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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente contestualmente motivata nella causa n. R.G. 4549/2024 promossa da
, con sede in Genova rappresentata e e difesa dall'Avv. Paola Pepe in forza di Parte_1 procura annessa in via telematica al ricorso
-opponente contro rappresentato e difeso dai funzionari di cui alla Controparte_1 delega depositata nella cancelleria del Tribunale di Genova
-opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso al Giudice del lavoro depositato in data 24/10/2024, ha opposto l' Parte_1 ordinanza ingiunzione n. 424/2024 con la quale l' Controparte_2 le ha ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative del complessivo importo di euro 27.200 per le violazioni amministrative meglio descritte nella stessa ordinanza (cfr. ordinanza ingiunzione sub doc. 1 ric.), contestando unicamente la sanzione più gravosa di euro 22.000, comminata per la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, della Legge n. 205/2017, avendo omesso di effettuare il pagamento di 11 mesi di retribuzione alla lavoratrice tramite bonifico o altri strumenti tracciabili, nel Testimone_1 periodo luglio 2018 - maggio 2019. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto.
Parte ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione unicamente in relazione all'illecito di cui al punto 6 dell'ordinanza, non contestando la commissione dell'illecito amministrativo in questione Con
-che pertanto deve ritenersi ammesso, oltre che documentalmente provato -cfr. doc. 3,5,8 - , ma dolendosi unicamente del quantum della sanzione applicata (€ 2000 per ogni mensilità, anziché il minimo edittale di euro 1.000,00)
Evidenzia la Difesa del ricorrente che questi “dal 14 agosto 201 è entrato, suo malgrado, in una spirale di disperazione che ha, di fatto, annullato per oltre un anno qualunque adempimento burocratico. Il ricorrente è cugino di una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, con il quale era venuto dall'Albania in Italia e con il quale aveva convissuto per una decina d'anni. A dimostrazione di quanto appena esposto si deposita l'atto di citazione presentato nei confronti di , con CP_3 CP_4 relativo RG assegnato dal Tribunale di Genova (doc. 2 e 3). Il ricorrente, come la sua famiglia intera, ha vissuto quasi un anno in un limbo traumatico che aveva anche portato alla chiusura temporanea dell'attività per un paio di mesi.
Ritiene il Tribunale che le circostanze particolarmente tragiche evidenziate dalla Difesa attorea -peraltro non contestate dallo seppur non costituenti esimente alcuna, comunque CP_2 influiscono sulla connotazione della gravità del fatto -per gran parte del periodo in contestazione- sotto il profilo dell'intenzionalità, sicchè, tenuto comunque conto della reiterazione della condotta illecita (per 11 mesi), pare congruo rideterminare, ai sensi dell'art. 23, penultimo comma della legge 689/1981, alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della medesima legge, per la sola violazione n.6 dell'ordinanza, la sanzione in euro 1.400,00 per ogni mese e, dunque, in euro 15.400,00 (euro 1.400 per 11 mesi).
L'importo complessivo finale dell'ordinanza deve pertanto essere rideterminato in euro 20.600,00 (15.400+1.200+300+600+3.100).
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione del non totale accoglimento della domanda attorea (rideterminazione della sanzione nel minimo edittale).
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed accezione respinta, Con ridetermina l'importo dell'ordinanza ingiunzione dello di Genova n. 424/2024 in euro 20.600,00. Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 8/10/2025 Il Giudice Margherita Bossi