TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 293
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza della condotta oggettiva di abbandono di rifiuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il materiale utilizzato per il riempimento fosse compatibile con il reimpiego per verde privato, in conformità con la CILA presentata dalla ricorrente. Pertanto, non può considerarsi come abbandono di rifiuti rilevante ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006.

  • Rigettato
    Incompleta istruttoria e motivazione sull'imputabilità soggettiva

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo all'inesistenza della condotta oggettiva, assorbe le altre censure, inclusa quella sull'istruttoria e motivazione.

  • Rigettato
    Qualificazione del materiale come rifiuto speciale

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo all'inesistenza della condotta oggettiva, assorbe le altre censure, inclusa quella sulla qualificazione del materiale.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulle osservazioni della ricorrente

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo all'inesistenza della condotta oggettiva, assorbe le altre censure, inclusa quella sull'omessa motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 293
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 293
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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