Articolo 13 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 aprile 1942
Art. 13. Procedimenti speciali.

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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