TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/11/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n.4579/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. CA MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._2
CA GI -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 29/05/2025– entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere
1 l'indennità di accompagnamento, la condanna dell' alla CP_1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.9, 10, 11 e 12 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Esame obiettivo: soggetto normotipo in discrete condizioni generali di sanguificazione. Altezza: 180 cm. Peso: 75
Kg.
Cute e annessi: normotrofica e normoelastica. Pannicolo adiposo ben rappresentato. Non edemi declivi. Cicatrice chirurgica ben consolidata da pregresso intervento di asportazione dei linfonodi laterocervicali a sinistra.
Capo: normoconformato, non dolenti alla compressione i punti in corrispondenza dei nervi cranici e dei seni paranasali.
Cavo orale: lieve deviazione della rima buccale, limitata ai gradi terminali l'apertura buccale. Lingua normo-trofica, normostenica, normo-sporta e mobile.
Anarato linfoghiandolare: Linfonodi non visibili né palpabili nelle comuni sedi di repere.
Arti inferiori: normoatteggiati, non deficit perimetrici né di lunghezza. Ginocchia asciutte, non segni di versamento endoarticolare, né di ballottamento rotuleo, integra la motilità dell'arto in toto.
Rachide osteo-articolare: normoatteggiato, spinalgico il tratto cervico-lombare, assenza della contrattura della muscolatura
3 paravertebrale, integra la motilità. Lasegue negativo.
Deambulazione autonoma. Cambi posturali autonomi.
Apparato Respiratorio: torace normoconformato, emitoraci simmetrici e sinergici. F.V.T. normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare, murmure vescicolare lievemente ridotto, respiro aspro, basi polmonari mobili.
Apparato cardiologico: aia cardiaca nei limiti, ritmo sinusale, toni cardiaci due ritmici e con pause libere. Frequenza cardiaca
68/m; P.A.= 130-70 mmHg. Respiro eupnoico a riposo.
Apparato digerente: cicatrice chirurgica a livello dell'ala iliaca destra per prelievo a fini ricostruttivi. Addome piano, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti.
Apparato uro-genitale: negativo bilateralmente, punti Per_1 ureterali non dolenti. Incontinenza urinaria.
Organi di senso: udito sociale valido, durante il colloquio non sono stato costretto ad aumentare il tono della voce e a ripetermi per farmi capire.
Esame neurologico: negativo. RG con oscillazioni. Per_2 mantenuto ai quattro arti, indifferente bilaterale, Per_3
Hoffhman negativo bilateralmente, non dono. Psiche: il soggetto appare vigile, orientato nello spazio e nel tempo;
collaborante, deflesso il tono dell'umore.
Al termine della visita non ho ritenuto opportuno disporre ulteriori esami.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE. Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta da: "Esiti di pregresso intervento di mandibolectomia parziale sx (2023) per carcinoma mucoepidermoide di alto grado con ricostruzione mandibolare in follow-up trimestrale negativo per ripresa di malattia. Disturbo depressivo reattivo".
Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico- legale:
4 Ritengo che le patologie oggi rilevabili erano presenti anche all'epoca della domanda amministrativa, con medesima incidenza funzionale.
Il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di mandibolectomia parziale sinistra per carcinoma mucoepidermoide e trattamento radiante post-operatorio con protoni terminato il
21.09.2023. Attualmente presenta lieve difficoltà nella masticazione dei cibi solidi e liquidi ed ipoestesia emivolto sinistro. Esegue controlli a cadenza trimestrale presso il reparto otorino e maxillo-faciale dell'ospedale di Parma e presso l'Unità
Operativa di Radioterapia di Pavia. Ad oggi tutti i controlli eseguiti non hanno evidenziato segni di ripresa di malattia. La grave patologia affrontata ha indotto un disturbo ansioso- depressivo per il quale assume ansiolitici al bisogno.
Il quadro clinico evidenziato nel suo insieme secondo il DM
05/02/1992 può essere classificato come segue:
Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%
Cod. 7205 disturbo depressivo endoreattivo medio: 25%
In considerazione del quadro clinico-funzionale descritto e tenuto conto della complessità dell'intervento chirurgico subito e delle conseguenti limitazioni residuate si ritiene congrua una valutazione pari al 100%. Non ricorrono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Il Sig. è risultato affetto da: "Esiti di Parte_1 pregresso intervento di mandibolectomia parziale sx (2023) per carcinoma mucoepidermoide di alto grado con ricostruzione mandibolare in follow-up trimestrale negativo per ripresa di malattia. Disturbo depressivo reattivo".
Non ricorrono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU
5 in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
NI RM LA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. CA MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._2
CA GI -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 29/05/2025– entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere
1 l'indennità di accompagnamento, la condanna dell' alla CP_1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.9, 10, 11 e 12 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Esame obiettivo: soggetto normotipo in discrete condizioni generali di sanguificazione. Altezza: 180 cm. Peso: 75
Kg.
Cute e annessi: normotrofica e normoelastica. Pannicolo adiposo ben rappresentato. Non edemi declivi. Cicatrice chirurgica ben consolidata da pregresso intervento di asportazione dei linfonodi laterocervicali a sinistra.
Capo: normoconformato, non dolenti alla compressione i punti in corrispondenza dei nervi cranici e dei seni paranasali.
Cavo orale: lieve deviazione della rima buccale, limitata ai gradi terminali l'apertura buccale. Lingua normo-trofica, normostenica, normo-sporta e mobile.
Anarato linfoghiandolare: Linfonodi non visibili né palpabili nelle comuni sedi di repere.
Arti inferiori: normoatteggiati, non deficit perimetrici né di lunghezza. Ginocchia asciutte, non segni di versamento endoarticolare, né di ballottamento rotuleo, integra la motilità dell'arto in toto.
Rachide osteo-articolare: normoatteggiato, spinalgico il tratto cervico-lombare, assenza della contrattura della muscolatura
3 paravertebrale, integra la motilità. Lasegue negativo.
Deambulazione autonoma. Cambi posturali autonomi.
Apparato Respiratorio: torace normoconformato, emitoraci simmetrici e sinergici. F.V.T. normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare, murmure vescicolare lievemente ridotto, respiro aspro, basi polmonari mobili.
Apparato cardiologico: aia cardiaca nei limiti, ritmo sinusale, toni cardiaci due ritmici e con pause libere. Frequenza cardiaca
68/m; P.A.= 130-70 mmHg. Respiro eupnoico a riposo.
Apparato digerente: cicatrice chirurgica a livello dell'ala iliaca destra per prelievo a fini ricostruttivi. Addome piano, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti.
Apparato uro-genitale: negativo bilateralmente, punti Per_1 ureterali non dolenti. Incontinenza urinaria.
Organi di senso: udito sociale valido, durante il colloquio non sono stato costretto ad aumentare il tono della voce e a ripetermi per farmi capire.
Esame neurologico: negativo. RG con oscillazioni. Per_2 mantenuto ai quattro arti, indifferente bilaterale, Per_3
Hoffhman negativo bilateralmente, non dono. Psiche: il soggetto appare vigile, orientato nello spazio e nel tempo;
collaborante, deflesso il tono dell'umore.
Al termine della visita non ho ritenuto opportuno disporre ulteriori esami.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE. Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta da: "Esiti di pregresso intervento di mandibolectomia parziale sx (2023) per carcinoma mucoepidermoide di alto grado con ricostruzione mandibolare in follow-up trimestrale negativo per ripresa di malattia. Disturbo depressivo reattivo".
Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico- legale:
4 Ritengo che le patologie oggi rilevabili erano presenti anche all'epoca della domanda amministrativa, con medesima incidenza funzionale.
Il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di mandibolectomia parziale sinistra per carcinoma mucoepidermoide e trattamento radiante post-operatorio con protoni terminato il
21.09.2023. Attualmente presenta lieve difficoltà nella masticazione dei cibi solidi e liquidi ed ipoestesia emivolto sinistro. Esegue controlli a cadenza trimestrale presso il reparto otorino e maxillo-faciale dell'ospedale di Parma e presso l'Unità
Operativa di Radioterapia di Pavia. Ad oggi tutti i controlli eseguiti non hanno evidenziato segni di ripresa di malattia. La grave patologia affrontata ha indotto un disturbo ansioso- depressivo per il quale assume ansiolitici al bisogno.
Il quadro clinico evidenziato nel suo insieme secondo il DM
05/02/1992 può essere classificato come segue:
Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%
Cod. 7205 disturbo depressivo endoreattivo medio: 25%
In considerazione del quadro clinico-funzionale descritto e tenuto conto della complessità dell'intervento chirurgico subito e delle conseguenti limitazioni residuate si ritiene congrua una valutazione pari al 100%. Non ricorrono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Il Sig. è risultato affetto da: "Esiti di Parte_1 pregresso intervento di mandibolectomia parziale sx (2023) per carcinoma mucoepidermoide di alto grado con ricostruzione mandibolare in follow-up trimestrale negativo per ripresa di malattia. Disturbo depressivo reattivo".
Non ricorrono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU
5 in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
NI RM LA
6