abrogate, gli artt. 20 e 22 D. Lgs. n. 199/2021. Allo stesso art. 2, D.L. n. 175/2025, la Legge di conversione n. 4 del 15 gennaio 2026, ha aggiunto il comma 1-bis, con cui è stato chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 11-bis, comma 1, e 11-quater del D. Lgs. n. 190/2024 (che hanno in sostanza sostituito gli artt. 20 e 22 D. Lgs. n. 199/2021) “ non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente” (v. primo periodo) . Nello stesso comma 1-bis si è precisato, all’ultimo periodo, che “ Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2) Orbene, nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 175/2025 (cioè il 22 novembre 2025) e per quanto risulta dagli atti, la documentazione presentata dalla ricorrente risultava completa, rimanendo invece pendente la valutazione dei contributi dati dai vari enti coinvolti, tra i quali quello della Soprintendenza, che il Comune ha poi ritenuto esiziale per la ricorrente, così chiudendo, in data 24 novembre 2025, la Conferenza di Servizi (e a ciò ha poi fatto seguito l’approvazione del verbale con provvedimento comunale del 27 novembre 2025).
3) Tanto premesso, risulta pacificamente dagli atti che l’impianto da realizzare è con moduli a terra (v. pag. 5 ricorso, dove si parla di “ impianto fotovoltaico a terra ”) e che:
- a) l’area di collocazione dell’impianto è una “ area agricola posta in un intorno inferiore a 500 m da uno stabilimento produttivo corrispondente alla definizione di cui all’art. 268, c.1, lett. h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” (v., in particolare, il parere del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni, prot. del Comune n. 17791 del 12.11.2025, in doc. 5 ricorrente);
- b) la suddetta area “ ricade all’interno del vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004, identificato con il D.M. 29/08/1970 - “Zona circostante la superstrada Siena – Firenze sita nel territorio del comune di Monteriggioni ” (v., sempre, cit. parere comunale).
4) Orbene, l’art. 20, comma 1-bis, D. Lgs. n. 199/2021, consente l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone classificate agricole che si trovino solo in alcune delle aree indicate al successivo comma 8. Tra queste, sono annoverate le aree di cui alla lett. “c-ter”, numeri 2 e 3, del comma 8.
5) Ebbene, il comma 8, lett. “c-ter”, prevede come idonee “ esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri ”.
6) La suddetta lett. “c-ter” reca una premessa di carattere generale che regge le successive elencazioni di cui ai numeri da 1 a 3 e che consiste nel fatto che non vi siano vincoli ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004.
7) Ciò posto va rilevato che l’area oggetto di causa:
- a) è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. n. 42/2004, che è a sua volta collocato nella Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004 e non nella Parte Seconda, per il che il vincolo paesaggistico in questione non può considerarsi ostativo, considerata la premessa della cit. lett. “c-ter”, che, come detto, fa riferimento all’assenza di vincoli di cui alla sola Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- b) si colloca a una distanza “ inferiore a 500 m da uno stabilimento produttivo corrispondente alla definizione di cui all’art. 268, c.1, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” , per il che ricade nella previsione di cui al n. 2, seconda parte, della cit. lett. “c-ter”.
8) Ricorrono quindi nel caso di specie le condizioni di idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis e comma 8, lett. “c-ter”, n. 2, D. Lgs. n. 199/2021.
9) In proposito, va ulteriormente precisato che è sufficiente che l’area soddisfi i requisiti di cui alla lett. “c-ter” affinché sia considerata idonea, senza che debba soddisfare anche i requisiti di cui alla lett. “c-quater” del medesimo comma 8 cit. Infatti, nel confermare la sentenza di questo T.A.R. n. 641 del 2 aprile 2025, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025, ha affermato che il comma 8 dell’art. 20 D. Lgs. n. 199/2021 reca un elenco di tipologie di aree idonee che “ 7.3.2. … si sviluppa, nell’ambito del comma 8, con lettere tutte autonome tra loro, che fanno tutte riferimento all’unico alinea, assolutamente chiaro nella sua intenzione (“sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1) di riferirsi a tutte le tipologie elencate nelle lettere che seguono. Pertanto, se il legislatore avesse voluto disporre che i requisiti descritti alla lettera c-quater) si aggiungevano a quelli delle altre lettere, avrebbe dovuto utilizzare una sistematica diversa, sganciandosi dall’alinea che presuppone l’inserimento nell’elenco di ulteriori “aree”, e introducendo soltanto ulteriori “requisiti” delle aree prima individuate. Pertanto, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, avrebbe potuto far ricorso a una previsione autonoma invece di introdurre un’ennesima lettera nell’elenco (e, naturalmente, in tale norma autonoma avrebbe potuto utilizzare una formulazione più univoca, ad esempio: “le aree di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 non devono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela …”). 7.3.3. A questa notazione sistematica si aggiunge la considerazione testuale che il dettato della lettera c-quater si apre con un incipit (“fatto salvo quanto previsto alle lettere …”) che dispone una chiara relazione di autonomia e di alternatività tra quella previsione e le precedenti. Difatti, l’espressione “fatto salvo” depone inequivocabilmente nel senso di consentire l’applicazione della lettera c-quater alla sola condizione che non ricorrano i presupposti per applicare le precedenti lettere a), b), c), c-bis e c-ter […]. Il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater appare, quindi, ispirato al criterio della sussidiarietà, in virtù del quale una norma è applicabile alla sola condizione che non sia applicabile altra fattispecie espressamente menzionata. 7.3.4. Ne consegue che l’unica interpretazione percorribile della lettera c-quater è che gli ambiti idonei ai sensi di quest’ultima norma devono valutarsi solo dopo che si è esclusa l’applicazione della lettera c-ter (o delle altre lettere precedenti): specularmente, ne consegue che le aree idonee definite ai sensi di quest’ultima norma escludono l’applicazione (e la verifica dei più restrittivi requisiti) della lettera c-quater ”.
10) All’idoneità ex lege dell’area in questione, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. “c-ter”, n. 2, corrisponde la previsione dell’art. 22, D. Lgs. n. 199/2021, che, con riferimento alle aree idonee, prevede che l’Autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante. Ne deriva che, nel caso di specie, il Comune non poteva considerare vincolante il parere della Soprintendenza.
11) Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, vanno annullati il verbale della Conferenza di Servizi del 24 novembre 2025 e il successivo atto comunale di approvazione del 27 novembre 2025, nelle parti in cui, con gli stessi, il parere della Soprintendenza è stato ritenuto vincolante.
12) L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle altre censure proposte, in quanto, per effetto del presente annullamento giurisdizionale, il parere della Soprintendenza è rimesso a una nuova valutazione del Comune e, quindi, a un potere amministrativo non ancora esercitato.
13) Le spese di lite possono essere compensate, considerate le peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
RE CI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CI | ES RI |
IL SEGRETARIO