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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
55
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE Parte_1 DELLO STATO Appellante contro
, , , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
, parti rappresentate e difese dall'Avv. BAVA ANDREA
[...] Appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2365/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'8.3.2023 e notificata il 13.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.000 oltre Cpa e Iva. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Questi i fatti rilevanti di causa, come descritti dalla sentenza appellata, con ricostruzione che non ha costituito oggetto di specifiche censure ad opera delle parti.
“Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati evocavano in giudizio i convenuti, esponendo: CP_4
1) di essere, rispettivamente, i figli e la vedova del signor primo maresciallo Per_1 dell'esercito italiano, con anzianità di servizio dal 12 settembre 1977 all'1 marzo 2010;
2) di essere stato il de cuius impiegato presso la sezione movimenti e trasporti dell'ufficio logistico, con qualifica di meccanico e di aver svolto per anni funzioni di controllo delle lavorazioni effettuate sugli autoveicoli dell'amministrazione presso la autofficina del reparto, nonché adibito a controlli presso officine esterne;
3) di essere stato esposto per anni, in ragione di tale servizio, continuativamente all'effetto nocivo di sostanze solventi acide, legate in particolare alle operazioni di saldatura, oltre che a fumi di scarico degli autoveicoli ed alle emissioni di solventi e lubrificanti, senza adeguati mezzi di protezione come meglio descritto nella premessa del ricorso;
4) di essere il loro dante causa deceduto in data 31 luglio 2010 a seguito di adenocarcinoma gastrico, malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;
-che, tutto ciò premesso, ritenendo che quest'ultimo rientrasse nella categoria di “soggetti equiparati
a vittime del dovere” di cui all'art. 1, comma 564, legge 266/2005 (così come chiarito dal regolamento introdotto con d.p.r. 243/2006), formulavano domanda di riconoscimento del suddetto dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, onde ottenere i benefici assistenziali iure proprio conseguenti a tale declaratoria;
-che, inopinatamente, il MINISTERO DELLA DIFESA rigettava la domanda assumendo essere intervenuta prescrizione ordinaria, essendo decorsi oltre 10 anni dalla data dell'intervento chirurgico cui fu sottoposto il loro dante causa (data ritenuta dies a quo della suddetta prescrizione);
-che, ritenendo errato ed immotivato tale rigetto ed invece integrati tutti i presupposti in diritto ed in fatto per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al signor
(e dunque all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.p.r. 243/06, Per_1 ai fini della conseguente concessione ai congiunti dei benefici assistenziali iure proprio ex medesimo
d.p.r. nonché art. 1, commi 563 564 l. 266\05 ed ex l. 206\04) evocavano in giudizio i CP_4 convenuti, quanto al (tenutario del suddetto elenco) per la condanna Controparte_5 all'inserimento del nell'elenco stesso e, quanto al , previa Per_1 Parte_1 disapplicazione del provvedimento di cui in premessa, per il pagamento\riconoscimento delle seguenti prestazioni:
I) speciale elargizione di euro 200.000 ex art. 5 comma 5 legge 206/04 con perequazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima (26 agosto 2004) da ripartirsi tra i ricorrenti;
II) speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 con decorrenza 31 luglio 2010, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti;
III) assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/05 di euro 500 mensili oltre perequazione, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti;
IV) beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 legge 244/07, per ciascuno dei ricorrenti;
V) beneficio della c.d. esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4, per ciascuno dei ricorrenti;
VI) diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4, comma 1 lettera C, n.2, per ciascuno dei ricorrenti;
-che, costituendosi in giudizio, il ribadiva l'eccezione di prescrizione Parte_1 già opposta in sede amministrativa ed evidenziava altresì l'assenza dei requisiti di merito legittimanti lo status richiesto (e le conseguenti pretese di natura economica ed equiparate), mentre il
rimaneva contumace;
”. Controparte_5
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale ha così statuito:
“-previa disapplicazione del provvedimento del del 26 aprile 2022: Parte_1
A) dichiara tenuto e condanna il al riconoscimento, in capo al Parte_1 maresciallo dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere” nei sensi Per_1 di cui in motivazione, disponendo l'inserimento del nominativo del medesimo nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal : Controparte_5
B) condanna il , a favore di ciascuno dei ricorrenti: Parte_1
B) B1) al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04, oltre perequazione, con decorrenza 11 aprile 2012;
C) B2) al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art.
