Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
In base al principio generale che si ricava dall'art. 1, comma decimo, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e dal complesso della disciplina che regola la pensione di vecchiaia, le prestazioni erogate dall'INPS ai lavoratori invalidi (assegno di invalidità e pensione di inabilità, secondo la suddetta legge n. 222 del 1984, nonché pensione di invalidità, secondo le disposizioni di legge anteriori) si trasformano in pensione di vecchiaia nella ricorrenza di tutti i requisiti - di età, di assicurazione e di contribuzione - previsti dalla legge per questo tipo di prestazione, mentre ciò non si verifica per la pensione di anzianità, in relazione alla quale non è ammessa alcuna conversione automatica, operando, in mancanza di espressa previsione legislativa, il diverso generale principio del diritto di mutamento del titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. RAVÀ 124, presso ANMIL, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FIRRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10799/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/08/99 R.G.N. 7188/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FIRRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.5.1997 AN CA, vedova di OR GO, conveniva in giudizio l'INPS avanti al PR di Genova ed esponeva: che il coniuge deceduto era titolare di rendita INAIL e che l'istituto assicuratore le aveva riconosciuto il trattamento di rendita ai superstiti;
che con provvedimento del 25.11.1996 l'INPS le aveva riconosciuto la pensione di reversibilità S.O. n. 20230776 in relazione alla pensione I.O. goduta dal coniuge deceduto;
che con successivo provvedimento del 22.1.1997 l'INPS le aveva revocato la pensione S.O. ai sensi dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, non essendo questa cumulabile con la rendita INAIL;
che il coniuge, OR GO, aveva comunque maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, avendo raggiunto una contribuzione effettiva di 1873 contributi settimanali. Tutto ciò premesso chiedeva al PR di accertare la illegittimità del provvedimento di revoca della pensione n. 20230776 e di condannare l'INPS alla ricostituzione della pensione di reversibilità ed alla restituzione di quanto indebitamente ritenuto.
Costituitosi il contraddittorio il PR, con sentenza depositata il 29.7.1998, rigettava la domanda. L'appello proposto dalla pensionata veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Genova con sentenza depositata il 3.8.1999. In motivazione il Tribunale osservava che correttamente il trattamento INPS era stato revocato a norma dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335/1995, poiché la ricorrente era titolare di due trattamenti fondati sulla stessa invalidità da cui era affetto il coniuge deceduto, uno corrisposto dall'INAIL e l'altro dall'INPS. Rilevava, altresì, che non era neppure possibile la conversione della pensione di reversibilità derivante dalla inabilità del marito in pensione di reversibilità per vecchiaia, atteso che non risultava essere stata mai proposta in sede amministrativa domanda all'INPS da parte del titolare poi deceduto o dei suoi eredi per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
Avverso questa sentenza la pensionata ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, denunciando violazione dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, la ricorrente sostiene che la conversione della pensione I.O. in pensione di vecchiaia può essere disposta dal giudice adito anche in mancanza di previa domanda in sede amministrativa qualora sussistano gli elementi costitutivi del diritto, e cioè i requisiti anagrafici e contributivi;
una siffatta trasformazione avrebbe di conseguenza comportato nel caso di specie la inapplicabilità del divieto di cumulo disposto dalla norma sopra citata in quanto le due pensioni non avrebbero più origine dallo stesso evento invalidante. Il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni. Osserva la Corte che nella specie la ricorrente non ha contestato l'applicabilità del divieto di cumulo disposto dall'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, derivando i due trattamenti pensionistici da uno stesso evento invalidante;
la ricorrente ha invece lamentato la mancata conversione della pensione I.O. in pensione V.O., con conseguente non operatività del predetto divieto di cumulo per il diverso fondamento dei due trattamenti (infortunio o malattia professionale per l'uno, vecchiaia per l'altro). Il Tribunale ha respinto l'appello con una motivazione insufficiente e lacunosa che non consente di ricostruire l'iter argomentativo posto da quel giudice a base della decisione.
Dalla sentenza impugnata, infatti, non è possibile ricavare con sicurezza se il marito della ricorrente in vita godesse di pensione di invalidità in base alla legislazione precedente il 1984, ovvero di un assegno mensile di invalidità (che non è reversibile ai superstiti, ai quali spetta la pensione di reversibilità in base alle norme che disciplinano detta pensione nella gestione previdenziale di competenza, cfr. art. 1 comma 6 legge n. 222 del 1984), oppure della pensione di inabilità (che è reversibile ai superstiti, cfr. art. 2 comma 3 legge n. 222 del 1984). Nè è possibile stabilire se al momento della morte (di cui non è indicata la data) il marito della ricorrente avesse maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, ovvero avesse maturato soltanto i requisiti per la pensione di anzianità.
Al riguardo il Collegio non può non rilevare che in effetti, a norma dell'art. 1 comma 10 della legge n. 222 del 1984, "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia", senza necessità di apposita domanda amministrativa dell'interessato; norma questa che non è stata riprodotta nel successivo art. 2 che disciplina la diversa fattispecie della pensione di inabilità, senza peraltro che da ciò possa ricavarsi un principio contrario, posto che la trasformazione si deve ritenere egualmente ammissibile sia in caso di pensione di inabilità, riconosciuta in base alla suddetta legge n. 222 del 1984, sia in caso di pensione di invalidità riconosciuta in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n. 6603, alla cui motivazione si rinvia per l'esposizione delle ragioni poste a base della medesima). D'altra parte la decisione del Tribunale di ritenere improponibile la domanda giudiziale perché non era stata proposta alcuna domanda amministrativa prima dell'azione giudiziaria, presuppone l'accertamento della situazione assicurativa e previdenziale del de cuius, che invece non si ricava affatto dalla motivazione della sentenza.
Va precisato, in proposito, che il principio di automatica conversione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità o di invalidità in pensione di vecchiaia, non è applicabile all'ipotesi in cui il titolare dell'assegno o della pensione sia in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi per la sola pensione di anzianità. In questo caso non vi può essere alcuna automatica conversione, operando il diverso generale principio del divieto di mutamento del titolo, in mancanza di una espressa previsione legislativa, non potendosi al riguardo condividere il diverso principio enunciato nella sentenza n. 1821 del 20 febbraio 1998 di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, che non ha trovato alcun seguito nella successiva giurisprudenza. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio ad un altro giudice che dovrà accertare se il marito della ricorrente godesse in vita della pensione di invalidità secondo la legislazione in vigore prima del 1984, ovvero, ai sensi della legge n. 222 del 1984, dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità e se il defunto al momento del decesso avesse maturato o meno i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia o avesse maturato soltanto i requisiti per quella di anzianità, uniformandosi al seguente principio di diritto:
In base al principio generale che si ricava dall'art. 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dal complesso della disciplina che regola la pensione di vecchiaia, le prestazioni erogate dall'INPS ai lavoratori invalidi (assegno di invalidità e pensione di inabilità secondo la suddetta legge n. 222 del 1984, nonché pensione di invalidità, secondo le disposizioni di legge anteriori) trasformano il relativo titolo in pensione di vecchiaia nella ricorrenza di tutti i requisiti - di età, di assicurazione e di contribuzione - previsti dalla legge per questo tipo di prestazione, mentre diversamente è a dirsi per la pensione di anzianità, in relazione alla quale non è ammessa alcuna possibilità di trasformazione.
All'esito delle indagini sopra indicate e tenuto conto dei relativi risultati, il giudice di rinvio dovrà altresì (eventualmente) appurare se nel caso di specie debba farsi applicazione del divieto di cumulo disposto dall'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, tenendo conto dello ius superveniens rappresentato in materia dalle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 2, del d.l. 24 novembre 2000 n. 346 (non convertito in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) e dagli articoli 73 comma 1 e 78 comma 20 della medesima legge n. 388 del 2000. Per tutte le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003