TRIB
Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/05/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 870/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, Email_1 C.F._1 gro ed e a nello studio del difensore in Gorizia via Vittorio Veneto n. 14,
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito: Voglia modificare il punto 1 delle statuizioni concordate dalle parti e recepite nel decreto del Tribunale di Gorizia dd. 08.09.2022 e reso nel procedimento sub RGV 189/2021 e conseguentemente disporre l'affido esclusivo del minore alla sig.ra con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio esclusivo della Persona_1 Parte_1 responsabilità genit di adotta l'accordo del sig. le decisioni di Controparte_1 maggior interesse per il figlio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e intrattenevano una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 nell'ambito della quale è nato (n. a Mirandola il 04/03/2020). Per_1
A seguito della fine della relazione, nell'ambito del giudizio sub RGVG 189/2021, introdotto da Pt_1
, volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore, il Tribunale
[...] ha pronunciato in data 08/09/2022 decreto sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate da
1 entrambe le parti mediante cui veniva disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (in via dell'Ortigara n. 1) e regolamentazione del diritto di visita paterno sulla base delle esigenze lavorative, l'obbligo in capo a di corrispondere a , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 250,00 mensili e le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, al 50%.
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 ha allegato: a) che, nonostante gli Parte_1 accordi raggiunti, i prendere ogni contatto per vedere Controparte_1
o avere informazioni sulle sue condizioni;
b) che solo in data 17/01/2023 Per_1 Controparte_1
contattava la ricorrente per avere informazioni sulle coordinate ba
[...] versamenti e successivamente, il 01/03/2023, avveniva un altro breve contatto telefonico;
c) che dal mese di dicembre 2022 non corrispondeva più il contributo al mantenimento
Controparte_1 fissato dal decreto del Tribunale e la ricorrente sporgeva denuncia al Comando dei Carabinieri di Gorizia;
d) che ometteva altresì di corrispondere le spese straordinarie;
e) che ad
Controparte_1 agosto 2022 al minore veniva diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e, richiesto un Per_1 Org_ prelievo del sangue ad i genitori nell'ambito di accertamenti clinici presso l'ospedale di Trieste, , nonostante fosse stato regolarmente avvisato, ometteva
Controparte_1 qualsiasi non accordava il proprio consenso o la
Controparte_1 propria collaborazione per la frequentazione del minore al centro estivo per l'estate del 2023, per l'inserimento all'asilo nido, per ottenere il supporto di un educatore specializzato né per presentare domanda all' volta al riconoscimento di sussidi legati alle problematiche di salute del minore. Org_2
Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando come la condotta paterna sia pregiudizievole all'interesse del minore, la ricorrente ha domandato al modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 08/09/2022, chiedendo disporsi l'affido esclusivo in capo alla stessa.
All'udienza del 08/02/2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale, è stata dichiarata la contumacia del non comparso . Controparte_1 Interrogata dal Giudice, la ricorrente ha rappresentato le condizioni di Per_1 le difficoltà di gestione – prevalentemente di natura burocratica – a fronte della totale assenza e mancanza di collaborazione del resistente.
All'esito dell'udienza il Giudice istruttore, a norma dell'art. 473bis. 22 c.p.c. ha così statuito:
Ritenuto che, alla luce di quanto riferito nel ricorso introduttivo e da nel corso Parte_1 dell'udienza, in via provvisoria possano essere confermate in punto di collocamento di Per_1
e per gli aspetti economici le condizioni di cui al provvedimento del 08/09/2022
[...]
189/2021, tenuto conto che già in quella sede si era considerato un periodo di frequentazione con il padre non continuativo e sporadico;
In punto di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, a fronte della contumacia del resistente (notifica perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario), si ritiene che debba essere in via provvisoria disposto l'affidamento in modalità super esclusiva di esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre, permettendo alla stessa di adottare, anche senza l'accordo del sig. le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di istruzione, cure mediche e residenza, stante le necessità impellenti di assistenza del minore, alla luce dei documentati problemi di salute, e l'impossibilità di contattare il padre per ottenere le autorizzazioni necessarie;
In via istruttoria, si ammette la prova per testi sui capitoli di prova n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non ammettendo i restanti capitoli in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione (capp. 1 e 2) o genericamente formulate o contenenti valutazioni non demandabili a testi;
2 Letto l'art 473bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Dispone, in via provvisoria:
• Il collocamento di presso la madre, con diritto di visita del padre regolato come da condizioni di cui al Per_1 decreto Tribunale di Gorizia sub RGVG 189/2021 del 08/09/2022;
• L'obbligo per di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il girono 11 del mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinariaeindividuate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
• Dispone l'affidamento super-esclusivo del minore in capo alla madre.
