Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado, disposto dal giudice di appello, per la rilevazione di una nullità che travolge l'intero giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2009, n. 24820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24820 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/02/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 890
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 000293/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.F., n. il (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 06/10/2004 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GENTILE DOMENICO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Udito l'Avv. D'Azzò Girolamo del Foro di Palermo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso con annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza del 24.11.2000 il Tribunale per i minorenni di Palermo condannava M.F. alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, previo riconoscimento della diminuente della minore età ritenuta prevalente sulle contestate aggravati, perché ritenuto responsabile del reato contestato di rapina aggravata (capo a) e di porto abusivo d'arma (capo b). L'imputato interponeva impugnazione e la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dei motivi, con sentenza del 23.01.2002, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per ragioni procedurali, atteso che in una delle udienze il collegio era diversamente composto ed aveva provveduto ad acquisire ulteriori prove;
con la sentenza di annullamento la Corte rinviava gli atti al primo giudice.
Tale sentenza passava in cosa giudicata ed in effetti, il Tribunale per i Minorenni di Palermo procedeva ad un nuovo giudizio emettendo, in data 28.11.2002, una nuova sentenza di condanna del M. per i predetti reati, ove però ritenuta la diminuente della minore età equivalente alle contestate aggravanti, irrogava la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, dichiarando - nel contempo - estinto per prescrizione il reato di porto abusivo d'arma, ascritto al capo B).
L'imputato proponeva nuova impugnazione e la Corte di Appello di Palermo, sezione per i Minorenni, con sentenza del 06.10.2004, respingeva i motivi e confermava la sentenza emessa in data 28.11.2002. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il M., adducendo:
Motivo unico: Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione agli artt. 98, 62 bis, 69, 133 e 628 c.p.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata osservando che nel secondo giudizio (concluso con la sentenza del Tribunale in data 28.11.2002), pur dichiarando la prescrizione per il reato di porto d'arma, la pena irrogata era risulta superiore a quella inflitta con la prima decisione del 24.11.00. Si tratta di un motivo infondato, atteso che non vi è violazione del principio di divieto di "refomatio in pejus".
Infatti autorevole Giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide pienamente, ha da tempo sottolineato come il "divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione per nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 4)". Cassazione penale sez. un. 11 aprile 2006. n. 17050. A tal proposito va considerato che il concetto di "reformatio in pejus" implica necessariamente l'esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza, presupposto che viene a mancare quando questa sia stata cancellata, in quanto atto finale di un giudizio nullo, e perciò privo di effetti. In particolare si vuole sottolineare che ciò che rileva non è la circostanza che la sentenza annullata sia di primo grado, ma piuttosto il motivo per cui si è verificato l'annullamento: infatti non può ritenersi acquisita o conseguita dall'imputato alcuna posizione sostanziale favorevole per effetto di una pronuncia emessa a conclusione di una sequenza procedimentale viziata nel suo svolgimento essenziale e ab origine. Nè la tesi esposta è in contrasto con il riconosciuto carattere generale del divieto in questione nell'ambito delle impugnazioni: nel caso di individuata invalidità del pregresso giudizio è la struttura del tutto autonoma di quello nuovo, il quale non si configura come una fase dell'impugnazione, a precludere l'operatività del limite al potere discrezionale del giudice in punto pena.
Nella specie l'iniziale decisione è stata annullata proprio in base al disposto dell'art. 604 c.p.p., comma 4 per nullità della sentenza ex art. 525 c.p.p., comma 2, essendosi ravvisata una nullità procedimentale che ha travolto l'intero giudizio.
Ne deriva la legittimità della decisione adottata nel nuovo giudizio esperito a seguito di annullamento, pur in una diversa valutazione delle circostanze oggettive e soggettive del reato. In sede di legittimità non può procedersi ad una rivalutazione degli elementi acquisti al processo ne' possono esaminarsi soluzioni alternative offerte dalla difesa, dovendosi esclusivamente esaminare se il giudice di merito abbia fatto buon uso degli elementi a sua disposizione.
Nella specie la Corte territoriale ha reso una motivazione ineccepibile, in termini di valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive che presiedono al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla formulazione di un giudizio di prevalenza della diminuente della minore età sulle aggravanti contestate, avendo fondato la decisione: - sulla gravità del fatto, desunta dall'elemento oggettivo dell'uso di un'arma, nonché: - sulla scorta dei molteplici precedenti dell'imputato, sottolineando l'esistenza anche di condanne per il medesimo reato;
sicché ha formulato una motivazione che appare incensurabile in sede di legittimità, risultando inammissibili, in quanto meramente alternativi, gli altri elementi di valutazione delle medesime circostanze, come sottolineate dal ricorrente.
Nè può accedersi alla censura di sproporzione della pena inflitta atteso che la stessa è stata ragguagliata al minimo edittale previsto dalla legge per il reato aggravato, così come contestato. I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Nulla per le spese, trattandosi di imputato di minore età al tempo de commesso reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009