Decreto cautelare 12 marzo 2025
Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10425 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2025, proposto da
MA AR D'Aguì, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino D. Tuscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bova Marina RC, via Umberto I n. 109;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’esito della prova scritta digitale sostenuta dalla ricorrente il 19.12.2024, per come pubblicato nell’area personale del sito di Formez Pa www.formez.concorsismart.it;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a. la graduatoria dei candidati idonei;
b. tutti gli atti di convocazione degli esami orali e di scelta delle sedi;
c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
d. il bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
e. la delibera della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; e ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio conseguito all’esito della prova scritta, mediante assegnazione del punteggio positivo (+0.75 e + 0,375) sui quesiti errati di cui in narrativa,
nonché del diritto della stessa ad essere ammessa alla prova orale con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rettificare in melius il punteggio assegnato alla ricorrente all’esito delle prove scritte del giorno 19.12.2024, ad ammetterla alla successiva fase concorsuale, ponendo in essere ogni provvedimento all’uopo necessario in favore della tutela dei diritti ed interessi dell’istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
la ricorrente censura l’esito della prova scritta relativa al concorso pubblico su base territoriale per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 (milleduecentoquarantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, nell’Area dei funzionari - n. 350 unità con il profilo di Funzionario amministrativo (codice A.1), dalla stessa non superata, per aver conseguito il punteggio di 20,625 punti, inferiore a quello utile di 21 punti, contestando i due quesiti, in particolare, assumendo l’erroneità del n. 24 e l’ambiguità del n. 34;
si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, depositando documentazione;
nella camera di consiglio del 1° aprile 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia infondato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo della presente disamina;
Considerato al riguardo che, quanto al quesito giuridico n. 24, occorre preliminarmente evidenziare che la Sezione ha ripetutamente affermato come “per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso” ( ex multis , T.a.r. Lazio, Roma, sez. IV ter, n. 16212/24 sentenze nn. 16088, 16208 e 16353 del 2024; conformi, Cons. St., sez. III, ord. nn. 3761 e 3763 del 2024);
Tenuto conto che, nello specifico, il quesito n. 24 era così formulato:
“Sono componenti, tra gli altri, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 121/1981:
- I comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto (risposta data dalla ricorrente) .
¨ I comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato (risposta individuata come corretta) .
¨ I comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” ;
Considerato che:
l’art. 20 della l. n. 121/8191 prevede testualmente: “Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali” ;
posto il dato testuale della disposizione specificamente richiamata nel quesito, certamente non poteva ritenersi corretta la risposta data dalla ricorrente, che annoverava soggetti ivi non riportati quali componenti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre lo sono, anche se ne rappresentano solo una parte- ma il quesito recava l’inciso “tra gli altri”-, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, indicati nella risposta corretta;
le contestazioni mosse in ricorso circa il passaggio del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri non hanno pregio per due ordini di motivi: 1) evidenziata la rilevanza vincolante del dato letterale, la disposizione richiamata individuava il Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato quale membro del Comitato de quo (peraltro in seno all’Arma dei Carabinieri sono state istituite le Unità forestali, ambientali e agroalimentari); 2) anche nella risposta erronea scelta dalla ricorrente era riportato il Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato;
Rilevato, quanto al quiz n. 34 (situazionale), che esso recava la seguente formulazione: “Durante l’implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio, come valuti l’interazione tra tecnologia, utenti e procedure per garantire l’efficacia del sistema?
¨ Propongo di coinvolgere un gruppo selezionato di utenti per valutare le prime fasi di utilizzo del sistema. Raccolgo i loro feedback e considero la possibilità di apportare alcune modifiche man mano che si identificano punti di miglioramento (risposta più efficiente) .
- Definisco un piano di implementazione che tiene conto sia delle esigenze degli utenti che delle capacità tecniche del sistema. Prevedo alcuni momenti di verifica per monitorare l'interazione tra le procedure e le nuove tecnologie (risposta neutra data dalla ricorrente) .
- Procedo con l'implementazione del sistema, confidando che l'adattamento alle nuove (risposta meno efficiente) ” ;
in proposito la ricorrente sostiene che la prima e la seconda risposta “appaiono risolvere in maniera ugualmente efficace la richiesta avanzata perché assolutamente sovrapponibili. Infatti, non vi è discrimine tra la correttezza della risposta n.1 e la neutralità della risposta n.2” ;
Considerato che:
al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato principio in forza del quale la scelta in ordine alla risposta più o meno efficace costituisce espressione di una scelta discrezionale dell’Amministrazione;
secondo quanto affermato anche dalla Sezione, a fronte di tale ampia discrezionalità, nella specie non è consentito il sindacato di questo Giudice, “non presentando né la formulazione, né la risposta indicata come più efficace dalla commissione elementi di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza, che circoscrivono il sindacato del giudice amministrativo con riguardo a tale tipologia di quiz, connotata da un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione di concorso” ( ex multis , T.a.r. Lazio, Roma, sez. IV ter, n. 23017/2024), mentre il motivo articolato dalla ricorrente, sopra riportato, tende a stimolare un inammissibile sindacato di puro merito, appunto precluso al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;
- ne deriva l’infondatezza anche di tale censura;
Ritenuto che:
pertanto, il ricorso debba essere rigettato, in quanto infondato;
le spese seguano la soccombenza e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in solido, in favore delle costituite Amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO