Articolo 5 della Legge 6 agosto 1975, n. 419
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 settembre 1975
Art. 5.
Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attivita' lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si e' conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennita' giornaliera pari all'indennita' post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall' articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 .
Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , spetta l'assegno di cura o di sostentamento.
Entrata in vigore il 13 settembre 1975
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