4 comma 238 legge 350/05, oltre perequazione, con decorrenza 11 aprile 2012;
B3) al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C);
B4) al riconoscimento del beneficio dell'esenzione ticket sanitari;
B5) al riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04;
-dichiara interamente compensate le spese nei confronti del;
Controparte_5
-compensa per 1/3 le spese nei confronti del , con condanna di Parte_1 quest'ultimo a rimborsare ai ricorrenti -e per essi al loro difensore che si dichiara antistatario- i restanti 2/3, 2/3 liquidati in complessivi euro 4000,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.;
Al riguardo il primo giudice, in punto di eccezione di prescrizione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 17440/2022) in virtù del quale l'azione tesa all'accertamento della condizione di vittima del dovere, in quanto volta al riconoscimento di uno status, è imprescrittibile, imprescrittibilità che, però, non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008,
e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe
"C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 - possono essere riconosciuti solo nei limiti della prescrizione ordinaria decennale.
Così definito il regime prescrizionale applicabile, il primo giudice ha ritenuto che le allegazioni circa il possesso dello status di vittima equiparata alle vittime del dovere, in capo al , avessero Per_1 incontrato soltanto generiche contestazioni da parte del “in quanto Parte_1 comprendiate nella non circostanziata affermazione (peraltro smentita dalla documentazione ex adverso prodotta con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha portato al decesso il predetto) della “assenza di particolari condizioni ambientali o operative nel servizio…” (affermazione inoltre resa, probabilmente per un refuso, in riferimento a soggetto diverso dal ”. Per_1
Nel merito, poi, la documentazione prodotta in atti e, segnatamente, i rapporti informativi sul servizio del de cuius, avevano consentito di appurare come egli fosse stato esposto a lungo e continuativo effetto nocivo di sostanze e solventi acidi, legate in particolare alle operazioni di saldatura, oltre che ai fumi di scarico degli autoveicoli, nonché alle emissioni di solventi e lubrificanti, considerati tali fattori appunto alla base della patologia;
inoltre i locali ove le lavorazioni erano svolte non erano previsti (come invece la normativa attuale prevederebbe) come adeguatamente aerati, mancando i moderni sistemi di purificazione e estrazione dell'aria, poi imposti dalla normativa antiinfortunistica.
, ancora, aveva lavorato senza uso di DPI specifici, nonché difettando formazione specifica Per_1
o visite periodiche, misure di sicurezza oggi invece previste che costituiscono il parametro per definire straordinariamente pericoloso, a termini del comma 564, un servizio svolto in tale
“diacronica” situazione di insicurezza.
Pertanto, sarebbe evidente, da quanto dedotto e provato, che al tempo della prestazione del servizio del Sig. questi fosse oggettivamente esposto a fattori nocivi oggettivamente straordinari, Per_1 nella nozione appunto “diacronica” fornita dalla Cassazione (ex plurimis: Cass., 13 febbraio 2019,
n.4238 e numerose successive).
La sentenza appellata, quindi, ha accolto le domande dei ricorrenti odierni appellati, con esclusione dei ratei della speciale elargizione pretesi sino all'11.4.2012, decennio anteriore alla proposizione dell'istanza in via amministrativa.
In considerazione della ritenuta parziale reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato per un terzo le spese del grado, ponendo la residua quota a carico del , parte Parte_1 prevalentemente soccombente.
Ha proposto appello il , lamentando, con la prima articolata censura, l'errore Parte_1 nel quale sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento della condizione di vittima del dovere, affermazione sulla riconosciuta natura di status della predetta qualità. Al riguardo, richiamata giurisprudenza della Corte di Appello di Genova,
l'appellante ha argomentato che potrebbero configurarsi come misure indisponibili, per il fondamento costituzionale dell'assistenza sociale, di cui all'art. 38 della Costituzione, solo quelle destinate a soddisfare esigenze primarie di vita del cittadino, mentre i benefici a favore delle vittime del dovere integrerebbero semmai un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” (Cass. 23300/2016) ed avrebbero quindi anche una natura indennitaria, oltre che assistenziale.
In tale prospettiva i benefici riconosciuti alle Vittime del Dovere (o equiparate) presupporrebbero sì la sussistenza di condizioni di salute gravemente menomate o addirittura il decesso, ma prescinderebbero dal possesso di determinati condizioni reddituali (rectius, dal superamento di determinate soglie) o da altri presupposti indicativi della mancanza di mezzi necessari per vivere, con la conseguenza che potrebbero essere erogati anche a soggetti che non versino in tali condizioni.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il merito della decisione gravata, per avere il
Tribunale giudicato applicabile al caso di specie la tutela apprestata dall'ordinamento giuridico in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell'art.1, comma 564, della legge n.
266/2005, in mancanza del rigoroso accertamento della sussistenza del requisito della “particolarità delle condizioni ambientali od operative”, non essendo sufficiente a consentire l'estensione all'invalido per servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere la mera presenza di un rischio generico connesso all'insalubrità dell'ambiente di lavoro.
Si sono costituiti gli appellati, domandando il rigetto dell'appello e non proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza appellata con il quale è stata in parte respinta la domanda per prescrizione di crediti maturati fino al decennio anteriore l'istanza amministrativa.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'impugnazione è infondata.
Quanto al primo motivo di appello, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 17440/2022), in virtù del quale la condizione di vittima del dovere (o equiparata) è uno status, con la conseguenza che il relativo accertamento è imprescrittibile.
A tale condivisibile conclusione la Corte di Cassazione è giunta muovendo dalla considerazione che, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Costituzione,
l'ordinamento si è sempre più fatto carico di individuare gruppi o categorie di individui ai quali riconoscere un nucleo di situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con le pubbliche autorità, collegate a una condizione che contraddistingue il gruppo. In tale prospettiva, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale.
Conseguentemente, deve ormai accogliersi, per la Suprema Corte, una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione);”.
Nozione nella quale rientra certamente la condizione di vittima del dovere.
A tale complesso, lineare, coerente e consolidato argomentare ritiene il Collegio che si debba prestare adesione, senza che in contrario possano rilevare le circostanze che, alcune delle prestazioni connesse allo status abbiano carattere patrimoniale e che, potendo le prestazioni stesse essere trasmesse agli eredi, delle medesime potrebbero fruire anche persone non appartenenti alla categoria alla quale l'ordinamento riconosce la particolare posizione nel rapporto con le pubbliche autorità. Non può essere accolto, poi, nemmeno il secondo motivo di appello.
Il Tribunale non si è limitato, come deduce l'appellante, a ricollegare a una condizione di mero rischio generico, normalmente intrinseco nella prestazione lavorativa di , la sussistenza del diritto Per_1 alle prestazioni previste per la vittima equiparata;
in realtà, la sentenza appellata ha menzionato plurimi e specifici elementi di fatto, tratti dalle fonti probatorie documentali in atti, integranti le
“particolari condizioni ambientali e operative”.
Tale è il richiamo alla mancanza di aerazione dei locali, alla carenza di dispositivi di protezione individuale, all'omessa formazione, tutti elementi di fatto ai quali il primo giudice ha ancorato il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta legale, con un procedimento logico che appare corretto, adeguatamente motivato e basato sulle emergenze processuali.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è infondato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Spese del grado secondo soccombenza, con liquidazione che tiene conto del valore indeterminabile della controversia e con una determinazione tendente ai minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, atteso il carattere ripetitivo della causa.
