CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Rimborsi da Anomalie Bancarie e Finanziarie: Come Si OttengonoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18732 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RR OV, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 26.10.2022; visti gli atti, I provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SU Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avv. Gianluca Gartitano, in difesa di RR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.10.2022, il Tribunale di Cosenza ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di OV RR contro i decreti con cui il PM presso il medesimo Tribunale aveva disposto il Penale Sent. Sez. 2 Num. 18732 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 sequestro di smartphone, PDC e varie periferiche, di un effetto cambiario e di un documento manoscritto, tutti meglio specificati nel relativo verbale;
2. ricorre pe, cassazione il difensore del RR deducendo: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen. ed agli artt. 8 D. Lg.vo 74 del 2000 e 644 cod. pen.: rileva che il provvedimento del Tribunale di Cosenza risulta caratterizzato ad una motivazione del tutto apparente e, per altri aspetti, mancante, con riguardo, per un verso, al vincolo di pertinenzialità tra i beni attinti dalla misura ed i reati contestati e, per altro verso, al fumus commissi delicti;
osserva che i giudici del riesame, dopo aver premesso i termini del loro scrutinio, lo hanno in realtà omesso;
sottolinea, quanto al fumus del delitto di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 74 del 2000, come il provvedimento abbia insistito sulla figura del ricorrente quale amministratore di fatto senza, tuttavia, evidenziare alcunché circa la fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture;
segnala che analoga omissione si registra con riguardo al delitto di usura rispetto al quale il provvedimento non prende in esame le censure articolate dalla difesa alla luce del tenore delle conversazioni intercettate;
3. la difesa ha tramesso, nei termini, motivi nuovi insistendo, con il richiamo di decisioni di questa Corte, sulla necessità di una motivazione del provvedimento di sequestro che dia conto della natura dell'illecito oggetto dell'accertamento e della strumentalità del sequestro rispetto all'esigenza di ricostruzione del fatto e della responsabilità; segnala che, nel caso di esame, si è in presenza di un provvedimento che non è motivato su tali profili ed ha assunto una finalità meramente esplorativa tenuto conto che, quanto al delitto di usura, esso risulta già escluso sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa;
rileva che, in ogni caso, oltre al profilo del fumus, il decreto di sequestro deve riposare anche sulla ravvisata esistenza di un periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del 9 provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). E' altrettanta consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). In sede di riesame del sequestro probatorio, peraltro, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019, Pino, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento del Tribunale di Napoli si è in realtà conformato a tali principi. 3 Risulta, infatti, che, in sede di riesame, il PM aveva depositato il provvedimento di restituzione avendo proceduto - con l'ausilio di un consulente tecnico - alla estrazione di copia forense dagli apparati elettronici attinti dal sequestro;
ciò non di meno, la difesa, depositata una memoria, aveva invece insistito nella trattazione del ricorso. Ribadito (correttamente) che, nonostante la intervenuta restituzione degli apparati, permane l'interesse del ricorrente ad una pronuncia, il Tribunale ha fatto presente che il decreto del PM era stato adottato dopo l'annullamento, in sede di riesame, di un precedente decreto di convalida ed ha sostenuto che il nuovo decreto, a differenza del primo, conteneva una compiuta descrizione delle ipotesi criminose addebitate all'indagato e la indicazione delle finalità probatorie perseguite con il sequestro. Ha argomentato sulla finalità del sequestro di apparati elettronici "... da cui potrebbero emergere dei collegamenti reali tra l'indagato e l'impresa richiamata ed altre imprese formalmente a lui estranee, nonché gli interessi economici coltivati attraverso fatturazioni che appaiono non conformi ad operazioni reali" (cfr., pag. 3 della ordinanza). Ha aggiunto che "... anche con riferimento al sequestro connesso alle ipotesi di usura nei riguardi di EL ES, gli elementi in atti (...) fanno emergere dei rapporti di credito-debito tra le parti in causa con equivoche dazioni di garanzie reali (una carta, verosimilmente un bancomat), di tal che si giustifica il sequestro sia dei dispositivi che del titolo, da ritenersi peraltro corpo del reato" (cfr., ancora, ivi). 3. Ebbene, fermo che la sola lettura del decreto del PM consente di rilevare la compiutezza della motivazione su cui esso è fondato, non soltanto con riguardo al profilo del fumus (per i reati di usura e di emissione di fatture per operazioni inesistenti) ma, anche - alla luce degli elementi sin'allora emersi anche attraverso l'attività di intercettazione - quanto alla funzionalità del disposto sequestro probatorio rispetto agli accertamenti ritenuti indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. La difesa, invero, lamenta che il Tribunale si è soffermato sull'aspetto relativo alla qualifica del RR come amministratore "di fatto" senza spendere alcuna considerazione, invece, in relazione alla pur provvisoria contestazione relativa ai delitti di cui all'art. 644 cod. pen. e 8 D. Lg.vo 74 del 2000. Va rilevato, allora, che - con la memoria depositata in sede di riesame - la difesa, con riguardo al sequestro finalizzato all'accertamento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si era limitata, per l'appunto, a contestare la qualifica "soggettiva" del ricorrente (cfr., pagg.
1-3 della memoria) senza sollevare alcun rilievo sull'aspetto oggettivo del delitto in esame. 4 Ed è allora opportuno ribadire che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di cautela reale o personale, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi;
ne consegue che, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De Salvo, Rv. 191961 - 01). Quanto al profilo relativo alla contestazione provvisoria del delitto di usura, il Tribunale ha, sia pure sinteticamente, evocato le risultanze derivanti dagli elementi sin'allora acquisiti e rappresentati dagli esiti della attività di intercettazione e dei servizi di OCP laddove, come è evidente, non è consentito, in questa sede, e nei limiti di sindacabilità dei provvedimenti in materia di cautela reale, sollevare questioni legate alla "interpretazione" o alla "lettura" del contenuto delle conversazioni captate. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.3.2023
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SU Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avv. Gianluca Gartitano, in difesa di RR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.10.2022, il Tribunale di Cosenza ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di OV RR contro i decreti con cui il PM presso il medesimo Tribunale aveva disposto il Penale Sent. Sez. 2 Num. 18732 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 sequestro di smartphone, PDC e varie periferiche, di un effetto cambiario e di un documento manoscritto, tutti meglio specificati nel relativo verbale;
2. ricorre pe, cassazione il difensore del RR deducendo: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen. ed agli artt. 8 D. Lg.vo 74 del 2000 e 644 cod. pen.: rileva che il provvedimento del Tribunale di Cosenza risulta caratterizzato ad una motivazione del tutto apparente e, per altri aspetti, mancante, con riguardo, per un verso, al vincolo di pertinenzialità tra i beni attinti dalla misura ed i reati contestati e, per altro verso, al fumus commissi delicti;
osserva che i giudici del riesame, dopo aver premesso i termini del loro scrutinio, lo hanno in realtà omesso;
sottolinea, quanto al fumus del delitto di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 74 del 2000, come il provvedimento abbia insistito sulla figura del ricorrente quale amministratore di fatto senza, tuttavia, evidenziare alcunché circa la fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture;
segnala che analoga omissione si registra con riguardo al delitto di usura rispetto al quale il provvedimento non prende in esame le censure articolate dalla difesa alla luce del tenore delle conversazioni intercettate;
3. la difesa ha tramesso, nei termini, motivi nuovi insistendo, con il richiamo di decisioni di questa Corte, sulla necessità di una motivazione del provvedimento di sequestro che dia conto della natura dell'illecito oggetto dell'accertamento e della strumentalità del sequestro rispetto all'esigenza di ricostruzione del fatto e della responsabilità; segnala che, nel caso di esame, si è in presenza di un provvedimento che non è motivato su tali profili ed ha assunto una finalità meramente esplorativa tenuto conto che, quanto al delitto di usura, esso risulta già escluso sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa;
rileva che, in ogni caso, oltre al profilo del fumus, il decreto di sequestro deve riposare anche sulla ravvisata esistenza di un periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del 9 provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). E' altrettanta consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). In sede di riesame del sequestro probatorio, peraltro, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019, Pino, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento del Tribunale di Napoli si è in realtà conformato a tali principi. 3 Risulta, infatti, che, in sede di riesame, il PM aveva depositato il provvedimento di restituzione avendo proceduto - con l'ausilio di un consulente tecnico - alla estrazione di copia forense dagli apparati elettronici attinti dal sequestro;
ciò non di meno, la difesa, depositata una memoria, aveva invece insistito nella trattazione del ricorso. Ribadito (correttamente) che, nonostante la intervenuta restituzione degli apparati, permane l'interesse del ricorrente ad una pronuncia, il Tribunale ha fatto presente che il decreto del PM era stato adottato dopo l'annullamento, in sede di riesame, di un precedente decreto di convalida ed ha sostenuto che il nuovo decreto, a differenza del primo, conteneva una compiuta descrizione delle ipotesi criminose addebitate all'indagato e la indicazione delle finalità probatorie perseguite con il sequestro. Ha argomentato sulla finalità del sequestro di apparati elettronici "... da cui potrebbero emergere dei collegamenti reali tra l'indagato e l'impresa richiamata ed altre imprese formalmente a lui estranee, nonché gli interessi economici coltivati attraverso fatturazioni che appaiono non conformi ad operazioni reali" (cfr., pag. 3 della ordinanza). Ha aggiunto che "... anche con riferimento al sequestro connesso alle ipotesi di usura nei riguardi di EL ES, gli elementi in atti (...) fanno emergere dei rapporti di credito-debito tra le parti in causa con equivoche dazioni di garanzie reali (una carta, verosimilmente un bancomat), di tal che si giustifica il sequestro sia dei dispositivi che del titolo, da ritenersi peraltro corpo del reato" (cfr., ancora, ivi). 3. Ebbene, fermo che la sola lettura del decreto del PM consente di rilevare la compiutezza della motivazione su cui esso è fondato, non soltanto con riguardo al profilo del fumus (per i reati di usura e di emissione di fatture per operazioni inesistenti) ma, anche - alla luce degli elementi sin'allora emersi anche attraverso l'attività di intercettazione - quanto alla funzionalità del disposto sequestro probatorio rispetto agli accertamenti ritenuti indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. La difesa, invero, lamenta che il Tribunale si è soffermato sull'aspetto relativo alla qualifica del RR come amministratore "di fatto" senza spendere alcuna considerazione, invece, in relazione alla pur provvisoria contestazione relativa ai delitti di cui all'art. 644 cod. pen. e 8 D. Lg.vo 74 del 2000. Va rilevato, allora, che - con la memoria depositata in sede di riesame - la difesa, con riguardo al sequestro finalizzato all'accertamento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si era limitata, per l'appunto, a contestare la qualifica "soggettiva" del ricorrente (cfr., pagg.
1-3 della memoria) senza sollevare alcun rilievo sull'aspetto oggettivo del delitto in esame. 4 Ed è allora opportuno ribadire che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di cautela reale o personale, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi;
ne consegue che, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De Salvo, Rv. 191961 - 01). Quanto al profilo relativo alla contestazione provvisoria del delitto di usura, il Tribunale ha, sia pure sinteticamente, evocato le risultanze derivanti dagli elementi sin'allora acquisiti e rappresentati dagli esiti della attività di intercettazione e dei servizi di OCP laddove, come è evidente, non è consentito, in questa sede, e nei limiti di sindacabilità dei provvedimenti in materia di cautela reale, sollevare questioni legate alla "interpretazione" o alla "lettura" del contenuto delle conversazioni captate. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.3.2023