Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'eventuale contestazione di carattere sostanziale dei valori e dei criteri esposti dal contribuente nella propria denunzia, non integrando gli estremi della mera rettifica di errori materiali, comporta, per l'Amministrazione finanziaria, l'onere di procedere ad avviso di accertamento ex art. 20 del d.P.R. n. 643 del 1973, non potendo l'Amministrazione stessa limitarsi ad una rettifica, con l'invio di un semplice decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto (come, cioè, se si fosse trattato di mero errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente -
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. STEFANO MONACI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFF REGISTRO SULMONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA MA & C SNC, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ADRIANO, che lo difende unitamente all'avvocato CAMERINI VINCENZO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 311/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 20/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato ROSSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In occasione della liquidazione dell'imposta INVIM straordinaria relativa ad alcuni terreni di sua proprietà ricompresi in una lottizzazione la società RI AR e C. dichiarava che il valore finale di essi, alla data di riferimento del 31 ottobre 1991, era pari a L. 327.500.000, a fronte di un valore iniziale di L. 224.850.000, e di L. 24.334.000 per spese di acquisto. L'Ufficio del Registro di Sulmoma accettava il valore finale, ma rettificava quello iniziale.
La società presentava ricorso giurisdizionale, accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Sulmona.
Questa decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 26 maggio 1997. La sentenza della Commissione Regionale ricordava che sul complesso dei terreni acquisiti dalla società era già iniziata la realizzazione della cubatura concessa in base ad una lottizzazione con il comune di Sulmona.
Riteneva perciò che l'Ufficio dovesse procedere alla rettifica della dichiarazione attraverso l'accertamento ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n.643 del 1972, e non limitarsi ad emettere un semplice avviso di rettifica.
L'Ufficio aveva effettuato la rettifica attraverso un semplice procedimento matematico, ma non aveva tenuto conto di alcuni elementi di fatto (ed in particolare della circostanza che la valutazione di partenza si riferiva all'intero lotto di mq. 6550, e del fatto che la contribuente aveva dovuto sopportare gli oneri derivanti dalla lottizzazione tra la Società ed il Comune di Sulmona).
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente, ed esponendo un unico motivo di impugnazione.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.6, 19 e 20 del D.P.R. n. 643 del 1972, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Sostiene che il secondo comma dell'art. 19 consentirebbe all'ufficio di procedere direttamente alla rettifica del valore iniziale dichiarato senza ricorrere a preventivo avviso di accertamento quando tale valore sia diverso da quello già definito in applicazione del precedente art. 6.
Argomenta che lo stesso articolo prevederebbe, al suo secondo comma, che il valore iniziale sia costituito da quello dichiarato o accertato ai fini dell'acquisto precedente.
Questo valore non poteva che essere diviso proporzionalmente attraverso un'operazione meramente matematica.
Nel caso di specie l'acquisto originario si riferiva ad un insieme di 6.550 metri quadri con un valore originario accertato di L. 224.850.000, e, dopo un'alienazione parziale ne erano rimasti mq. 1.114, per i quali l'Ufficio aveva accertato un valore finale di L. 327.500.000.
3. La società contribuente ha presentato un proprio controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso principale avversario. Contesta l'interpretazione fornita dall'Amministrazione dell'art. 6;
in particolare l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle spese incrementative, che aumentavano il valore iniziale. La società controricorrente sostiene che nel caso di specie il valore iniziale e le spese incrementative dovevano ritenersi costituiti dal costo riconosciuto dell'intera area acquistata (cioè i mq 6550 originari) e dai relativi costi aggiuntivi (come spese notarili e imposte).
Il valore finale dell'area residua (di mq. 1114) era rappresentato dalla sua edificabilità, ottenuta solamente per mezzo della cessione gratuita delle aree restanti.
Eventualmente l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con l'invio di un avviso di accertamento, e non attraverso una semplice operazione matematica di rettifica.
Infine, la società AR ha presentato apposita memoria per controbattere le difese dell'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria non è fondato, e non può trovare accoglimento.
L'Ufficio, in realtà, ha contestato le modalità di calcolo poste a base dell'autoliquidazione esperita da parte del contribuente: ha ritenuto, infatti, in particolare, che le spese di acquisto ed incrementative dovessero essere calcolate in via rigidamente proporzionale rispetto alle varie porzioni in cui era stato suddiviso il lotto totale - compresa quella (non oggetto di causa) già ceduta gratuitamente al Comune di Sulmona - e non fatte ricadere - come aveva fatto il contribuente - esclusivamente sulla parte suscettibile di edificazione, quella oggetto di questa controversia. In questo modo l'Ufficio ha posto in essere una contestazione di carattere sostanziale dei valori e dei criteri esposti dal contribuente nella propria denunzia, e non una semplice rettifica di un errore materiale.
Di conseguenza avrebbe dovuto procedere formalmente, con l'invio di un apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e non limitarsi ad una rettifica con l'invio di un semplice decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, come se si fosse trattato di un semplice errore materiale.
2. Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'operato dell'Ufficio è stato errato, e di conseguenza l'accertamento doveva essere annullato. Il ricorso contro quella pronunzia, pertanto, va rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell'Amministrazione e condanna il ricorrente a rifondere ala controparte le spese che liquida in L. 2.150.000, di cui L.
2.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002