CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2023, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FI MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 2/5/2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA AR, che ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;
lette le conclusioni dell'avvocato Fabrizio Forcinella, difensore delle parti civili, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni dell'avvocato Carolina Nicolosi, difensore dell'imputato, la quale ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10361 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di calunnia continuata, commessa mediante la presentazione di due distinti esposti (in data 8 ottobre 2013 e 26 febbraio 2015) con i quali denunciava la commissione, da parte di EL RN e TA RC, di reati in materia edilizia;
l'imputato veniva anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione relativamente alla calunnia commessa in data 8 ottobre 2013, maturata prima della pronuncia di secondo grado. In particolare, si evidenzia che il riconoscimento della continuazione tra tale episodio e quello successivo del 2015, non incide sull'autonomo computo del termine di prescrizione per ciascun fatto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, rappresentando come l'imputato non avesse affatto contezza dell'insussistenza dei reati urbanistici. A tal fine, si sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio e le allegazioni difensive contenute nella memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, l'imputato non avrebbe affermato di aver visto una sola volta il garage di proprietà del RC, avendo, invece, precisato di conoscere bene lo stato dei luoghi e di aver notato in più occasione le modifiche che vi stava apportando il RC, nonché di aver spesso sentito i tipici rumori derivanti da lavori edili e di aver visto cumuli di calcinacci. In buona sostanza, l'imputato avrebbe riferito di una pluralità di elementi che - anche in considerazione di quanto in precedenza riferitogli dal RC - lo avevano indotto a ritenere che il predetto avesse trasformato il locale garage in un locale abitativo, collegato mediante una scala al soprastante appartamento. Inoltre, l'imputato, in entrambi gli esposti, aveva sempre utilizzato formule dubitative, limitandosi a richiedere l'accertamento della regolarità urbanistica dei lavori eseguiti e la conformità delle trasformazioni rispetto alle risultanze catastali. Infine, si evidenzia che nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel 2016, si riconosceva che nella proprietà del RC erano state realizzate opere in parziale difformità che, tuttavia, integravano un illecito amministrativo e non penale. Tale circostanza conformerebbe ulteriormente l'insussistenza dell'elemento soggettivo. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla dedotta 2 nullità del capo di imputazione, con il quale si evidenziava che erroneamente era stata contestata la presentazione di denunce-querele, essendosi l'imputato limitato a formulare mere segnalazioni di presunte irregolarità urbanistiche non necessariamente costituenti reato. 2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce il vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni liquidati in favore delle parti civili in misura paritaria. Si sostiene che difetterebbe la prova del danno patrimoniale nei confronti del RC, nei cui confronti non sarebbe stato avviato alcun procedimento penale, potendosi al più sostenere che la sola RN avrebbe subito un pregiudizio, atteso che quest'ultima era stata oggetto di indagine. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente l'omessa dichiarazione, fin dal giudizio di appello, dell'intervenuta prescrizione relativamente all'esposto presentato nel 2013 è fondato. Il fatto risulta ampiamente prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello intervenuta in data 2 maggio 2022, considerando il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), pur ove si tenga conto della sospensione di 64 giorni conseguente all'emergenza pandemica. Né può rilevare la continuazione di tale condotta con quella successivamente realizzata nel 2015, atteso che nel caso di specie è applicabile la previsione del novellato art. 158, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui occorre tener conto, come dies a quo di decorrenza dei termini, della data di commissione dei singoli episodi criminosi e non più della data di cessazione della continuazione. 2.1. Peraltro, occorre dar atto dell'intervenuta prescrizione anche con riguardo al reato commesso nel 2015, dovendosi condividere la concorde richiesta in tal senso formulato dall'imputato e dal Procuratore generale, i quali hanno segnalato che - pur tenendo conto del periodo di sospensione "covid" - l'effetto estintivo si è verificato alla data del 29 ottobre 2022. 3. In considerazione della pronuncia di condanna in favore della parte civile, i motivi di ricorso proposti dall'imputato vanno ugualmente esaminati nel merito. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta 3 l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di aver chiesto la verifica della regolarità urbanistica delle opere edili eseguite dalle parti civili, nel fondato timore che fosse in corso di realizzazione una modifica della destinazione d'uso del locale garage e che tali opere potessero minare anche la stabilità dell'immobile. Si assume, pertanto, che gli esposti - oltre a non denunciare espressamente la commissione di reati - erano volti a richiedere una doverosa verifica da parte degli organi competenti, senza che nell'esposizione dei fatti venisse attribuita alle parti civili la commissione di reati, nella consapevolezza della loro infondatezza. 4.1. Si ritiene che le doglianze proposte dal ricorrente siano state correttamente affrontate e risolte dai giudici di merito, i quali hanno concordemente evidenziato come l'imputato, aveva espressamente ipotizzato la commissione di reati urbanistici, nonostante avesse la piena consapevolezza che, quanto meno alcune delle opere indicate, erano già preesistenti. In particolare, si evidenzia che la presenza di una porta-finestra e di una scala in ferro erano sicuramente preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi RN e RC, per essere state realizzate dalla moglie del fratello dell'imputato. A ciò si aggiunga che l'imputato non si limitava affatto ad ipotizzare la modifica della destinazione d'uso dell'autorimessa, ma ne affermava l'effettiva destinazione ad unità abitativa, anche in occasione della presentazione del secondo esposto. 4.2. Rispetto alla conforme valutazione compiuta dai giudici di merito, non si ritiene che vi sia stata un'omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio che, invero, sono state ritenute inidonee a superare il dato oggettivo costituito dai fatti denunciati dall'imputato. È pur vero che, per consolidata giurisprudenza, il reato di calunnia presuppone la consapevolezza da parte del denunciante della falsità dell'addebito, ma nel caso di specie non sono stati ravvisati - secondo un giudizio di merito non affetto da manifesta illogicità o contraddittorietà - elementi idonei a far dubitare di tale consapevolezza. 5. Il terzo motivo di ricorso, concernente la ritenuta nullità del capo di imputazione è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente evidenziare come la formulazione della contestazione non presenti alcun elemento di incertezza, tale da aver potuto arrecare un pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa. 6. Il quarto motivo di ricorso concerne la ritenuta erronea determinazione del danno liquidato in favore delle parti civili. Il motivo è infondato, avendo i giudici 4 di merito operato una liquidazione su base equitativa, considerando sia il danno patrimoniale che morale e non ravvisando ragioni per operare una distinzione tra la posizione dei coniugi Veni-RC. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, nella quale si indicavano espressamente gli elementi di valutazione del danno, valorizzando il fatto che l'imputato - in contesto di accesa litigiosità con le parti civili - aveva realizzato plurime condotte ostruzionistiche. 7. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, stante l'intervenuta prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato in relazione alle statuizioni civili, con conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.690, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA AR, che ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;
lette le conclusioni dell'avvocato Fabrizio Forcinella, difensore delle parti civili, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni dell'avvocato Carolina Nicolosi, difensore dell'imputato, la quale ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10361 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di calunnia continuata, commessa mediante la presentazione di due distinti esposti (in data 8 ottobre 2013 e 26 febbraio 2015) con i quali denunciava la commissione, da parte di EL RN e TA RC, di reati in materia edilizia;
l'imputato veniva anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione relativamente alla calunnia commessa in data 8 ottobre 2013, maturata prima della pronuncia di secondo grado. In particolare, si evidenzia che il riconoscimento della continuazione tra tale episodio e quello successivo del 2015, non incide sull'autonomo computo del termine di prescrizione per ciascun fatto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, rappresentando come l'imputato non avesse affatto contezza dell'insussistenza dei reati urbanistici. A tal fine, si sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio e le allegazioni difensive contenute nella memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, l'imputato non avrebbe affermato di aver visto una sola volta il garage di proprietà del RC, avendo, invece, precisato di conoscere bene lo stato dei luoghi e di aver notato in più occasione le modifiche che vi stava apportando il RC, nonché di aver spesso sentito i tipici rumori derivanti da lavori edili e di aver visto cumuli di calcinacci. In buona sostanza, l'imputato avrebbe riferito di una pluralità di elementi che - anche in considerazione di quanto in precedenza riferitogli dal RC - lo avevano indotto a ritenere che il predetto avesse trasformato il locale garage in un locale abitativo, collegato mediante una scala al soprastante appartamento. Inoltre, l'imputato, in entrambi gli esposti, aveva sempre utilizzato formule dubitative, limitandosi a richiedere l'accertamento della regolarità urbanistica dei lavori eseguiti e la conformità delle trasformazioni rispetto alle risultanze catastali. Infine, si evidenzia che nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel 2016, si riconosceva che nella proprietà del RC erano state realizzate opere in parziale difformità che, tuttavia, integravano un illecito amministrativo e non penale. Tale circostanza conformerebbe ulteriormente l'insussistenza dell'elemento soggettivo. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla dedotta 2 nullità del capo di imputazione, con il quale si evidenziava che erroneamente era stata contestata la presentazione di denunce-querele, essendosi l'imputato limitato a formulare mere segnalazioni di presunte irregolarità urbanistiche non necessariamente costituenti reato. 2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce il vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni liquidati in favore delle parti civili in misura paritaria. Si sostiene che difetterebbe la prova del danno patrimoniale nei confronti del RC, nei cui confronti non sarebbe stato avviato alcun procedimento penale, potendosi al più sostenere che la sola RN avrebbe subito un pregiudizio, atteso che quest'ultima era stata oggetto di indagine. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente l'omessa dichiarazione, fin dal giudizio di appello, dell'intervenuta prescrizione relativamente all'esposto presentato nel 2013 è fondato. Il fatto risulta ampiamente prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello intervenuta in data 2 maggio 2022, considerando il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), pur ove si tenga conto della sospensione di 64 giorni conseguente all'emergenza pandemica. Né può rilevare la continuazione di tale condotta con quella successivamente realizzata nel 2015, atteso che nel caso di specie è applicabile la previsione del novellato art. 158, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui occorre tener conto, come dies a quo di decorrenza dei termini, della data di commissione dei singoli episodi criminosi e non più della data di cessazione della continuazione. 2.1. Peraltro, occorre dar atto dell'intervenuta prescrizione anche con riguardo al reato commesso nel 2015, dovendosi condividere la concorde richiesta in tal senso formulato dall'imputato e dal Procuratore generale, i quali hanno segnalato che - pur tenendo conto del periodo di sospensione "covid" - l'effetto estintivo si è verificato alla data del 29 ottobre 2022. 3. In considerazione della pronuncia di condanna in favore della parte civile, i motivi di ricorso proposti dall'imputato vanno ugualmente esaminati nel merito. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta 3 l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di aver chiesto la verifica della regolarità urbanistica delle opere edili eseguite dalle parti civili, nel fondato timore che fosse in corso di realizzazione una modifica della destinazione d'uso del locale garage e che tali opere potessero minare anche la stabilità dell'immobile. Si assume, pertanto, che gli esposti - oltre a non denunciare espressamente la commissione di reati - erano volti a richiedere una doverosa verifica da parte degli organi competenti, senza che nell'esposizione dei fatti venisse attribuita alle parti civili la commissione di reati, nella consapevolezza della loro infondatezza. 4.1. Si ritiene che le doglianze proposte dal ricorrente siano state correttamente affrontate e risolte dai giudici di merito, i quali hanno concordemente evidenziato come l'imputato, aveva espressamente ipotizzato la commissione di reati urbanistici, nonostante avesse la piena consapevolezza che, quanto meno alcune delle opere indicate, erano già preesistenti. In particolare, si evidenzia che la presenza di una porta-finestra e di una scala in ferro erano sicuramente preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi RN e RC, per essere state realizzate dalla moglie del fratello dell'imputato. A ciò si aggiunga che l'imputato non si limitava affatto ad ipotizzare la modifica della destinazione d'uso dell'autorimessa, ma ne affermava l'effettiva destinazione ad unità abitativa, anche in occasione della presentazione del secondo esposto. 4.2. Rispetto alla conforme valutazione compiuta dai giudici di merito, non si ritiene che vi sia stata un'omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio che, invero, sono state ritenute inidonee a superare il dato oggettivo costituito dai fatti denunciati dall'imputato. È pur vero che, per consolidata giurisprudenza, il reato di calunnia presuppone la consapevolezza da parte del denunciante della falsità dell'addebito, ma nel caso di specie non sono stati ravvisati - secondo un giudizio di merito non affetto da manifesta illogicità o contraddittorietà - elementi idonei a far dubitare di tale consapevolezza. 5. Il terzo motivo di ricorso, concernente la ritenuta nullità del capo di imputazione è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente evidenziare come la formulazione della contestazione non presenti alcun elemento di incertezza, tale da aver potuto arrecare un pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa. 6. Il quarto motivo di ricorso concerne la ritenuta erronea determinazione del danno liquidato in favore delle parti civili. Il motivo è infondato, avendo i giudici 4 di merito operato una liquidazione su base equitativa, considerando sia il danno patrimoniale che morale e non ravvisando ragioni per operare una distinzione tra la posizione dei coniugi Veni-RC. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, nella quale si indicavano espressamente gli elementi di valutazione del danno, valorizzando il fatto che l'imputato - in contesto di accesa litigiosità con le parti civili - aveva realizzato plurime condotte ostruzionistiche. 7. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, stante l'intervenuta prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato in relazione alle statuizioni civili, con conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.690, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore