Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
Nelle controversie relative all'accertamento del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, di cui il ricorrente indichi la fattispecie costitutiva, compete al giudice di individuare le norme giuridiche e i benefici consequenzialmente spettanti, escludendo solo quelli che il ricorrente abbia inteso espressamente escludere. Ne consegue che, in tali controversie, assume particolare rilievo il rispetto da parte del giudice dell'obbligo di richiedere alle parti i necessari chiarimenti al fine di una corretta individuazione, sulla base dei fatti allegati, delle rispettive domande. Il modo attraverso il quale il giudice assicura il suddetto rispetto, pur essendo determinato dall'utilizzazione di poteri processuali implicanti giudizi di opportunità rimessi ad apprezzamenti meramente discrezionali, può tuttavia essere sottoposto a sindacato di legittimità come vizio di motivazione, qualora la sentenza di merito non adduca una adeguata spiegazione del mancato uso dei suddetti poteri. (Nella specie il giudice di merito, senza chiedere chiarimenti all'attore, aveva ritenuto che la sua domanda, genericamente riferita alla "indennità" prevista per la malattia tubercolare, riguardasse soltanto l'indennità giornaliera relativa al periodo di cura di cui all'art. 1 della legge n. 1088 del 1970 e non comprendesse, quindi, anche la indennità prevista per il periodo successivo alla cura dall'art. 5 della legge n. 419 del 1975; la S.C., dopo aver preso diretta visione del ricorso introduttivo del giudizio sul rilievo che si trattava di decidere in merito alla violazione di una norma processuale, ha cassato la relativa sentenza e decidendo nel merito - sulla duplice osservazione che il ricorso riguardava la violazione di una norma di legge e che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto - ha condannato l'INPS a pagare alla ricorrente l'indennità di cui all'art. 5 cit., sottolineando che per tale provvidenza si richiedono gli stessi requisiti sanitari e reddituali previsti per l'indennità già riconosciuta con effetto di giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e, difeso dagli avvocati NZ CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 653/98 del Tribunale di PALMI, depositata il 14/12/98 R.G.N. 968/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
NA IN, premesso di essere stato ricoverato dall'8 al 24 ottobre 1987 in ospedale per tubercolosi attiva, e successivamente sottoposto per otto mesi a cure ambulatoriali, ha chiesto al RE di Palmi, giudice del lavoro, di condannare l'Inps a pagargli "la relativa indennità", negata dall'Istituto.
Il RE di Palmi ha condannato l'Inps a pagare al NA la indennità giornaliera per il periodo di cure.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale l'Inps, negando che sussistessero le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'indennità, ed appello incidentale il NA, per il riconoscimento, in aggiunta all'indennità giornaliera già attribuitagli dal RE ex art. 1 L. 1088/1970, della indennità post-sanatoriale contemplata dall'art. 2 stessa legge. Il Tribunale di Palmi, con sentenza 3/14 dicembre 1998 n. 653, ha respinto entrambi ali appelli.
Quanto all'appello principale dell'Inps, ha rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, rinnovata in grado di appello, aveva confermato che il NA, sia all'epoca del ricovero ospedaliero che delle successive cure ambulatoriali, era affetto da tubercolosi polmonare in fase attiva.
Quanto all'appello incidentale, il Tribunale rilevava che non sussisteva il presupposto del ricovero in casa di cura per almeno 60 giorni, richiesto dall'art. 2 L. 1088/1970 per il riconoscimento della indennità post-sanatoriale. Quanto alla prestazione prevista dall'art. 5 L. 419/1975, il Tribunale rilevava che trattasi di prestazione di misura monetaria identica alla indennità post- sanatoriale, ma con presupposti diversi, tra cui il mancato svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di cure ambulatoriali, che il NA non aveva allegato, sicché il Tribunale non poteva provvedere, pena il vizio di ultrapetizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NA, con unico motivo.
L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso che la domanda comprendesse anche la indennità prevista dall'art. 5 Legge 6 agosto 1975, n. 419, la quale costituisce un effetto giuridico conseguenziale al fatto generatore del diritto dedotto. Il motivo è fondato.
La tutela della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nata nel 1927, si articola attualmente in prestazioni sanitarie, rimesse al Servizio sanitario nazionale (art. 1 e 69 Legge 23 dicembre 1978, n. 833) e prestazioni economiche, demandate all'Inps.
Queste ultime sono articolate nel modo seguente:
1. indennità giornaliera durante il periodo delle cure, disciplinata unitariamente dall'art. 1 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (salve le modifiche migliorative della misura della prestazione ad opera della Legge 4 marzo 1987 n. 88); il presupposto è che vi sia stato o ricovero in casa di cura (forma originariamente prevalente), o cura ambulatoriale (possibilità emersa successivamente, con il progredire della scienza medica); viene corrisposta per un periodo di 180 giorni in misura pari alla indennità per malattia comune, e, per il periodo successivo, in minor misura;
è incompatibile con la retribuzione. Trattasi della indennità riconosciuta dal RE, confermata dal Tribunale, e sulla cui spettanza si è formato il giudicato, per mancato ricorso incidentale dell'Inps.
2. indennità per il periodo successivo alle cure. In origine la legge (art. 2 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088) prevedeva detta indennità, denominata, pour cause, post-sanatoriale, solo dopo un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi (in relazione alle modalità di cura del tempo, sopra cennate), per la durata di 24 mesi;
tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di cui all'art. 1, ma è cumulabile con la retribuzione. Successivamente l'art. 5 della Legge 6 agosto 1975, n. 419 ha esteso tale beneficio anche ai periodi successivi alle cure ambulatoriali, di durata non inferiore ai 60 giorni;
detta indennità, denominata anch'essa giornaliera, come quella di cui all'art. 1 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è di importo e di durata pari alla indennità post-sanatoriale. Anche il presupposto reddituale è identico a quello della indennità post-sanatoriale, nel senso che l'art. 5 richiede che durante il periodo di cura ambulatoriale (non in quello successivo coperto dalla indennità giornaliera di cui all'art. 5), l'assicurato non abbia svolto attività lavorativa. Trattasi della indennità del cui mancato riconoscimento da parte del Tribunale il ricorrente si duole. La legge (art. 4 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088) prevede poi un terzo beneficio, l'assegno di cura o di sostentamento, per un periodo di due anni successivo al periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, legato allo specifico presupposto che la capacità di guadagno degli assistiti e dei loro familiari a carico in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. Di tale indennità non si discute nella presente causa. Così riepilogato il quadro delle tutele economiche apprestate dalla legislazione vigente per gli affetti da tubercolosi, si deve dire che il problema posto dal ricorrente è essenzialmente di carattere processuale.
Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, di cui questa Corte può prendere visione diretta, avendo il ricorrente dedotto sostanzialmente la violazione di una norma processuale (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, 5 marzo 1998 n. 2458, 17 ottobre 1998 n. 10287 etc.), risulta che la difesa del NA aveva compiutamente indicato la causa petendi di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., e cioè il fatto costitutivo del diritto preteso, vale a dire la malattia tubercolosi in fase attiva ed il relativo ricovero ospedaliero e cure ambulatoriali. Quanto al petitum, egli si era limitato a chiedere la "relativa indennità", espressione che il RE ha inteso nel senso di indennità giornaliera, con valutazione confermata dal Tribunale. Ma tale valutazione è erronea, e ciò non per un motivo nominalistico, perché la indennità del cui mancato riconoscimento il ricorrente si duole ha la stessa denominazione di indennita. giornaliera, ma per ragioni attinenti al rapporto tra causa petendi e petitum, ed al ruolo del giudice nel processo, ed in particolare nel processo previdenziale, relativo a diritti indisponibili. Il ricorrente aveva dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio, di avere diritto, genericamente, alla indennità prevista per la malattia tubercolare.
Il Tribunale, pur avendo accertato la sussistenza del requisito sanitario, come a lui demandato (Cass. 3 maggio 1997 n. 3843, idem 24 gennaio 1906 n. 512 etc.), presupposto delle diverse indennità sopra cennate, ha ristretto il significato della domanda alla sola indennità giornaliera.
Così facendo, è incorso nella violazione di legge denunciata, avendo contravvenuto al principio di diritto per il quale quando il ricorrente richiede genericamente prestazioni previdenziali o assistenziali, indicandone la fattispecie costitutiva del diritto, compete al giudice di individuare le norme giuridiche ed i benefici conseguenzialmente spettanti, escludendo solo quelle che il ricorrente abbia inteso espressamente di escludere (per riferimenti vedi Cass. 23 luglio 1996 n. 6615, 95/ 8119, 94/ 3644 sulla necessità di riconoscere la prestazione previdenziale corrispondente alla situazione di fatto costitutiva, anche nel caso in cui l'assicurato abbia richiesto diversa prestazione, nella specie la pensione di inabilità, comprensiva dell'assegno ordinario di invalidità spettante).
