Articolo 10 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 9Articolo 11
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26 novembre 1957
Art. 10.
Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957