Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2025, proposto da
TI Lagopolane di RI OV & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Diletta Lastraioli, Barbara Londi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Tognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- BO RE S.r.l., Borgi Strade S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
- CH Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Morozzi, Lorenzo Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- A. AN e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bruno Campagni, Pier Vittorio Campagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 23.5.2025, n. 1700, notificata via pec il 23.5.2025, con cui, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione e conferimento dei rifiuti speciali di natura inerte (terre e rocce da scavo) su area privata posta in Prato Via dei Fossi, n. 14, presso impianti autorizzati e a mezzo di imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Prato, di CH Costruzioni S.r.l. e di A. AN e C. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RE CC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente, TI Lagopolane S.a.s. (di seguito solo “TI”), impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 23.5.2025, n. 1700, notificata via pec il 23.5.2025, con cui, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione e conferimento dei rifiuti speciali di natura inerte (terre e rocce da scavo) su area privata posta in Prato Via dei Fossi, n. 14, presso impianti autorizzati e a mezzo di imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
2) TI premette in fatto che, con precedente ricorso notificato in data 25.11.2024, aveva impugnato una prima ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 24.9.2024, n. 2529, notificata via pec il 26.9.2024, con cui, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, le era stato ordinato di provvedere alla rimozione e conferimento dei rifiuti speciali di natura inerte (terre e rocce da scavo) su area privata posta in Prato Via dei Fossi, n. 14, presso impianti autorizzati, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La ricorrente conduce in sublocazione il fondo interessato dalla presenza di rifiuti. Il Comune di Prato ha poi annullato la citata ordinanza con successivo provvedimento n. 3363 del 27 novembre 2024 e pertanto il ricorso, già notificato, non è stato depositato. Successivamente è stata emanata l’ordinanza di cui si tratta in questa sede.
3) Il provvedimento impugnato in questa sede è motivato nei seguenti termini:
- a) viene richiamata la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale – Gruppo di Pistoia prot. comunale 36550/2024, con cui l’Amministrazione Comunale era stata edotta del fatto che era stata accertata in loco la presenza di un abbandono e deposito non autorizzato di rifiuti speciali di natura inerte (terre e rocce da scavo), indicando quali soggetti obbligati TI, in quanto avente la disponibilità dell’area suddetta, in solido con la società Borgi Strade S.r.l., con sede in Poggio a Caiano (PO), Via del Risorgimento, n. 42, in qualità di soggetto esecutore dei lavori di scavo e di scarico dei rifiuti inerti rinvenuti;
- b) si evidenzia quindi che TI aveva presentato la CILA P.E. 191940/2022 per la sistemazione del piazzale oggetto degli accertamenti effettuati, dalla quale emerge che TI fosse a conoscenza dei lavori e degli elaborati grafici a corredo della pratica edilizia;
- c) si precisa che l’area de qua risulta intestata all’Immobiliare RI S.r.l. ed è nella disponibilità di TI in forza di contratto di sublocazione del 1.7.2020;
- d) si dà atto di aver notificato a Borgi Strade S.r.l. apposita ordinanza (dagli estremi e contenuti ignoti), rimasta inottemperata;
- e) si dà atto che i rifiuti sono tuttora presenti in sito;
- f) si ritiene che le controdeduzioni presentate da TI in replica alla comunicazione di avvio del procedimento n. 265430 del 4.11.2024 non evidenzino elementi di valutazione ostativi all’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. n. 192 D. Lgs. n. 152/2006;
- g) si rileva che nei confronti della Immobiliare RI S.r.l. non era pervenuta alcuna annotazione in ordine ad una sua eventuale responsabilità dolosa o colposa nell’illecito in parola;
- h) si ordina, pertanto, a TI, in qualità di soggetto obbligato avente la disponibilità dell’area posta in Prato, Via dei Fossi, n. 14, sulla quale è stata accertata la presenza dei richiamati rifiuti, di provvedere, entro il termine di sessanta giorni, alla rimozione e conferimento degli stessi presso impianti autorizzati ed a mezzo di imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni previste per legge per tali attività.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) l’ordinanza, benchè adottata dopo l’annullamento d’ufficio della precedente, è illegittima in quanto emessa nei confronti di TI “ in qualità di soggetto obbligato avente la disponibilità dell’area ” in totale assenza dei relativi presupposti di legge;
- b) il Comune non ha svolto istruttoria completa, né fornita adeguata motivazione, circa l’imputabilità soggettiva dell’abbandono di rifiuti e quindi pretenderebbe di obbligare la ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto avente la disponibilità del fondo;
- c) dalla stessa motivazione dell’impugnata ordinanza emergono circostanze che, al contrario, escludono la sua responsabilità, avendo il Comune identificato il “ soggetto esecutore dei lavori di scavo e scarico dei rifiuti inerti accertati nell’area sopraindicata ” nella società Borgi Strade S.r.l., con sede in Poggio a Caiano (PO), Via del Risorgimento, n. 42, nei confronti della quale l’Amministrazione Comunale afferma di aver notificato apposita ordinanza sindacale (dagli estremi e contenuti ignoti) che tuttavia non risulta essere stata ottemperata;
- d) in proposito, si precisa che Borgi Strade S.r.l. ha operato in qualità di subappaltatrice nei lavori di rifacimento dei piazzali siti in Via Roncioni e Via Gradisca a Prato (foglio 60, particelle 638, 639, 645 e 655), dai quali sono stati estratti i materiali in questione, perciò il presente ricorso è notificato a Borgi Strade S.r.l. e a A. AN e C. S.r.l., proprietaria delle aree de quibus ;
- e) né potrebbe sostenersi che possa essere ravvisato un qualsivoglia titolo di imputazione soggettiva a carico di TI per avere essa provveduto al deposito della CILA del 6.9.2022 (prot. 191940) per interventi di edilizia libera ex art. 136, comma secondo, L.R.T. 10.11.2014, n. 65, consistenti in “ Ripristino piazzale mediante reinterro ”;
- f) il solo fatto di aver fatto eseguire in loco dei lavori e di essere a conoscenza degli elaborati grafici allegati al titolo edilizio certo non implica che la ricorrente si sia resa colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall’abbandono di rifiuti;
- g) invero l’art. 192, D. Lgs. n. 152/2006, ai fini dell’imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento a titolo di dolo o colpa, così come richiesto per l’autore materiale e quindi collegato da nesso causale diretto alle operazioni materiali da cui è originato il deposito in loco dei rifiuti, che non è assolutamente ravvisabile qualora si contesti lo scarico di rifiuti speciali di natura inerte da parte del subappaltatore durante l’esecuzione di lavori regolarmente commissionati dalla ricorrente, che è in sostanza quanto addebitato dal Comune di Prato a TI nella fattispecie.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) non è dato capire come possa imputarsi a TI il contestato abbandono “non autorizzato” di rifiuti speciali di natura inerte;
- b) lo scavo dove è stato rilevato il materiale contestato è stato infatti realizzato per conto di TI da CH Costruzioni S.r.l. (a cui, a sua volta, il materiale de quo è stato fornito dalla BO RE S.r.l., che lo ha estratto dal sito di produzione ove operava la Borgi Strade S.r.l. -docc. 12-14 ricorso) previo regolare deposito di CILA del 6.9.2022 (prot. 191940) per interventi di edilizia libera ex art. 136, comma secondo, L.R.T. 10.11.2014, n. 65, consistenti in “Ripristino piazzale mediante reinterro”, come si evince dalla comunicazione allegata (docc. 15-27) e dalla fattura pagata all’impresa esecutrice (doc. 28);
- c) in tal senso alcun inadempimento è quindi imputabile alla società ricorrente;
- d) il ricorso è stato quindi prudenzialmente notificato anche a BO RE S.r.l. e CH Costruzioni S.r.l.
6) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) nel testo dell’ordinanza si qualifica il materiale rinvenuto (originato da attività di demolizione edile composto da terra di scavo e da rocce di scavo) come rifiuto speciale (e quindi, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, derivante dall’esercizio di attività produttive) e di natura inerte (ovvero non suscettibile di subire alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa), ma non come rifiuto pericoloso;
- b) tuttavia non è precisato quale sia il titolo abilitativo la cui omessa acquisizione avrebbe sortito l’effetto di rendere il materiale di cui sopra un rifiuto;
- c) inoltre, se i rifiuti non sono pericolosi, la rimozione e il successivo conferimento presso impianti autorizzati comporterebbero un ingiustificato affaticamento della filiera di lavorazione poiché i rifiuti dovrebbero essere mossi, portati in discarica, ricomprati e poi ricollocati (in ipotesi anche sullo stesso sito);
- d) inoltre, anche ammettendo che i materiali de quibus siano rifiuti e debbano essere rimossi e conferiti presso impianti autorizzati, ancorché non pericolosi, l’Amministrazione Comunale avrebbe comunque dovuto debitamente indicare le relative modalità esecutive, cosa che invece è stata del tutto omessa.
7) Col quarto motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza non dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dalla ricorrente.
8) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Prato e le società CH Costruzioni S.r.l. e A. AN & C. S.r.l.
9) Con memoria del 15 settembre 2025, la società A. AN & C. S.r.l. ha dedotto quanto segue:
- a) è proprietaria dell’opificio con piazzale di pertinenza di Via Marco Roncioni/via Gradisca in Prato, che è stato interessato da opere di sistemazione e pavimentazione, giusta SCIA Edilizia 24.03.2023 (P.E. 930/2023), e i lavori sono stati appaltati alla ditta Borgi Strade S.r.l.;
- b) ha chiesto l’estromissione dal giudizio, poiché l’ordinanza sindacale impugnata non la “individua” quale soggetto destinatario dell’ordine di provvedere;
- c) ha respinto, in subordine, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la compartecipazione nell’asserito abbandono dei rifiuti speciali, in quanto insussistenti;
- d) ha dedotto, infatti, che non risultano rifiuti cd. “speciali”, in quanto nessuna demolizione/ricostruzione è stata effettuata in loco tale da generare “inerti e/o scarti edili”;
- e) nel caso, a notizie della esponente, trattasi di cd. “terre e rocce da scavo”, quali definite dall’art. 2 D.P.R. n. 120/2017;
- f) le “terre e rocce da scavo” sono sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis D. Lgs n. 152/2006 nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 120/2017;
- g) le “terre e rocce da scavo”, quali definite dall’art 2 lett. C. dal citato D.P.R. n. 120/2017, sono generate da realizzazione di piazzale, dal quale sono parte integrante (art. 4, c.2 lett. a), con utilizzo conforme per la posa in opera di “reinterro” e/o riempimento (lett. b1) ed idonee all’utilizzo diretto (lett. c) nel rispetto della qualifica dell’ambiente (lett. d);
- h) la Borgi Strade S.r.l., quale impresa appaltatrice, avrebbe osservato le prescrizioni per l’asporto delle “terre e rocce da scavo”;
- i) si è associata, in ulteriore subordine, alle domande della ricorrente.
10) Con ordinanza cautelare n. 529 del 18 settembre 2025, la domanda cautelare è stata accolta (nel bilanciamento degli interessi) ed è stata fissata l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
11) Con memoria del 22 settembre 2025, CH Costruzioni S.r.l. ha dedotto quanto segue:
- a) con contratto di appalto CH Costruzioni S.r.l. veniva incaricata dalla ricorrente del riempimento del vacuo ubicato in Prato, Via dei Fossi n.14, per effettuare il quale si rivolgeva alla BO RE S.r.l. che, a sua volta, individuava in Borgi Strade S.r.l. il soggetto che avrebbe potuto avere la disponibilità della terra necessaria;
- b) tale terra veniva richiesta da CH Costruzioni S.r.l. conformemente alle indicazioni della committente secondo la CILA P.E. prot. 19194/2022, cioè come terre e rocce compatibili con i limiti di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 5 della Parte IV del Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 per aree ad uso verde pubblico/residenziale e, quindi, compatibili chimicamente con tutte le destinazioni di uso;
- c) la conformità delle terre, provenienti dal sito di Prato, Via Gradisca snc, di cui Borgi Strade S.r.l. aveva la disponibilità, veniva verificata dalla comparente all’esito delle analisi chimiche fatte effettuare al laboratorio Genesi di Pistoia (doc.1 cit. memoria), dalle quali emergeva che “ il campione rispetta entrambi i limiti delle tabelle A e B e pertanto risulta riutilizzabile sia per i suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sia per i suoli ad uso commerciale o industriale ”;
- d) quindi CH Costruzioni S.r.l., con mail del 09.8.2022 (doc.2 cit. memoria), confermava a BO RE S.r.l. la richiesta di terreno in Colonna A di cui alle suddette analisi, che veniva messo a disposizione dal produttore Borgi Strade S.r.l. unitamente alla documentazione richiesta dal D.P.R. n.120/2017 di cui alla mail del 10.10.2022 (doc.3 cit. memoria) e, successivamente, trasportato da BO sul luogo di destinazione nella disponibilità di TI tra il 12 ed il 27 ottobre 2022 (doc.4 cit. memoria );
- e) una volta in loco , utilizzando detta terra, CH Costruzioni S.r.l. provvedeva dunque al riempimento del vacuo senza introdurre pavimentazioni e/o teli impermeabilizzanti e ciò proprio al fine di consentire la realizzazione dell’area a verde permeabile di cui alla CILA in questione;
- f) erronea è l’interpretazione data dal Comune all’attività di demolizione da cui avrebbe origine il materiale, secondo quanto rilevato dalla Regione Carabinieri Forestale-Gruppo di Pistoia, posto che la stessa sta semplicemente ad indicarne l’origine dall’attività di scavo e non implica necessariamente materiale di risulta da demolizione di fabbricato;
- g) al termine di tali lavori, la comparente riceveva poi evidenza dal produttore Borgi Strade S.r.l. della dichiarazione di avvenuto utilizzo, resa da quest’ultimo, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.120/2017, con la trasmissione via pec all’ARPAT ed al Comune della chiusura della pratica avvenuta in data 22.11.2022 (doc.5 cit. memoria);
- h) quindi, per tutto quanto sopra, CH Costruzioni S.r.l. difetta di legittimazione passiva e chiede l’estromissione dal giudizio.
12) All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Premette il Collegio che col secondo motivo di ricorso si contesta, in buona sostanza, che nel caso di specie si configuri, dal punto di vista oggettivo, una condotta rilevante ai sensi dell’art. 192, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006. Va da sé che l’eventuale venir meno della condotta dal punto di vista oggettivo determinerebbe l’assorbimento di tutte le altre censure.
2) Per pregiudizialità logica, va quindi scrutinato il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato per quanto di seguito si osserva.
2.1) Dagli atti di causa emerge infatti che:
- a) TI aveva depositato CILA del 6.9.2022 prot. 191940, per interventi di edilizia libera ex art. 136, comma secondo, L.R.T. 10.11.2014, n. 65, consistenti “ nel ripristino mediante reinterro di una buca nel piazzale di pertinenza dell’edifico industriale, pertanto le opere che si andranno ad eseguire essenzialmente sono le seguenti: Riempimento della buca con terreno vegetale opportunamente compattato e pressato ” (v. relazione tecnica in doc. 6 comunale);
- b) lo scavo fu realizzato, per conto di TI, da CH Costruzioni S.r.l., a cui a sua volta il materiale de quo è stato fornito dalla BO RE S.r.l., che lo ha estratto dal sito di produzione posto in Via Roncioni e Via Gradisca a Prato, di proprietà della A. AN e C. S.r.l. e ove operava la Borgi Strade S.r.l.;
- c) CH Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori di cui alla CILA PE prot. 19194/2022, ha dimostrato di aver richiesto il materiale necessario per il riempimento del vacuo ubicato in Prato, Via dei Fossi, n. 14, cioè terre e rocce compatibili con i limiti di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n.152/2006, per aree ad “ uso verde pubblico, privato e residenziale ”;
- d) infatti, CH Costruzioni S.r.l ha prodotto (v. doc. 1 memoria CH Costruzioni S.r.l. del 22 settembre 2025), il rapporto di prova prot. n. 20220662-001/C del 16 maggio 2022, da cui risulta che “ il campione rispetta entrambi i limiti delle tabelle A e B e pertanto risulta riutilizzabile sia per i suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sia per i suoli ad uso commerciale o industriale ”.
2.2) Da quanto sopra emerge che il materiale utilizzato era compatibile con il reimpiego per verde privato, conformemente quindi alla CILA che era stata presentata dalla ricorrente, perciò non può dirsi che sul sito della ricorrente fosse stato depositato un rifiuto.
2.3) Va quindi escluso, dal punto di vista della condotta oggettiva, che nel caso di specie vi sia stato un abbandono di rifiuti che possa essere rilevante ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006.
3) In ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso – che determina l’assorbimento delle altre censure, per l’evidenziata pregiudizialità logica –, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.
4) Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, considerata la peculiarità della fattispecie esaminata.
5) I suddetti esiti, anche sotto il profilo della compensazione delle spese di lite, non pregiudicano i soggetti evocati in giudizio – e dalle cui difese è stato comunque possibile ricostruire meglio la complessa fattispecie sottesa agli atti impugnati –, perciò è possibile prescindere dalle preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese di lite compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
RE CC, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CC | ES CA |
IL SEGRETARIO