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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12433 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; ; C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3
; C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
; ; C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
; ; C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
; C.F._10 Controparte_10 C.F._11 Controparte_11
; C.F._12 CP_12 C.F._13 Controparte_13
; C.F._14 CP_14 C.F._15 Controparte_15
; ; C.F._16 Controparte_16 C.F._17 CP_17
; ; C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_19
; ; C.F._20 CP_20 C.F._21 CP_21
; ; C.F._22 Controparte_22 C.F._23 CP_23
; C.F._24 CP_24 C.F._25 Controparte_25
; ; C.F._26 Controparte_26 C.F._27 CP_27
; C.F._28 CP_28 CodiceFiscale_29 CP_29
C.F._30 Controparte_30 C.F._31 CP_31
; ; C.F._32 CP_32 C.F._33 CP_33
; C.F._34 Controparte_34 C.F._35 Controparte_35
pagina1 di 10 ; C.F._36 Controparte_36 C.F._37 CP_37
; C.F._38 CP_38 C.F._39 CP_39
; ; C.F._40 Controparte_40 C.F._41 CP_41
; C.F._42 Controparte_42 C.F._43 Controparte_43
; C.F._44 Controparte_44 C.F._45 CP_45
; ; C.F._46 Controparte_46 C.F._47 Controparte_47
; ; C.F._48 Controparte_48 C.F._49 Controparte_49
; ; C.F._50 Controparte_50 C.F._51 CP_51
;
[...] C.F._52 Controparte_52 C.F._53 [...]
; ; Controparte_53 C.F._54 CP_54 C.F._55 CP_55
; ;
[...] C.F._56 Controparte_56 C.F._57 [...]
; ; CP_57 C.F._58 Controparte_58 C.F._59
; CP_59 C.F._60 CP_60 C.F._61 [...]
Controparte_61 C.F._62 Controparte_62 C.F._63
; ; Controparte_63 C.F._64 Controparte_64 C.F._65
; CP_65 C.F._66 Controparte_66 C.F._67 CP_67
; ;
[...] C.F._68 Controparte_68 C.F._69 [...]
; CP_69 C.F._70 CP_70 C.F._71 CP_71
;
[...] C.F._72 Controparte_72 C.F._73 Controparte_73
; ; C.F._74 CP_74 C.F._75 Controparte_75
; ; C.F._76 Controparte_76 C.F._77 CP_77
; C.F._78 CP_78 C.F._79 Controparte_79
; ; C.F._80 Controparte_80 C.F._81 CP_81
; ; C.F._82 Controparte_82 C.F._83 CP_83
; ; C.F._84 Controparte_84 C.F._85 [...]
; ; CP_85 C.F._86 Controparte_86 C.F._87 [...]
; ; CP_87 C.F._88 Controparte_88 C.F._89 [...]
; Controparte_89 C.F._90 CP_90 C.F._91
; ; CP_91 CodiceFiscale_92 CP_92 C.F._93 CP_93
; ;
[...] C.F._94 Controparte_94 C.F._95 CP_95
;
[...] C.F._96 CP_96 C.F._97 CP_97
; ; C.F._98 Controparte_98 C.F._99 Controparte_99
; ;
[...] C.F._100 CP_100 C.F._101 [...]
; ; CP_101 C.F._102 CP_102 C.F._103 [...]
; ; CP_103 C.F._104 CP_104 C.F._105 [...]
; CP_105 C.F._106 CP_106 CodiceFiscale_107 CP_107
; ; C.F._108 CP_108 C.F._109 CP_109
; ; C.F._110 CP_110 C.F._111 Controparte_111
; ; C.F._112 CP_112 C.F._113 Controparte_113
; C.F._114 CP_114 C.F._115 CP_115
; ; C.F._116 Controparte_116 C.F._117 Controparte_117
; ; C.F._118 CP_118 C.F._119 CP_119
; ; C.F._120 CP_120 C.F._121 CP_121
; ; C.F._122 CP_122 C.F._123 CP_123
pagina2 di 10 ; C.F._124 Controparte_124 C.F._125 CP_125
; ; C.F._126 CP_126 CodiceFiscale_127 Controparte_127
; C.F._128 Controparte_128 C.F._129 CP_129
; C.F._130 CP_130 C.F._131 Controparte_131
; ; C.F._132 CP_132 C.F._133 CP_133
; ;
[...] C.F._134 CP_134 C.F._135 CP_135
; ;
[...] C.F._136 CP_136 CodiceFiscale_137 [...]
; CP_137 C.F._138 Controparte_138 C.F._139 CP_139
; ;
[...] C.F._140 CP_140 C.F._141 CP_141
; ;
[...] C.F._142 CP_142 C.F._143 Controparte_143
[...] C.F._144 CP_144 C.F._145 CP_145
, tutti rappresentati
[...] C.F._146 CP_146 C.F._147
e difesi, in forza delle procure in calce all' atto introduttivo, dall' avv. Tommaso de
Grandis (c.f. Fax 0881/772858, elettivamente domiciliato, ex D.L. C.F._148
n.179/2012.
ATTORI
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_147 tempore e in persona del pro tempore, Controparte_148 CP_149 rappresentati e difesi dalla avvocatura generale dello Stato e domiciliati nella nota sede di
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTI
oggetto: risarcimento del danno violazione diritto dell'Unione e dell'art. 288 TFUE dell'art. 4 par. 3 del TFUE dell'art. 11 e 117 Cost e Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, operata per il tramite del DM 93 del 8.8. 2020 che ha autorizzato l'immissione in ruolo per 472 posti a fronte di 660 di dichiarate vacanze;
dal DM 252 del
6.8.2021 che ha autorizzato l'immissione in ruolo per 673 posti a fronte di 6935 di dichiarate vacanze dal D.PC.M del 20.07.2021 di autorizzazione all'avvio di una procedura concorsuale ordinaria finalizzata alla copertura per 5116 in luogo dei 5816 posti.
conclusioni: a) in via principale, ai sensi degli artt. 267 e 288 TFUE, dell'art. 4, par.
3 del FUE e dell'art. 11 e 117 Cost., previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del d.m. 93 dell'8.08.2020; e del d.p.c.m. del 20.07.2021; del d.m. 252 del 6.08.2021, del d.p.r.
2.08.2022; del comma 1 dell'art.
1-bis del d.l. n.126/2019, convertito con modificazioni, con la L.n.15/2022, nonché della nota del 28.07.23, prot.n.151, con riferimento alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/24, nella parte in cui hanno limitato l'immissione nei ruoli rispetto le vacanze organiche rilevate, conseguentemente, disporre il risarcimento del danno, per equivalente, in rapporto al servizio precario reso, per violazione della Clausola 5 della
Direttiva 1999/70/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt.
pagina3 di 10 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c., ai sensi dell'art. 12 del d.l. n.131 del 16.09.2024, secondo i nuovi parametri risarcitori, “da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
b) in via subordinata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, rimettere alla CGUE la seguente richiesta di pregiudiziale comunitaria: “”Se osta con le norme dell'Unione, in particolare con la Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce; con quanto stabilito dalla sentenza della CGUE relativa alla causa iscritta a C-282/19, che ha statuito la violazione della Clausola 5, in caso di abuso dei contratti a termine;
con quanto statuito nella sentenza del 19.03.20, relativa alle cause riunite C-103/18 e C-429/18, in materia della permanenza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata a sanzionare l'abuso dei contratti a termine;
con la garanzia di affermazione dei principi di “equivalenza, effettività
e dissuasività”, statuiti dalla CGUE, con specifico riferimento al precariato scolastico con l'ordinanza del 12.12.2013, C-50/13, ; CON LA SENTENZA DEL 26.11.2014, C- Per_1
22/13 SS. MASCOLO CE E E NELLA CAUSA C-289/19, il fatto che la mera indizione di un bando di concorso, ancorché straordinario, “ex se”, ossia indipendentemente dalla verifica della futura immissione in ruolo;
dalla verifica della “ stretta correlazione” e di un
“rapporto causa-effetto” tra abuso e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
dall'impegno del legislatore di un “effettivo” espletamento, almeno triennale, di procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione degli insegnanti di religione, possa ritenersi “misura equivalente per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della citata Clausola 5 ed esonerare, perciò stesso, lo Stato dall' obbligo di risarcire il danno per abuso di contratti a temine, spesso riferiti a periodi di precariato temporalmente distanti dall'emissione della procedura concorsuale”” .