Si deve al riguardo osservare che l'ordinamento processuale appresta gli strumenti necessari per la corretta individuazione della domanda, ove il giudice abbia dubbi sulla stessa.
Come già affermato da questa Corte (sent. 7 giugno 2000 n. 7/752), l'art. 175 c.p.c. dispone che lo svolgimento del procedimento è improntato al principio di lealtà, con precetto rivolto al giudice, che vale, prima ancora che nei confronti delle parti, nei suoi stessi confronti.
Espressione di tale principio sono le norme processuali che impongono al giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati (art. 183 3^ comma c.p.c.), nonché di indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;
di fissare al convenuto un termine per integrare la domanda riconvenzionale della quale sia incerto l'oggetto (art. 167 2^ comma); di assegnare un termine per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
L'obbligo dei giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati, benché non enunciato specificamente nel rito del lavoro, è ad esso sicuramente applicabile, sia come principio di civiltà dell'ordinamento processuale civile, che come tale informa anche il processo del lavoro, cui le norme processualciviliste sono applicabili se non diversamente disposto, sia perché a tale scopo sono dirette norme specifiche ed innovative del rito del lavoro, quale l'art. 420 1^ comma che conferisce carattere sistematico, in limine litis, al libero interrogatorio, già conosciuto, ma con carattere di casualità, dal precedente sistema processualcivilistico (art. 117 c.p.c. vecchio testo) ed ora adottato anche in quel modello processuale generale con il medesimo carattere di sistematicità (art. 183 1^ comma c.p.c. come sostituito dall'art. 17 Legge 26 novembre 1990, n. 353) strumento processuale la cui funzione primaria
è quella della chiarificazione delle allegazioni delle parti (Cass. 27 febbraio 1990 n. 1519).
Il processo del lavoro è caratterizzato dalla frequente presenza, come nel caso presente, di diritti indisponibili, per il cui pieno accertamento l'ordinamento appresta altresì la specifica disposizione dell'art. 421 c.p.c. sui poteri ufficiosi del giudice del lavoro, rivolti a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 3 ottobre 1998 n. 9817), che sollecitano una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo (Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). In verità, tali poteri ufficiosi rilevano prevalentemente per la sistematicità del loro esercizio, derivante dalla possibilità che nel corso del libero interrogatorio emergano le fonti di prova, non indicate dalle parti nei rispettivi atti, che anche nel rito civile ordinario consentono l'esercizio di poteri ufficiosi (artt. 281ter, introdotto dall'art. 68 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ma riprendendo identico principio già contenuto nel precedente art. 312 c.p.c., 257, 253, 184 3^ comma c.p.c.). L'art. 421 c.p.c. viene qui richiamato non perché in questa sede si muova al Tribunale il rimprovero di non avere fatto uso dei poteri ufficiosi d'indagine, che esso ha accertato con pienezza la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accoglimento della domanda, ma per inferirne l'obbligo di individuare previamente e correttamente la domanda, alla cui delibazione i poteri ufficiosi sono strumentali. Si deve ancora ricordare il principio enunciato da questa Corte, nel senso che anche quando l'uso di poteri processuali involga un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, tale uso può essere sottoposto al sindacato di legittimità come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione di tale mancato uso (Cass. 9817/1998 cit.;
Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). Tale insegnamento è vieppiù pertinente ed applicabile al caso in esame, che riguarda una omissione sul piano della individuazione della domanda e della comprensione delle allegazioni attoree, e cioè di avere omesso, a fronte di una allegazione dell'esistenza di uno stato di malattia tubercolare, di individuare esattamente la domanda, integrandola, se necessario, in sede di chiarimenti. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessita di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito. Infatti la sussistenza del requisito reddituale richiesto dall'art. 5 Legge 6 agosto 1975, n. 419 risulta dal giudicato formatosi nella presente causa sulla spettanza della indennità giornaliera, richiedente il medesimo presupposto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'Inps a pagare al ricorrente la indennità prevista dall'art. 5 L. 419/1975. Condanna l'Inps a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in L. 11.000=, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato, compensate le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001