Alla successiva udienza del 20/03/2024 sono stati sentiti quali testi i signori SI e Pt_2 _2
(genitori della ricorrente).
[...]
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra indicati, rinunciando altresì ai termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo insegnamento pressoché unanime nella Giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche e di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere accolta la domanda svolta da parte ricorrente in merito all'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo del figlio minore . La madre ha infatti dimostrato idonee capacità genitoriali nel Persona_1 farsi interamente carico del tinuità e responsabilità, anche grazie all'aiuto di una solida rete di supporto famigliare. Di contro, la totale assenza del padre nel rapporto col figlio, nonostante i problemi di salute dello stesso, confermata dalle testimonianze dei nonni materni, che devono ritenersi coerenti e non contraddittorie, ed il disinteresse mostrato rispetto alla vicenda, dato dal non essere mai neppure stesso comparso nel presente giudizio, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre – unica figura genitoriale nell'orizzonte del piccolo – come richiesto, anche con riguardo Per_1 alle scelte più importanti per il minore, (residenza abitu e, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. L'idoneità di tale soluzione appare oltremodo opportuna se si considera che il mancato consenso paterno in certe scelte determina una paralisi decisionale per decisioni importanti nella vita del piccolo , determinando un pregiudizio negli interessi di Per_1 quest'ultimo.
Pertanto, deve modificarsi il provvedimento del 08/09/2022 sub RGVG 189/2021 in merito all'affidamento del minore, confermandosi le ulteriori condizioni di esercizio della responsabilità in esso stabilite.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nelle cause dal valore indeterminabile, complessità
3 bassa (valori € 5.201-26.000), si ritiene di applicare il valore minimo di suddetto scaglione a fronte della mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Fermo restando quanto altro disposto con decreto del 08/09/2022 reso dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio sub RGVG 189/2021, dispone l'affidamento di in capo a Persona_1 Parte_1 secondo la modalità super esclusiva rafforzata.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 compensi, oltre esborsi, i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, se e come dovuti
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 30/05/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, Email_1 C.F._1 gro ed e a nello studio del difensore in Gorizia via Vittorio Veneto n. 14,
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito: Voglia modificare il punto 1 delle statuizioni concordate dalle parti e recepite nel decreto del Tribunale di Gorizia dd. 08.09.2022 e reso nel procedimento sub RGV 189/2021 e conseguentemente disporre l'affido esclusivo del minore alla sig.ra con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio esclusivo della Persona_1 Parte_1 responsabilità genit di adotta l'accordo del sig. le decisioni di Controparte_1 maggior interesse per il figlio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e intrattenevano una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 nell'ambito della quale è nato (n. a Mirandola il 04/03/2020). Per_1
A seguito della fine della relazione, nell'ambito del giudizio sub RGVG 189/2021, introdotto da Pt_1
, volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore, il Tribunale
[...] ha pronunciato in data 08/09/2022 decreto sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate da
1 entrambe le parti mediante cui veniva disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (in via dell'Ortigara n. 1) e regolamentazione del diritto di visita paterno sulla base delle esigenze lavorative, l'obbligo in capo a di corrispondere a , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 250,00 mensili e le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, al 50%.
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 ha allegato: a) che, nonostante gli Parte_1 accordi raggiunti, i prendere ogni contatto per vedere Controparte_1
o avere informazioni sulle sue condizioni;
b) che solo in data 17/01/2023 Per_1 Controparte_1
contattava la ricorrente per avere informazioni sulle coordinate ba
[...] versamenti e successivamente, il 01/03/2023, avveniva un altro breve contatto telefonico;
c) che dal mese di dicembre 2022 non corrispondeva più il contributo al mantenimento
Controparte_1 fissato dal decreto del Tribunale e la ricorrente sporgeva denuncia al Comando dei Carabinieri di Gorizia;
d) che ometteva altresì di corrispondere le spese straordinarie;
e) che ad
Controparte_1 agosto 2022 al minore veniva diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e, richiesto un Per_1 Org_ prelievo del sangue ad i genitori nell'ambito di accertamenti clinici presso l'ospedale di Trieste, , nonostante fosse stato regolarmente avvisato, ometteva
Controparte_1 qualsiasi non accordava il proprio consenso o la
Controparte_1 propria collaborazione per la frequentazione del minore al centro estivo per l'estate del 2023, per l'inserimento all'asilo nido, per ottenere il supporto di un educatore specializzato né per presentare domanda all' volta al riconoscimento di sussidi legati alle problematiche di salute del minore. Org_2
Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando come la condotta paterna sia pregiudizievole all'interesse del minore, la ricorrente ha domandato al modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 08/09/2022, chiedendo disporsi l'affido esclusivo in capo alla stessa.
All'udienza del 08/02/2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale, è stata dichiarata la contumacia del non comparso . Controparte_1 Interrogata dal Giudice, la ricorrente ha rappresentato le condizioni di Per_1 le difficoltà di gestione – prevalentemente di natura burocratica – a fronte della totale assenza e mancanza di collaborazione del resistente.
All'esito dell'udienza il Giudice istruttore, a norma dell'art. 473bis. 22 c.p.c. ha così statuito:
Ritenuto che, alla luce di quanto riferito nel ricorso introduttivo e da nel corso Parte_1 dell'udienza, in via provvisoria possano essere confermate in punto di collocamento di Per_1
e per gli aspetti economici le condizioni di cui al provvedimento del 08/09/2022
[...]
189/2021, tenuto conto che già in quella sede si era considerato un periodo di frequentazione con il padre non continuativo e sporadico;
In punto di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, a fronte della contumacia del resistente (notifica perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario), si ritiene che debba essere in via provvisoria disposto l'affidamento in modalità super esclusiva di esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre, permettendo alla stessa di adottare, anche senza l'accordo del sig. le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di istruzione, cure mediche e residenza, stante le necessità impellenti di assistenza del minore, alla luce dei documentati problemi di salute, e l'impossibilità di contattare il padre per ottenere le autorizzazioni necessarie;
In via istruttoria, si ammette la prova per testi sui capitoli di prova n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non ammettendo i restanti capitoli in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione (capp. 1 e 2) o genericamente formulate o contenenti valutazioni non demandabili a testi;
2 Letto l'art 473bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Dispone, in via provvisoria:
• Il collocamento di presso la madre, con diritto di visita del padre regolato come da condizioni di cui al Per_1 decreto Tribunale di Gorizia sub RGVG 189/2021 del 08/09/2022;
• L'obbligo per di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il girono 11 del mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinariaeindividuate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
• Dispone l'affidamento super-esclusivo del minore in capo alla madre.
Alla successiva udienza del 20/03/2024 sono stati sentiti quali testi i signori SI e Pt_2 _2
(genitori della ricorrente).
[...]
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra indicati, rinunciando altresì ai termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo insegnamento pressoché unanime nella Giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche e di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere accolta la domanda svolta da parte ricorrente in merito all'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo del figlio minore . La madre ha infatti dimostrato idonee capacità genitoriali nel Persona_1 farsi interamente carico del tinuità e responsabilità, anche grazie all'aiuto di una solida rete di supporto famigliare. Di contro, la totale assenza del padre nel rapporto col figlio, nonostante i problemi di salute dello stesso, confermata dalle testimonianze dei nonni materni, che devono ritenersi coerenti e non contraddittorie, ed il disinteresse mostrato rispetto alla vicenda, dato dal non essere mai neppure stesso comparso nel presente giudizio, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre – unica figura genitoriale nell'orizzonte del piccolo – come richiesto, anche con riguardo Per_1 alle scelte più importanti per il minore, (residenza abitu e, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. L'idoneità di tale soluzione appare oltremodo opportuna se si considera che il mancato consenso paterno in certe scelte determina una paralisi decisionale per decisioni importanti nella vita del piccolo , determinando un pregiudizio negli interessi di Per_1 quest'ultimo.
Pertanto, deve modificarsi il provvedimento del 08/09/2022 sub RGVG 189/2021 in merito all'affidamento del minore, confermandosi le ulteriori condizioni di esercizio della responsabilità in esso stabilite.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nelle cause dal valore indeterminabile, complessità
3 bassa (valori € 5.201-26.000), si ritiene di applicare il valore minimo di suddetto scaglione a fronte della mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Fermo restando quanto altro disposto con decreto del 08/09/2022 reso dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio sub RGVG 189/2021, dispone l'affidamento di in capo a Persona_1 Parte_1 secondo la modalità super esclusiva rafforzata.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 compensi, oltre esborsi, i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, se e come dovuti
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 30/05/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
4