Conclusioni parti convenute: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma, sezione Contr lavoro, contrariis reiectis: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
- rigettare la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, del diritto azionato;
- in via gradata: - voglia rigettare le domande azionate dai ricorrenti siccome infondate;
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande voglia contenere la misura risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, della
L. n. 183/2010, modulando il quantum in ragione delle diverse posizioni dei ricorrenti e scomputando le mensilità tenuto conto della prescrizione eccepita, del concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 c.c. tout court, tenuto conto della condotta omissiva degli stessi nel far ricorso agli strumenti impugnatori previsti dall'ordinamento e della legittimità dei rinnovi contrattuali triennali;
- con vittoria di diritti e onorari di giudizio”.
pagina4 di 10 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024 gli attori - tutti insegnanti di religione cattolica (da ora, anche IRC) con oltre 36 mesi di servizio, titolari di contratti a termine -- convenivano la ed il Controparte_147 [...]
dinanzi al Tribunale civile di Roma lamentando che Controparte_151
l'Amministrazione datrice di lavoro avesse assunto dei provvedimenti discriminatori rifiutando di disporre la stabilizzazione e violando la normativa comunitaria che vieta la reiterazione di incarichi a termine ad libitum. Quindi, riconosciuta l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, particolarmente con i provvedimenti amministrativi richiamati in oggetto, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, tenendo conto dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016.
In sintesi, parte attrice lamenta l'illegittimità del citato regime dei contratti a termine e la violazione del diritto euro unitario che vieta il rinnovo a tempo indefinito dei contratti a termine al fine di sopperire ad esigenze datoriali durevoli. Ne sono conseguite le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si è costituita la difesa delle due amministrazioni che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della la prescrizione dei Controparte_147 diritti vantati, nonché ha chiesto il rigetto nel merito della domanda.
In relazione alla abusiva successione dei contratti a termine in violazione dell'articolo 5 dell'Accordo quadro, sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione
– quinquennale - considerata la decorrenza dei contratti a termine indicata nell'atto di citazione, ovvero - in subordine - decennale. Precipuamente, la difesa della parte pubblica evidenziava la peculiarità della posizione riconoscibile agli insegnanti di religione, per la cui immissione in ruolo era stata prevista una disciplina particolare risalente alla Legge
186/2003 che aveva istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, ed ai rispettivi cicli Scolastici, secondo l'
[...] CP_15
raggiunta dalla Autorità Scolastica Italiana e la S.S. Sede.
Ha rammentato come la dotazione organica degli IRC, di cui all'articolo 2 della
Legge 186/2003 copre solo il 70% dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti nei territori di ciascuna Diocesi. Solo questi posti possono normativamente essere ricoperti con incarichi a tempo determinato.
Ulteriori profili di specialità degli IRC attengono all'elenco particolare inviata all'ordinario , dal quale vengono estratti i nominativi, previo benestare di costui, CP_153 peraltro revocabile, del tutto disconnesso da qualsivoglia valutazione di merito riservata all'autorità laicale.
Al netto delle molteplici peculiarità della loro posizione, la difesa pubblica eccepiva che i ricorrenti, pur dando atto della specialità della disciplina degli IRC, invocano pagina5 di 10 l'automatica applicazione della normativa dettata, in via generale, per il reclutamento del personale scolastico, senza considerare che l'art. 1, comma 2, della Legge speciale n.
186/2003, richiama la disciplina “ordinaria” (quindi il T.U. n. 297/1994 e la Legge n.
124/1999 e successive modifiche), solo se non derogata dalla legislazione speciale.
Era la stessa Suprema Corte di Cassazione ad aver evidenziato come l'eventuale abuso nella reiterazione dei contratti a termine fosse ravvisabile solo per gli incarichi stipulati per posti vacanti e disponibili, ai sensi della disciplina in argomento e succedutisi per un arco temporale superiore al triennio, a decorrere dal 10.07.2001, laddove – nel caso di reiterazione degli incarichi su di un organico di fatto -- non poteva configurarsi l'abuso contrario alla Direttiva 1999/70/CE, posto che in queste ultime ipotesi l'eventuale risarcimento sarebbe stato ipotizzabile, al limite, per i danni ulteriori, per un uso improprio o distorto dell'organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
. CP_148
Questi essendo i fatti dedotti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in ragione del carattere documentale della istruzione probatoria, e dei profili di diritto denunciati, ed il giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Giova riassumere sinteticamente la normativa di riferimento. La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia. La legge citata - in attuazione dell'Accordo che ha modificato il Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n. 121/1985 cit., nonché dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR n.
751/1985 - ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ( il c.d.
"testo unico") e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2). L'art. 2 della stessa Legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella pagina6 di 10 misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n. 186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs.
297/1994, pur mantenendo per il docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha istituito e costruito una disciplina singolare relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità.
Già questo avrebbe dovuto orientare la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, ad una maggiore attenzione nel discriminare la pretesa degli IRC.
Infatti, la questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”. È evidente come l'alta Corte non abbia colto il punto.
Sia come sia, sulla scia di quest'arresto sono state emanate diverse, anche recenti, pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. In particolare, tra tante, si segnala la sentenza della
Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022) che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una
pagina7 di 10 durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro- unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del
2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte Suprema nella recentissima sentenza n. 4224 del 10.02.2023 che ha ribadito anche che i “contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_148 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale; la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del
2022).
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori, dopo avere lavorato alcuni per tante annualità altri per poche, ma tutti per un periodo superiore alle tre annualità, hanno proseguito l'insegnamento con contratti a termine reiterati (cfr. i documenti allegati al fascicolo di parte attrice, indicati a p. 1 dell'atto di citazione), senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Ne consegue che deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza soprarichiamata. Sia come sia, a fronte dei presupposti costruiti dalla giurisprudenza comunitaria non si rinvengono elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità.
Quanto alla sussistenza del danno, esso deve essere individuato, alla luce della richiamata giurisprudenza, nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata situazione di precarietà contrattuale.
Riguardo ai criteri di liquidazione deve farsi riferimento a quanto indicato nella famosa pronuncia della Corte di Cassazione S.U. 15.03.2016, n. 5072 che ha statuito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior
pagina8 di 10 pregiudizio sofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed
è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
Parte convenuta ha, tuttavia, tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere con l'odierna domanda.
Ed in effetti, nel caso in esame deve trovare applicazione la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, ragione per la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale ordinario, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato “per mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo
2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”.
Ed infatti, in termini di prescrizione e di cognizione dell'illiceità della condotta, a prescindere dall'arresto della Corte di Giustizia, va considerato che la disciplina rinvenientesi nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della Direttiva n. 1999/70/CE, è da sempre stata considerata (a partire dalle sentenze pronunciate nelle vertenze e Corte giustizia Unione europea, Sez. II, sent., Pt_2 Pt_3
22 dicembre 2010, n. 444/09 e Corte giustizia Unione europea Sez. II sent., 22 dicembre
2010, n. 456/09) incondizionata e sufficientemente precisa, tale da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale.
Trattandosi di violazione delle Clausole 4 e 5 delle Direttive 1999/70/Ce dell'art. 2 e
4 della Direttiva 2000/78/Ce degli art. 1,4,5,6,24, in applicazione della citata disposizione devono ritenersi prescritti i diritti originati da illeciti maturatisi oltre il quinquennio antecedente la domanda introduttiva (06.04.2020).
Ne consegue – in difetto produzione di idonei atti interruttivi - che la violazione contestata, ovvero la reiterazione del contratto a tempo determinato di durata triennale, alla data della domanda, può considerarsi verificata, una sola volta, per tutti gli attori.
Alla luce dei principi sopra esposti ed in applicazione dei relativi criteri, tenuto conto delle dimensioni del datore di lavoro, nonché della consistenza della violazione
(superamento della soglia dei 36 mesi per una sola annualità), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a 2,5 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto godute (alla data della domanda) dalle parti attrici, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lavoro n.
3062/2016).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda (valore indeterminabile), tenuto conto dell'attività in concreto pagina9 di 10 svolta, con l'aumento del 270% originato dalla presenza di una pluralità di parti, ( sino al limite di venti) aventi la stessa posizione processuale ex articolo 4 comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli attori indicati in epigrafe, che quantifica nella misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dalle parti attrici, mentre, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 9442,10 oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma il 04/09/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; ; C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3
; C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
; ; C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
; ; C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
; C.F._10 Controparte_10 C.F._11 Controparte_11
; C.F._12 CP_12 C.F._13 Controparte_13
; C.F._14 CP_14 C.F._15 Controparte_15
; ; C.F._16 Controparte_16 C.F._17 CP_17
; ; C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_19
; ; C.F._20 CP_20 C.F._21 CP_21
; ; C.F._22 Controparte_22 C.F._23 CP_23
; C.F._24 CP_24 C.F._25 Controparte_25
; ; C.F._26 Controparte_26 C.F._27 CP_27
; C.F._28 CP_28 CodiceFiscale_29 CP_29
C.F._30 Controparte_30 C.F._31 CP_31
; ; C.F._32 CP_32 C.F._33 CP_33
; C.F._34 Controparte_34 C.F._35 Controparte_35
pagina1 di 10 ; C.F._36 Controparte_36 C.F._37 CP_37
; C.F._38 CP_38 C.F._39 CP_39
; ; C.F._40 Controparte_40 C.F._41 CP_41
; C.F._42 Controparte_42 C.F._43 Controparte_43
; C.F._44 Controparte_44 C.F._45 CP_45
; ; C.F._46 Controparte_46 C.F._47 Controparte_47
; ; C.F._48 Controparte_48 C.F._49 Controparte_49
; ; C.F._50 Controparte_50 C.F._51 CP_51
;
[...] C.F._52 Controparte_52 C.F._53 [...]
; ; Controparte_53 C.F._54 CP_54 C.F._55 CP_55
; ;
[...] C.F._56 Controparte_56 C.F._57 [...]
; ; CP_57 C.F._58 Controparte_58 C.F._59
; CP_59 C.F._60 CP_60 C.F._61 [...]
Controparte_61 C.F._62 Controparte_62 C.F._63
; ; Controparte_63 C.F._64 Controparte_64 C.F._65
; CP_65 C.F._66 Controparte_66 C.F._67 CP_67
; ;
[...] C.F._68 Controparte_68 C.F._69 [...]
; CP_69 C.F._70 CP_70 C.F._71 CP_71
;
[...] C.F._72 Controparte_72 C.F._73 Controparte_73
; ; C.F._74 CP_74 C.F._75 Controparte_75
; ; C.F._76 Controparte_76 C.F._77 CP_77
; C.F._78 CP_78 C.F._79 Controparte_79
; ; C.F._80 Controparte_80 C.F._81 CP_81
; ; C.F._82 Controparte_82 C.F._83 CP_83
; ; C.F._84 Controparte_84 C.F._85 [...]
; ; CP_85 C.F._86 Controparte_86 C.F._87 [...]
; ; CP_87 C.F._88 Controparte_88 C.F._89 [...]
; Controparte_89 C.F._90 CP_90 C.F._91
; ; CP_91 CodiceFiscale_92 CP_92 C.F._93 CP_93
; ;
[...] C.F._94 Controparte_94 C.F._95 CP_95
;
[...] C.F._96 CP_96 C.F._97 CP_97
; ; C.F._98 Controparte_98 C.F._99 Controparte_99
; ;
[...] C.F._100 CP_100 C.F._101 [...]
; ; CP_101 C.F._102 CP_102 C.F._103 [...]
; ; CP_103 C.F._104 CP_104 C.F._105 [...]
; CP_105 C.F._106 CP_106 CodiceFiscale_107 CP_107
; ; C.F._108 CP_108 C.F._109 CP_109
; ; C.F._110 CP_110 C.F._111 Controparte_111
; ; C.F._112 CP_112 C.F._113 Controparte_113
; C.F._114 CP_114 C.F._115 CP_115
; ; C.F._116 Controparte_116 C.F._117 Controparte_117
; ; C.F._118 CP_118 C.F._119 CP_119
; ; C.F._120 CP_120 C.F._121 CP_121
; ; C.F._122 CP_122 C.F._123 CP_123
pagina2 di 10 ; C.F._124 Controparte_124 C.F._125 CP_125
; ; C.F._126 CP_126 CodiceFiscale_127 Controparte_127
; C.F._128 Controparte_128 C.F._129 CP_129
; C.F._130 CP_130 C.F._131 Controparte_131
; ; C.F._132 CP_132 C.F._133 CP_133
; ;
[...] C.F._134 CP_134 C.F._135 CP_135
; ;
[...] C.F._136 CP_136 CodiceFiscale_137 [...]
; CP_137 C.F._138 Controparte_138 C.F._139 CP_139
; ;
[...] C.F._140 CP_140 C.F._141 CP_141
; ;
[...] C.F._142 CP_142 C.F._143 Controparte_143
[...] C.F._144 CP_144 C.F._145 CP_145
, tutti rappresentati
[...] C.F._146 CP_146 C.F._147
e difesi, in forza delle procure in calce all' atto introduttivo, dall' avv. Tommaso de
Grandis (c.f. Fax 0881/772858, elettivamente domiciliato, ex D.L. C.F._148
n.179/2012.
ATTORI
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_147 tempore e in persona del pro tempore, Controparte_148 CP_149 rappresentati e difesi dalla avvocatura generale dello Stato e domiciliati nella nota sede di
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTI
oggetto: risarcimento del danno violazione diritto dell'Unione e dell'art. 288 TFUE dell'art. 4 par. 3 del TFUE dell'art. 11 e 117 Cost e Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, operata per il tramite del DM 93 del 8.8. 2020 che ha autorizzato l'immissione in ruolo per 472 posti a fronte di 660 di dichiarate vacanze;
dal DM 252 del
6.8.2021 che ha autorizzato l'immissione in ruolo per 673 posti a fronte di 6935 di dichiarate vacanze dal D.PC.M del 20.07.2021 di autorizzazione all'avvio di una procedura concorsuale ordinaria finalizzata alla copertura per 5116 in luogo dei 5816 posti.
conclusioni: a) in via principale, ai sensi degli artt. 267 e 288 TFUE, dell'art. 4, par.
3 del FUE e dell'art. 11 e 117 Cost., previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del d.m. 93 dell'8.08.2020; e del d.p.c.m. del 20.07.2021; del d.m. 252 del 6.08.2021, del d.p.r.
2.08.2022; del comma 1 dell'art.
1-bis del d.l. n.126/2019, convertito con modificazioni, con la L.n.15/2022, nonché della nota del 28.07.23, prot.n.151, con riferimento alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/24, nella parte in cui hanno limitato l'immissione nei ruoli rispetto le vacanze organiche rilevate, conseguentemente, disporre il risarcimento del danno, per equivalente, in rapporto al servizio precario reso, per violazione della Clausola 5 della
Direttiva 1999/70/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt.
pagina3 di 10 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c., ai sensi dell'art. 12 del d.l. n.131 del 16.09.2024, secondo i nuovi parametri risarcitori, “da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
b) in via subordinata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, rimettere alla CGUE la seguente richiesta di pregiudiziale comunitaria: “”Se osta con le norme dell'Unione, in particolare con la Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce; con quanto stabilito dalla sentenza della CGUE relativa alla causa iscritta a C-282/19, che ha statuito la violazione della Clausola 5, in caso di abuso dei contratti a termine;
con quanto statuito nella sentenza del 19.03.20, relativa alle cause riunite C-103/18 e C-429/18, in materia della permanenza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata a sanzionare l'abuso dei contratti a termine;
con la garanzia di affermazione dei principi di “equivalenza, effettività
e dissuasività”, statuiti dalla CGUE, con specifico riferimento al precariato scolastico con l'ordinanza del 12.12.2013, C-50/13, ; CON LA SENTENZA DEL 26.11.2014, C- Per_1
22/13 SS. MASCOLO CE E E NELLA CAUSA C-289/19, il fatto che la mera indizione di un bando di concorso, ancorché straordinario, “ex se”, ossia indipendentemente dalla verifica della futura immissione in ruolo;
dalla verifica della “ stretta correlazione” e di un
“rapporto causa-effetto” tra abuso e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
dall'impegno del legislatore di un “effettivo” espletamento, almeno triennale, di procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione degli insegnanti di religione, possa ritenersi “misura equivalente per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della citata Clausola 5 ed esonerare, perciò stesso, lo Stato dall' obbligo di risarcire il danno per abuso di contratti a temine, spesso riferiti a periodi di precariato temporalmente distanti dall'emissione della procedura concorsuale”” .
Conclusioni parti convenute: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma, sezione Contr lavoro, contrariis reiectis: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
- rigettare la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, del diritto azionato;
- in via gradata: - voglia rigettare le domande azionate dai ricorrenti siccome infondate;
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande voglia contenere la misura risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, della
L. n. 183/2010, modulando il quantum in ragione delle diverse posizioni dei ricorrenti e scomputando le mensilità tenuto conto della prescrizione eccepita, del concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 c.c. tout court, tenuto conto della condotta omissiva degli stessi nel far ricorso agli strumenti impugnatori previsti dall'ordinamento e della legittimità dei rinnovi contrattuali triennali;
- con vittoria di diritti e onorari di giudizio”.
pagina4 di 10 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024 gli attori - tutti insegnanti di religione cattolica (da ora, anche IRC) con oltre 36 mesi di servizio, titolari di contratti a termine -- convenivano la ed il Controparte_147 [...]
dinanzi al Tribunale civile di Roma lamentando che Controparte_151
l'Amministrazione datrice di lavoro avesse assunto dei provvedimenti discriminatori rifiutando di disporre la stabilizzazione e violando la normativa comunitaria che vieta la reiterazione di incarichi a termine ad libitum. Quindi, riconosciuta l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, particolarmente con i provvedimenti amministrativi richiamati in oggetto, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, tenendo conto dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016.
In sintesi, parte attrice lamenta l'illegittimità del citato regime dei contratti a termine e la violazione del diritto euro unitario che vieta il rinnovo a tempo indefinito dei contratti a termine al fine di sopperire ad esigenze datoriali durevoli. Ne sono conseguite le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si è costituita la difesa delle due amministrazioni che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della la prescrizione dei Controparte_147 diritti vantati, nonché ha chiesto il rigetto nel merito della domanda.
In relazione alla abusiva successione dei contratti a termine in violazione dell'articolo 5 dell'Accordo quadro, sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione
– quinquennale - considerata la decorrenza dei contratti a termine indicata nell'atto di citazione, ovvero - in subordine - decennale. Precipuamente, la difesa della parte pubblica evidenziava la peculiarità della posizione riconoscibile agli insegnanti di religione, per la cui immissione in ruolo era stata prevista una disciplina particolare risalente alla Legge
186/2003 che aveva istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, ed ai rispettivi cicli Scolastici, secondo l'
[...] CP_15
raggiunta dalla Autorità Scolastica Italiana e la S.S. Sede.
Ha rammentato come la dotazione organica degli IRC, di cui all'articolo 2 della
Legge 186/2003 copre solo il 70% dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti nei territori di ciascuna Diocesi. Solo questi posti possono normativamente essere ricoperti con incarichi a tempo determinato.
Ulteriori profili di specialità degli IRC attengono all'elenco particolare inviata all'ordinario , dal quale vengono estratti i nominativi, previo benestare di costui, CP_153 peraltro revocabile, del tutto disconnesso da qualsivoglia valutazione di merito riservata all'autorità laicale.
Al netto delle molteplici peculiarità della loro posizione, la difesa pubblica eccepiva che i ricorrenti, pur dando atto della specialità della disciplina degli IRC, invocano pagina5 di 10 l'automatica applicazione della normativa dettata, in via generale, per il reclutamento del personale scolastico, senza considerare che l'art. 1, comma 2, della Legge speciale n.
186/2003, richiama la disciplina “ordinaria” (quindi il T.U. n. 297/1994 e la Legge n.
124/1999 e successive modifiche), solo se non derogata dalla legislazione speciale.
Era la stessa Suprema Corte di Cassazione ad aver evidenziato come l'eventuale abuso nella reiterazione dei contratti a termine fosse ravvisabile solo per gli incarichi stipulati per posti vacanti e disponibili, ai sensi della disciplina in argomento e succedutisi per un arco temporale superiore al triennio, a decorrere dal 10.07.2001, laddove – nel caso di reiterazione degli incarichi su di un organico di fatto -- non poteva configurarsi l'abuso contrario alla Direttiva 1999/70/CE, posto che in queste ultime ipotesi l'eventuale risarcimento sarebbe stato ipotizzabile, al limite, per i danni ulteriori, per un uso improprio o distorto dell'organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
. CP_148
Questi essendo i fatti dedotti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in ragione del carattere documentale della istruzione probatoria, e dei profili di diritto denunciati, ed il giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Giova riassumere sinteticamente la normativa di riferimento. La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia. La legge citata - in attuazione dell'Accordo che ha modificato il Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n. 121/1985 cit., nonché dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR n.
751/1985 - ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ( il c.d.
"testo unico") e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2). L'art. 2 della stessa Legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella pagina6 di 10 misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n. 186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs.
297/1994, pur mantenendo per il docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha istituito e costruito una disciplina singolare relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità.
Già questo avrebbe dovuto orientare la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, ad una maggiore attenzione nel discriminare la pretesa degli IRC.
Infatti, la questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”. È evidente come l'alta Corte non abbia colto il punto.
Sia come sia, sulla scia di quest'arresto sono state emanate diverse, anche recenti, pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. In particolare, tra tante, si segnala la sentenza della
Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022) che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una
pagina7 di 10 durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro- unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del
2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte Suprema nella recentissima sentenza n. 4224 del 10.02.2023 che ha ribadito anche che i “contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_148 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale; la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del
2022).
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori, dopo avere lavorato alcuni per tante annualità altri per poche, ma tutti per un periodo superiore alle tre annualità, hanno proseguito l'insegnamento con contratti a termine reiterati (cfr. i documenti allegati al fascicolo di parte attrice, indicati a p. 1 dell'atto di citazione), senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Ne consegue che deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza soprarichiamata. Sia come sia, a fronte dei presupposti costruiti dalla giurisprudenza comunitaria non si rinvengono elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità.
Quanto alla sussistenza del danno, esso deve essere individuato, alla luce della richiamata giurisprudenza, nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata situazione di precarietà contrattuale.
Riguardo ai criteri di liquidazione deve farsi riferimento a quanto indicato nella famosa pronuncia della Corte di Cassazione S.U. 15.03.2016, n. 5072 che ha statuito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior
pagina8 di 10 pregiudizio sofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed
è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
Parte convenuta ha, tuttavia, tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere con l'odierna domanda.
Ed in effetti, nel caso in esame deve trovare applicazione la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, ragione per la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale ordinario, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato “per mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo
2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”.
Ed infatti, in termini di prescrizione e di cognizione dell'illiceità della condotta, a prescindere dall'arresto della Corte di Giustizia, va considerato che la disciplina rinvenientesi nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della Direttiva n. 1999/70/CE, è da sempre stata considerata (a partire dalle sentenze pronunciate nelle vertenze e Corte giustizia Unione europea, Sez. II, sent., Pt_2 Pt_3
22 dicembre 2010, n. 444/09 e Corte giustizia Unione europea Sez. II sent., 22 dicembre
2010, n. 456/09) incondizionata e sufficientemente precisa, tale da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale.
Trattandosi di violazione delle Clausole 4 e 5 delle Direttive 1999/70/Ce dell'art. 2 e
4 della Direttiva 2000/78/Ce degli art. 1,4,5,6,24, in applicazione della citata disposizione devono ritenersi prescritti i diritti originati da illeciti maturatisi oltre il quinquennio antecedente la domanda introduttiva (06.04.2020).
Ne consegue – in difetto produzione di idonei atti interruttivi - che la violazione contestata, ovvero la reiterazione del contratto a tempo determinato di durata triennale, alla data della domanda, può considerarsi verificata, una sola volta, per tutti gli attori.
Alla luce dei principi sopra esposti ed in applicazione dei relativi criteri, tenuto conto delle dimensioni del datore di lavoro, nonché della consistenza della violazione
(superamento della soglia dei 36 mesi per una sola annualità), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a 2,5 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto godute (alla data della domanda) dalle parti attrici, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lavoro n.
3062/2016).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda (valore indeterminabile), tenuto conto dell'attività in concreto pagina9 di 10 svolta, con l'aumento del 270% originato dalla presenza di una pluralità di parti, ( sino al limite di venti) aventi la stessa posizione processuale ex articolo 4 comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli attori indicati in epigrafe, che quantifica nella misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dalle parti attrici, mentre, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 9442,10 oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma il 04/09/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
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