Il compenso astrattamente liquidabile è, quindi, pari a euro 3.500, con aumento ex art. 4, comma 1.bis del decreto predetto fino a 4.000 euro per avere la difesa degli appellati reso disponibili gli allegati medianti link ipertestuali efficaci.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.000 oltre Cpa e Iva. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE Parte_1 DELLO STATO Appellante contro
, , , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
, parti rappresentate e difese dall'Avv. BAVA ANDREA
[...] Appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2365/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'8.3.2023 e notificata il 13.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.000 oltre Cpa e Iva. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Questi i fatti rilevanti di causa, come descritti dalla sentenza appellata, con ricostruzione che non ha costituito oggetto di specifiche censure ad opera delle parti.
“Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati evocavano in giudizio i convenuti, esponendo: CP_4
1) di essere, rispettivamente, i figli e la vedova del signor primo maresciallo Per_1 dell'esercito italiano, con anzianità di servizio dal 12 settembre 1977 all'1 marzo 2010;
2) di essere stato il de cuius impiegato presso la sezione movimenti e trasporti dell'ufficio logistico, con qualifica di meccanico e di aver svolto per anni funzioni di controllo delle lavorazioni effettuate sugli autoveicoli dell'amministrazione presso la autofficina del reparto, nonché adibito a controlli presso officine esterne;
3) di essere stato esposto per anni, in ragione di tale servizio, continuativamente all'effetto nocivo di sostanze solventi acide, legate in particolare alle operazioni di saldatura, oltre che a fumi di scarico degli autoveicoli ed alle emissioni di solventi e lubrificanti, senza adeguati mezzi di protezione come meglio descritto nella premessa del ricorso;
4) di essere il loro dante causa deceduto in data 31 luglio 2010 a seguito di adenocarcinoma gastrico, malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;
-che, tutto ciò premesso, ritenendo che quest'ultimo rientrasse nella categoria di “soggetti equiparati
a vittime del dovere” di cui all'art. 1, comma 564, legge 266/2005 (così come chiarito dal regolamento introdotto con d.p.r. 243/2006), formulavano domanda di riconoscimento del suddetto dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, onde ottenere i benefici assistenziali iure proprio conseguenti a tale declaratoria;
-che, inopinatamente, il MINISTERO DELLA DIFESA rigettava la domanda assumendo essere intervenuta prescrizione ordinaria, essendo decorsi oltre 10 anni dalla data dell'intervento chirurgico cui fu sottoposto il loro dante causa (data ritenuta dies a quo della suddetta prescrizione);
-che, ritenendo errato ed immotivato tale rigetto ed invece integrati tutti i presupposti in diritto ed in fatto per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al signor
(e dunque all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.p.r. 243/06, Per_1 ai fini della conseguente concessione ai congiunti dei benefici assistenziali iure proprio ex medesimo
d.p.r. nonché art. 1, commi 563 564 l. 266\05 ed ex l. 206\04) evocavano in giudizio i CP_4 convenuti, quanto al (tenutario del suddetto elenco) per la condanna Controparte_5 all'inserimento del nell'elenco stesso e, quanto al , previa Per_1 Parte_1 disapplicazione del provvedimento di cui in premessa, per il pagamento\riconoscimento delle seguenti prestazioni:
I) speciale elargizione di euro 200.000 ex art. 5 comma 5 legge 206/04 con perequazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima (26 agosto 2004) da ripartirsi tra i ricorrenti;
II) speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 con decorrenza 31 luglio 2010, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti;
III) assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/05 di euro 500 mensili oltre perequazione, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti;
IV) beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 legge 244/07, per ciascuno dei ricorrenti;
V) beneficio della c.d. esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4, per ciascuno dei ricorrenti;
VI) diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4, comma 1 lettera C, n.2, per ciascuno dei ricorrenti;
-che, costituendosi in giudizio, il ribadiva l'eccezione di prescrizione Parte_1 già opposta in sede amministrativa ed evidenziava altresì l'assenza dei requisiti di merito legittimanti lo status richiesto (e le conseguenti pretese di natura economica ed equiparate), mentre il
rimaneva contumace;
”. Controparte_5
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale ha così statuito:
“-previa disapplicazione del provvedimento del del 26 aprile 2022: Parte_1
A) dichiara tenuto e condanna il al riconoscimento, in capo al Parte_1 maresciallo dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere” nei sensi Per_1 di cui in motivazione, disponendo l'inserimento del nominativo del medesimo nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal : Controparte_5
B) condanna il , a favore di ciascuno dei ricorrenti: Parte_1
B) B1) al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04, oltre perequazione, con decorrenza 11 aprile 2012;
C) B2) al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art.
4 comma 238 legge 350/05, oltre perequazione, con decorrenza 11 aprile 2012;
B3) al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C);
B4) al riconoscimento del beneficio dell'esenzione ticket sanitari;
B5) al riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04;
-dichiara interamente compensate le spese nei confronti del;
Controparte_5
-compensa per 1/3 le spese nei confronti del , con condanna di Parte_1 quest'ultimo a rimborsare ai ricorrenti -e per essi al loro difensore che si dichiara antistatario- i restanti 2/3, 2/3 liquidati in complessivi euro 4000,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.;
Al riguardo il primo giudice, in punto di eccezione di prescrizione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 17440/2022) in virtù del quale l'azione tesa all'accertamento della condizione di vittima del dovere, in quanto volta al riconoscimento di uno status, è imprescrittibile, imprescrittibilità che, però, non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008,
e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe
"C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 - possono essere riconosciuti solo nei limiti della prescrizione ordinaria decennale.
Così definito il regime prescrizionale applicabile, il primo giudice ha ritenuto che le allegazioni circa il possesso dello status di vittima equiparata alle vittime del dovere, in capo al , avessero Per_1 incontrato soltanto generiche contestazioni da parte del “in quanto Parte_1 comprendiate nella non circostanziata affermazione (peraltro smentita dalla documentazione ex adverso prodotta con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha portato al decesso il predetto) della “assenza di particolari condizioni ambientali o operative nel servizio…” (affermazione inoltre resa, probabilmente per un refuso, in riferimento a soggetto diverso dal ”. Per_1
Nel merito, poi, la documentazione prodotta in atti e, segnatamente, i rapporti informativi sul servizio del de cuius, avevano consentito di appurare come egli fosse stato esposto a lungo e continuativo effetto nocivo di sostanze e solventi acidi, legate in particolare alle operazioni di saldatura, oltre che ai fumi di scarico degli autoveicoli, nonché alle emissioni di solventi e lubrificanti, considerati tali fattori appunto alla base della patologia;
inoltre i locali ove le lavorazioni erano svolte non erano previsti (come invece la normativa attuale prevederebbe) come adeguatamente aerati, mancando i moderni sistemi di purificazione e estrazione dell'aria, poi imposti dalla normativa antiinfortunistica.
, ancora, aveva lavorato senza uso di DPI specifici, nonché difettando formazione specifica Per_1
o visite periodiche, misure di sicurezza oggi invece previste che costituiscono il parametro per definire straordinariamente pericoloso, a termini del comma 564, un servizio svolto in tale
“diacronica” situazione di insicurezza.
Pertanto, sarebbe evidente, da quanto dedotto e provato, che al tempo della prestazione del servizio del Sig. questi fosse oggettivamente esposto a fattori nocivi oggettivamente straordinari, Per_1 nella nozione appunto “diacronica” fornita dalla Cassazione (ex plurimis: Cass., 13 febbraio 2019,
n.4238 e numerose successive).
La sentenza appellata, quindi, ha accolto le domande dei ricorrenti odierni appellati, con esclusione dei ratei della speciale elargizione pretesi sino all'11.4.2012, decennio anteriore alla proposizione dell'istanza in via amministrativa.
In considerazione della ritenuta parziale reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato per un terzo le spese del grado, ponendo la residua quota a carico del , parte Parte_1 prevalentemente soccombente.
Ha proposto appello il , lamentando, con la prima articolata censura, l'errore Parte_1 nel quale sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento della condizione di vittima del dovere, affermazione sulla riconosciuta natura di status della predetta qualità. Al riguardo, richiamata giurisprudenza della Corte di Appello di Genova,
l'appellante ha argomentato che potrebbero configurarsi come misure indisponibili, per il fondamento costituzionale dell'assistenza sociale, di cui all'art. 38 della Costituzione, solo quelle destinate a soddisfare esigenze primarie di vita del cittadino, mentre i benefici a favore delle vittime del dovere integrerebbero semmai un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” (Cass. 23300/2016) ed avrebbero quindi anche una natura indennitaria, oltre che assistenziale.
In tale prospettiva i benefici riconosciuti alle Vittime del Dovere (o equiparate) presupporrebbero sì la sussistenza di condizioni di salute gravemente menomate o addirittura il decesso, ma prescinderebbero dal possesso di determinati condizioni reddituali (rectius, dal superamento di determinate soglie) o da altri presupposti indicativi della mancanza di mezzi necessari per vivere, con la conseguenza che potrebbero essere erogati anche a soggetti che non versino in tali condizioni.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il merito della decisione gravata, per avere il
Tribunale giudicato applicabile al caso di specie la tutela apprestata dall'ordinamento giuridico in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell'art.1, comma 564, della legge n.
266/2005, in mancanza del rigoroso accertamento della sussistenza del requisito della “particolarità delle condizioni ambientali od operative”, non essendo sufficiente a consentire l'estensione all'invalido per servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere la mera presenza di un rischio generico connesso all'insalubrità dell'ambiente di lavoro.
Si sono costituiti gli appellati, domandando il rigetto dell'appello e non proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza appellata con il quale è stata in parte respinta la domanda per prescrizione di crediti maturati fino al decennio anteriore l'istanza amministrativa.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'impugnazione è infondata.
Quanto al primo motivo di appello, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 17440/2022), in virtù del quale la condizione di vittima del dovere (o equiparata) è uno status, con la conseguenza che il relativo accertamento è imprescrittibile.
A tale condivisibile conclusione la Corte di Cassazione è giunta muovendo dalla considerazione che, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Costituzione,
l'ordinamento si è sempre più fatto carico di individuare gruppi o categorie di individui ai quali riconoscere un nucleo di situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con le pubbliche autorità, collegate a una condizione che contraddistingue il gruppo. In tale prospettiva, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale.
Conseguentemente, deve ormai accogliersi, per la Suprema Corte, una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione);”.
Nozione nella quale rientra certamente la condizione di vittima del dovere.
A tale complesso, lineare, coerente e consolidato argomentare ritiene il Collegio che si debba prestare adesione, senza che in contrario possano rilevare le circostanze che, alcune delle prestazioni connesse allo status abbiano carattere patrimoniale e che, potendo le prestazioni stesse essere trasmesse agli eredi, delle medesime potrebbero fruire anche persone non appartenenti alla categoria alla quale l'ordinamento riconosce la particolare posizione nel rapporto con le pubbliche autorità. Non può essere accolto, poi, nemmeno il secondo motivo di appello.
Il Tribunale non si è limitato, come deduce l'appellante, a ricollegare a una condizione di mero rischio generico, normalmente intrinseco nella prestazione lavorativa di , la sussistenza del diritto Per_1 alle prestazioni previste per la vittima equiparata;
in realtà, la sentenza appellata ha menzionato plurimi e specifici elementi di fatto, tratti dalle fonti probatorie documentali in atti, integranti le
“particolari condizioni ambientali e operative”.
Tale è il richiamo alla mancanza di aerazione dei locali, alla carenza di dispositivi di protezione individuale, all'omessa formazione, tutti elementi di fatto ai quali il primo giudice ha ancorato il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta legale, con un procedimento logico che appare corretto, adeguatamente motivato e basato sulle emergenze processuali.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è infondato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Spese del grado secondo soccombenza, con liquidazione che tiene conto del valore indeterminabile della controversia e con una determinazione tendente ai minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, atteso il carattere ripetitivo della causa.
Il compenso astrattamente liquidabile è, quindi, pari a euro 3.500, con aumento ex art. 4, comma 1.bis del decreto predetto fino a 4.000 euro per avere la difesa degli appellati reso disponibili gli allegati medianti link ipertestuali efficaci.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.000 oltre Cpa e Iva. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi