Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7607
CASS
Sentenza 24 maggio 2002

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In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'eventuale contestazione di carattere sostanziale dei valori e dei criteri esposti dal contribuente nella propria denunzia, non integrando gli estremi della mera rettifica di errori materiali, comporta, per l'Amministrazione finanziaria, l'onere di procedere ad avviso di accertamento ex art. 20 del d.P.R. n. 643 del 1973, non potendo l'Amministrazione stessa limitarsi ad una rettifica, con l'invio di un semplice decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto (come, cioè, se si fosse trattato di mero errore materiale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7607
    Data del deposito : 24 maggio 2002

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