Rigetto
Sentenza breve 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 24/02/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01511/2025REG.PROV.COLL.
N. 01059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2025, proposto da
La Buca Sant'Antonio S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniele Karrer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11982/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che la Società La Buca di Sant’Antonio S.r.l.s. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la determinazione del 23 febbraio 2024 con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma le negava la concessione del contributo di cui al « Bando Sviluppo Impresa 2023 » poiché « impresa non in regola con il requisito previsto dall'art. 4, lett. f) del Bando (DURC irregolare) »;
che il Tar, con sentenza n. 11982 del 13 giugno 2024, dichiarava il ricorso inammissibile per omessa notifica del gravame ad almeno uno dei controinteressati;
che la Società impugnava la sentenza con appello depositato il 7 febbraio 2025 deducendo:
- « Violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. – Erroneità della motivazione » sostenendo l’inesistenza di soggetti controinteressati potenzialmente lesi dalla propria iniziativa processuale poiché l’accoglimento del ricorso proposto non comporterebbe l’inserimento in alcun graduatoria ma unicamente « il diritto al conseguimento del contributo invocato »;
- « Violazione dell’art. 41, comma 2, sotto altro profilo – Difetto di motivazione » poiché « nel caso di specie, non viene in considerazione alcuna fattispecie concorsuale con la formazione di una graduatoria »;
- in ogni caso « Illegittimità dell’esclusione per violazione di legge per contrasto con l’art. 4 lettera f del bando di gara. eccesso di potere per travisamento del presupposto, sviamento, contraddittorietà, perplessità, illogicità, incoerenza – violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento » affermando il possesso dei requisiti necessari al conseguimento del contributo;
che a conclusione della procedura, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione determinava di « ammettere a contributo le imprese indicate nell’allegato A per l’importo accanto ad ognuna » e « di escludere dal contributo le imprese di cui all’Allegato B, per le motivazioni ivi riportate »;
Considerato:
che il Bando, approvato con Delibera della Giunta della Camera di Commercio n. 43 del 3 aprile 2023 prevedeva:
- all’art. 5 che « l’iniziativa dura dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al 31 dicembre 2023 e prevede uno stanziamento di complessivi € 2.000.000,00 »;
- all’art. 7 che « le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione »;
- all’art. 8 che « le imprese sono ammesse al contributo fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo la modalità “a sportello”. Le risorse vengono attribuite ai beneficiari secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa domanda, fino all’ultimo beneficiario in posizione utile, che riceve una quota relativa al residuo »;
che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il contributo in questione non conseguiva in via automatica alla dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal Bando (peraltro contestato in capo alla Società), ma contingentato in un importo predefinito;
che per tale ragione è pacifica la sussistenza di un interesse oppositivo all’accoglimento del ricorso proposto in primo grado in capo ai soggetti potenzialmente estromessi dal beneficio nell’ipotesi di positivo esito del giudizio intentato;
che non è smentita l’omessa notifica del ricorso di primo grado ad almeno uno dei soggetti presenti nel richiamato Allegato A;
che, come correttamente rilevato dal Tar, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che « deve essere dichiarato inammissibile il ricorso non notificato ad alcun soggetto in qualità di controinteressato, da individuarsi in caso di elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare, tra coloro che precedono il ricorrente in graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell'impugnativa » (Cons. Stato, Sez. II, 8 febbraio 2021, n. 1178).
Ritenuto:
che, per quanto precede, ricorrano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
che l’appello debba essere respinto;
che la specificità della controversia consenta di procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO