Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7942/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9,00, sono presenti l'avv. GIACALONE DANIELA in sostituzione dell'avv. GIACALONE MARCO per il ricorrente, nonché l'avv. PERITORE
GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' I CP_1 procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7942 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIACALONE MARCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002196229;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-002196229, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e per prescrizione delle somme ingiunte, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento, presupposto impositivo dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La parte ricorrente contesta la validità della notifica (della quale l' CP_1
produce avviso di ricevimento della notifica ex L. 890/1992) per la mancanza della comunicazione di avvenuta notifica, da ritenersi indefettibile in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (e che non sia persona di famiglia
– cfr. Cass. n. 8418/2018).
Soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte che, con la recentissima ordinanza n.28093 del 5.10.2023, ha ribadito un principio già in precedenza espressi con sentt. 6021/2007 e 24536/2009, secondo il quale la validità della notifica ex L. 890/1992 (qual è quella in questione) è subordinata al compimento della procedura prevista, in mancanza della quale la notifica deve ritenersi nulla. In parte motiva tale decisione ricalca il caso di specie, contestato quanto alla validità dalla parte ricorrente.
“4.1.1. - Riguardo alla prima questione, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/82 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139
c.p.c. per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) (così Cass. n. 6021/07). Né tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere. Un siffatto ragionamento equivarrebbe a eludere l'attestazione di cui sopra e, con essa, la necessità di osservare l'anzidetto ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato. A sua volta, tale nullità può essere sanata
(oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione. Quest'ultima, infatti, non
è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17).
Nella specie, parte ricorrente ha depositato il duplicato dell'avviso di ricevimento della notificazione dell'atto d'appello, che risulta effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 765306035418, sub n. reg. cronologico 144. Tale duplicato, rilasciato dall'ufficio postale il
6.2.2014, attesta che la ridetta raccomandata (indirizzata all'avv................, difensore in primo grado della società convenuta in appello) è stata consegnata il 28.10.2013 “a firma: portiere dello stabile” (così, testualmente). Nella parte centrale di tale duplicato si rileva, inoltre, un timbro rettangolare ove si legge “Emessa racc.ta n. 766372102534 del
6.2.2014”, nonché, a lato, una stampigliatura verticale dicente “regolarizzato d'ufficio”. In tale duplicato manca, per contro, qualsiasi attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale rispetto a quella del portiere. È probabile che la raccomandata emessa sotto il n. 766372102534 in data 6.2.2014 altro non sia che la raccomandata semplice prevista in funzione informativa, non essendovi stata consegna diretta al destinatario. Ma non risulta affatto che essa sia stata ricevuta, per cui la nullità della notificazione, per le superiori ragioni indicate, permane e non può ritenersi sanata. Né ha pregio alcuno l'assunto del ricorrente secondo cui la notificazione è nulla, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., solo se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta: la norma invocata, infatti, prevede quale causa di nullità anche l'inosservanza delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto”.
Va rilevato a tal proposito che nell'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento è data notizia dell'esistenza della apposita C.A.N., mediante trascrizione del numero progressivo.
Non può sul punto non rilevarsi che ciò non è sufficiente, né a provare la spedizione né tantomeno a provare la ricezione della raccomandata.
Tale circostanza deve ritenersi sufficiente a ritenere nulla e non sanata la notificazione dell'atto di accertamento.
La mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. per tutte: Cass. sez. V^ n.
12832/2022); ritenendo assorbito ogni altro motivo dedotto in giudizio il ricorso deve essere accolto l'ordinanza impugnata annullata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini