Sentenza breve 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 13/10/2025, n. 6696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6696 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da:
Consorzio Smaltimento R.S.U. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Lamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Carrozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del seguente titolo costituente giudicato: D.I. n. 591/12 emesso dal Tribunale di Benevento nel procedimento di cui al n.1925/12C R.G., depositato in cancelleria in data 17/8/2012, rilasciato in data 23/8/2012, notificato in data 3-7/9/2012, a ministero dell’Ufficiale Giudiziario
dell’U.N.E.P. del Tribunale di Benevento a mezzo della posta, confermato con sentenza esecutiva n.1490/17, Rep. 2135/2017, pubblicata l’1/8/2017, emessa dalla Sezione Civile del Tribunale di Benevento, nel procedimento iscritto al n. 3311/2012 R.G., notificata a ministero dell’Ufficiale Giudiziario dell’UNEP del Tribunale di Benevento mercé spedizione postale in data 17/11/2017, a seguito della quale in data 22/3/2018 il Tribunale di Benevento ex art. 654 c.p.c. ordinava la esecutività del D.I. per cui in data 22/3/2018 il Cancelliere del predetto Tribunale di Benevento ne apponeva la formula esecutiva, notificata in data 17/11/2017, inoltre anche la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4762/2022, pubblicata il 14/11/2022, nel procedimento R.G. n. 5831/2017, confermava la statuizione assunta in primo grado ed anche tale ultimo provvedimento veniva notificato in data 17/11/2022 al Comune di Ponte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. PP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Consorzio Smaltimento R.S.U. BN1 in liquidazione ha domandato darsi esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 591/2012 adottato all’esito del procedimento r.g. n. 1925/2012, con cui il Tribunale di Benevento ha condannato il Comune di Ponte al pagamento di euro 21.329,44, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 19.04.2012 al soddisfo.
Nel dettaglio deduceva che il Comune di Ponte, nonostante il titolo fosse divenuto esecutivo in seguito alla successiva sentenza confermativa n. 1490/2017, pubblicata in data 01.08.2017 nel procedimento recante n. R.G. 3311/2012, così come notificata per mezzo UNEP in data 17.11.2017, non aveva soddisfatto la pretesa creditoria.
Il Consorzio, inoltre, rappresentava che, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito, azionava altresì la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Benevento, mediante notifica, da ultimo, in data 16.10.2023, dell’atto di precetto a cui faceva seguito, in data 06.12.2024, l’atto di pignoramento presso terzi. Tuttavia, anche tale procedura non ha avuto esito positivo a causa dell’assenza di dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
Da qui la proposizione del presente ricorso, mediante il quale parte ricorrente, oltre a domandare l’ottemperanza al predetto titolo esecutivo, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta affinché si sostituisca nel caso di ulteriore ritardo alla p.a. intimata.
Si è costituito il Comune di Ponte che, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, ne chiede il rigetto.
In particolare, parte resistente sostiene che il credito azionato dal Consorzio è vincolato a disposizione dell’Autorità giudiziaria, visto che, con autonomi atti di pignoramento presso terzi, alcuni creditori di parte ricorrente (tra cui lavoratori- dipendenti e Agenzia delle Entrate), hanno chiesto al Comune, in qualità di terzo, di adempiere nei loro confronti.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto ottemperando divenuti definitivo, stante il passaggio in giudicato della sentenza che, nel rigettare l’opposizione avanzata con atto di citazione, ha confermato il dettato di cui sopra.
Invero, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza:
- il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato presso la sede della resistente amministrazione in data 17.11.2017;
- il presente gravame in ottemperanza è stato notificato in data 20.12.2024, con la conseguenza che, al momento della sua notifica, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Per quanto attiene l’interesse ad agire (anche) in sede di ottemperanza, non sussistono dubbi circa l’ammissibilità del ricorso, considerato che:
- il giudizio di ottemperanza ha carattere cumulativo e non alternativo rispetto alla procedura esecutiva pendente dinanzi al g.o. (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 29 giugno 2015, n. 3442; TAR Campana n. 2229 del 2017);
- le procedure esecutive avviate dai lavoratori- dipendenti del Consorzio si sono tutte concluse con provvedimenti di estinzione, notificati al Comune di Ponte con pec del 05.12.2024 (come da atto allegato dal ricorrente in data 01.09.2025);
- per di più, la procedura esecutiva avviata da Agenzia delle Entrate, oltre ad essere successiva a quella avviata sia con l’atto di pignoramento sia con il presente ricorso ad opera del Consorzio, è stata sospesa dal Tribunale di Benevento.
Pertanto, per le ragioni di cui sopra, non essendo stato il titolo soddisfatto in sede esecutiva dinnanzi al g.o., né sussistendo un legittimo impedimento al pagamento in favore del Consorzio per la presenza di procedure esecutive avviate da terzi, la domanda attorea deve essere accolta.
Va, quindi, ordinato al Comune di Ponte di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, oltre i relativi interessi legali. Il pagamento dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ponte di dare esecuzione al decreto ingiuntivo azionato entro sessanta giorni dalla notifica di parte.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Benevento con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP SI, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP SI |
IL SEGRETARIO