Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 112 cod. proc. civ. impone al giudice di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della pretesa. Qualora venga denunciata con ricorso per cassazione la violazione della suddetta regola, essendosi in presenza di un problema di natura tipicamente processuale, la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere al diretto esame degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata da extrapetizione e quindi nulla la sentenza di appello che - in un giudizio nel quale la materia del contendere era costituita dal riconoscimento del diritto alla conservazione di un assegno ordinario di invalidità come effetto giuridico dell'irrevocabilità del medesimo derivante da un precedente giudicato - aveva giustificato il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in esito all'accertamento della riduzione della capacità di lavoro dell'assicurata al di sotto dei limiti legali, costituente un fatto la cui esistenza non era stata minimamente dedotta e neppure costituiva un possibile sviluppo delle questioni sottoposte all'esame del giudice di merito).
Commentario • 1
- 1. Revoca di permesso di costruire su area vincolata e carenza di nulla ostaAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSAR0, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZE 0 SE AF NA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 13566/96 proposto da:
ZE AF 0 SE, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPIRITO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 649/96 del Tribunale di POTENZA, depositata il 24/07/96 R.G.N.647/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l'assorbimento del secondo;
l'inamissibilità dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto processuale è così descritto nella sentenza impugnata. AE NA SE, con ricorso al RE del lavoro di Potenza, esponeva che l'INPS, con provvedimento in data 1^ aprile 1989, le aveva revocato l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1^ aprile 1988 per la (asserita) insussistenza di infermità riducenti la capacità di lavoro nei limiti previsti dalla legge per il mantenimento della prestazione.
Ritenendo ingiusto il provvedimento la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale con la condanna dell'Istituto alla corresponsione dei ratei scaduti. Costituitosì l'INPS il quale deduceva che la incapacità di lavoro non era sufficiente alla concessione del trattamento previdenziale, il RE, disposta consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare la riduzione della capacità di lavoro, con sentenza 13 aprile 1993 rigettava la domanda. L'AB proponeva appello che il Tribunale, previa rinnovazione della consulenza tecnica , accoglieva con sentenza in data 24 luglio 1996 dichiarando il diritto dell'appellante a beneficiare dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 1.4.1988 e condannando l'INPS al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei. Osservava il giudice di appello che le conclusioni del consulente tecnico nominato dal RE e sulle quali il primo giudice aveva fondato la sua pronuncia erano frutto di errori diagnostici e valutativi, essendo emerso dalla rinnovazione dell'esame medico legale che le malattie dalle quali era affetta l'assicurata erano tali da ridurre la sua capacità di lavoro al di sotto dei minimi legali già all'epoca del provvedimento di revoca.
Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'AB resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.). L'INPS con il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 133 c.p.c., in relazione all'art.442 stesso codice e agli artt. 1 e 9 della legge n.222 del 1984, nonché il vizio di difetto assoluto di motivazione su punto decisivo (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il giudice di appello avrebbe deciso una controversia diversa da quella introdotta con l'azione giudiziaria . Tesi dell'INPS è che la domanda proposta dall'AB - e per tale intesa dal RE - era finalizzata ad ottenere il ripristino dell'assegno per il fatto che la legge n.222 del 1984 non consentiva di revocarlo per tutta la sua durata triennale e che comunque un precedente giudicato le aveva riconosciuto il diritto alla prestazione per un triennio con decorrenza 1^ aprile 1987, rendendola irrevocabile fino alla scadenza. Su questa domanda l'Istituto si era difeso e nei suoi limiti la controversia era stata decisa dal primo giudice senza che l'AB avesse a dolersene con i motivi di appello. La sentenza impugnata non giustificherebbe in alcun modo la diversa impostazione data alla lite e la interpretazione della domanda nel senso della sua finalizzazione ad ottenere l'accertamento dello stato invalidante anziché una declaratoria di irrevocabilità dell'assegno già concesso. Indipendentemente dal carattere assorbente del detto profilo di censura, l'INPS rileva, nel secondo motivo, che con le note difensive depositate all'udienza del 21 settembre 1995 aveva sottoposto a critica le risultanze della CTU disposta dal Tribunale formulando una serie di specifici rilievi (trascritti nel ricorso) che sarebbero stati completamente ignorati nella decisione di merito. A sua volta, per l'ipotesi di accoglimento del primo profilo di censura dell'INPS, l'AB formula ricorso incidentale con il quale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge n.222 del 1988 (recte 1984) e degli artt. 324 e 329 c.p.c., chiedendo che siano correttamente interpretate le disposizioni anzidette , nel senso di ritenere irrevocabile l'assegno di invalidità prima della scadenza del triennio dalla sua attribuzione e, comunque, irrevocabile il trattamento previdenziale del quale in concreto beneficiava per l'efficacia cogente del giudicato del Tribunale di Potenza (sentenza n.303/88) che le aveva riconosciuto il diritto alla prestazione per un triennio. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando in sede di legittimità si assuma, come in concreto assume l'Istituto ricorrente, che il giudice del merito abbia superato l'ambito del potere decisorio individuato dalla domanda, in violazione della regola fissata dall'art.112 c.p.c. il quale, nel rispetto del potere dispositivo delle parti, gli impone di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della pretesa, si è in presenza di un problema di natura tipicamente processuale per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione denunciata (cfr. Cass. sent. 19 gennaio 1998 n. 424; 19 settembre 1997 n. 9314; 2 maggio 1997 n. 3782;
24 febbraio 1995 n.2113; 18 febbraio 1993 n.1988).
Ora l'esame del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, della sentenza del RE e del ricorso in appello, oltre che delle memorie difensive prodotte dall'INPS nei due gradi di giudizio per resistere alla domanda e ai motivi di impugnazione, consente di affermare che l'AB , premettendo l'esistenza del giudicato costituito dalla sentenza n.303/88 del Tribunale di Potenza che le riconosceva il diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1^ aprile 1987 ed assumendo la illegittimità della successiva richiesta dell'INPS di sottoporla a visita medica di controllo per non essere l'assegno revocabile prima di un triennio "per fatti attinenti a motivi sanitari", aveva inequivocamente richiesto la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle somme dovute per ratei e indennizzi nel periodo dal 1^.
4.1988 al 31.3.1990 "in dipendenza della sentenza indicata in premessa" previa quantificazione delle dette somme mediante consulenza tecnica di ufficio.
La materia del contendere, vale a dire l'ambito nel quale poteva (e doveva) esplicarsi il potere decisorio del giudice, era dunque costituita dal riconoscimento del diritto alla conservazione del trattamento previdenziale ("petitum") come effetto giuridico della irrevocabilità del medesimo trattamento derivante dal giudicato ("causa petendi").
La sentenza del RE correttamente provvede in base a tale "causa petendi", negando gli effetti preclusivi del giudicato pretesi dalla ricorrente per non essere l'accertamento giudiziale della invalidità incompatibile con una successiva revoca del trattamento previdenziale;
revoca espressamente consentita, peraltro, anche prima della scadenza del triennio di cui all'art.2 , settimo comma, della legge 12 giugno 1984 n.222, dall'art.9 della stessa legge.
I motivi di doglianza che, con il ricorso in appello l'AB formula contro questa decisione si risolvono in una critica della interpretazione data dal primo giudice della legge n.222/84 e nel ribadire l'autorità e l'efficacia cogente del giudicato costituito dalla sentenza n.303/88 del Tribunale di Potenza. Questo essendo l'oggetto del processo determinato dall'iniziativa della parte, inopinatamente la sentenza impugnata giustifica il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in esito all'accertamento di un fatto - la riduzione della capacità di lavoro dell'assicurata al di sotto dei limiti di legge - la cui esistenza non era stata minimamente dedotta e neppure costituiva un possibile sviluppo delle questioni sottoposte all'esame del giudice del merito, la cui decisione pertanto, come correttamente rileva l'INPS, integra un'ipotesi di extrapetizione comportante, ai sensi dell'art.112 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello.
Priva di fondamento, d'altro canto, è la considerazione, svolta nel controricorso dell'AB, secondo cui il Tribunale avrebbe implicitamente deciso la questione pregiudiziale relativa alla revocabilità dell'assegno per poi procedere all'esame della sua domanda di accertamento dello stato invalidante, implicita nella richiesta iniziale di condanna dell'INPS al pagamento dei ratei residui della prestazione.
Ad escludere che il Tribunale abbia in qualche modo affrontato il tema controverso è sufficiente il rilievo che mai esso viene in qualche modo menzionato nella sentenza impugnata la quale, all'opposto, dà per scontato di dover giudicare di una vicenda processuale incentrata esclusivamente sulla riduzione della capacità di lavoro (vedi narrativa dei fatti processuali) tanto da iniziare la motivazione affermando, testualmente, che l'appellante si duole "....di una pronuncia fondata sulle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal RE ... "e assume che tali conclusioni "...sono frutto di errori diagnostici e valutativi". Il primo motivo del ricorso principale va dunque accolto con cassazione della impugnata sentenza e rinvio della causa ad altro Tribunale per la decisione dei motivi di appello e delle questioni con essi effettivamente) devolute al giudice del gravame. Resta così assorbito il secondo motivo del ricorso dell'INPS inteso a censurare il merito della decisione impugnata.
Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
con la proposta impugnazione, infatti, l'AB, vittoriosa nel giudizio di merito, solleva questioni che, come si è detto, il giudice di appello non ha, neppure implicitamente, deciso, laddove il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve comunque essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente cioè una soccombenza (cfr. Cass. sent. 9 settembre 1998 n. 8924; 20 luglio 1998 n. 7103). In considerazione, peraltro, dell'accoglimento del ricorso principale nella parte in cui anche l'INPS censura il mancato esame di queste stesse questioni , le tesi della ricorrente potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio e formare oggetto di valutazione in questa sede.
Al giudice di rinvio, che si designa nel tribunale di Matera, è demandato di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso stesso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria 9 febbraio 1999